DEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente
|
|
- Gilberto Berardino
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo 22 OAPCM (Ordinanza concernente l approvazione dei piani di costruzioni militari; RS ) DEL 3 MAGGIO 2017 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) come autorità concedente nella domanda del 20 luglio 2016 da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente LOCARNO (TI), BASE AEREA MILITARE; INSTALLAZIONI FOTOVOLTAICHE I constata: 1. Deposito della domanda Con richiesta del 20 luglio, armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, ha sottoposto all Autorità concedente un progetto d installazioni fotovoltaiche. 2. Dettaglio del progetto Il DDPS ha approvato il concetto energetico 2020 il quale prevede di promuovere le energie provenienti da fonti rinnovabili. Per raggiungere gli obiettivi del concetto energetico 2020, il progetto nella fattispecie prevede la realizzazione d impianti fotovoltaici sugli edifici 3995 AT (Hangar 1), AU (posteggio coperto), CD (centro formazione) e GA (Hangar 5) della Base aerea militare di Locarno. I tetti di questi edifici sono particolarmente adatti a un impianto del genere di una potenza di ca. 700 kwp, che corrisponde a una produzione di energia elettrica solare di ca. 635'000 kwh. 3. Procedura di consultazione L autorità concedente ha eseguito la procedura di consultazione presso le autorità cantonali e comunale nonché presso le autorità federali interessate.
2 II considera: visto il preavviso della Città di Locarno ( ), visto il preavviso dell Aeroporto cantonale di Locarno ( ), visto il preavviso del Dipartimento del territorio del Cantone Ticino ( ), visto il preavviso dell Ufficio federale dell aviazione civile, UFAC ( ), visto il preavviso dell Ispettorato federale degli impianti a corrente forte, ESTI ( ), visto il preavviso dell Ufficio federale dell ambiente, UFAM ( ), visto il parere conclusivo della richiedente ( ). A. Esame formale 1. Competenza materiale Gli edifici sui quali verranno installati i pannelli fotovoltaici e l energia fornita sono destinati ad un utilizzazione militare. Conformemente all ordinanza concernente l approvazione dei piani di costruzioni militari (art. 1 cpv. 2 lett. d OAPCM), il DDPS è competente per la definizione e lo svolgimento della procedura. 2. Procedura applicabile Nell ambito dell esame preliminare secondo l articolo 7 OAPCM, l autorità competente per l approvazione dei piani ha constatato quanto segue: a. Il progetto è soggetto alla procedura semplificata di approvazione dei piani di costruzioni militari, poiché non altera in maniera sostanziale l aspetto esterno, ha soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull ambiente e non lede interessi di terzi (art. 128 cpv. 1 lett. b LM; RS ). b. Il progetto non è soggetto all Esame dell impatto sull ambiente (EIA) e non è rilevante in materia di piano settoriale. B. Esame materiale 1. Natura e paesaggio L oggetto interessato dal progetto è situato all interno della zona di protezione C delle Bolle di Magadino, zona protetta soggetta ai vincoli di protezione dettati dall ordinanza cantonale di protezione omonima, ed è pure incluso nell Inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali d importanza nazionale (IFP, oggetto n 1802), e quindi tutelato ai sensi dell art. 6 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451). Come rilevato dall Ufficio cantonale della natura e del paesaggio e dall UFAM, il progetto non pregiudica gli obbiettivi di protezione né della riserva naturale né dell oggetto IFP. Inoltre, la Fondazione Bolle di Magadino è stata interpellata in merito e la presa di posizione del cantone è stata articolata tenendo conto anche delle osservazioni espresse dalla stessa. Pertanto le autorità consultate esprimono un preavviso favorevole al progetto. 2. Impianti a corrente forte L ESTI è stata consultata ed ha espresso un preavviso favorevole soggetto al rispetto di varie condizioni. Innanzitutto, la richiedente dovrà rispettare le direttive dell ESTI concernenti i sistemi fotovoltaici a energia solare per l alimentazione di corrente (ESTI n ). 2/6
3 La norma antincendio n 1-03 del 20 ottobre 2008 e la direttiva di protezione contro gli incendi Impianti parafulmini n del 20 marzo 2003 dell Associazione delle assicurazioni cantonali contro gli incendi (AICAA) sono determinanti per quanto riguarda la protezione contro i fulmini. Verranno inoltre osservate le norme e le direttive sugli impianti di parafulmini elencate nelle altre disposizioni n (tra le altre, le linee guida del SEV Sistemi di protezione contro i fulmini SN SEV 4022:2008). L ESTI fornisce inoltre una circolare informativa per impianti fotovoltaici che verrà trasmessa alla richiedente la quale osserverà il suo contenuto. L ESTI ricorda inoltre che l impianto deve essere allacciato secondo le prescrizioni aziendali in vigore nello stabilimento fornitore di energia, in particolare si deve tener conto della qualità della rete. L impianto potrà essere messo in funzione soltanto se la prima verifica effettuata parallelamente alla costruzione, rispettivamente il controllo finale interno all azienda effettuato dall installatore, sono avvenuti conformemente all ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; RS ). La richiedente invierà una notifica al gestore di rete dell impianto terminato secondo le prescrizioni aziendali regionali e una notifica separata all ESTI per l annuncio della conclusione dei lavori, allegando una conferma del costruttore dalla quale risulti che l impianto soddisfa i requisiti legali e le norme tecniche riconosciute (art. 12 dell ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, OPIE; RS ). Alla notifica di conclusione dei lavori, verrà allegato l attestato si sicurezza RaSi per la parte dell impianto a corrente continua e per quella a corrente alternata. Per i portatori di un autorizzazione secondo l art. 14 della Norma sugli impianti a bassa tensione NIBT, la registrazione nella lista degli impianti eseguiti vale come RaSi. Il protocollo di misure e prove dell impianto dovrà essere inoltrato all ESTI. L impianto dovrà essere ispezionato dall ESTI. Nonostante si tratti in parte del rispetto di norme in vigore, la richiedente dovrà rispettare le richieste formulate dall ESTI nel suo preavviso del 22 novembre Pertanto, un onere sarà previsto. 3. Aviazione Come lo ricorda l Aeroporto cantonale di Locarno, il progetto è coerente con la pianificazione civile dell aeroporto (scheda PSIA Locarno) approvata definitivamente dal Consiglio federale il 17 dicembre Il progetto è stato elaborato insieme all UFAC. Pertanto le considerazioni dell UFAC successivamente descritte sono già state prese in considerazione e direttamente integrate al progetto. Per ragioni di sicurezza, è stato in particolare richiesto di installare moduli fotovoltaici con uno scarso abbagliamento secondo la linea guida della Swissolar. I veicoli da cantiere e le attrezzature di costruzione dovranno tenersi al di fuori della limitazione predisposta e marcata. In fine, le eventuali attrezzature di costruzione di maggiore altezza dovranno essere annunciate all UFAC come ostacoli all aviazione. Su quest ultimo punto, l Aeroporto cantonale di Locarno precisa che il servizio competente per la coordinazione con l UFAC è la Direzione dell Aeroporto cantonale di Locarno. Trattandosi di considerazioni delle quali si è già tenuto conto nel progetto, nessun onere sarà previsto. 3/6
4 4. Protezione dei lavoratori L autorità cantonale ricorda che in base alle norme previste dalla legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS ) e dalla legge federale sul lavoro (LL; RS ), vanno rispettate tutte le disposizioni concernenti la prevenzione dagli infortuni e a tutela della salute sul posto di lavoro, definite nelle relative ordinanze. In particolare, dovranno essere adottate tutte le misure di protezione collettive necessarie durante la posa dei pannelli (ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr; RS ). Inoltre, deve essere garantita la sicurezza futura per la manutenzione mediante la posa di accessi sicuri al tetto (accesso al tetto, vie d evacuazione e misure di protezione collettive contro le cadute). La richiedente si riferirà inoltre alla pubblicazione della SUVA Energia dal tetto in sicurezza, Montaggio e manutenzione di impianti solari e alla scheda tematica della SUVA Montaggio e manutenzione di impianti solari, Misure di sicurezza per gli addetti ai lavori. Nella sua risposta, la richiedente conferma che saranno previste sul tetto misure di sicurezza provvisorie e permanenti. Trattandosi del rispetto di norme legali in vigore, nessun onere sarà previsto. C. Risultato Dopo aver esaminato il progetto, è possibile stabilire che esso soddisfa il diritto formale e materiale applicabile e che le premesse per l approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute. III decide quanto segue: 1. Approvazione dei piani Il progetto di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, del 20 luglio 2016 concernente Locarno (TI), Base aerea militare; Installazioni fotovoltaiche con la documentazione seguente: Locarno / Militärflugplatz, 3995 AT / AU / CD / GA, Potenziamento impianto fotovoltaico, , BE Netz AG, Ebikon Locarno, 3995 AT, Hangar 1, Potenziamento impianto fotovoltaico, Allegato 11.1, , BE Netz AG, Ebikon Locarno, 3995 AU, Parcheggio coperto, Potenziamento impianto fotovoltaico, Allegato 11.2, , BE Netz AG, Ebikon Locarno, 3995 CD, Edificio Aule, Potenziamento impianto fotovoltaico, Allegato 11.3, , BE Netz AG, Ebikon 4/6
5 Locarno, 3995 GA, Hangar 5, Potenziamento impianto fotovoltaico, Allegato 11.4, , BE Netz AG, Ebikon è approvato fatti salvi gli oneri menzionati qui appresso. 2. Oneri Inizio / fine dei lavori a. L inizio dei lavori e la loro durata devono essere comunicati per tempo all Autorità concedente e al Comune di Locarno. b. La richiedente dovrà annunciare della conclusione dei lavori all Autorità concedente ed esporre in un breve rapporto come sono stati attuati gli oneri qui disposti. c. Gli adeguamenti successivi del progetto devono essere annunciati all autorità concedente. In caso di adeguamenti importanti verrà ordinata una nuova procedura di approvazione. Impianti a corrente forte d. La richiedente rispetterà le norme in vigore e le richieste espresse dall ESTI nel suo preavviso del 22 novembre Spese di procedura Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura. 4. Notificazione In applicazione dell articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale. 5. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT Il capo Territorio e ambiente DDPS Bruno Locher 5/6
6 Notificazione a : armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, Casella postale 2066, 6002 Lucerna (per posta) con: 3 incarti relativi alla domanda; Preavviso dell ESTI del 22 novembre 2016; Circolare informativa per impianti fotovoltaici, ESTI (dicembre 2010); Scheda tematica della SUVA Montaggio e manutenzione di impianti solari, Misure di sicurezza per gli addetti ai lavori (aprile 2010). Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, Casella postale 1066, 6501 Bellinzona (R) Città di Locarno, Piazza Grande 18, Casella postale, 6601 Locarno (R) Copia a : armasuisse Immobili, SIP (per posta elettronica) armasuisse Immobili, UNS (per posta elettronica) Stato maggiore dell esercito, Immo D, 3003 Berna Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf UFAM, Divisione Specie, ecosistemi, paesaggi, 3003 Berna Pro Natura, Dornacherstrasse 192, casella postale, 4018 Basilea WWF Svizzera, Servizio giuridico, casella postale, 8010 Zurigo 6/6
DEL 10 GENNAIO nel caso della domanda del 11 settembre concernente STABILE INFERMERIA (WE 4640 AB)
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliDEL 13 GENNAIO nel caso della domanda del 21 giugno da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Zentral, concernente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliAPPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliAutorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1
Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1 del 6 luglio 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
DettagliSwissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni
Swissolar Svizzera italiana Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari Tiziana Brignoni Bellinzona, giovedì 03 luglio 2014 1 Tema trattato Modifiche legislative
DettagliDEL 2 MAGGIO nel caso della domanda del 18 agosto da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Centrale, concernente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliAeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 28 marzo 2014 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Costruzione di una scala di sicurezza
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliAeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 15 aprile 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione
DettagliDEL 10 APRILE Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) come autorità concedente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliOrdinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari
Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) del 13 dicembre 1999 Il
DettagliNOTA ESPLICATIVA ANTINCENDIO
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Costruzioni per la protezione
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 27. 5. 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliAutorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1
Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1 del 29 giugno 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
DettagliDecisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
Decisione concernente la modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero in relazione a voli di prova e di certificazione dei prototipi del velivolo PC 24 della Pilatus Flugzeugwerke AG,
DettagliOrdinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1
DettagliSolar Update Svizzera italiana
Solar Update Svizzera italiana Davide Menaballi, ispettore regionale ESTI Bellinzona, 27.6.2018 Agenda 1. Obbligo approvazione piani Principi su obbligo approvazione piani impianti produzione energia Obbligo
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti
DettagliOrdinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo
Ordinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo (OAPA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 1 sull
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza sulle attività informative
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 18.1.2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili
Ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA) Modifica del 13 settembre 2017 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC)
DettagliOrdinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali
Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) del 14 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge
DettagliAeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di guida (circling guidance lights) spostamento palo Berna, 10 ottobre 2011
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 10 ottobre 2011 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci di guida (circling guidance
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell energia, OPEn) Modifica del 27 febbraio 2019 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliRapporto esplicativo. Revisione dell ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) Passaggi (art. 7, 8 e 10 OLL 4)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato dell economia SECO Condizioni di lavoro Ispettorato federale del lavoro Rapporto esplicativo Revisione dell
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza sulle attività informative
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del... 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoverso
DettagliOrdinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente
Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1988 1 concernente l esame dell impatto sull ambiente è
DettagliOrdinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
DettagliDEL 22 GIUGNO nel caso della domanda del 3 maggio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale,
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliOrdinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata
DettagliOrdinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione
Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione del 27 settembre 1999 (Stato 1 ottobre 1999) Il Tribunale federale, visto l articolo 1 capoverso 3 della legge
DettagliOrdinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale
Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale
DettagliDecisione concernente la circolazione su strade della Confederazione
Decisione concernente la circolazione su strade della Confederazione del 1 maggio 2000 Il Controllo federale dei veicoli, visto l articolo 2 capoverso 5 della legge federale sulla circolazione stradale
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 29 dicembre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 16 capoverso
DettagliOrdinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1:
DettagliLegge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:
DettagliGruppo di acquisto solare fotovoltaico 22/05/2019 «INSIEME PER UN FUTURO SOLARE» GRUPPO DI ACQUISTO DI IMPIANTI FV STABIO
«INSIEME PER UN FUTURO SOLARE» GRUPPO DI ACQUISTO DI IMPIANTI FV STABIO 25.03.2013 1 Programma serate 2 Seconda serata 22.05.2019 Presentazione capitolato e offerte Presentazione contratto tipo ed esigenze
DettagliDEL 25 FEBBRAIO nella domanda del 1 marzo concernente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliIL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA
Comune di Cugnasco-Gerra Via Locarno 7 6516 Cugnasco Telefono 091 850.50.30 www.cugnasco-gerra.ch comune@cugnasco-gerra.ch Municipio ORDINANZA CONCERNENTE L UTILIZZAZIONE DEL PROVENTO DEL FONDO PER LE
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Modifica del 9 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura d approvazione
DettagliVENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di polizia fedpol Divisione Documenti d identità e compiti speciali Ufficio centrale Esplosivi e pirotecnica VENDITA PER CORRISPONDENZA
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliDEL 29 MAGGIO nel caso della domanda del 23 dicembre concernente ADATTAMENTO PARAPROIETTILI DELLA PIAZZA DI TIRO D3
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliDitte specializzate per impianti sprinkler REGOLAMENTO
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Ditte specializzate per impianti
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza sul Registro nazionale di polizia
Ordinanza sul Registro nazionale di polizia del 15 ottobre 2008 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso 8 lettera a e 19 della legge federale del 13 giugno 2008 1 sui sistemi di
DettagliProgetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento
Progetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento Procedura di consultazione Incontro informativo 23 gennaio 2018, Aula magna Scuola arti e mestieri, Bellinzona 30 gennaio 2018, Aula magna
DettagliOrdinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale
Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero
Dettaglidel 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione
Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione del 17 gennaio 2006 Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliUFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE. Registro dell opera. per installazioni elettriche negli impianti di protezione
UFFICIO FEDERALE DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE Registro dell opera per installazioni elettriche negli impianti di protezione Divisione Infrastruttura / Agosto 2010 Ufficio federale della protezione
DettagliAccordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio
DettagliAeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sistemazione logistica terminale partenza e arrivi Berna, 7 maggio LUG / fep
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 7 maggio 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Sistemazione logistica terminale partenza
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sull organizzazione della statistica federale
Ordinanza sull organizzazione della statistica federale 431.011 del 30 giugno 1993 (Stato 1 agosto 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 9 ottobre
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 9 ottobre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliIndicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi odontoiatrici. Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP)
Indicazione dei prezzi per le prestazioni di servizi odontoiatrici Ordinanza dell'11 dicembre 1978 sull'indicazione dei prezzi (OIP) Foglio informativo del 1 giugno 2004 1. Basi legali L'ordinanza sull'indicazione
DettagliPROVINCIA DI MANTOVA
PROVINCIA DI MANTOVA ATTO DIRIGENZIALE n 21 / 201 06/09/2012 SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA ISTRUTTORE: VILLAGROSSI MATTEO OGGETTO:
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale
DettagliProtezione antincendio: brevi cenni informativi
Protezione antincendio: brevi cenni informativi Territorio e montagne pulite 06 marzo 2018, Aula Magna Stabile Amministrativo 3, Bellinzona Repubblica e Cantone Ticino Silvia Montalbano, Ufficio delle
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliOrdinanza sull assicurazione militare
Ordinanza sull assicurazione militare (OAM) Modifica del 27 aprile 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 10 novembre 1993 1 sull assicurazione militare è modificata come segue:
DettagliDirettiva. Impianti di produzione di energia fotovoltaici (IPE FV) ESTI N. 233 Versione 0918 i. Valida dall'
Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI ESTI N. 233 Versione 0918 i Direttiva Autore ESTI Valida dall' 1.9.2018 Sostituisce: ESTI 233.0818 i Disponibile per il download all'indirizzo:
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliConvenzione per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori durante l esecuzione di trattamenti anticorrosivi su oggetti all aperto
Convenzione per garantire la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori durante l esecuzione di trattamenti anticorrosivi su oggetti all aperto tra la ditta esecutrice dei trattamenti anticorrosivi:
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero
Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli(Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del 26 settembre 2008 (Stato 1 ottobre 2008)
Ordinanza del DATEC relativa ai periodi di volo e di servizio e all organizzazione dell orario di lavoro nel traffico aereo commerciale mediante velivoli (Ordinanza sui periodi di volo e di servizio) del
Dettaglidel 13 dicembre 2013 (Stato 15 gennaio 2014)
Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) del 13 dicembre 2013 (Stato 15 gennaio 2014) La Cancelleria federale svizzera (CaF), visti gli articoli 27c capoverso 2, 27e capoverso 1, 27f capoverso
Dettagli1 / 18. Analisi statistiche. Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera
1 / 18 Analisi statistiche Rapporto annuale 2011, analisi concernente tutta la Svizzera Informazioni e moduli di richiesta: www.ilprogrammaedifici.ch 2 / 18 06.01.2012 Centro nazionale di prestazioni,
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5,
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) 511.12 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliInstallatore di pannelli solari sfonda lucernario e si ferisce gravemente. Pubblicazione i
Installatore di pannelli solari sfonda lucernario e si ferisce gravemente Pubblicazione 13069.i Installatore di pannelli solari sfonda lucernario e si ferisce gravemente Tragica caduta: durante il montaggio
DettagliOrdinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione
Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
DettagliImpianto: San Vittore GR-3. Arbedo-Castione, Lumino, Roveredo (GR), San Vittore. Lumino, San Vittore
Contenuto Obiettivi e condizioni specifici per l impianto / Schede di coordinamento GR-3 Impianto: San Vittore GR-3 Rete parziale: Eliporto S I T U A Z I O N E Informazioni generali e dati tecnici: - Cantone
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliOrdinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio
Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro) del 15 novembre 2004 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
DettagliDEL 2 FEBBRAIO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21
DettagliAutorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica
Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,
DettagliOrdinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi (OMob) del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge
DettagliLegge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri
Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) 704 del 4 ottobre 1985 (Stato 1 febbraio 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 37 quater della Costituzione
DettagliDecreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)
Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015)
Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) 5.1.4.3.2 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO vista la legge sulla formazione continua dei docenti del 19 giugno
Dettagli