DEL 2 FEBBRAIO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "DEL 2 FEBBRAIO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente"

Transcript

1 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21 OAPCM (Ordinanza concernente l approvazione dei piani di costruzioni militari; RS ) DEL 2 FEBBRAIO 2017 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente domanda del 21 giugno 2016 da parte di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale/ticino concernente COMUNE DI MONTECENERI/TI, PIAZZA D ARMI MONTE CENERI CENTRO LOGISTICO DELL ESERCITO SECONDA TAPPA SPOSTAMENTO GASDOTTO (MODIFICAZIONE DELLA DECISIONE ) E NUOVO COLMATAGGIO. constata: 1. Descrizione del progetto Il 7 dicembre 2015, il progetto Comune di Monteceneri, nuovo centro logistico dell esercito, seconda tappa è stato approvato. La decisione - basata sulla versione migliorata del progetto presentato il 30 luglio non ha fatto l oggetto di nessuno ricorso. L onere [31] di detta decisione menzionava che: Prima dell inizio dei lavori, la richiedente presenterà i piani rivisti all Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO), tramite l Ufficio federale dell energia (UFE) e si concorderà, all occorrenza, sulle misure da intraprendere. In caso di disaccordo, la richiedente sottoporrà i punti polemici all Autorità di approvazione per decisione complementare. Durante questa fase, l IFO ha effettuato un analisi del progetto approvato e ha concluso che il tracciato ritenuto non poteva essere ammesso, l intersezione essendo non conforme all ordinanza federale sulle prescrizioni di sicurezza per gli impianti di trasporto in condotta (OSITC; RS ). Considerando il progetto autorizzato il 7 dicembre 2015, il tracciato del gasdotto viene prolungato per circa 65 metri nel suo tratto sul versante sinistro rispetto alla valle del Poreggia. Inoltre, la decisione del 7 dicembre 2015 impegnava alla richiedente di riciclare il materiale di scavo in loco o su altri cantieri. Lo smaltimento in una discarica per materiali inerti era da escludere (onere [32]).

2 La richiedente ha elaborato un progetto di sistemazione paesaggistica tramite la colmatura sul mappale no RFD Monteceneri-Rivera con il materiale di scavo non inquinato (ca. 18'000 m 3 ) che proverrà dal cantiere della seconda tappa del nuovo centro logistico. La richiedente ha fatto pervenire all Autorità concedente, il 21 giugno 2016, una domanda di modifica del progetto approvato il 7 dicembre 2015 con un spostamento della condotta di Metanord e un nuovo progetto di colmataggio sul mappale no RFD Monteceneri-Rivera. La realizzazione di queste opere necessiterà un dissodamento temporaneo di 5'102 m 2 (3'555 m 2 per il colmataggio e 1'547 m 2 per la modifica del tracciato della condotta), in più del dissodamento già approvato con la decisione del 7 dicembre In seguito alla consultazione iniziata presso le autorità competente, il Cantone (prevenzione degli incidenti rilevanti), come pure l IFO, hanno richiesto diversi complementi. La richiedente ha fatto pervenire, per corriere del 30 settembre 2016, all Autorità di approvazione un complemento atti alla variante di domanda. Affinché tutte le Autorità consultate abbiano gli stessi documenti, è stato loro trasmesso un incarto complementare. 2. Deposito ufficiale Il progetto ha fatto l oggetto di un deposito ufficiale presso al Comune di Monteceneri dal 12 luglio al 12 settembre Con corriere del 13 ottobre 2016, il Comune di Monteceneri ha informato l Autorità di approvazione che entro il termine del 12 settembre 2016, non era stata inoltrata nessuna opposizione. 3. Valutazione conclusiva da parte della richiedente Le diverse prese di posizione sono state trasmesse a armasuisse Immobili che non ha formulato nessuna osservazione particolare. II. considera: Visto il preavviso del Comune di Monteceneri del 13 ottobre 2016 Visto il preavviso dell Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO) del 27 ottobre 2016 Visto il preavviso dell Ufficio federale dell energia (UFEN), del 1 novembre 2016 Visto il preavviso del Cantone Ticino del 25 ottobre 2016 Visto il preavviso dell Ufficio federale dell ambiente (UFAM, sezione EIA), del 29 dicembre 2016) Viste le determinazioni della richiedente sulle diverse prese di posizione del 23 dicembre 2016 e dell 11 gennaio 2017 A. ESAME FORMALE 1. Competenza materiale Il progetto di base, approvato il 7 dicembre 2015, ha lo scopo di realizzare un infrastruttura - nuovo centro logistico dell esercito, seconda tappa - esclusivamente ad uso militare (articolo 1 capoversi 1 e 2 lettera b e d dell ordinanza concernente l approvazione dei piani OAPCM; RS ). Lo spostamento della condotta del gasdotto di Metanord è una domanda di modifica di detta decisione ai sensi dell articolo 32 OAPCM. Lo scopo del colmataggio è di mettere in opera un onere previsto nella decisione del 7 dicembre Pertanto, il DDPS si ritiene competente per stabilire l esecuzione della procedura di approvazione dei piani di costruzioni militari del presente progetto (art. 2 OAPCM). 2/12

3 2. Procedura applicabile Dopo avere ricevuto la domanda di modifica della decisione del 7 dicembre 2015, come pure la domanda di colmataggio, l Autorità di approvazione ha considerato, vista in particolare la necessità di dissodamento per i due aspetti del progetto che: a. Una nuova pubblicazione era necessaria per la modifica del tracciato e che la procedura ordinaria di approvazione andava applicata per il colmataggio. b. Nessun esame d impatto sull ambiente (Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente, OEIA; RS ) aggiuntivo a quello presente nella domanda di base è stato necessario ma era da completare. c. La modifica del progetto di base, come pure il progetto di colmataggio, non erano rilevanti in materia di piano settoriale. 3. Urgenza dell intervento La richiedente ha sollevato dall inizio la necessità di intervenire velocemente sul sito tenuto conto del ritardo preso dal progetto. L esecuzione dei lavori inerenti alla presente decisione devono essere effettuati velocemente per non ritardare tutto il progetto. Occorre rilevare che il presente progetto, messo all inchiesta pubblica e in consultazione presso le diverse autorità, non ha fatto l oggetto di nessuna opposizione sul fondo. Solo il rispetto di diversi oneri è stato richiesto. L autorità di approvazione ritiene che l interesse generale di iniziare al più presto i lavori è maggiore. La realizzazione di un progetto soggetto all'approvazione può iniziare soltanto quando la decisione di approvazione dei piani è esecutiva. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può, ciononostante, consentire eccezioni, in particolare, quando è dimostrata la particolare urgenza (art 31 cpv. 2 OAPCM). Per questi motivi, vista l urgenza avverata nella fattispecie, l Autorità di approvazione autorizzerà un inizio anticipato dei lavori e ritirerà l effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. B. ESAME MATERIALE 1. Natura e paesaggio Colmataggio Una sistemazione paesaggistica del mappale 1495 RFD Monteceneri è prevista tramite il suo colmataggio con il materiale di scavo non inquinato (ca. 18'000 m 3 ) che risulterà della realizzazione della seconda tappa del centro logistico dell esercito. L area interessata si situa al margine di un corridoio faunistico sovraregionale (oggetto TI 24). L Autorità di approvazione, ritiene che il progetto risponde favorevolmente all impegno fatto dalla richiedente nella decisione del 7 dicembre 2015 (onere [32]) di riciclare il materiale di scavo in loco o su altri cantieri. La richiedente ha richiesto una valutazione ambientale del progetto. Da un punto di vista della natura, questa valutazione ritiene: un miglioramento dal punto di vista morfologico e naturalistico; la creazione di ambienti più pregiati, privi di neofite invasive, maggiormente attrattivi e funzionali per la fauna; un bilancio ecologico positivo; una riduzione notevole degli impatti ambientali dovuti al trasporto di 18'000 m 3 di materiale di scavo (la distanza dal luogo di estrazione al sito di colmataggio non sarà superiore a 200 metri). 3/12

4 Il Cantone considera che la funzionalità del corridoio faunistico risulta già pesantemente compromessa dalla presenza di infrastrutture varie. Il colmataggio dovrebbe portare un valore aggiunto alla funzionalità del passaggio. Comunque, l intervento, anche con un bilancio ambientale positivo, non porta un beneficio tangibile a questa funzionalità. Quindi dovrebbero essere previste ulteriori misure a favore del corridoio faunistico. Il Cantone richiede un compenso in favore della fauna. Stima adeguato un contributo di CHF 20'000. destinato alla realizzazione di un impianto di segnaletica attiva (con sensori che rilevano la presenza degli ungulati) sul tratto di strada cantonale interessato. L UFAM considera che l impatto specifico del progetto sulla connettività del corridoio sarà negativo. La fase di cantiere provocherà disturbi importanti. L UFAM ritiene che tale deposito potrebbe essere realizzato al di fuori del corridoio e che sarebbe più appropriato cercare soluzioni alternative per prevenire gli impatti temporanei sul corridoio. Ciononostante, se tali soluzioni dovessero rivelarsi sproporzionate, l UFAM accetterebbe il deposito come previsto a condizione che la richiedente partecipi in maniera proporzionata al finanziamento di un sistema di avvertimento per la fauna. L UFAM nota ancora che, nel suo preavviso relativo alla prima tappa aveva richiesto una partecipazione adeguata alle misure volte a migliorare la funzionalità del corridoio faunistico. Questa richiesta non figura nella decisione di approvazione dei piani del 4 settembre 2012 relativa alla prima tappa. Nel suo preavviso concernente la seconda tappa, l UFAM non ha formulato richiesta in tale senso (considerando apparentemente che questa domanda fosse presa in conto d ufficio) e nessun onere è stato menzionato a questo titolo. Quindi, l UFAM reitera questa domanda nel suo ultimo preavviso. Trattandosi della richiesta dell UFAM (cercare un sito di sostituzione), l Autorità concedente ritiene che il progetto è stato più volte ritardato per diversi motivi. Ormai, sarebbe sproporzionato posticipare ulteriormente la sua realizzazione sapendo che come lo ammette parzialmente l UFAM il rimodellamento del terreno avrà anche un impatto positivo. Non è stabilito che il colmataggio peggiori la funzionalità del corridoi in modo significativo. Una valutazione degli interessi, tra l impatto effettivo del colmataggio e la necessità di proseguire, permette all Autorità di approvazione di ritenere che sarebbe sproporzionato esigere di rinviare la decisione per esaminare la fattibilità eventuale di un progetto di sostituzione. Non è accertato che il progetto peggiori la funzionalità del corridoio faunistico. Tuttavia, non è neanche garantito che l intervento porti un beneficio tangibile. Basandoci sull articolo 18 cpv. 1 bis e cpv. 1 ter della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), vista l inscrizione del corridoio faunistico nella lista ammessa dall UFAM, l Autorità di approvazione stima proporzionata e adeguata la domanda di contributo del Cantone di CHF 20'000.. Inoltre, durante i lavori, la richiedente deve prendere tutte le misure utili per garantire il passaggio faunistico (TI 24). Come richiesto dall UFAM e come lo prevedeva già il Rapporto d impatto ambientale, l accompagnamento ambientale (AAC) previsto e ordinato nella decisione del 7 dicembre 2015 sarà esteso anche a quest aspetto del progetto per la fase di cantiere. Diversi oneri saranno previsti. 4/12

5 Modifica tracciato gasdotto Con lo spostamento, l attraversamento del corso d acqua avverrà nel tratto in cui era già prevista la sua rivitalizzazione. Questo modo di fare dovrebbe ottimizzare l impatto ambientale sia sul riale e bosco limitrofi all area di intervento, che sui manufatti in previsione di edificazione (muri di sostegno a valle). Le misure di protezione della natura previste nella decisione del 7 dicembre 2015 rimangono valide. 2. Protezione delle acque L aspetto del progetto che riguarda la protezione delle acque (spostamento del tracciato del gasdotto) non è una problematica nuova. I principi sono stati stabiliti nella decisione del 7 dicembre Si tratta, nella fattispecie, di un spostamento rispetto al tracciato approvato (circa 65 metri). Nel progetto iniziale, erano già previsti due attraversamenti del riale Poreggia. Nell ambito della realizzazione della seconda tappa del centro logistico, un accompagnamento dei lavori da un specialista ambientale è stato ordinato. Sarà incaricato, in particolare, di seguire gli interventi sul riale. Le richieste del Cantone sono già state prese in considerazione nella decisione del 7 dicembre Quest ultime valgono anche per la modifica del progetto, trattandosi della protezione delle acque. Nessun onere complementare è necessario. Per quanto riguarda lo spostamento del gasdotto Metanord, i due attraversamenti del riale Poreggia non devono limitarne la dinamica. Una distanza sufficiente del letto del riale orizzontalmente di 1m e verticalmente di 1.5m dev essere rispettata. Ne conseguirà un pertinente onere. Come nella decisione del 7 dicembre 2015, dal punto di vista della pesca, secondo l art. 8 della legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0), l autorizzazione può essere rilasciata. Le operazioni tecniche nel corso d acqua dovranno pertanto essere seguite dal servizio cantonale competente in materia di pesca (Ufficio caccia e pesca) rispettando rigorosamente le condizioni poste a riguardo dal Cantone nel suo preavviso del 25 ottobre Ne conseguirà un pertinente onere. 3. Foresta La realizzazione dei due aspetti del progetto necessiterà il dissodamento temporaneo di 5'102 m 2. L Autorità di approvazione ritiene che le condizioni necessarie all approvazione secondo l articolo 5 della legge federale sulle foreste (LFo; RS 921) sono adempiute: necessità preponderante, ubicazione vincolata, congruenza con la pianificazione del territorio, compatibilità con i valori ambientali. Il Cantone richiede, a garanzia degli interventi di ripristino e di gestione dell area dissodata temporaneamente, il versamento alla Sezione forestale di un deposito di CHF 100'000.. La Confederazione, solvibile, non accorda questo tipo di cauzione. Il ripristino sarà effettuato senza che sia necessario prevedere questo tipo di misura. Invece, se il dissodamento autorizzato non è stato attuato entro 5 anni dalla crescita in giudicato della decisione di approvazione dei piani, l autorizzazione concessa scade (art. 5 cpv. 5 LFo e 7 dell Ordinanza sulle foreste, OFo; RS ). I lavori di ripristino devono essere eseguiti entro 2 anni dopo la fine dei lavori, come richiesto dell UFAM. Queste misure saranno l oggetto di oneri. 5/12

6 Tuttavia, la richiedente, a ripristino della superficie forestale di 1'547 m 2 per la modifica del tracciato della condotta è tenuta di integrare questo nuovo perimetro nel progetto dettagliato di rimboschimento ordinato con la decisione del 7 dicembre A rispristino della superficie forestale di 3'555 m 2 necessaria al colmataggio, la richiedente elaborerà, in collaborazione con il Cantone, un progetto di rimboschimento dettagliato da trasmettere per approvazione all Autorità concedente nei 6 mesi dopo la crescita in giudicato della presente decisione. Un onere sarà ritenuto. La richiedente garantirà la piantumazione e l attecchimento di essenze adatte alla stazione che adempiono alle funzioni del bosco (art. 7 cpv. 1 LFo). Trattandosi dell applicazione della legge, nessun onere è necessario. La richiedente si impegnerà durante la fase di cantiere, come pure durante cinque anni dopo la chiusura dei lavori, a prevenire e a impedire la diffusione di piante invasive e di vegetazione concorrente come i vori, la Solidago, la Verga d oro, la Budleja, la Panace di Mantegazzi, ecc. sulle superfici di compensazione. Un onere sarà ritenuto in questo ambito. Secondo l UFAM, queste attività implicano i rispettivi controlli e l applicazione dei provvedimenti necessari. Cinque anni dopo il termine dei lavori per le superfici di rimboschimento, la richiedente deve invitare la Sezione forestale cantonale per un controllo dell efficacia delle misure adottate. Durante questo controllo, sarà deciso se la lotta contro le piante invasive e la vegetazione concorrente deve essere continuata e per quanto tempo. L Autorità concedente rileva che il sito del Monte Ceneri è l oggetto di un programma NPEs (Natura-Paesaggio-Esercito) e che uno dei temi trattati concerne appunto la lotta contro le neofite invasive. La domanda dell UFAM può essere accolta, nel senso che la richiedente, cinque anni dopo il termine dei lavori per le superfici di rimboschimento inviterà, nel quadro del controllo delle misure NPEs la Sezione forestale cantonale per una presentazione delle misure adottate. Durante questo controllo sarà deciso se la lotta contro le piante invasive e la vegetazione concorrente deve essere continuata e per quanto tempo. Un informazione sul risultato sarà susseguentemente trasmessa all Autorità di approvazione. Un onere sarà ritenuto su questo punto. Inoltre, l UFAM richiede che l autorità decisionale informi la sua sezione EIA, come pure la rispettiva autorità cantonale, dell entrata in vigore della decisione. Sia l UFAM che il Cantone possono considerare che essa sarà effettiva 30 giorni dopo la pubblicazione nel Foglio federale. In caso di ricorso, l Autorità concedente informerà il Cantone e l UFAM. Al termine dei lavori di dissodamento, degli interventi edili e dei rimboschimenti compensativi, la richiedente inviterà il Servizio forestale cantonale competente per un collaudo delle misure realizzate. Un onere sarà previsto a questo scopo. Finalmente, si rammenta che i lavori nell area forestale devono essere effettuati nel rispetto dell aera boschiva. In particolar modo, è vietato erigervi baracche o deporvi materiale di scavo, veicoli e materiale di ogni genere. Trattandosi dell applicazione della legge, nessun onere è necessario. 6/12

7 4. Energia- Sicurezza - Elettricità Il 27 ottobre 2016, l IFO si è dichiarato favorevole al progetto e ha richiesto diverse modifiche dei piani (formali) e oneri. La richiedente vigilerà a rispettarli. Prima dell inizio dei lavori i piani di esecuzione dovranno essere sottoposti a l UFEN per controllo della conformità con i piani approvati. La messa in servizio dell installazione deve ottenere l accordo preliminare dell IFO. Degli oneri saranno ritenuti in questo ambito. 5. Protezione dell aria e dei rumori La richiedente vigilerà durante la fase cantiere: - a rispettare i provvedimenti del gruppo A dalla Direttiva aria cantieri ; - a rispettare i provvedimenti dei gruppi A (lavori edili rumorosi e trasporti) e B (lavori edili molto rumorosi) della Direttiva sul rumore dei cantieri. Trattandosi del rispetto di disposizione in vigore, nessun onere è necessario. 6. Protezione dalle vibrazione Il Cantone ricorda le varie disposizioni legali applicabili in questo ambito, invitando la richiedente a conformarsi. L Autorità di approvazione condivide il parere del Cantone. Ciononostante, trattandosi dell applicazione della legge, nessun onere è necessario. 7. Incidenti rilevanti Il fascicolo di domanda contiene un rapporto Umlegung im Bereich Monte Ceneri (Rivera TI), Bericht zur Störfallvorsorge del in relazione con il nuovo tracciato del gasdotto. Questo rapporto conclude che il rischio per le persone sarà sopportabile. Su questa base, il Cantone è arrivato alla conclusione che non erano necessari ulteriori approfondimenti e preavvisa favorevolmente il progetto in questo ambito. L Autorità di approvazione condivide questo parere e nessun onere sarà ritenuto su questo punto. 8. Protezione del suolo Come lo rammenta il Cantone, deve essere rispettata durante la realizzazione l ordinanza contro il deterioramento del suolo (O suolo; RS ), segnatamente gli articoli 6 e 7. Trattandosi dell applicazione di disposizione legale, non è necessario prevedere un onere. Sia per lo spostamento che per il colmataggio, i lavori potranno essere svolti unicamente in condizioni di suolo secco e tempo asciutto e con macchinari che non ne provocano la compattazione. Durante le fasi di dissodamento, la richiedente dovrà prestare particolare attenzione all asporto del suolo forestale che potrà essere reimpiegato per una successiva fase di rimboschimento. La documentazione precisa che il suolo asportato, non infestato da neofite invasive, verrà depositato nelle vicinanze dell area di intervento (separando orizzonti A e B) a seconda della provenienza. Il Cantone richiede una planimetria che indichi il luogo esatto dei diversi depositi. Le richieste del Cantone sono già state presa in considerazione nella decisione del 7 dicembre Quest ultime valgono anche per la modifica del progetto, trattandosi della protezione del suolo. 7/12

8 Ne conseguiranno pertinenti oneri. 9. Gestione dei rifiuti La richiedente vigilerà, per il previsto colmataggio, ad utilizzare oltre alla terra vegetale esclusivamente materiale di scavo non inquinato ai sensi dell allegato 3 cifra 1 dell ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (OPSR; RS ) e della Direttiva sul materiale di scavo. È assolutamente vietato il deposito di materiale di demolizione (asfalto, cemento, tegole, mattoni, ecc.). Conformemente all art. 20 OPSR i rifiuti minerali provenienti dalla demolizione di opere di costruzione devono essere riciclati, nella misura più completa possibile, come materia prima per la fabbricazione di materiali da costruzione. Trattandosi dell applicazione della legge, nessun onere è necessario. Per evitare depositi abusivi, la richiedente vigilerà a recintare l area da bonificare e/o a sbarrare la strada d accesso. Il responsabile del cantiere contabilizzerà tutto il materiale depositato (quantitativi, tipo di materiale, provenienza ) su un giornale da tenere conservato per almeno 5 anni e da esibire su richiesta dell Autorità. Oneri saranno previsti in questo ambito. 10. Beni culturali L ufficio dei beni culturali non si è pronunciato durante la procedura del progetto di base per la costruzione della seconda tappa del centro logistico dell esercito. Ciononostante, la domanda del Servizio archeologia, rilevante del diritto cantonale, può essere ritenuta (informazione entro 30 giorni prima dell inizio dei lavori al Servizio archeologia suscettibili di modificare lo stato del fondo e informazione per iscritto entro 15 giorni prima dell installazione del cantiere per fissare un sopralluogo inteso a concordare e controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni). Questa domanda farà l oggetto di un onere. C. RISULTATO Sulla base del presente esame non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per l approvazione dei piani di costruzioni militari sono adempiute.. L autorità competente, visto quanto precede, decide: 1. Approvazione dei piani Il progetto di armasuisse immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale/ticino, nella domanda del 21 giugno 2016 concernente la Comune di Monteceneri (TI), Piazza d armi di Monte Ceneri, centro logistico dell esercito, seconda tappa spostamento del gasdotto (modificazione della decisione del ) e nuovo colmataggio 8/12

9 con la documentazione seguente: - relazione tecnica ( ) Con i piani: - piano di situazione (25a) 1:500 Rev. d ( ) - piano normale Sezioni tipo generiche (50/02) Rev. e ( ) - piano normale Sezioni tipo generiche (50/04) Rev. b ( ) - piano normale Sezioni tipo area cantiere (50/13) 1:100 Rev. c ( ) - piano normale Sezioni tipo area cantiere (50/14) 1:100 Rev. b ( ) - piano normale Sezioni tipo ripristini (50/19) 1:100 Rev. d ( ) - piano normale Sezioni tipo particolari (50/20) Rev. e ( ) - piano normale Sezioni tipo ripristini (50/24) Rev. b ( ) - piano normale Sezioni tipo ripristini (50/26) 1:200 Rev. b ( ) - piano oggetto Sezioni particolari (50/34b) 1:200 1:100 Rev. c ( ) - sezioni oggetto (50/44) 1:50 Rev. c ( ) - Profilo longitudinale (93) 1:1'000 Rev. c ( ) - rapporto intitolato Umlegung im Bereich Monte Ceneri (Rivera TI): Bericht zur Störfallvorsorge del documento intitolato Sistemazione paesaggistica - istanza di dissodamento (versione giugno 2016) concernente 3'555 m 2 mappale n Comune di Monteceneri-Rivera e m 2 mappale n Comune di Monteceneri- Rivera - notizia esplicativa del piano Sistemazione paesaggistica tramite colmataggio con materiale di scavo 4640 RD , 1:500 / 1:50 del È approvato a condizione che gli oneri seguenti (cifra n 5 qui sotto) siano rispettati. 2. Autorizzazione da dissodare L autorizzazione di dissodare 5'203 m 2 a titolo temporaneo è concessa (3'555 m 2 mappale n Comune di Monteceneri-Rivera e m 2 mappale n Comune di Monteceneri- Rivera) fatti salvi gli oneri seguenti (cifra n 5 qui sotto). Se il dissodamento non è stato attuato entro 5 anni della crescita in giudicato della presente decisione, l autorizzazione concessa scade (art. 5 cpv. 5 LFo e 7 cpv. 1 lettera c OFo). I lavori di ripristino devono essere eseguiti entro 2 anni dopo la fine dei lavori. 3. Autorizzazione secondo l articolo 8 della legge federale sulla pesca L autorizzazione per interventi tecnici ai sensi dell art. 8 legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923) è concessa, fatti salvi gli oneri seguenti (cifra n 5 qui sotto). 4. Inizio anticipato dei lavori e effetto sospensivo Vista l urgenza ad intervenire, l Autorità concedente rilascia un autorizzazione eccezionale di iniziare i lavori non appena la presente decisione sarà notificata, senza aspettare che essa diventi esecutiva (art. 31 OAPCM). Inoltre, l effetto sospensivo ad un eventuale ricorso è ritirato. 9/12

10 5. Oneri Generalità a. L inizio e la durata prevista dei lavori devono essere comunicati tempestivamente all autorità competente per l approvazione dei piani come pure al Comune di Monte- Ceneri. b. La richiedente deve informare l autorità d approvazione della conclusione dei lavori e inviarle un rapporto, al massimo 3 mesi dopo la conclusione dei lavori. c. Gli adattamenti ulteriori al progetto devono essere sottoposti all autorità competente per l approvazione dei piani, che si riserva il diritto di ordinare una nuova procedura d approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti (art. 32 OAPCM). d. Per tutto ciò che riguarda lo spostamento del tracciato gasdotto, gli oneri previsti nella decisione del 7 dicembre 2015 rimangono validi (specialista ambientale, protezione delle acque, del suolo). Natura e paesaggio e. Durante i lavori di colmataggio, la richiedente prenderà tutte le misure utili per garantire il passaggio faunistico (TI 24). f. L accompagnamento ambientale ordinato con la decisione del 7 dicembre 2015 sarà operato durante tutta la realizzazione del progetto (compreso il colmataggio). Il responsabile dell accompagnamento ambientale stilerà un rapporto allegato al rapporto finale. g. La richiedente, in applicazione dell articolo 18 cpv. 1 bis della LPN si sdebiterà di un contributo di CHF 20'000.- in favore del Cantone per sostenere le misure per la funzionalità del corridoio a fauna di interesse sovraregionale (TI 24). Protezione delle acque h. Gli oneri previsti nella decisione del 7 dicembre 2015 nell ambito della protezione delle acque sono applicabili anche alla presente modifica del progetto (spostamento del tracciato del gasdotto). i. I due attraversamenti del riale Poreggia non devono limitarne la dinamica. Una distanza sufficiente del letto del riale orizzontalmente di 1m e verticalmente di 1.5m dev essere rispettata. j. Le operazioni tecniche nel corso d acqua dovranno essere seguite dal servizio cantonale competente in materia di pesca (Ufficio caccia e pesca) rispettando rigorosamente le condizioni poste a riguardo dal Cantone nel suo preavviso del 25 ottobre Foreste k. La richiedente, a ripristino della superficie forestale di 1'547 m 2 per la modifica del tracciato della condotta è tenuta di integrare questo nuovo perimetro nel progetto dettagliato di rimboschimento ordinato con la decisione del 7 dicembre La richiedente, a rispristino della superficie forestale di 3'555 m 2 necessario al colmataggio elaborerà, in collaborazione con il Cantone, un progetto di rimboschimento dettagliato da trasmettere per approvazione all Autorità concedente nei 6 mesi dopo la crescita in giudicato della presente decisione. 10/12

11 l. La richiedente si impegnerà durante la fase di cantiere, come pure cinque anni dopo la chiusura dei lavori, a prevenire e a impedire la diffusione di piante invasive e di vegetazione concorrente. Dopo questa prima fase di cinque anni calcolata dal termine dei lavori, la richiedente inviterà la Sezione forestale cantonale per una presentazione delle misure adottate. Durante questo controllo si deciderà se la lotta contro le piante invasive e la vegetazione concorrente deve essere continuata e per quanto tempo. Un informazione sul risultato sarà susseguentemente trasmessa all Autorità di approvazione. m. Al termine dei lavori di dissodamento, gli interventi edili e i rimboschimenti compensativi, la richiedente inviterà il Servizio forestale cantonale competente per un collaudo delle misure realizzate. Energia- Sicurezza - Elettricità n. Le domande tecniche 2 a 5 formulate nel preavviso dell IFO nella sua presa di posizione del 27 ottobre 2016 sono da rispettare. o. Prima dell inizio dei lavori i piani di esecuzione dovranno essere sottoposti a l UFEN per controllo della conformità con i piani approvati. p. La messa in servizio dell installazione deve ottenere l accordo preliminare dell IFO. Protezione del suolo q. Sia per lo spostamento che per il colmataggio, i lavori potranno essere svolti unicamente in condizioni di suolo secco e tempo asciutto e con macchinari che non ne provocano la compattazione. r. Durante le fasi di dissodamento, la richiedente dovrà prestare particolare attenzione all asporto del suolo forestale che potrà essere reimpiegato per una successiva fase di rimboschimento. s. La richiedente vigilerà a fare pervenire al Cantone, prima dell inizio dei lavori una planimetria che indica il luogo esatto dei depositi (separando orizzonti A e B) seconda della provenienza. t. Le misure di protezione del suolo prese nella decisione del 7 dicembre 2015 rimangono valide per la modifica del progetto. Rifiuti trattandosi del colmataggio u. La richiedente vigilerà a recintare l area da bonificare e/o a sbarrare la strada d accesso. v. Il responsabile del cantiere contabilizzerà tutto il materiale depositato (quantitativi, tipo di materiale, provenienza ) su un giornale da tenere conservato per almeno 5 anni e da esibire su richiesta dell Autorità. Beni culturali w. Entro 30 giorni prima dell inizio dei lavori suscettibili di modificare lo stato del fondo la richiedente informerà per iscritto il Servizio archeologia cantonale. x. Entro 15 giorni prima dell installazione del cantiere, la richiedente informerà per iscritto il Servizio archeologia cantonale per fissare un sopralluogo inteso a concordare e controllare gli interventi fin dai primi movimenti di terra e, in caso di ritrovamenti, coordinare le successive operazioni. 11/12

12 1 Spese di procedura Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura. 2 Notificazione In applicazione dell articolo 30 OAPCM, la presente decisione è notificata direttamente, per raccomandata, alle parti interessate dalla procedura e segnalata nel Foglio federale. 3 Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata entro 30 giorni dalla notificazione, per scritto e indicando i motivi, con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo (art. 130 cpv. 1 LM). DIPARTIMENTO FEDERALE DELLA DIFESA, DELLA PROTEZIONE DELLA POPOLAZIONE E DELLO SPORT Bruno Locher Notificazione a: armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera centrale/ticino, Via Monteceneri 8, CH-6802 Rivera Dipartimento del Territorio, Via Franco Zorzi 13, 6501 Bellinzona (R) Comune di Monteceneri, casella postale 329, 6802 Rivera (R) P c a: armasuisse Immobili, DS SIP Stato Maggiore dell esercito, 3003 Berna Centro logistico dell esercito, Base logistica dell'esercito BLEs, 6802 Monteceneri UFAM, Sezione EIA e ordinamento del territorio, 3003 Berna Ispettorato federale degli oleo- e gasdotti (IFO), 8304 Wallisellen, con un gioco di piani relativi alla condotta Metanord attestati approvati Ufficio federale dell energia (UFEN), 3003 Berna, con un gioco di piani relativi alla condotta Metanord attestati approvati Metanord Ingegneria, Centro ala Monda 1, 6528 Camorino Pro Natura, Dornacherstrasse 192, casella postale, 4018 Basilea WWF Svizzera, servizio giuridico, casella postale, 8010 Zurigo 12/12

Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1

Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1 Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1 del 6 luglio 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

DEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente

DEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI

APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

DEL 13 GENNAIO nel caso della domanda del 21 giugno da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Zentral, concernente

DEL 13 GENNAIO nel caso della domanda del 21 giugno da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Zentral, concernente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

DEL 10 GENNAIO nel caso della domanda del 11 settembre concernente STABILE INFERMERIA (WE 4640 AB)

DEL 10 GENNAIO nel caso della domanda del 11 settembre concernente STABILE INFERMERIA (WE 4640 AB) Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

DEL 4 AGOSTO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente

DEL 4 AGOSTO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21

Dettagli

Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1

Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1 Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1 del 29 giugno 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione

Dettagli

> Parte A: Indagine. Indice

> Parte A: Indagine. Indice > Parte B: Sorveglianza 1 > Parte A: Indagine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dettagli

Piano direttore del Cantone Ticino

Piano direttore del Cantone Ticino Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (ATEC) Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Piano direttore del Cantone Ticino Approvazione della scheda

Dettagli

DEL 22 GIUGNO nel caso della domanda del 3 maggio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale,

DEL 22 GIUGNO nel caso della domanda del 3 maggio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 15 aprile 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione

Dettagli

DEL 2 MAGGIO nel caso della domanda del 18 agosto da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Centrale, concernente

DEL 2 MAGGIO nel caso della domanda del 18 agosto da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Centrale, concernente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile

Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari

Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) del 13 dicembre 1999 Il

Dettagli

Ordinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo

Ordinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo Ordinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo (OAPA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 1 sull

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 9 ottobre 2018) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 28 marzo 2014 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Costruzione di una scala di sicurezza

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di guida (circling guidance lights) spostamento palo Berna, 10 ottobre 2011

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci di guida (circling guidance lights) spostamento palo Berna, 10 ottobre 2011 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 10 ottobre 2011 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci di guida (circling guidance

Dettagli

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente

Dettagli

DEL 14 LUGLIO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente

DEL 14 LUGLIO Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport come autorità concedente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura ordinaria di approvazione secondo gli articoli 7-21

Dettagli

DEL 10 APRILE Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) come autorità concedente

DEL 10 APRILE Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) come autorità concedente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio. Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) 511.12 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

DEL 29 MAGGIO nel caso della domanda del 23 dicembre concernente ADATTAMENTO PARAPROIETTILI DELLA PIAZZA DI TIRO D3

DEL 29 MAGGIO nel caso della domanda del 23 dicembre concernente ADATTAMENTO PARAPROIETTILI DELLA PIAZZA DI TIRO D3 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Ordinanza contro il lavoro nero, OLN) 822.411 del 6 settembre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

NOVITÀ DAL SETTORE DEI RIFIUTI

NOVITÀ DAL SETTORE DEI RIFIUTI NOVITÀ DAL SETTORE DEI RIFIUTI 4 incontro informativo dedicato ai responsabili comunali della gestione dei rifiuti giovedì 30 marzo 2017 17.00 18.15 Aula Magna Stabile Amministrativo 3, Bellinzona Relatore:

Dettagli

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sostituzione sistema di volo strumentale IGS Berna, 28 marzo LUG / fep

Aeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Sostituzione sistema di volo strumentale IGS Berna, 28 marzo LUG / fep Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 28 marzo 2012 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Sostituzione sistema di volo strumentale

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Modifica del 9 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura d approvazione

Dettagli

Legge federale sulla protezione dell ambiente

Legge federale sulla protezione dell ambiente Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Modifica del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici [Signature] [QR Code] Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre

Dettagli

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili

Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza

Dettagli

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione

Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione del 17 gennaio 2006 Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno

Dettagli

4^ VARIANTE STRUTTURALE Ai sensi della Legge Regionale n 1 del 26 gennaio 2007

4^ VARIANTE STRUTTURALE Ai sensi della Legge Regionale n 1 del 26 gennaio 2007 REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO COMUNE DI SCARNAFIGI PIANO REGOLATORE GENERALE 4^ VARIANTE STRUTTURALE Ai sensi della Legge Regionale n 1 del 26 gennaio 2007 FASCICOLO OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Dettagli

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani

Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione

Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione Ordinanza del Tribunale federale relativa all applicazione della legge sull archiviazione del 27 settembre 1999 (Stato 1 ottobre 1999) Il Tribunale federale, visto l articolo 1 capoverso 3 della legge

Dettagli

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione

Dettagli

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio

Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del

Dettagli

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell energia, OPEn) Modifica del 27 febbraio 2019 Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1:

Dettagli

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate

Dettagli

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie

Dettagli

Progetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento

Progetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento Progetto di revisione della legge edilizia e del suo regolamento Procedura di consultazione Incontro informativo 23 gennaio 2018, Aula magna Scuola arti e mestieri, Bellinzona 30 gennaio 2018, Aula magna

Dettagli

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

Decisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna. Decisione concernente la modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero in relazione a voli di prova e di certificazione dei prototipi del velivolo PC 24 della Pilatus Flugzeugwerke AG,

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 27. 5. 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione

Dettagli

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica

Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica Autorizzazione generale a togliere il segreto professionale a scopo di ricerca nei campi della medicina e della sanità pubblica La Commissione peritale del segreto professionale in materia di ricerca medica,

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:

Dettagli

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del

concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del REGOLAMENTO concernente la circolazione di veicoli a motore fuoristrada del Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino richiamati: la Legge federale sulla circolazione stradale del 19

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare [Signature] [QR Code] Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

DEL 27 GENNAIO 2014. nel caso della domanda del 17 luglio 2013. concernente

DEL 27 GENNAIO 2014. nel caso della domanda del 17 luglio 2013. concernente Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo

Dettagli

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori

Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori Ordinanza del DDPS concernente le automobili per istruttori (OAI-DDPS) 512.421 del 30 novembre 1995 (Stato 17 settembre 2002) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

Dettagli

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale

sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale

Dettagli

Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica

Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica 10.324 Iniziativa cantonale Legge sulla protezione delle acque. Modifica Rapporto della Commissione dell ambiente, della pianificazione del territorio e dell energia del Consiglio degli Stati del 3 settembre

Dettagli

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera Riferimento/Numero d'incarto: R

Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, primavera Riferimento/Numero d'incarto: R Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell'ambiente UFAM 27.04.2018 concernente l ordinanza che adegua ordinanze in materia ambientale

Dettagli

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE. N in data

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE. N in data ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE DIPARTIMENTO AMBIENTE VALUTAZIONE AMBIENTALE E TUTELA QUALITA' DELL'ARIA PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1605 in data 28-03-2018

Dettagli

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari

Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della

Dettagli

Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente

Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1988 1 concernente l esame dell impatto sull ambiente è

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale

Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale Ordinanza sulla costruzione e sull esercizio di funivie e funicolari con concessione federale (Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune) Modifica del 18 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero

Dettagli

Diritto austriaco legge federale sulla responsabilità ambientale legge sul diritto delle acque

Diritto austriaco legge federale sulla responsabilità ambientale legge sul diritto delle acque Responsabilità ambientale Diritto austriaco Il Bundes-Umwelthaftungsgesetz (legge federale sulla responsabilità ambientale che attua la direttiva 2004/35) Art. 4 «Definizioni» «Ai fini della presente direttiva

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.

Dettagli

Regolamento Patriziale per l uso della strada forestale Costa Brignoi Selna Valle dei Mulitt

Regolamento Patriziale per l uso della strada forestale Costa Brignoi Selna Valle dei Mulitt - 1 - Intragna, 19 maggio 2006 Messaggio Numero 3 Esame e approvazione regolamento concernente l uso della strada di preminenza forestale Costa Valle di Mulini Egregi signori, la possibilità di usare la

Dettagli

Risanamento dei corsi d acqua influenzati dai prelievi

Risanamento dei corsi d acqua influenzati dai prelievi Risanamento dei corsi d acqua influenzati dai prelievi Conferenza stampa 9 agosto 2018, Bellinzona Repubblica e Cantone Ticino Dipartimento delle finanze e dell economia Claudio Zali, Direttore del Giovanni

Dettagli

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA

Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Regolamento mediatore FSA / mediatrice FSA Il consiglio della FSA emana il seguente regolamento. A. Titolo di mediatore FSA/mediatrice FSA 1. La Federazione Svizzera degli Avvocati attribuisce ai suoi

Dettagli

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare

Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare Termine di referendum: 5 luglio 2018 Legge federale sulla tassa d esenzione dall obbligo militare (LTEO) Modifica del 16 marzo 2018 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio

Dettagli

COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE

COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE VARIANTE DI POCO CONTO PIANO DI QUARTIERE BOSNIGA ai sensi degli art. 34 e 35 Lst Incarto per approvazione del Dipartimento del territorio 18 dicembre 2013 Studi Associati

Dettagli

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) Modifica del 23 giugno 2000 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 novembre

Dettagli

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ordinanza sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Ordinanza

Dettagli

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1

Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 Regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale 1 921.211.1 del 2 agosto 1994 (Stato 12 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti,

Dettagli

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina

Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) del 28 febbraio 2001 (Stato 1 marzo 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso

Dettagli

Ordinanza contro l inquinamento fonico

Ordinanza contro l inquinamento fonico Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:

Dettagli

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)

Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) [Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto

Dettagli

del 13 dicembre 2013 (Stato 15 gennaio 2014)

del 13 dicembre 2013 (Stato 15 gennaio 2014) Ordinanza della CaF concernente il voto elettronico (OVE) del 13 dicembre 2013 (Stato 15 gennaio 2014) La Cancelleria federale svizzera (CaF), visti gli articoli 27c capoverso 2, 27e capoverso 1, 27f capoverso

Dettagli

Ordinanza sull energia

Ordinanza sull energia Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.

Dettagli

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale

Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale Legge federale sui contratti-quadro di locazione e sul conferimento dell obbligatorietà generale 221.213.15 del 23 giugno 1995 (Stato il 1 aprile 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

Dettagli

Distruzione di pezzi pirotecnici

Distruzione di pezzi pirotecnici . Distruzione di pezzi pirotecnici Foglio informativo Esplosivi / Pirotecnica Versione del 1 o giugno 2018 Indice 1 Introduzione... 3 2 Basi legali... 3 3 Definizioni... 3 4 Riconsegna di pezzi pirotecnici

Dettagli

PUC - Centro d addestramento e. poligono di tiro del Monte Ceneri. Comune di Monteceneri Sezioni di Rivera e Bironico. Domanda di dissodamento

PUC - Centro d addestramento e. poligono di tiro del Monte Ceneri. Comune di Monteceneri Sezioni di Rivera e Bironico. Domanda di dissodamento Ente esecutore Dipartimento delle istituzioni Sezione del militare e della protezione della popolazione PUC - Centro d addestramento e poligono di tiro del Monte Ceneri Piazza Governo 7 6501 Bellinzona

Dettagli

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione

Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione Ordinanza del DATEC sulle misure di sicurezza nell aviazione (OMSA) 748.122 del 20 luglio 2009 (Stato 1 aprile 2011) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni

Dettagli

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto Concluso il 15 dicembre 2003 Entrato in vigore mediante scambio

Dettagli

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua

Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione

Dettagli

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.

Art. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione. Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato

Dettagli

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione

del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999

Dettagli

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:

Dettagli

L EIA nella procedura edilizia cantonale

L EIA nella procedura edilizia cantonale S-EIA-5 L EIA nella procedura edilizia cantonale Riferimento al modulo del Manuale EIA UFAM 2009: Modulo 3: Procedure Contenuto 1 Licenza edilizia: autorizzazioni da coordinare? 2 Svolgimento della procedura

Dettagli

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)

Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5,

Dettagli

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI COMUNE DI RONCO s. ASCONA ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE IL DISCIPLINAMENTO DI VOLI A BASSA QUOTA E GLI ATTERRAGGI ESTERNI EFFETTUATI CON ELICOTTERI INDICE Art. 1 Scopo e campo d applicazione Art. 2

Dettagli

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello

Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) [Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [Signature] [QR Code] Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Avamprogetto Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio

Dettagli