Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1
|
|
- Raimondo Mura
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura d autorizzazione semplificata secondo l articolo 20 OAMC 1 del 29 giugno 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, come autorità concedente, nel caso della domanda di costruzione del 27 maggio 1999 da parte dell Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, 3003 Berna e dell Ufficio federale del materiale dell esercito e delle costruzioni (UFMC), Servizio GP Svizzera centrale/ticino, via Pioda 10, 6901 Lugano concernente la Piazza d armi di Isone (TI), Combattimento di località, Risanamento Parapalle Ι constata: 1. Il 6 maggio 1999, l Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, ha sottoposto all autorità concedente il progetto concernente il risanamento del parapalle della piazza di tiro B3 (combattimento di località), piazza d armi di Isone, per l esecuzione di una procedura d autorizzazione militare di costruzione. 2. In seguito, l autorità concedente ha ordinato l esecuzione di una procedura d autorizzazione semplificata. 3. La documentazione della domanda di costruzione già inviata è stata completata con lettera del 27 maggio La piazza d istruzione B3 (combattimento di località) è la piazza di tiro principale per i granatieri di fanteria sulla piazza d armi di Isone. È l unica piazza, a livello svizzero, dove è possibile esercitare il combattimento di località con tiri a palla. Per questo motivo la piazza d istruzione B3 viene quindi usata spesso anche come piazza di dimostrazione. Per motivi di sicurezza, la piazza d istruzione B3 ha dovuto essere chiusa alla fine del Con il progetto presentato si intende risanare il parapalle affinché soddisfi tutte le esigenze di sicurezza. Devono essere effettuati i lavori seguenti: 1 Ordinanza concernente le autorizzazioni militari di costruzione, del 25 settembre 1995; RS
2 Per evitare pericolosi rimbalzi, in primo luogo devono essere tagliate diverse piante che si trovano sulla linea di tiro. Questo lavoro verrà fatto dal personale dell Ispettorato forestale V. La parte principale del progetto consiste nel risanamento del parapalle e nella posa di bersagli automatici (11 del tipo TAA 69, uno del tipo TAA 83). Tutto il pendio interessato dalla posa sparsa dei 12 bersagli (ca m 2 ) verrà ripulito dai sassi e dai blocchi di roccia esistenti, in parte a macchina e in parte con il loro brillamento. La pendenza del pendio verrà adattata e regolarizzata e il pendio stesso ricoperto da uno spessore di 40 cm di una miscela di 1/3 di sabbia e di 2/3 corteccia. Per trattenere il materiale è previsto l inserimento di viminate e graticciate, con il ricupero di parte del legname proveniente dal taglio degli alberi. Per ogni bersaglio è prevista una fossa, (dimensioni 0.7 x 1.7 m, altezza ca. 0.8 m), costituita da traversine FFS dove verrà installato il bersaglio stesso. Lo spigolo anteriore - superiore della fossa sarà protetto da una lastra corazzata di acciaio, rivestita con una tavola di legno. Dietro la fossa, in mezzaria del bersaglio, viene piazzata una catasta di legno (dimensioni ca. 2.0 m x 2.0 m x 1.0 m) formata da travetti della lunghezza di 15 cm. Per evitare che l acqua piovana proveniente dalle pareti rocciose a monte del parapalle possa infiltrarsi nel materiale di copertura con effetto di dilavamento, occorre costruire un canale di gronda, in calcestruzzo armato e sezione rettangolare, della lunghezza di circa 50 m. Il materiale sassoso e roccioso eccedente (al massimo 100 m 3 ), proveniente dalla pulizia e regolazione del parapalle, verrà depositato provvisoriamente a valle del tombinone esistente. Questa soluzione è stata scelta poiché, più tardi, il materiale sarà utilizzato sul posto per adattare l accesso alla piazza di tiro. 5. L autorità concedente, visto l articolo 20 dell ordinanza concernente la procedura d autorizzazione per costruzioni e impianti militari (OAMC, RS ), ha rinunciato a consultare il Comune, il Cantone e le altre autorità federali. ΙΙ considera: A. Esame formale 1. Competenza materiale Giusta l articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS ), l autorità deve esaminare d ufficio la sua competenza. In virtù dell articolo 126 capoverso 1 della legge militare (LM, RS ), le costruzioni e gli impianti militari che servono interamente o prevalentemente alla difesa nazionale possono essere edificati, modificati o destinati a un altro scopo militare soltanto con l autorizzazione della Confederazione. La relativa procedura è regolata nell OAMC. 4447
3 L autorità concedente è il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), che stabilisce la procedura, coordina le indagini conoscitive e le consultazioni necessarie e rilascia la decisione d autorizzazione (art. 3 OAMC). All interno del Dipartimento, detta funzione è esercitata dalla Segreteria generale. Con la realizzazione del presente progetto saranno soddisfatte le pertinenti norme di sicurezza e quindi sarà possibile riprendere l istruzione nell impianto interessato. Il progetto serve esclusivamente agli interessi della difesa nazionale. Si tratta perciò di un progetto rilevante per quanto concerne l obbligo d autorizzazione militare di costruzione. Di conseguenza, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport si ritiene competente per ordinare ed eseguire la procedura d autorizzazione di costruzione. 2. Procedura applicabile Nell ambito dell esame preliminare secondo l articolo 8 OAMC, l autorità concedente deve decidere circa l obbligo d autorizzazione militare di costruzione, la procedura applicabile, la necessità di un esame dell impatto sull ambiente e altri esami necessari. a. Dall esame risulta che il progetto di costruzione presentato, utile per l istruzione militare, sottostà al campo di applicazione della procedura d autorizzazione militare di costruzione (art. 1 cpv. 2 lett. c OAMC). b. La sottomissione del progetto alla procedura d autorizzazione semplificata giusta l articolo 20 OAMC è stata motivata dal fatto che il risanamento del parapalle e il montaggio dei bersagli automatici sulla piazza di tiro B3 situata sull area della piazza d armi di Isone e i relativi effetti in materia edilizia e d esercizio non comportano modifiche sostanziali della situazione esistente nel senso dell articolo 4 capoverso 2 lettera a OAMC. Non si è dovuto prendere in considerazione un esame dell impatto sull ambiente giusta l articolo 9 della legge federale sulla protezione dell ambiente (LPAmb, RS ), poiché non si tratta di una trasformazione sostanziale di un impianto soggetto all obbligo dell esame dell impatto sull ambiente nel senso dell articolo 2 capoverso 1 dell ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA, RS ). Infine si è potuta escludere una collisione con interessi di terzi, tanto più che le installazioni sono realizzate sul terreno di una piazza di tiro esistente e sulla superficie di proprietà della Confederazione. B. Esame materiale 1. Contenuto dell esame L esecuzione della procedura d autorizzazione militare di costruzione dovrebbe permettere all autorità concedente di chiarire se il presente progetto di costruzione è conforme alla legislazione applicabile, in particolare se vengono rispettate anche le esigenze della protezione dell ambiente, della natura e delle bellezze naturali, nonché della pianificazione del territorio. L autorità concedente deve inoltre assicurare la salvaguardia degli interessi legittimi di chi è coinvolto nel progetto. 4448
4 2. Valutazione da parte dell autorità concedente a. Pianificazione del territorio: Il progetto concerne una piazza di tiro esistente e non ha effetti importanti sull assetto del territorio e sulla sua utilizzazione. Quindi, dal punto di vista della pianificazione del territorio, nulla si oppone al progetto. b. Natura e paesaggio: Il progetto non tocca oggetti da proteggere di importanza nazionale. Conformemente al principio enunciato nell articolo 3 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN, RS 451), la Confederazione deve provvedere all edificazione e alla manutenzione delle proprie costruzioni e dei propri impianti rispettando le caratteristiche del paesaggio e della località. Al riguardo, in base alla situazione esistente e ai lavori concreti previsti non devono essere ordinate misure particolari. c. Terreno: Conformemente all articolo 11 capoverso 2 della legge sulla protezione dell ambiente (LPAmb, RS ), nell ambito della prevenzione, le emissioni devono essere limitate nella misura massima consentita dal progresso tecnico, dalle condizioni d esercizio e dalle possibilità economiche. Inoltre, gli articoli 9 e 10 dell ordinanza sulle sostanze pericolose per l ambiente (Osost, RS ) prevedono che gli oggetti (dei quali, nel caso presente, fa parte anche la munizione) siano impiegati in modo da inquinare il meno possibile l ambiente. Ciò significa che i parapalle delle zone dei bersagli devono essere realizzati in maniera che la dispersione delle sostanze nocive nell aerea circostante possa essere considerevolmente ridotta. Ogni bersaglio automatico sarà munito di una catasta di legno. Nel caso di parapalle di legno correttamente costruiti e ben conservati, non esiste praticamente alcun pericolo di dispersione di sostanze nocive (cfr. Istruzioni sulle misure di protezione del suolo e di smaltimento negli impianti di tiro a 300 m, UFAFP e Segreteria generale DDPS, pag. 20 segg.). Occorre però garantire la manutenzione regolare dei parapalle (ricambio di tronchi di legno al centro del parapalle, raccolta delle schegge di legno). Viene deciso un pertinente onere. d. Acque Il progetto non interessa utilizzazioni di acqua potabile (vedi Piano di azzonamento per la protezione delle acque del Cantone Ticino). Il progetto prevede già misure adeguate per diminuire l apporto di sostanze nocive (vedi sopra, c.). Dal punto di vista della protezione delle acque non risultano ulteriori limitazioni. e. Rifiuti Per principio, il materiale (eccedente) proveniente dai lavori deve essere trattato come rifiuto e smaltito conformemente alle pertinenti prescrizioni (cfr. in particolare l articolo 9 dell ordinanza tecnica sui rifiuti, OTR, RS ), nella misura in cui il proprietario o il richiedente non preveda un altra utilizzazione del materiale. 4449
5 Il materiale sassoso e roccioso proveniente dal parapalle della piazza di tiro deve essere depositato provvisoriamente. In base alla sua provenienza, il materiale dev essere considerato inquinato da sostanze nocive (segnatamente da piombo). L autorità concedente può quindi approvare il deposito intermedio del materiale soltanto se è provato che il materiale non comporta pericoli o che esso può essere liberato dalle sostanze nocive mediante un adeguato trattamento preliminare. Inoltre, l ubicazione prevista non deve interessare habitat degni di protezione e non deve provocare effetti nocivi sul torrente attiguo. Vengono decisi gli oneri corrispondenti. I futuri adattamenti previsti nella zona d accesso da realizzare utilizzando il materiale depositato provvisoriamente dovranno essere presentati, al momento opportuno, all autorità concedente per esame. Sulla base dell esame materiale del progetto di costruzione, non sussistono aspetti per i quali sarebbero violate le prescrizioni della legislazione sulla pianificazione del territorio e sulla protezione dell ambiente applicabile in concreto. Di conseguenza, il presente progetto di costruzione soddisfa il diritto materiale e formale applicabile e le premesse per la concessione dell autorizzazione militare di costruzione sono adempiute. ΙΙΙ e, visto quanto precede, decide: 1. Autorizzazione Il progetto di costruzione dell Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri (UFIFT), Sezione delle costruzioni, e dell Ufficio federale del materiale dell esercito e delle costruzioni (UFMC), Servizio GP Svizzera centrale / Ticino, nel caso della domanda di costruzione del 27 maggio 1999 concernente la Piazza d armi di Isone, Combattimento di località, risanamento parapalle con la documentazione seguente: preventivo del 30 aprile 1999 lettera concernente il deposito intermedio del 20 maggio 1999 piani esistenti: risanamento parapalle / situazione (1:500) no. 6802/504/001 del 26 aprile 1999 risanamento parapalle / sezioni e dettagli (1:100/1:25) no. 6802/504/002 del 26 aprile 1999 situazione deposito intermedio (1:500) è autorizzato, fatti salvi gli oneri menzionati qui appresso. 2. Oneri a. La manutenzione dei parapalle degli impianti di segnalazione dei colpiti deve essere eseguita regolarmente (ricambio di tronchi di legno al centro del parapalle, raccolta delle schegge di legno). b. Mediante adeguate analisi, dev essere dimostrato che il materiale previsto per il deposito intermedio non è inquinato, o che esso può essere liberato 4450
6 dalle sostanze nocive con un adeguato trattamento preliminare. L autorità concedente, secondo i risultati dell esame che le devono essere inviati prima di procedere al deposito del materiale, ordinerà l ulteriore procedura. c. L ubicazione prevista per il deposito intermedio non deve interessare habitat degni di protezione e non deve provocare effetti nocivi sul torrente attiguo. d. I futuri adattamenti previsti sulla piazza di tiro da realizzare utilizzando il materiale depositato provvisoriamente dovranno essere presentati, al momento opportuno, all autorità concedente per esame. e. L inizio dei lavori dev essere comunicato preventivamente all autorità concedente nonché al Comune di Isone. f. La realizzazione del progetto di costruzione in questione può iniziare soltanto quando l autorizzazione militare di costruzione è esecutiva (art. 30 cpv. 1 OAMC). g. Adattamenti posteriori del progetto devono essere comunicati all autorità concedente. Essa ordina una nuova procedura d autorizzazione nel caso di modificazioni sostanziali. 3. Spese di procedura Il diritto federale applicabile non prevede alcun carico di spese. Non sono quindi addebitati costi di procedura. 4. Pubblicazione In applicazione dell articolo 28 capoverso 1 OAMC, la presente decisione viene notificata per raccomandata ai partecipanti alla procedura. La decisione è pubblicata nel Foglio federale dall autorità concedente (art. 28 cpv. 3 OAMC). Non sono addebitate spese di pubblicazione. 5. Rimedi giuridici a. La presente decisione può essere impugnata, entro 30 giorni dalla notificazione, con ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale svizzero, 1000 Losanna 14 (art. 130 cpv. 1 LM e art. 28 cpv. 4 OAMC). b. È legittimato al ricorso di diritto amministrativo chi è toccato dalla decisione e ha interessi legittimi nella sua modifica o annullamento nonché ogni altra persona, organizzazione o autorità per la quale il diritto federale prevede il diritto di ricorso. È escluso il ricorso da parte di autorità federali; per contro l articolo 130 capoverso 2 LM legittima al ricorso il Cantone e i Comuni. c. Giusta l articolo 32 della legge federale sull organizzazione giudiziaria (OG, RS ), fatto salvo l articolo 34 OG, il termine per la presentazione del ricorso inizia: in caso di consegna personale alle parti, il giorno successivo alla notificazione, per le altre parti, il giorno successivo alla pubblicazione nel Foglio federale. d. L atto di ricorso dev essere depositato presso il Tribunale federale almeno in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono 4451
7 essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 108 OG). e. Il carico delle spese nella procedura di ricorso è regolato dagli articoli 149 segg. OG. 29 giugno 1999 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 4452
Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1
Autorizzazione Militare di Costruzione nella procedura ordinaria d autorizzazione secondo gli articoli 8-19 OAMC 1 del 6 luglio 1999 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
DettagliOrdinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari
Ordinanza concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti militari (Ordinanza concernente l approvazione dei piani di costruzioni militari, OAPCM) del 13 dicembre 1999 Il
DettagliOrdinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull istruzione fuori del servizio nelle società militari (OISAM) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 62 capoverso 3 della legge militare 1, ordina: Sezione 1:
DettagliOrdinanza concernente la protezione delle opere militari
Ordinanza concernente la protezione delle opere militari del 2 maggio 1990 (Stato 1 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1, 6 e 10 della legge federale del 23 giugno 1950 1 concernente
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 27. 5. 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) 734.25 del 2 febbraio 2000 (Stato 28 marzo 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 e 16 capoverso 7 delle
DettagliDEL 3 MAGGIO nella domanda del 20 luglio da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Svizzera Centrale, concernente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio
Ordinanza sugli impianti per il tiro fuori del servizio (Ordinanza sugli impianti di tiro) del 15 novembre 2004 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport,
DettagliLegge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale sulla nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) Allegato 3 (n. I 3) del 2 febbraio 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliOrdinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo
Ordinanza concernente la procedura d approvazione dei piani nel settore dell asilo (OAPA) del 25 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119 della legge del 26 giugno 1998 1 sull
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Stato 18.1.2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 15 dicembre 1986 1 contro l inquinamento fonico è modificata come segue:
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (Legge sulle pubblicazioni ufficiali, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettaglisulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale
Legge federale Avamprogetto sulle raccolte del diritto federale e sul Foglio federale (, LPubl) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza sulle attività informative
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoversi
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 viene modificata come segue: Art. 17 cpv.
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliLegge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta
Legge federale concernente la nuova disciplina del condono dell imposta (Legge sul condono dell imposta) del 20 giugno 2014 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)
Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT) Modifica del 20 marzo 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 maggio 1996 1, decreta:
DettagliOrdinanza contro l inquinamento fonico
Ordinanza contro l inquinamento fonico (OIF) Modifica del 1 settembre 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza contro l inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 1 è modificata come segue:
DettagliOrdinanza concernente la vigilanza sulle attività informative
[Signature] [QR Code] Ordinanza concernente la vigilanza sulle attività informative (OVAIn) del... 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 4, 80 capoverso 2 lettera b, 82 capoverso
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 9 ottobre 2018) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliAccordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza Conchiuso il 5/6 dicembre 1974 Entrato in vigore il 3 febbraio 1975 (Stato 3
DettagliAPPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio militare e dell idoneità a prestare servizio militare (OAMM) 1 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliLegge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Modifica del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione
DettagliSwissolar Svizzera italiana. Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari. Tiziana Brignoni
Swissolar Svizzera italiana Giornata sul solare: le recenti modifiche legislative in ambito di impianti solari Tiziana Brignoni Bellinzona, giovedì 03 luglio 2014 1 Tema trattato Modifiche legislative
DettagliOrdinanza sulla geologia nazionale (OGeolN)
Ordinanza sulla geologia nazionale (OGeolN) del [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5,
DettagliOrdinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo
Ordinanza concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (OSS) del 23 marzo 2005 (Stato 19 aprile 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 12 capoverso 1, 21 capoverso 1
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliDEL 10 GENNAIO nel caso della domanda del 11 settembre concernente STABILE INFERMERIA (WE 4640 AB)
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
Dettagli> Parte A: Indagine. Indice
> Parte B: Sorveglianza 1 > Parte A: Indagine - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dettaglidel 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) 152.1 del 26 giugno 1998 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della
DettagliOrdinanza sull equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) 514.10 del 5 dicembre 2003 (Stato 22 marzo 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e
DettagliOrdinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile
Ordinanza sugli interventi di pubblica utilità della protezione civile (OIPU) del 6 giugno 2008 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 75 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sull equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM) del 5 dicembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 110 capoverso 3, 113, 114 capoversi 2 e 3 nonché 150 capoverso 1 della
Dettaglidel 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Sezione 1: Messa in commercio di prodotti da costruzione
Ordinanza sui prodotti da costruzione (OProdC) del 27 novembre 2000 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 17 della legge sui prodotti da costruzione dell 8 ottobre 1999
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità. al servizio e dell idoneità a prestare servizio.
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) 511.12 del 24 novembre 2004 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliLegge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri
Legge federale sui percorsi pedonali ed i sentieri (LPS) 704 del 4 ottobre 1985 (Stato 1 febbraio 1996) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 37 quater della Costituzione
DettagliOrdinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione. storiche della Svizzera. (OIVS) Sezione 1: Disposizioni generali
Ordinanza riguardante l inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OIVS) del 14 aprile 2010 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 1 e 26 della legge
DettagliOrdinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliConvenzione intercantonale
Convenzione intercantonale tra i Cantoni di Friburgo, Vaud, Neuchâtel, Berna e Soletta per la manutenzione e la vigilanza comuni dell opera intercantonale della II correzione delle acque del Giura e la
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 febbraio 2000 1 sulla procedura
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 62 capoverso 3 e
DettagliDEL 13 GENNAIO nel caso della domanda del 21 giugno da parte di armasuisse Immobili, Gestione delle costruzioni Zentral, concernente
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS APPROVAZIONE DEI PIANI DI COSTRUZIONI MILITARI nella procedura semplificata di approvazione secondo l articolo
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo, OAsi 3) 142.314 dell 11 agosto 1999 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 119
Dettaglidel 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013)
Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) del 26 giugno 1998 (Stato 1 maggio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della Costituzione
DettagliOrdinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente
Ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1988 1 concernente l esame dell impatto sull ambiente è
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 Il Consiglio federale
DettagliDecisione. del 12 maggio Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.
Decisione concernente la modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero in relazione a voli di prova e di certificazione dei prototipi del velivolo PC 24 della Pilatus Flugzeugwerke AG,
Dettagli196.1 Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte
Legge federale sulla restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte (Legge sulla restituzione degli averi di provenienza illecita, LRAI) del 1 ottobre 2010
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) del 2 febbraio 2000 (Stato 1 agosto 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge del 20 dicembre
DettagliLegge federale sull archiviazione
Legge federale sull archiviazione (Legge sull archiviazione, LAr) del 26 giugno 1998 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 85 numero 1 della Costituzione federale; visto
DettagliLegge federale sul servizio civile sostitutivo
Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) Modifica del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi
Ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d appoggio e servizi attivi (OMob) del 22 novembre 2017 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 1 e 150 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello
Ordinanza sull attività fuori del servizio nelle società militari e nelle associazioni militari mantello (OASAM) 512.30 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliAeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Costruzione di una scala di sicurezza esterna Berna, 28 marzo LSZA/00001 / fep
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 28 marzo 2014 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Costruzione di una scala di sicurezza
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliLegge federale sulle foreste
Termine di referendum: 7 luglio 2016 Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo) Modifica del 18 marzo 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliDecreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione di Aarhus e il suo emendamento del 27 settembre 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54
DettagliOrdinanza sulle categorie speciali di aeromobili
Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 22 maggio 2001) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1,
DettagliOrdinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione
Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nell utilizzo di attrezzature a pressione (Ordinanza sull utilizzo di attrezzature a pressione) del 15 giugno 2007 (Stato 19 luglio
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale
Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF) 120.72 del 27 giugno 2001 (Stato 31 luglio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale
DettagliOrdinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) Modifica dell 11 settembre 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull assicurazione per
DettagliPiano direttore del Cantone Ticino
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (ATEC) Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) Piano direttore del Cantone Ticino Approvazione della scheda
DettagliOrdinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale
Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
DettagliLegge federale sull assistenza amministrativa internazionale
Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (Legge sull assistenza amministrativa fiscale, LAAF) 672.5 del 28 settembre 2012 (Stato 1 febbraio 2013) L Assemblea federale
DettagliTermine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015
Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza
DettagliRegolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione
Regolamento del Tribunale penale federale concernente l archiviazione del 17 gennaio 2006 Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 1 capoverso 1 lettera d e 4 capoverso 4 della legge del 26 giugno
DettagliOrdinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio
Ordinanza concernente l apprezzamento medico dell idoneità al servizio e dell idoneità a prestare servizio (OAMIS) Modifica del 14 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del
Dettaglidel... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa
Avamprogetto Decreto federale concernente l approvazione e l attuazione della Convenzione del Consiglio d Europa e dell OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del... L Assemblea
DettagliLegge federale sul servizio civile sostitutivo
[Signature] [QR Code] Legge federale sul servizio civile sostitutivo (Legge sul servizio civile, LSC) Disegno Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del
DettagliLegge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Legge federale sullo statuto e sui compiti dell Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI) del 24 marzo 1995 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del 5 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione
DettagliOrdinanza sulla misurazione nazionale (OMN)
Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) del... [versione 11, 20.11.2006; avamprogetto per l'indagine conoscitiva / la consultazione degli uffici ] Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale
Ordinanza sulla gestione elettronica degli affari nell Amministrazione federale (Ordinanza GEVER) del 30 novembre 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge del 21
DettagliAeroporto di Lugano-Agno. Approvazione dei piani. Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione all aeroporto Berna, 15 aprile 2009
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC 3003 Berna, 15 aprile 2009 Aeroporto di Lugano-Agno Approvazione dei piani Luci d ostacolo Pali 6 a 8 e installazione
Dettaglidel 21 dicembre 1995 (Stato 22 luglio 2003)
Decreto federale concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario 351.20 del 21 dicembre 1995
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di prostituzione 311.039.4 del 18 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 386 capoverso 4 del Codice
DettagliLegge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti
Legge federale concernente modifiche del diritto dei trasporti del 19 dicembre 2008 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8 giugno 2007 1, decreta:
DettagliOrdinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo
Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969 1 sull imposizione del tabacco,
DettagliLegge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione
DettagliLegge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011)
Legge sull archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) (del 15 marzo 2011) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto il messaggio 6 luglio 2010 n. 6377 del Consiglio di Stato, d e c
DettagliOrdinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA) 1 172.021.2 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliLegge federale sull applicazione di sanzioni internazionali
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali (Legge sugli embarghi, LEmb) del 22 marzo 2002 (Stato 26 novembre 2002) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliLegge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua
Legge federale sulla sistemazione dei corsi d acqua 721.100 del 21 giugno 1991 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24 e 24 bis della Costituzione
Dettaglidel 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006)
Legge federale sul lavoro a domicilio (LLD) 822.31 del 20 marzo 1981 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34 ter e 64 bis della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sugli emolumenti del DDPS
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS) dell 8 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell
DettagliOrdinanza sulla misurazione nazionale (OMN) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sulla misurazione nazionale (OMN) 510.626 del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 3 capoverso 2 della legge del 18 giugno 2004 1 sulle pubblicazioni
Dettagli