Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici
|
|
- Graziano Costantini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici (ORSAE) del 14 gennaio 1998 (Stato 12 luglio 2005) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b, 30c capoverso 3, 30d lettera a, 30f, 30g, 30h, 39 capoverso 1 e 46 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre sulla protezione dell ambiente (LPAmb); in esecuzione della Convenzione di Basilea del 22 marzo sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, 3 ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Scopo e campo d applicazione 1 La presente ordinanza deve assicurare che gli apparecchi elettrici ed elettronici: a. non giungano nei rifiuti urbani; b. siano smaltiti in modo rispettoso dell ambiente. 2 Essa regola: a. la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici; b. l esportazione degli apparecchi elettrici ed elettronici destinati allo smaltimento. 3 Sono salve le disposizioni dell ordinanza del 12 novembre sul traffico dei rifiuti speciali e dell ordinanza del 18 maggio sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici. 6 RU RS RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen RS RS Nuovo testo giusta il n. II 13 dell'o del 18 mag sull abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1 ago (RU ). 1
2 Protezione dell equilibrio ecologico Art. 2 Definizioni 1 Sono considerati apparecchi ai sensi della presente ordinanza i seguenti apparecchi funzionanti a energia elettrica: a. gli apparecchi dell elettronica d intrattenimento; b. gli apparecchi della burotica, dell informazione e della comunicazione; c. gli elettrodomestici; d. 7 i dispositivi d illuminazione; e. 8 le lampade (salvo le lampade a incandescenza); f. gli strumenti (salvo gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); g. le apparecchiature per lo sport e il tempo libero nonché i giocattoli. 9 2 Le disposizioni della presente ordinanza valgono anche per gli elementi elettronici degli apparecchi di cui al capoverso 1 e per gli alimentatori per dispositivi d illuminazione contenenti PCB L Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio (Ufficio federale) può, sentiti i settori economici interessati, emanare una direttiva che contiene l elenco degli apparecchi. Sezione 2: Restituzione, ripresa e smaltimento Art. 3 Obbligo di restituzione Chi intende disfarsi di un apparecchio deve restituirlo a un commerciante, a un fabbricante, a un importatore o a un azienda di smaltimento. È ammessa anche la restituzione nel quadro di una raccolta pubblica di apparecchi o la restituzione a un apposito centro pubblico di raccolta di apparecchi. Art. 4 Obbligo di ripresa 1 I commercianti devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti al genere che figura nel loro assortimento. Per i commercianti al dettaglio l obbligo di ripresa gratuita sussiste solo nei confronti degli utenti finali I fabbricanti e gli importatori devono riprendere gratuitamente gli apparecchi appartenenti alle marche da loro fabbricate o importate Entra in vigore il 1 ago Entra in vigore il 1 ago Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen PCB: bifenili policlorurati 11 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen
3 Restituzione, ripresa e smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici I commercianti che consegnano apparecchi soltanto ad altri commercianti, come pure i fabbricanti e gli importatori possono affidare la ripresa a terzi. 4 L obbligo di ripresa giusta i capoversi 1 e 2 non vale per gli elementi elettronici di apparecchi. 5 I commercianti al dettaglio devono riprendere gli apparecchi in tutti i punti di vendita e durante l intero orario di apertura. 14 Art. 5 Obbligo di smaltimento 1 Chi è soggetto all obbligo di ripresa deve provvedere allo smaltimento degli apparecchi che non riutilizza o che non consegna ad altri parimenti soggetti all obbligo di ripresa. Può conferire l incarico a terzi Chi è soggetto all obbligo di ripresa degli apparecchi e non ne assicura lo smaltimento versando contributi finanziari a un organizzazione privata, deve: a. provvedere a proprie spese a far smaltire gli apparecchi ripresi; b. indicare in modo chiaro e in posizione ben visibile nei punti di vendita che gli apparecchi vengono ripresi; e c. registrare la quantità di apparecchi venduti e ripresi e conservare i documenti comprovanti la consegna degli apparecchi in vista dello smaltimento; su richiesta, l Ufficio federale e i Cantoni devono poter consultare i documenti degli ultimi cinque anni. 16 Art. 6 Esigenze poste allo smaltimento Chi si occupa dello smaltimento di apparecchi deve assicurare che esso avvenga in modo rispettoso dell ambiente e segnatamente secondo lo stato della tecnica; a tale scopo è necessario che: a. gli elementi contenenti sostanze particolarmente nocive, come accumulatori al nichel-cadmio, interruttori contenenti mercurio, condensatori contenenti PCB e isolazioni termiche contenenti CFC siano smaltiti separatamente; b. i tubi catodici nonché gli elementi contenenti metalli, come i circuiti stampati, gli involucri metallici, i telai metallici, i cavi ad alto contenuto in metalli e dispositivi di contatto prevalentemente metallici siano riciclati nella misura in cui ciò sia sopportabile economicamente; c. gli elementi contenenti sostanze chimiche organiche che non vengono riciclati, come involucri sintetici, isolazioni di cavi o piastre in resina sintetica siano bruciati in impianti idonei. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen Introdotto dal n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen RU Introdotto dal n. I dell O del 23 giu in vigore dal 1 gen
4 Protezione dell equilibrio ecologico Art. 7 Autorizzazione allo smaltimento 1 Chi ritira apparecchi per smaltirli dev essere titolare di un autorizzazione cantonale. L autorizzazione non è necessaria per chi: a. si limita alla raccolta o al trasporto degli apparecchi; b. è soggetto all obbligo di ripresa e si limita al deposito intermedio degli apparecchi; c. riprende apparecchi di propria fabbricazione e si limita a smontarne i componenti. 2 L autorità cantonale rilascia l autorizzazione se nella domanda d autorizzazione figura che il richiedente dispone delle installazioni e del personale specializzato necessari a uno smaltimento degli apparecchi rispettoso dell ambiente. 3 Nell autorizzazione stabilisce in particolare: a. il tipo di smaltimento; b. il genere e la quantità delle dichiarazioni concernenti gli apparecchi smaltiti; c. ulteriori oneri, se ciò è necessario a uno smaltimento degli apparecchi rispettoso dell ambiente, quali la limitazione del genere e della quantità degli apparecchi che possono essere ritirati. 4 Limita la durata dell autorizzazione a un massimo di cinque anni. Art. 8 Elenco delle autorizzazioni 1 I Cantoni trasmettono all Ufficio federale copia delle autorizzazioni da loro rilasciate. 2 L Ufficio federale pubblica periodicamente un elenco dei titolari delle autorizzazioni con indicazione del genere degli apparecchi che possono essere ritirati e del tipo di smaltimento autorizzato. Sezione 3: Esportazione di apparecchi destinati allo smaltimento Art. 9 Autorizzazione all esportazione 1 Chi esporta apparecchi per smaltirli dev essere titolare di un autorizzazione dell Ufficio federale. 2 Nella domanda d autorizzazione devono figurare: a. il genere e la quantità degli apparecchi; b. il nome e l indirizzo dell azienda di smaltimento; 4
5 Restituzione, ripresa e smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici c. la prova che il previsto smaltimento avvenga in modo rispettoso dell ambiente, segnatamente un contratto scritto stipulato tra l esportatore e l azienda di smaltimento, nonché documenti da cui risulti che l impianto previsto per lo smaltimento adempie le prescrizioni dello Stato d importazione; d. la prova che l esportazione è stata notificata allo Stato d importazione e agli Stati di transito. 3 L Ufficio federale emana al più presto una decisione, di regola entro 40 giorni dalla data di ricezione della domanda. Autorizza l esportazione se: a. la domanda soddisfa le condizioni di cui al capoverso 2; b. lo Stato d importazione e gli Stati di transito hanno dato il loro consenso scritto; rimangono salve le prescrizioni contrarie di accordi o risoluzioni internazionali; c. l esportazione non viola accordi o risoluzioni internazionali sul traffico transfrontaliero di rifiuti; d. l esportazione non viola altre prescrizioni della Confederazione oppure prescrizioni dello Stato d importazione o di transito. 4 Limita la durata dell autorizzazione a un massimo di un anno. Art. 10 Bollette di scorta 1 Per le esportazioni di apparecchi destinati allo smaltimento negli Stati membri dell OCSE, l esportatore deve utilizzare le bollette di scorta dell OCSE per la spedizione transfrontaliera di rifiuti; per le esportazioni negli Stati dell UE deve utilizzare le relative bollette di scorta dell UE. 17 L Ufficio federale comunica quali bollette debbano essere utilizzate per le esportazioni in altri Stati. 2 Nelle autorizzazioni per le esportazioni negli Stati membri dell OSCE, l Ufficio federale può stabilire che non debbano essere utilizzate bollette di scorta nel caso in cui: a. gli accordi e le risoluzioni di diritto internazionali e le prescrizioni dello Stato d importazione e degli Stati di transito non prescrivono l utilizzazione delle bollette di scorta e b. l utilizzazione delle bollette di scorta risulti una misura sproporzionata. Art. 11 Compiti degli uffici doganali 1 Gli uffici doganali rifiutano l esportazione di apparecchi destinati allo smaltimento se: a. manca l autorizzazione dell Ufficio federale; b. non sono allegate le bollette di scorta necessarie o in esse mancano indicazioni importanti. 17 Ottenibili presso l Ufficio federale dell ambiente, delle foreste e del paesaggio, CH-3003 Berna. 5
6 Protezione dell equilibrio ecologico 2 Inviano all Ufficio federale una copia delle bollette di scorta. Sezione 3a: 18 Esecuzione Art. 11a 1 I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione. 2 Nell applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell Ufficio federale e dei Cantoni è retta dall articolo 41 capoversi 2 e 4 LPAmb; sono salve le disposizioni legali sull obbligo di tutela del segreto. Sezione 4: Disposizioni finali Art. 12 Disposizioni transitorie 1 Chi, all entrata in vigore della presente ordinanza, già ritira apparecchi per smaltirli deve presentare alla competente autorità, al più tardi entro il 31 dicembre 1998, una domanda d autorizzazione ai sensi dell articolo 7. 2 Può ancora ritirare apparecchi senza autorizzazione sino al 31 dicembre L autorità decide in merito alle domande al più tardi entro il 31 dicembre Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio Introdotta dal n. II 10 dell O del 2 feb relativa alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d approvazione dei piani (RU ). 6
0.946.297.411. Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2. Traduzione 1. (Stato 4 maggio 2004)
Traduzione 1 Trattato di Commercio tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Cecoslovacca 2 Conchiuso il 24 novembre 1953 Approvato dall Assemblea federale il 23 marzo 1954 3 Entrato in vigore il
DettagliRegistro di manutenzione. Per impianti di refrigerazione e termopompe
Registro di manutenzione Per impianti di refrigerazione e termopompe Dati tecnici Per l autorizzazione elettronica è obbligatorio indicare il No. del ticket e il No. dell autorizzazione Numero del ticket
Dettagli814.610. Ordinanza sul traffico di rifiuti. (OTRif) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 22 giugno 2005 (Stato 1 maggio 2014)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) 814.610 del 22 giugno 2005 (Stato 1 maggio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 30b capoverso 1, 30f capoversi 1 3, 30g capoverso 1, 39 capoverso
Dettagli930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale
DettagliLegge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto
Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione
DettagliOrdinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b
DettagliComune di Positano (SA) % di r.d. calcolata dalla fonte dati disponibile
Raccolta differenziata Dati di produzione e percentuale di raccolta differenziata Anno 2011 % di r.d. calcolata dalla fonte dati disponibile 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gen Feb Mar Apr Mag Giu
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
Dettagli(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)
Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 22.10.2015: adesione Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) 954.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliRegolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)
Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995) 5.1.7.3.1 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); visti
DettagliREGISTRO DEI CONTROLLI ANTINCENDIO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SCUOLA COMUNE DI PREMESSA L art. 5 del D.P.R. 37/98 obbliga i responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a mantenere in stato di efficienza i sistemi,
DettagliDecreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987)
Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri (del 17 giugno 1987) 7.4.6.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamate le
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliInquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici
Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
Dettagli142.203 Ordinanza. Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione
Ordinanza concernente l introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l Unione europea 1 e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell Associazione
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
DettagliGUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED
GUIDA DI RIFERIMENTO PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DEI CERTIFICATI DI CIRCOLAZIONE EUR.1 / EUR.MED Origine preferenziale comunitaria I certificati di circolazione Eur.1 / Eur.Med - che tecnicamente sono
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliD.M. 18 marzo 2010 (1).
D.M. 18 marzo 2010 (1). Modalità di offerta e obblighi degli operatori nell'ambito della piattaforma di negoziazione per lo scambio delle quote di gas importato (3). (2) --------------------------------------------------------------------------------
Dettagli748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliSostituita. basate sul web
Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 06 Luogo della prestazione Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni che possono
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
Dettaglidel 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l utilizzazione sistematica del numero d assicurato AVS al di fuori dell AVS del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliImpostazione grafica dei diplomi SSS Raccomandazioni e prescrizioni della SEFRI in collaborazione con la Conferenza SSS
Dipartimento federale dell economia, e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la, la ricerca e l innovazione SEFRI Formazione professionale superiore Divisione Formazione professionale superiore, 2015
DettagliL.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008
D.G.R. n. 588 del 26/07/2010. L.R. 19.12.2007, n. 45 Norme per la gestione integrata dei rifiuti e s.m.i. Approvazione del 4 Rapporto sulle raccolte differenziate 2008 LA GIUNTA REGIONALE PREMESSO che
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Modifica del 9 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997 1 concernente
DettagliLegge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
Legge federale concernente l Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari, LFINMA 1 ) 956.1 del 22 giugno 2007 (Stato 1 gennaio 2015) L Assemblea
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
DettagliOggetto: Autorizzazione all importazione del medicinale TARGRETIN BEXAROTEN) 75MG WEICHKAPSELN
0048038-06/05/2016-AIFA-COD_UO-P PQ&C/OTB/DDG Roma, Ufficio Qualità dei Prodotti e Contraffazione Alla EISAI S.r.l. Via del Unione Europea 20097 San Donato Milanese ( MI) Fax 02/51814020 Agli Assessorati
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto
DettagliEvitare mancati pagamenti e carenze di liquidità
Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni SERV per gli esportatori svizzeri Evitare mancati pagamenti e carenze di liquidità La SERV assicura operazioni di esportazione contro rischi politici
DettagliLegge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di armi
Decisioni del Consiglio nazionale del 5.5.2015 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 31.8.2015 Legge federale sul miglioramento dello scambio d informazioni tra autorità in materia di
DettagliLegge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero
Legge federale su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all estero 852.1 del 21 marzo 1973 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 45 bis della Costituzione
DettagliRevisione dell ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Riferimento/Numero d incarto: L362-2043 Revisione dell ordinanza sul traffico
DettagliLegge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )
Commissione di redazione del 9.9.2011 Relatore: Marty Divergenze: Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 28.10.2011 Decisioni del Consiglio nazionale del 13.09.2011 Legge federale sulla
DettagliLegge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
Dettaglidecisione della Commissione 94/721/CE del 21/10/1994 che adegua, conformemente all articolo 42, paragrafo 3, gli allegati II, III e IV del regolamento
Regolamento CEE del 01 febbraio 1993, n. 259 del Consiglio delle Comunità Europee Relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all interno della Comunità europea, nonché in entrata
DettagliOrdinanza sui diritti politici degli Svizzeri all estero
Ordinanza sui diritti politici degli Svizzeri all estero 161.51 del 16 ottobre 1991 (Stato 16 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 8 della legge federale del 19 dicembre 1975 1
DettagliPROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI
Determinazione n. 392 del agosto 204 PROVINCIA DI GENOVA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DIREZIONE AMBIENTE, AMBITI NATURALI E TRASPORTI SERVIZIO ACQUA E RIFIUTI Prot. Generale N. 0077266 / 204 Atto N. 392
DettagliOrdinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
DettagliL Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL
2015 www.bbl.admin.ch Panoramica L Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Panoramica L`UFCL L Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL è aggregato al Dipartimento federale
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
Dettagli232.12. Legge federale sulla protezione del design. (Legge sul design, LDes)
Legge federale sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) 232.12 del 5 ottobre 2001 (Stato 1 luglio 2011) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 122 e 123 della
DettagliLegge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi
Legge federale sulle istituzioni che promuovono l integrazione degli invalidi (LIPIn) 831.26 del 6 ottobre 2006 1 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliRegolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti
COMUNE SERRAVALLE Regolamento comunale in materia di raccolta e smaltimento dei rifiuti del 6 novembre 0 Il Consiglio comunale di Serravalle, visto il messaggio municipale no. del 4 settembre 0; D E C
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE
Comune di SAN PRISCO Provincia di Caserta REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
DettagliPROVINCIA DI SAVONA COMUNE DI CERIALE. Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani Approvato con Deliberazione di C.C. n.
PROVINCIA DI SAVONA COMUNE DI CERIALE Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani Approvato con Deliberazione di C.C. n. 20 del 13/03/2013 ART. 65 SANZIONI 1. Le violazioni a quanto previsto dal presente
DettagliREPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA
REPERTORIO DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI DELLA REGIONE CAMPANIA SETTORE ECONOMICO PROFESSIONALE 1 Servizi di public utilities Processo Raccolta e smaltimento dei rifiuti Sequenza di processo Recupero
Dettaglidel 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagli172.222.021 Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1
Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA 1 (OAIP settore dei PF) del 19 settembre 2002 (Stato 27 febbraio 2007)
DettagliOrdinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25
DettagliMANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTO DI MESSA A TERRA. Riferimenti Normativi DPR 462/2001
MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTO DI MESSA A TERRA Riferimenti Normativi DPR 462/2001 Manutenzione impianti elettrici, impianto di messa a terra: le novità introdotte dal D.P.R.462/2001. Competenze
DettagliOrdinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari
Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF) 742.142.1 del 2 febbraio 2000 (Stato 1 dicembre 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti l articolo 97 della legge
DettagliREGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti
REGOLAMENTO Per la raccolta dei rifiuti INDICE Art. 1 Competenze... 3 Art. 2 Modalità e luoghi di raccolta... 3 Art. 3 Giorni di raccolta... 3 Art. 4 Divieti... 3 Art. 5 Rifiuti ingombranti... 3 Art. 6
DettagliOrdinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari
Ordinanza del DDPS sull equipaggiamento personale dei militari (OEPM-DDPS) 514.101 del 9 dicembre 2003 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliCONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA
CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI, DI VENDITA E DI CONSEGNA DELLA SOLDINI-SUDACCIAI SA Condizioni generali contrattuali (CGC) 1. Accettazione Attraverso la sua ordinazione l acquirente accetta tutti i punti
Dettagligli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza
ESAMI PER L OTTENIMENTO DEL DIPLOMA CANTONALE DI AGENTE AUSILIARIO DI SICUREZZA Divisione della formazione professionale del Cantone Ticino REGOLAMENTO concernente gli esami per l ottenimento del diploma
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
DettagliCommissione federale delle poste PostCom
Commissione federale delle poste PostCom Istruzione 2/2013 della PostCom all'attenzione della Posta Svizzera, concernente i requisiti minimi per il controllo della qualità del servizio universale 20 giugno
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Assistente di farmacia con attestato federale di capacità (AFC) del 14 dicembre 2006 70610 Assistente di farmacia AFC Pharma-Assistentin EFZ/Pharma-Assistent
DettagliLegge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera
Legge federale su l acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (Legge sulla cittadinanza, LCit) 1 141.0 del 29 settembre 1952 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Dettagli818.61. Ordinanza. 1 Campo d applicazione e definizioni. del 17 giugno 1974
Ordinanza concernente il trasporto e la sepoltura di cadaveri presentanti pericolo di contagio come anche il trasporto di cadaveri in provenienza dall estero e a destinazione di quest ultimo 818.61 del
DettagliImportazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita ad un asta in Svizzera
www.ezv.admin.ch Imposta sul valore aggiunto (IVA) Publ. 52.04 Importazione di un bene comprato all asta all estero o destinato alla vendita ad un asta in Svizzera Edizione 2008 Valevole: 01.05.2008 al
DettagliDELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA
DELIBERA N. 255/11/CONS CLASSIFICAZIONE DEI DECODIFICATORI PER LA RICEZIONE DEI PROGRAMMI TELEVISIVI IN TECNICA DIGITALE L AUTORITA NELLA sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2011; VISTA la legge 31
DettagliOrdinanza sulla disinfezione e la disinfestazione
Ordinanza sulla disinfezione e la disinfestazione 818.138.2 del 4 novembre 1981 (Stato 30 aprile 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 4 e 38 capoverso 1 della legge del 18 dicembre
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliLegge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici
Legge federale per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici 232.21 del 5 giugno 1931 (Stato 1 agosto 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtù degli articoli
DettagliSezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 25 novembre 2015 (Stato
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
Dettagli870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni
870.130 Ordinanza sulla riscossione di tasse e di spese dai detentori di veicoli a motore e di biciclette nel Cantone dei Grigioni emanata dal Governo il 24 ottobre 1977 giusta l'art. 16 dell'ordinanza
DettagliAUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 6 ALESSANDRINO Associazione degli Enti Locali per l organizzazione del Servizio Idrico Integrato
AUTORITA D AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N 6 ALESSANDRINO Associazione degli Enti Locali per l organizzazione del Servizio Idrico Integrato Prot. Gen. n 1198 Data 17/11/2011 Prot. Det. n 176/11 OGGETTO:
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
DettagliOperazioni di recupero di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Comunicazione di inizio attività Sede operativa: Via Asti 75 - SANTENA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE RIFIUTI, BONIFICHE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE www.provincia.torino.gov.it Protocollo n. 72845 /LB7/SA/SS Tit. 10 Cl. 5 Posizione n. 021644 Il n. di protocollo e il n.
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
DettagliIL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008
IL TRATTAMENTO IVA DELLE PROVVIGIONI DOPO L APPROVAZIONE DELLA LEGGE COMUNITARIA 2008 Come noto il comma 325 della Finanziaria 2007 ha introdotto nell art. 7, comma 4, DPR n. 633/72, la lett. f-quinquies)
Dettagli