Ordinanza del DFI
|
|
|
- Gina Bassi
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre 2005 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 46a dell ordinanza generale del 19 novembre sugli esami federali per le professioni mediche (OPMed), ordina: Sezione 1: Oggetto e campo d applicazione Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d insegnamento e d esame (modulo speciale) della facoltà di medicina dell Università di Zurigo (Facoltà): a. dal primo al quarto anno di studio della medicina umana; b. dal primo al secondo anno di studio della medicina dentaria. 2 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell OPMed e dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici. Sezione 2: Programma e struttura dello studio Art. 2 Primo anno di studio 1 Nel primo anno di studio sono trasmesse le conoscenze, le tecniche e le capacità relative ai fondamenti delle scienze umane e naturali della medicina. 2 I fondamenti delle scienze naturali della fisica e della chimica nonché della biologia cellulare e molecolare sono orientate alla futura attività medica. 3 Nel settore dei fondamenti delle scienze umane, le tecniche interattive e comunicative nonché i fondamenti etici della medicina occupano un posto centrale nella formazione. RU RS RS
2 Professioni sanitarie Art. 3 Secondo anno di studio 1 Nel secondo anno di studio sono trasmesse le nozioni di base della medicina e le tecniche mediche fondamentali. 2 Sono trasmesse vaste nozioni fondamentali nelle materie che fanno parte della biologia umana, tenendo conto delle conoscenze attuali nel campo della ricerca fondamentale. 3 Sono approfonditi i fondamenti delle scienze umane del primo anno di studio ed è introdotta segnatamente la metodologia della ricerca medica e del colloquio del medico con il paziente. 4 Nel secondo anno di studio si tengono anche corsi in cui si svolgono esami clinici su persone sane e sono integrati programmi d insegnamento preclinici e clinici. Art. 4 Terzo e quarto anno di studio 1 Nel terzo e nel quarto anno di studio sono trasmessi sistematicamente i fondamenti della medicina clinica, inclusi gli aspetti biologici, patofisiologici, sociali e psichici connessi con l insorgenza delle malattie, e l applicazione delle conoscenze in ambito clinico tenendo conto dei dati attuali della ricerca basata sull evidenza. 2 È approfondita la formazione nelle tecniche mediche fondamentali. 3 I contenuti dell insegnamento nelle discipline cliniche sono armonizzati e trasmessi in modo interdisciplinare. Art. 5 Studio di base e studio complementare 1 Lo studio si articola in uno studio di base e in uno studio complementare. 2 Lo studio di base comprende il programma d insegnamento obbligatorio per tutti gli studenti. 3 Lo studio complementare comprende il programma d insegnamento all interno del quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi. Sezione 3: Ordinamento degli esami Art. 6 Informazione agli studenti La Facoltà comunica per scritto agli studenti, all inizio dell anno di studio: a. un sommario dei contenuti dell insegnamento determinanti per le singole prove d esame; b. i corsi d insegnamento obbligatori e gli eventuali test di verifica concomitanti; c. l offerta relativa allo studio complementare e il numero di corsi che gli studenti devono scegliere; d. la ripartizione dei punti di credito per ogni singolo apprezzamento; 2
3 Sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo e. le condizioni per l attribuzione dei punti di credito (inclusi i requisiti necessari per la conferma della partecipazione attiva); f. la ponderazione degli esami parziali di cui sono costituite le singole prove d esame; g. la procedura di apprezzamento applicata ai singoli esami parziali; h. le date in cui si svolgono gli esami parziali; i. la condizione per la compensazione delle prestazioni di esami parziali all interno di una singola prova d esame; j. le date riservate, prima dell inizio del nuovo anno di studio, alla ripetizione di esami scritti non superati o al proseguimento di esami scritti interrotti; k. l applicazione delle disposizioni transitorie della presente ordinanza. Art. 7 Ammissione alle verifiche delle prestazioni 1 Sono ammessi alle verifiche delle prestazioni gli studenti che: a. hanno seguito lo studio di base e il numero prescritto di corsi dello studio complementare; b. si sono sottoposti ai test di verifica prescritti, svolti in concomitanza con l insegnamento; c. si sono iscritti agli esami secondo la procedura prevista dall OPMed. 2 L ammissione alle verifiche delle prestazioni al termine dell anno di studio avviene indipendentemente dal risultato delle verifiche delle prestazioni svolte nel corso dell anno. 3 Alle verifiche delle prestazioni dell anno di studio successivo sono invece ammessi unicamente gli studenti che hanno superato le verifiche delle prestazioni nel corso dell anno di studio precedente conseguendo 60 punti di credito. 4 Per essere ammessi alle verifiche delle prestazioni del secondo anno di studio, gli studenti devono inoltre aver compiuto un corso pratico di cure sanitarie secondo l articolo 11 dell ordinanza del 19 novembre sugli esami dei medici o esserne stati esonerati dalla Giunta direttiva degli esami federali per le professioni mediche (Giunta direttiva). 5 La Facoltà comunica alla Giunta direttiva i nominativi degli studenti che non adempiono i requisiti di cui ai capoversi 1, 3 e 4. 6 La Giunta direttiva decide in merito all ammissione alle verifiche delle prestazioni o alla revoca di un autorizzazione di ammissione precedentemente rilasciata. 3 RS
4 Professioni sanitarie Art. 8 Forma e numero delle verifiche delle prestazioni 1 Le prestazioni degli studenti sono verificate durante e al termine del rispettivo anno di studio nelle forme seguenti: a. singole prove d esame teoriche e pratiche secondo la OPMed; b. partecipazione attiva a corsi d insegnamento definita dalla Facoltà per quanto attiene al programma e alla durata (partecipazione attiva). 2 Nel corso dei singoli anni di studio deve essere compiuto il numero seguente di verifiche delle prestazioni: a. primo anno: cinque verifiche; b. secondo anno: sei verifiche; c. terzo e quarto anno: per ciascuno quattro verifiche. 3 Ogni verifica delle prestazioni è composta al massimo da quattro parti che si compensano a vicenda. Art. 9 4 Sistema di crediti formativi Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS). Il valore dei punti di credito e la valutazione delle prestazioni sono armonizzati a livello svizzero. Art. 10 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra le persone che hanno partecipato al programma d insegnamento del modulo speciale. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della Facoltà. 2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 3 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d esame (presidente locale o supplente). 4 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissione d esame. Art. 11 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 1 La Facoltà comunica il risultato delle singole verifiche delle prestazioni al presidente locale. 2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l esito complessivo delle verifiche delle prestazioni di un anno di studio mediante decisione formale. 4 Nuovo testo giusta il n. I dell'o del DFI del 30 ago (RU ). 4
5 Sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo Art. 12 Ripetizione e proseguimento delle verifiche delle prestazioni 1 Le verifiche delle prestazioni del primo e del secondo anno di studio possono essere ripetute una volta, quelle del terzo e del quarto anno due volte. 2 Gli studenti che non hanno superato una o più singole prove d esame di un anno di studio devono ripetere unicamente le singole prove non superate con tutti gli esami parziali di cui sono costituite. 3 Prima dell inizio del secondo, del quarto e del quinto anno di studio, la Facoltà permette agli studenti di ripetere le singole prove d esame dell anno di studio precedente. Questa opportunità è concessa anche agli studenti che per gravi motivi non hanno potuto sostenere o hanno dovuto interrompere le singole prove d esame durante o al termine dell anno di studio. 4 Gli studenti che non adempiono i requisiti per la partecipazione attiva devono ripetere i pertinenti corsi d insegnamento. Art. 13 Esclusione definitiva L esclusione definitiva dallo studio secondo il modulo speciale comporta l esclusione definitiva da ogni ulteriore esame per le professioni mediche (ciclo di studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale presso altre facoltà), che sia sostanzialmente simile alla verifica della prestazione che il candidato globalmente non ha superato. Sezione 4: Tasse e indennità Art. 14 Tasse 1 Per le verifiche delle prestazioni sono prelevate le seguenti tasse: Franchi a. primo anno di studio 150. b. secondo anno di studio 330. c. terzo e quarto anno di studio, per ciascuno Per la ripetizione di una singola prova d esame le tasse sono ridotte proporzionalmente. Art. 15 Indennità per medici liberi professionisti Per la loro collaborazione alle verifiche delle prestazioni secondo la presente ordinanza, i medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento calcolato in base alle indennità fissate agli articoli 7 e 11 dell ordinanza del 5
6 Professioni sanitarie 12 novembre che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche. Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto Art Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valutazioni. 2 La Facoltà presenta annualmente un rapporto alla Giunta direttiva in merito alle esperienze acquisite con il modulo speciale. Sezione 6: Disposizioni finali Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza del DFI del 21 ottobre concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame dei primi due anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo è abrogata. Art. 18 Disposizioni transitorie 1 Il modulo speciale d insegnamento e d esame della presente ordinanza si applica agli studenti del terzo anno di studio a partire dall anno accademico 2005/2006 e del quarto anno di studio a partire dall anno accademico 2006/ La prima parte dell esame finale per medici secondo il diritto anteriore si tiene per l ultima volta nel Gli studenti che non hanno superato questo esame entro la fine del 2005, ma che non sono esclusi definitivamente, possono scegliere di continuare lo studio secondo il programma di studio convenzionale o di passare al programma di studio secondo la presente ordinanza e compiere le verifiche delle prestazioni del terzo e del quarto anno di studio. Gli studenti possono ripetere ogni esame tre volte. 3 Su proposta della Facoltà, la Giunta direttiva decide se per le verifiche delle prestazioni secondo il modulo speciale d insegnamento e d esame della presente ordinanza possono essere computati anche gli esami sostenuti secondo il diritto previgente e gli esami e gli apprezzamenti svolti secondo i moduli speciali o i programmi di studio convenzionali per le professioni mediche di altre facoltà. 4 Gli studenti che hanno compiuto le verifiche delle prestazioni secondo la presente ordinanza nell anno accademico 2005/2006 o 2006/2007 sono ammessi, in deroga all articolo 7 capoverso 3 della presente ordinanza, alle verifiche delle prestazioni 5 RS [RU ] 6
7 Sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del quarto anno di studio se non hanno acquisito 60 punti di credito nel terzo anno di studio. 7 5 Le modifiche del programma di studio e dell ordinamento degli esami a seguito dalla presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all inizio del rispettivo anno di studio. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 novembre Nuovo testo giusta il n. I dell'o del DFI del 30 ago (RU ). 7
8 Professioni sanitarie 8
811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza concernente gli esami federali per le professioni mediche (Ordinanza sugli esami LPMed) 811.113.3 del 26 novembre 2008 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler
Piano di studio Animazione di corsi per adulti
Piano di studio Animazione di corsi per adulti Formazione supplementare con certificato CAS 1 Basi legali 2 2 Obiettivi di studio 2 3 Ammissione 2 3.1 Condizioni di ammissione 2 3.2 Procedura di ammissione
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47413 Installatrice elettricista AFC/Installatore elettricista AFC Elektroinstallateurin EFZ/Elektroinstallateur
Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati
Ordinanza concernente gli esami professionali particolari per Svizzeri dell estero e Svizzeri naturalizzati 811.112.13 del 18 novembre 1975 Il Dipartimento federale dell interno, visti gli articoli 115
UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1
UNIVERSITA DEGLI STUDI G. d ANNUNZIO - FACOLTA DI SCIENZE MANAGERIALI REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 1 Art. 1 - Riconoscimento dei crediti universitari. Art. 2 - Competenza. 1 ART. 23 Regolamento
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 ottobre 2009 30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin
Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin
Ordinanza sugli studi universitari professionali di diploma nel campo dello sport alla Scuola di Macolin 415.75 del 20 maggio 1998 (Stato 27 giugno 2000) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti
Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni
Regolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di sommelier/sommelière In base agli articoli: 50 della Legge federale sulla formazione professionale del 19 aprile 1978, 8, 13,
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 22 agosto 2007 21806 Macellaia-salumiera AFC/Macellaio-salumiere AFC Fleischfachfrau EFZ/Fleischfachmann EFZ
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE BORSE DI STUDIO PER STUDENTI DEL PERCORSO FORMATIVO COMUNE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MATEMATICA Art. 1 - Finalità, durata, e modalità di assegnazione 1. La
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore con attestato federale di capacità (AFC) nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione del
Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media
Regolamento Diploma di studi avanzati (DAS) SUPSI in insegnamento della matematica alla scuola media Stato del documento: Approvato il 29 marzo 2010 dalla Direzione DFA Firmato il 13 aprile 2010 dal Direttore
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN PHYSIOTHERAPY SINTESI REGOLAMENTO FISIOTERAPIA parte Didattica
Campus Accreditato L.U.de.S., Lugano (Svizzera) Facoltà di Scienze Mediche BACHELOR OF SCIENCE DEGREE IN PHYSIOTHERAPY SINTESI REGOLAMENTO FISIOTERAPIA parte Didattica Premessa pto.01 La conoscenza e il
8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8481 - IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI IGIENISTA DENTALE) (L) Titolo: IGIENE DENTALE (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin
Ordinanza del DDPS sulla Scuola universitaria dello sport di Macolin (Ordinanza SUFSM, O-SUFSM) Modifica del 12 marzo 2016 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
Articolo 1. Articolo 2. (Definizione e finalità)
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT REGOLAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (approvato nel Consiglio di Dipartimento del 19 febbraio 2014) Articolo 1 (Definizione
Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 53107 Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ Peintre
Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sull ammissione agli studi del PF di Zurigo (Ordinanza sull ammissione al PF di Zurigo) 414.131.52 del 30 novembre 2010 (Stato 1 gennaio 2011) La direzione del PF di Zurigo (direzione),
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
BA Lingua e Letteratura Italiane 30 crediti
Bachelor of Arts BA Lingua e Letteratura Italiane 0 crediti 1. Descrizione generale del programma Gli studi d Italiano che conducono al Diploma universitario in Lettere (BA) Dominio III (materia complementare)
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
Bachelor of Arts per la formazione scientifica nelle materie insegnabili nel grado secondario I. BA_SI Italiano 50 crediti
Bachelor of Arts per la formazione scientifica nelle materie insegnabili nel grado secondario I 1. Descrizione generale del programma BA_SI Italiano 50 crediti Gli studi d Italiano che conducono al BA_SI
TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (AB. ALLA PROF. SANITARIA DI TECNICO DELLA PREV. NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO)
Page 1 of 5 Facoltà: Corso: Ordinamento: DM270 MEDICINA E CHIRURGIA 8487 - TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DELLA PREVENZIONE
COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP
ALLEGATO 1 COMMENTO ACCORDI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DATORE LAVORO-RSPP Premessa. I corsi hanno una durata minima di 16 ore e a determinate condizioni e entro certi limiti (v. punto 4), è consentito
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
D.R. n. 3056 IL RETTORE DECRETA
D.R. n. 3056 Facoltà di Medicina e Psicologia Anno Accademico 2014-2015 Bando relativo alle modalità di ammissione al percorso d eccellenza per il corso di laurea magistrale in Psicologia della Comunicazione
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2015) 68500 Formazione
1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti?
DOMANDE FREQUENTI Palermo, Largo Esedra nr.3, tel. 091 6254431 ONLUS 1. I titoli conseguiti presso le Università consigliate vengono riconosciuti? Le Università sono pubbliche o private riconosciute dal
Regolamento per l'aggiornamento continuo (RAC)
Regolamento per l'aggiornamento continuo (RAC) 25 aprile 2002 (ultima revisione: 6 dicembre 2007) Elfenstrasse 18, Postfach 170, CH-3000 Bern 15 Telefon +41 31 359 11 11, Fax +41 31 359 11 12 [email protected],
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia
Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO. Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria
LICEO SCIENTIFICO CLASSICO STATALE ISAAC NEWTON CHIVASSO Organizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione Superiore Universitaria A cura della Prof.ssa Paola Giacone Giacobbe a.s. 2010-2011 Il Sistema
DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII
DIPARTIMENTO PER L ISTRUZIONE Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Uff.VII DECRETO MINISTERIALE N.31 del 16-3-2007 Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale
ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE
ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE La procedura per lo svolgimento degli esami di qualifica professionale, per le classi terze inizia nel primo Consiglio di classe successivo agli scrutini di febbraio, con
