Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
|
|
|
- Dante Danieli
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore con attestato federale di capacità (AFC) nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione del 28 settembre Disegnatrice AFC/Disegnatore AFC Zeichnerin EFZ/Zeichner EFZ Dessinatrice CFC/Dessinateur CFC Indirizzo architettura Indirizzo ingegneria civile Indirizzo architettura d interni Indirizzo architettura del paesaggio Indirizzo pianificazione del territorio L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), visto l articolo 19 della legge del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr); visto l articolo 12 dell ordinanza del 19 novembre sulla formazione professionale (OFPr), ordina: Sezione 1: Oggetto, indirizzi professionali e durata Art. 1 Profilo e indirizzi professionali 1 I disegnatori di livello AFC, attivi nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione, svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti: a. in veste di collaboratori di imprese operanti nei settori architettura, ingegneria civile, architettura d interni, architettura del paesaggio e pianificazione del territorio, concepiscono, elaborano e preparano documenti di pianificazione. Hanno dimestichezza nell utilizzo di strumenti informatici per l allestimento di piani (CAD) e sono abili nell esecuzione di schizzi tecnici e disegni a mano libera; RS RS RS
2 b. sono capaci di affrontare in modo autonomo problemi relativi al processo di pianificazione e di comunicare e presentare le proprie soluzioni; c. sono capaci di risolvere problemi e svolgere compiti con un approccio globale e pragmatico e di assumersi responsabilità in misura adeguata. 2 All interno della professione di disegnatore di livello AFC, nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione, si distinguono i seguenti indirizzi professionali: a. architettura; b. ingegneria civile; c. architettura d interni; d. architettura del paesaggio; e. pianificazione del territorio. 3 L indirizzo professionale viene riportato nel contratto di tirocinio prima dell inizio della formazione professionale di base. Art. 2 Durata e inizio 1 La formazione professionale di base dura quattro anni. 2 L inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale. Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Art. 3 Competenze operative 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative agli articoli Tali obiettivi ed esigenze valgono per tutti i luoghi di formazione. Art. 4 Competenza professionale La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. nozioni di matematica e scienze; b. pianificazione; c. visualizzazione; d. lavoro di progetto. 2
3 Art. 5 Competenza metodologica La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. tecniche di lavoro; b. metodi per la risoluzione di problemi; c. approccio reticolare, orientato ai processi, a livello teorico e operativo; d. tecniche di apprendimento; e. approccio improntato alla qualità a livello teorico e operativo; f. tecnologie di informazione e di comunicazione; g. tecniche di presentazione e di documentazione; h. comportamento ecologico Art. 6 Competenza sociale e personale La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. autonomia e senso di responsabilità; b. apprendimento permanente; c. capacità di comunicare; d. capacità di gestire i conflitti; e. capacità di lavorare in gruppo; f. capacità di lavorare sotto pressione. Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell ambiente Art. 7 1 All inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione. Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d insegnamento Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione 1 La formazione professionale pratica si svolge in media su 3,5 giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 3
4 2 L insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1800 lezioni. Di queste, 200 sono dedicate all insegnamento dello sport. 3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 10 e massima di 20 giornate di otto ore. La ripartizione tra gli indirizzi professionali è fissata nel piano di formazione. Nell ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali. 4 Le persone che scelgono l indirizzo professionale di architettura del paesaggio svolgono uno stage della durata minima di tre e massima di cinque mesi. Annotano le loro esperienze nella documentazione dell apprendimento. La persona responsabile dello stage nell azienda redige un rapporto sul suo svolgimento. Art. 9 Lingua d insegnamento 1 La lingua d insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 2 È raccomandato l insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un altra lingua nazionale o in inglese. 3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d insegnamento. Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale Art. 10 Piano di formazione 1 Al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall UFFT. 2 Il piano di formazione specifica le competenze operative di cui agli articoli 4 6 come segue: a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base; b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro; c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità. 3 Il piano di formazione stabilisce inoltre: a. la struttura curricolare della formazione professionale di base; b. l organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione professionale di base; c. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 4
5 4 Al piano di formazione è allegato l elenco della documentazione concernente l attuazione della formazione professionale di base con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione. Art. 11 Cultura generale Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l ordinanza dell UFFT del 27 aprile sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall azienda Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori I requisiti professionali minimi ai sensi dell articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di disegnatore con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; b. attestato federale di capacità di disegnatore del genio civile qualificato, disegnatore edile qualificato, disegnatore d arredamenti qualificato, disegnatore-paesaggista qualificato o disegnatore in pianificazione del territorio qualificato con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; c. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del disegnatore AFC e almeno cinque anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; d. diploma di formazione professionale superiore in ambito pertinente; e. diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento; f. titolo accademico in ambito pertinente con almeno due anni di esperienza professionale nel campo d insegnamento. Art. 13 Numero massimo di persone in formazione 1 Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un azienda se: a. vi è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure b. vi sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento. 2 Quando una persona arriva all ultimo anno della formazione professionale di base, un altra persona in formazione può iniziare il tirocinio. 3 RS
6 3 Per ogni specialista in più occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 4 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente. 5 In casi particolari l autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media. Sezione 7: Documentazione dell apprendimento e delle prestazioni Art. 14 Formazione in azienda 1 La persona in formazione tiene una documentazione dell apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda e nei corsi interaziendali. 2 Il formatore controlla e firma tale documentazione una volta al trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre. 3 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. Art. 15 Formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre. Sezione 8: Procedure di qualificazione Art. 16 Ammissione È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se 1. ha maturato l esperienza professionale di cui all articolo 32 OFPr; 2. di tale esperienza professionale ha svolto almeno tre anni nel campo del disegnatore AFC; 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per l esame finale (art. 18). 6
7 Art. 17 Oggetto Nelle procedure di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui agli articoli 4 6. Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale 1 L esame finale della procedura di qualificazione valuta i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. «lavoro pratico» della durata da 40 a 120 ore sotto forma di lavoro pratico individuale o della durata da 12 a 20 ore sotto forma di lavoro pratico prestabilito. L autorità cantonale competente decide la forma dell esame. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. È ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell apprendimento e dei corsi interaziendali nonché della letteratura specialistica autorizzata; b. «conoscenze professionali», della durata di 4 ore. L esame ha luogo verso la fine della formazione professionale di base. L esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se si svolge un esame orale, la durata massima è di un ora; c. «cultura generale». Per l esame finale fa stato l ordinanza dell UFFT del 27 aprile sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. 2 Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d esame. Art. 19 Superamento dell esame finale, calcolo e ponderazione delle note 1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se: a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell esame finale nonché della nota ponderata relativa all insegnamento professionale. 3 Per nota relativa all insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto di tutte le note semestrali relative all insegnamento professionale. 4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione: 4 RS
8 a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 20 per cento; c. cultura generale: 20 per cento; d. nota relativa all insegnamento professionale: 10 per cento. Art. 20 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 2 Qualora si ripeta l esame finale senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota relativa all insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, per il calcolo della nota relativa all insegnamento professionale fanno stato solo le nuove note. Art. 21 Caso particolare 1 Per le persone che hanno assolto la formazione al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato e che hanno sostenuto l esame finale secondo la presente ordinanza, viene meno la nota relativa all insegnamento professionale. 2 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note sotto elencate con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: 50 per cento; b. conoscenze professionali: 30 per cento; c. cultura generale: 20 per cento. Sezione 9: Attestazioni e titolo Art Chi ha superato una procedura di qualificazione consegue l attestato federale di capacità (AFC). 2 L attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «disegnatrice AFC»/disegnatore AFC». 3 Nel certificato delle note relativo all attestato federale di capacità conseguito con il superamento della procedura di qualificazione con esame finale sono riportate: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione dell esame finale e, fatto salvo l articolo 21 capoverso 1, la nota relativa all insegnamento professionale. c. l indirizzo professionale. 8
9 Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità Art La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità ha la seguente composizione: a rappresentanti delle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro: Associazione dei docenti professionali per la pianificazione territoriale e delle costruzioni svizzera (adp-ptc.ch), Associazione Svizzera degli Architetti d Interni (ASAI), Federazione Architetti Svizzeri (FAS), Federazione svizzera architetti paesaggisti (FSAP), Federazione svizzera degli urbanisti (FSU), Lehrmeisterverband Innenausbauzeichner (LV-IBZ), Swiss Engineering (STV), schweiz.ingenieur- und architekten-verein (sia), Verband Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM). b. tre rappresentanti dei docenti di materie professionali; c. un rappresentante dei lavoratori; d. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni. 2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 3 Tutti gli indirizzi professionali devono essere rappresentati. 4 La Commissione non rientra nel campo d applicazione dell ordinanza del 3 giugno sulle commissioni. Essa si autocostituisce. 5 La Commissione ha i seguenti compiti: a. salvaguarda gli interessi specifici di ogni indirizzo professionale; b. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Gli adeguamenti devono essere approvati dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni e convalidati dall UFFT; c. richiede all UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze operative di cui agli articoli RS
10 Sezione 11: Disposizioni finali Art. 24 Diritto previgente: abrogazione 1 Sono abrogati: a. il regolamento del 29 novembre concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per disegnatori del genio civile; b. il programma del 29 novembre per l insegnamento professionale dei disegnatori del genio civile; c. il regolamento del 12 luglio concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per disegnatori edili; d. il programma del 12 luglio per l insegnamento professionale dei disegnatori edili; e. il regolamento del 29 ottobre concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per disegnatori d arredamenti; f. il programma del 29 ottobre per l insegnamento professionale dei disegnatori d arredamenti; g. il regolamento del 14 settembre concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per disegnatori-paesaggisti; h. il programma del 14 settembre per l insegnamento professionale dei disegnatori-paesaggisti; i. il regolamento del 21 marzo concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per disegnatori in pianificazione del territorio; j. il programma del 21 marzo per l insegnamento professionale dei disegnatori in pianificazione del territorio; 2 Sono revocate: a. l approvazione del regolamento del 23 dicembre 1996 concernente i corsi d introduzione per apprendisti disegnatori del genio civile; b. l approvazione del regolamento del 20 ottobre 1995 concernente i corsi d introduzione per apprendisti disegnatori edili; c. l approvazione del regolamento del 23 novembre 1989 concernente i corsi d introduzione per apprendisti disegnatori d arredamenti; 6 FF 1996 I FF 1996 I FF 1994 III FF 1994 III FF 1999 II FF 1999 II FF FF FF FF
11 d. l approvazione del regolamento del 7 ottobre 1993 concernente i corsi d introduzione per apprendisti disegnatori-paesaggisti; e. l approvazione del regolamento del 3 settembre 1997 concernente i corsi d introduzione per apprendisti disegnatori in pianificazione del territorio. Art. 25 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di disegnatori del genio civile, disegnatori edili, disegnatori d arredamenti, disegnatori-paesaggisti o disegnatori in pianificazione del territorio prima del 1 gennaio 2010 la portano a termine in base al diritto anteriore. 2 Chi ripete l esame finale di tirocinio per disegnatori del genio civile, disegnatori edili, disegnatori d arredamenti, disegnatori-paesaggisti e disegnatori in pianificazione del territorio entro il 31 dicembre 2015 viene valutato, su richiesta, in base al diritto anteriore. Art. 26 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra il vigore il 1 gennaio Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art ) entrano in vigore il 1 gennaio settembre 2009 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia La direttrice: Ursula Renold 11
12 12
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 53107 Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ Peintre
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 ottobre 2009 30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Produttrice/produttore di elementi prefabbricati con attestato federale di capacità (AFC) del 39905 Produttrice di elementi prefabbricati AFC/ Produttore
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47413 Installatrice elettricista AFC/Installatore elettricista AFC Elektroinstallateurin EFZ/Elektroinstallateur
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 22 agosto 2007 21806 Macellaia-salumiera AFC/Macellaio-salumiere AFC Fleischfachfrau EFZ/Fleischfachmann EFZ
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica / Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 18 ottobre 2006 95504 Impiegata in logistica AFC / Impiegato
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 1 ottobre 2014 53108 Operatrice pubblicitaria
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell attività fisica e della salute AFC con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2011 85701
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 (Stato 1 settembre 2012) 86910 Assistente di studio
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015 47420 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con attestato federale di capacità (AFC) del 14 agosto 2013 30513 Falegname AFC Schreinerin EFZ/Schreiner EFZ Ebéniste CFC/Menuisière/Menuisier
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Elettronica multimediale / Elettronico multimediale con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 10 febbraio 2012 47006 Elettronica
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale del 16 giugno 2005 94303 Operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale Fachfrau
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del [avamprogetto del 21.01.2015) [n. professione] Addetta alla logistica CFP/Addetto alla
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera / Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 7 marzo 2013 82014 Parrucchiera AFC/Parrucchiere AFC Coiffeuse
Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla cucitura/addetto alla cucitura con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Sezione 1: Oggetto e durata. del 27 aprile 2015 (Stato 1 giugno 2015)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista/pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015 (Stato 1 giugno 2015) 64505
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 novembre 2008 (Stato: ) 45906 Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP Mechanikpraktikerin
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2015) 68500 Formazione
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.20 del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) 82014 Parrucchiera
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 maggio 2013 47417 AFC Netzelektrikerin EFZ/Netzelektriker EFZ Electricienne de réseau CFC/Electricien
ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori. Riforma della formazione professionale di base dei pittori
ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori Pittrice AFC / Pittore AFC e Aiuto pittrice CFP / Aiuto pittore CFP Riforma della formazione professionale di base dei pittori COSA CAMBIA DAL
Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per
Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per Kauffrau/Kaufmann EFZ Employée/Employé de commerce CFC Impiegata/Impiegato di commercio AFC Formazione di base 68500 (profilo B) Formazione estesa
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Piano di studio Animazione di corsi per adulti
Piano di studio Animazione di corsi per adulti Formazione supplementare con certificato CAS 1 Basi legali 2 2 Obiettivi di studio 2 3 Ammissione 2 3.1 Condizioni di ammissione 2 3.2 Procedura di ammissione
Campo di qualificazione «Conoscenze professionali»
Meccanica di produzione AFC Meccanico di produzione AFC Campo di qualificazione «Conoscenze professionali» Disposizioni esecutive PRBK Versione 1.0 del 22. dicembre 2011 Indice 1. DIRETTIVE DELL «ORDINANZA
811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri
IFCAM - Istituto svizzero per la formazione di capi-azienda nelle arti e mestieri Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Versione 2010 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 1 Indice 3 Prefazione
Promemoria X Qualifiche dei docenti delle scuole di maturità professionale
EIDGENÖSSISCHE BERUFSMATURITÄTSKOMMISSION COMMISSION FEDERALE DE MATURITE PROFESSIONNELLE COMMISSIONE FEDERALE DI MATURITÀ PROFESSIONALE CUMISSIUN FEDERALA DA MATURITAD PROFESSIUNALA Promemoria X 1 Situazione
del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Linee guida riguardanti la documentazione dell apprendimento
Linee guida riguardanti la documentazione dell apprendimento Giardiniera / Giardiniere CFP Indirizzo professionale: Produzione di piante Indice 1. Introduzione nella documentazione dell apprendimento 2
Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale
Disposizioni esecutive relative alla procedure di qualificazione di Vetraia AFC/Vetraio AFC 1-1 Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale relativa all ordinanza della SEFRI
Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
