Ordinanza sulla formazione professionale di base
|
|
|
- Aureliana Buono
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica / Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 18 ottobre Impiegata in logistica AFC / Impiegato in logistica AFC Logistikerin EFZ / Logistiker EFZ Logisticienne CFC / Logisticien CFC L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), di concerto con il Segretariato di Stato dell economia (SECO), visto l articolo 19 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr); visto l articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre sulla formazione professionale (OFPr); visto l'articolo 50 dell'ordinanza 1 del 10 maggio concernente la legge sul lavoro (OLL 1), ordina: Sezione 1: Oggetto e durata Art. 1 Denominazione e profilo professionale 1 La denominazione professionale è impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC. 2 Gli impiegati in logistica AFC dispongono delle capacità e competenze di base per far fronte, in modo sicuro, ai compiti nei seguenti campi professionali: distribuzione, immagazzinamento e trasporto. Consigliano la clientela e collaborano alla creazione dei processi nella comunicazione e nell informatica. Per eseguire in modo autonomo e competente i singoli lavori, gli impiegati in logistica AFC dispongono di abilità manuale tecnica e pratica e interesse per compiti organizzativi e pianificatori. In particolare, hanno un atteggiamento orientato verso RS... 1 RS RS RS
2 la clientela, impegno sociale, adeguata flessibilità e resistenza fisica nonché un modo di pensare e operare sostenibile a livello ecologico. Art. 2 Durata e inizio 1 La formazione professionale di base dura tre anni. 2 L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale. 3 Ai titolari del certificato di formazione pratica di addetto alla logistica CFP nonché alle persone in formazione detentrici di un titolo in una professione affine viene computato il primo anno della formazione; la formazione professionale di base inizia al secondo anno. Sezione 2: Obiettivi ed esigenze Art. 3 Competenze 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 4 a 6. 2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione. Art. 4 Competenza professionale La competenza professionale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. approvvigionamento; b. produzione; c. distribuzione; d. smaltimento; e. immagazzinamento; f. trasporto; g. comunicazione e informatica; h. sicurezza sul lavoro e sicurezza aziendale; i. servizio alla clientela. Art. 5 Competenza metodologica La competenza metodologica comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. risoluzione di problemi; b. approccio reticolare, orientato al processo, a livello teorico e operativo; c. strategie d informazione e di comunicazione; 2
3 d. strategie d apprendimento; e. metodi di consulenza; f. tecniche creative; g. tecniche di lavoro; h. modo di pensare e operare sostenibile dal punto di vista ecologico. Art. 6 Competenza sociale e personale La competenza sociale e personale comprende conoscenze e capacità nei seguenti ambiti: a. modo di operare responsabile; b. apprendimento continuo; c. capacità di comunicazione; d. capacità di gestire i conflitti; e. capacità di lavorare in gruppo; f. forme comportamentali; g. capacità di lavorare sotto pressione; h. senso di responsabilità; i. flessibilità; k. indipendenza; l. affidabilità; m. attenzione alle esigenze della clientela. Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell ambiente Art. 7 1 All'inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione. 3 In deroga all articolo 47 lettera a OLL 1, le persone in formazione possono essere coinvolte, a dipendenza del loro stato di formazione, per il servizio e la manutenzione di motori d avviamento e impianti di trasporto che comportano un notevole pericolo d infortunio. Tale deroga presuppone una formazione, istruzioni e sorveglianza maggiori, adeguate al più elevato pericolo d'infortunio; esse devono 3
4 riflettersi negli obiettivi di valutazione concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute. Sezione 4: Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d'insegnamento Art. 8 Parti svolte dai luoghi di formazione 1 La formazione professionale pratica si svolge in media su quattro giorni alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base. 2 L'insegnamento scolastico obbligatorio comprende 1080 lezioni. Esso include 120 lezioni per l insegnamento dello sport. 3 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva minima di 16 e massima di 20 giornate di otto ore. Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si svolgono corsi interaziendali. Art. 9 Lingua d'insegnamento 1 La lingua d insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 2 È raccomandato l insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un'altra lingua nazionale o in inglese. 3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento. Sezione 5: Piano di formazione e cultura generale Art. 10 Piano di formazione 1 Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalla competente organizzazione del mondo del lavoro e approvato dall'ufft. 2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 4 a 6 come segue: a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base; b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni operative sul posto di lavoro; c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità. 3 Il piano di formazione stabilisce inoltre: a. la struttura curricolare della formazione professionale di base; 4
5 b. l'organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base; c. i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all'articolo 21 capoverso 3 e rilevanti per le ripetizioni di cui all'articolo 19; d. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente. 4 Al piano di formazione è allegato l'elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per impiegati in logistica AFC con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione. Art. 11 Cultura generale Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l ordinanza dell UFFT del 27 aprile sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Sezione 6: Requisiti per gli operatori della formazione nell'azienda di tirocinio Art. 12 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori I requisiti professionali minimi ai sensi dell articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità di impiegato in logistica e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d insegnamento; b. attestato federale di capacità di impiegato in logistica qualificato e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d insegnamento; c. attestato federale di capacità di magazziniere qualificato e almeno tre anni di pratica professionale nel campo d insegnamento; d. attestato federale di capacità di impiegato postale qualificato e almeno quattro anni di pratica professionale nel campo d insegnamento; e. specialista con almeno cinque anni di pratica professionale nel campo d insegnamento; f. diploma di formazione professionale superiore di livello terziario in ambito pertinente. Art. 13 Numero massimo di persone in formazione 1 In un'azienda può svolgere il tirocinio una persona in formazione se: a. è occupato al 100 per cento un formatore qualificato; oppure b. sono occupati due formatori qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento. 4 RS
6 2 Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio. 3 Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 4 È considerato specialista il titolare di un attestato di capacità nel campo della persona in formazione o chi dispone di una qualifica equivalente. 5 In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media. Sezione 7: Documentazione dell apprendimento e delle prestazioni Art. 14 Documentazione dell'apprendimento in azienda 1 La persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda. 2 Il formatore controlla e firma tale documentazione almeno una volta al semestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre. 3 Il formatore rileva in un rapporto scritto alla fine di ogni semestre il livello raggiunto dalla persona in formazione. Art. 15 Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre. Sezione 8: Procedura di qualificazione Art. 16 Ammissione 1 E' ammesso alla procedura di qualificazione chi ha assolto la formazione professionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; oppure c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l'esame finale. 2 Per essere ammesso alla procedura di qualificazione il candidato deve inoltre 6
7 a. dimostrare di aver assolto la formazione per condurre mezzi di movimentazione a pavimento; b. aver conseguito, nel campo professionale della distribuzione, la licenza di condurre un veicolo a motore di uso corrente nella distribuzione. 3 L azienda di tirocinio offre alla persona in formazione la possibilità di soddisfare le condizioni di ammissione corrispondenti al settore scelto. L azienda di tirocinio partecipa ai costi in misura adeguata. 4 Dell'esperienza professionale richiesta per l'ammissione a una procedura di qualificazione di cui all'articolo 32 OFPr devono essere stati svolti tre anni nel campo della logistica. Art. 17 Oggetto, durata e svolgimento 1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 4 a 6. 2 Nell'esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. lavoro pratico, della durata da sei a sette ore. È suddiviso in un lavoro che si estende oltre il campo professionale, della durata di tre ore, e in un lavoro concernente il campo professionale, della durata da tre a quattro ore. La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire le attività richieste, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione. La documentazione dell apprendimento e dei corsi interaziendali può essere consultata come ausilio; b. conoscenze professionali e specifiche, della durata complessiva di quattro ore. L esame è scritto oppure sia scritto sia orale. Se l esame si svolge in forma orale, la durata massima è di un ora; c. cultura generale. Per l esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato l ordinanza dell UFFT del 27 aprile sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base. Art. 18 Superamento 1 L'esame finale è superato se: a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene attribuito il 4 o una nota superiore; e b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 2 La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale nonché della nota scolastica ponderata relativa all insegnamento professionale e della nota ponderata relativa alla formazione professionale pratica in azienda. 5 RS
8 3 La nota relativa al controllo delle competenze aziendali è data dalla media delle note dei rapporti di formazione dei primi cinque semestri. La nota scolastica relativa all insegnamento professionale è data dalla media di tutte le note semestrali delle materie «conoscenze professionali» e «conoscenze specifiche». 4 Per il calcolo della nota complessiva valgono le note con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: conta doppio; b. conoscenze professionali: conta una volta sola; c. media fra nota scolastica relativa all insegnamento professionale e nota relativa al controllo delle competenze aziendali: conta una volta sola; d. cultura generale: conta una volta sola. Art. 19 Ripetizioni 1 La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, resta valida la nota scolastica relativa all insegnamento professionale conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica. Art. 20 Caso particolare Per le persone che hanno assolto la formazione diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota del campo di qualificazione «media fra nota scolastica relativa all insegnamento professionale e nota relativa al controllo delle competenze aziendali» si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata. Sezione 9: Attestazioni e titolo Art. 21 Attestato federale di capacità 1 Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l'attestato federale di capacità (AFC). 2 L'attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC». 3 Nel certificato delle note figurano: a. la nota complessiva; 8
9 b. le note di ogni campo di qualificazione dell esame finale nonché la media fra nota scolastica relativa all insegnamento professionale e nota relativa al controllo delle competenze aziendali. Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per impiegati in logistica AFC Art La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per gli impiegati in logistica AFC ha la seguente composizione: a. da cinque a nove rappresentanti dell Associazione svizzera per la formazione professionale in logistica (ASFL); b. un rappresentante dei docenti di materie professionali; c. almeno un rappresentante, rispettivamente, della Confederazione e dei Cantoni. 2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 3 La Commissione non rientra nel campo d'applicazione dell'ordinanza del 3 giugno sulle commissioni. Essa si autocostituisce. 4 La Commissione ha i seguenti compiti: a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all'articolo 10 agli sviluppi economici, tecnologici e didattici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni; b. richiede all'ufft modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 4 a 6. Sezione 11: Disposizioni finali Art. 23 Abrogazione del diritto previgente 1 Sono abrogati: a. il regolamento del 12 gennaio concernente il tirocinio e l esame finale di tirocinio per impiegati in logistica; b. il programma del 12 gennaio per l insegnamento professionale degli impiegati in logistica. 6 RS FF 2001 VII 629 9
10 2 L approvazione del regolamento del 23 aprile 2001 concernente i corsi d introduzione per impiegati in logistica è revocata. Art. 24 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la formazione per impiegati in logistica prima del 1 o gennaio 2007 la portano a termine in base al diritto previgente. 2 Fino al 31 dicembre 2011, chi ripete l esame finale di tirocinio per impiegato in logistica viene valutato, su richiesta, in base al diritto previgente. Art. 25 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (articoli da 16 a 21) entrano in vigore il 1 o gennaio Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia 18 ottobre 2006 La direttrice: Ursula Renold 8 FF 2001 VII
11 11
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Produttrice/produttore di elementi prefabbricati con attestato federale di capacità (AFC) del 39905 Produttrice di elementi prefabbricati AFC/ Produttore
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47413 Installatrice elettricista AFC/Installatore elettricista AFC Elektroinstallateurin EFZ/Elektroinstallateur
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 22 agosto 2007 21806 Macellaia-salumiera AFC/Macellaio-salumiere AFC Fleischfachfrau EFZ/Fleischfachmann EFZ
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 53107 Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ Peintre
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore con attestato federale di capacità (AFC) nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione del
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 ottobre 2009 30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del [avamprogetto del 21.01.2015) [n. professione] Addetta alla logistica CFP/Addetto alla
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 (Stato 1 settembre 2012) 86910 Assistente di studio
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 1 ottobre 2014 53108 Operatrice pubblicitaria
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015 47420 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell attività fisica e della salute AFC con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2011 85701
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Elettronica multimediale / Elettronico multimediale con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 10 febbraio 2012 47006 Elettronica
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale del 16 giugno 2005 94303 Operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale Fachfrau
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con attestato federale di capacità (AFC) del 14 agosto 2013 30513 Falegname AFC Schreinerin EFZ/Schreiner EFZ Ebéniste CFC/Menuisière/Menuisier
Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla cucitura/addetto alla cucitura con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 novembre 2008 (Stato: ) 45906 Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP Mechanikpraktikerin
Sezione 1: Oggetto e durata. del 27 aprile 2015 (Stato 1 giugno 2015)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista/pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015 (Stato 1 giugno 2015) 64505
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera / Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 7 marzo 2013 82014 Parrucchiera AFC/Parrucchiere AFC Coiffeuse
Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 maggio 2013 47417 AFC Netzelektrikerin EFZ/Netzelektriker EFZ Electricienne de réseau CFC/Electricien
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.20 del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) 82014 Parrucchiera
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2015) 68500 Formazione
ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori. Riforma della formazione professionale di base dei pittori
ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori Pittrice AFC / Pittore AFC e Aiuto pittrice CFP / Aiuto pittore CFP Riforma della formazione professionale di base dei pittori COSA CAMBIA DAL
del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per
Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per Kauffrau/Kaufmann EFZ Employée/Employé de commerce CFC Impiegata/Impiegato di commercio AFC Formazione di base 68500 (profilo B) Formazione estesa
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
Piano di studio Animazione di corsi per adulti
Piano di studio Animazione di corsi per adulti Formazione supplementare con certificato CAS 1 Basi legali 2 2 Obiettivi di studio 2 3 Ammissione 2 3.1 Condizioni di ammissione 2 3.2 Procedura di ammissione
del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
Campo di qualificazione «Conoscenze professionali»
Meccanica di produzione AFC Meccanico di produzione AFC Campo di qualificazione «Conoscenze professionali» Disposizioni esecutive PRBK Versione 1.0 del 22. dicembre 2011 Indice 1. DIRETTIVE DELL «ORDINANZA
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Versione 2010 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 1 Indice 3 Prefazione
Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
ADDETTO ALLE CURE SOCIOSANITARIE. CFP (certificato federale di formazione pratica)
ADDETTO ALLE CURE SOCIOSANITARIE CFP (certificato federale di formazione pratica) Profilo della professione per l addetto alle cure sociosanitarie Può lavorare in case per anziani/ ambulatori/ centri diurni/
Regolamento interno delle Scuole d arti e mestieri della sartoria di Lugano e Biasca (del 28 febbraio 2014)
Regolamento interno delle Scuole d arti e mestieri della sartoria di Lugano e Biasca (del 28 febbraio 2014) Visti: - la Legge della scuola del 1. febbraio 1990; - la Legge sulle scuole professionali del
412.106.16 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente gli emolumenti dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento degli emolumenti IUFFP) del 17 febbraio 2011 (Stato 1
Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri
IFCAM - Istituto svizzero per la formazione di capi-azienda nelle arti e mestieri Corso preparatorio all esame professionale superiore per il diploma federale di Economista aziendale nelle arti e mestieri
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
