Ordinanza sulla formazione professionale di base
|
|
|
- Carmela Giuliano
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale del 16 giugno Operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale Fachfrau Betreuung/Fachmann Betreuung Assistante socio-éducative/assistant socio-éducatif Indirizzo Assistenza agli handicappati Indirizzo Assistenza agli anziani Indirizzo Assistenza all infanzia Formazione generica L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), visto l articolo 19 della legge federale del 13 dicembre sulla formazione professionale (LFPr); visto l articolo 12 dell ordinanza del 19 novembre sulla formazione professionale (OFPr), ordina: 1 Oggetto, indirizzi e durata Art. 1 Denominazione e profilo professionale 1 La denominazione professionale è operatrice/operatore socioassistenziale. 2 Il profilo professionale degli operatori socioassistenziali implica in particolare i seguenti comportamenti e attività: a. accompagnamento di persone di ogni età con o senza impedimenti fisici, mentali, psichici o sociali nella loro vita quotidiana e nel tempo libero; b. sostegno, assistenza e stimolo di dette persone, tenendo conto dell età e dei bisogni individuali, nello sviluppo e/o nel mantenimento della loro autonomia; c. lavoro con individui o gruppi e svolgimento dell attività professionale in istituti per bambini, giovani in età scolare, persone disabili e anziani; RS... 1 RS RS
2 d. svolgimento autonomo delle proprie prestazioni nell ambito delle competenze acquisite. Art. 2 Indirizzi professionali 1 La formazione professionale di base come operatore socioassistenziale prevede i seguenti indirizzi: a. indirizzo Assistenza agli handicappati; b. indirizzo Assistenza agli anziani; c. indirizzo Assistenza all infanzia; d. formazione generica. 2 La formazione professionale pratica per la formazione generica si svolge in aziende di tutti e tre gli indirizzi specializzati. 3 La formazione professionale pratica per gli indirizzi specializzati si svolge in una o più aziende dell indirizzo prescelto. Art. 3 Durata e inizio 1 La formazione professionale di base dura tre anni. 2 L inizio della formazione professionale di base segue il calendario scolastico della relativa scuola professionale. 3 La formazione professionale di base può essere ridotta di un terzo per le persone in formazione che: a. hanno compiuto 22 anni di età; e b. hanno almeno due anni di esperienza professionale essendo stati impiegati almeno al 60 per cento nel campo professionale dell operatore socioassistenziale. 4 Tale riduzione di un terzo vale per tutti e tre i luoghi di formazione ed è descritta nel piano di formazione. 2 Obiettivi ed esigenze Art. 4 Competenze 1 Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative secondo gli articoli da 5 a 7. 2 Essi valgono per tutti i luoghi di formazione. Art. 5 Competenza professionale La competenza professionale comprende le competenze qui elencate per i seguenti ambiti: 2
3 a. lavoro con persone assistite: 1. accompagnare e sostenere una persona o un gruppo in attività della vita quotidiana, 2. incentivare la partecipazione delle persone assistite alla vita sociale, comunitaria e culturale, 3. promuovere lo sviluppo e l autonomia delle persone assistite; b. assunzione del ruolo professionale e collaborazione: 4. conoscere il proprio ruolo professionale e svolgerlo in modo competente, 5. partecipare alla pianificazione, alla preparazione e alla valutazione di attività in sintonia con i bisogni e il potenziale delle persone assistite; c. conoscenza dell istituto e del contesto in cui opera: 6. rispettare l ambito di lavoro dell azienda, utilizzare gli strumenti e le tecniche generali di lavoro, 7. conoscere il contesto dell istituto, il suo mandato e la realtà sociopolitica in cui opera. Art. 6 Competenza metodologica La competenza metodologica comprende: a. tecniche di lavoro; b. approccio reticolare a livello teorico e operativo; c. strategie d apprendimento; d. flessibilità; e. approccio sistemico. Art. 7 Competenza sociale e personale La competenza sociale e personale comprende: a. senso di responsabilità; b. discrezione; c. empatia; d. apprendimento continuo; e. capacità di comunicazione; f. capacità di gestire i conflitti; g. capacità di lavorare in gruppo; h. forme comportamentali e portamento adeguato alla situazione; i. capacità di lavorare sotto pressione. 3
4 3 Sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell ambiente Art. 8 1 All inizio della formazione, gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni vengono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate ai fini delle procedure di qualificazione. 4 Parti svolte dai luoghi di formazione e lingua d insegnamento Art. 9 Parti svolte dai luoghi di formazione 1 La formazione professionale pratica, durante tutta la formazione di base, ha una durata media minima di 3,5 giorni alla settimana. 2 Per la formazione di base organizzata dalla scuola la formazione professionale pratica sotto forma di periodi di pratica costituisce almeno la metà della formazione. 3 L insegnamento scolastico obbligatorio comprende lezioni. Esso include lezioni per l insegnamento dello sport. 4 I corsi interaziendali hanno una durata complessiva di 20 giornate di otto ore. Nell ultimo semestre non si svolgono corsi interaziendali. Art. 10 Lingua d insegnamento 1 La lingua d insegnamento è di norma la lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola professionale. 2 È raccomandato l insegnamento bilingue nella lingua nazionale locale e in un altra lingua nazionale o in inglese. 3 I Cantoni possono autorizzare altre lingue d insegnamento. 5 Piano di formazione e cultura generale Art. 11 Piano di formazione 1 Al momento dell entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione, redatto dalle competenti organizzazioni del mondo del lavoro e approvato dall UFFT. 4
5 2 Esso specifica le competenze operative di cui agli articoli da 5 a 7 come segue: a. spiega la loro rilevanza per la formazione professionale di base; b. definisce il tipo di comportamento atteso in determinate situazioni di lavoro; c. precisa le competenze operative mediante obiettivi di valutazione concreti; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualificazione, di cui precisa le modalità. 3 Il piano di formazione stabilisce inoltre: a. la struttura curricolare della formazione professionale di base per la scuola professionale; b. la formazione di base abbreviata di cui all articolo 3 capoverso 3; c. l organizzazione dei corsi interaziendali e la loro ripartizione sulla durata della formazione di base; d. i campi di qualificazione menzionati nel certificato delle note di cui all articolo 23 e rilevanti per le ripetizioni di cui all articolo 21; e. le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell ambiente. 4 Al piano di formazione è allegato l elenco della documentazione concernente la realizzazione della formazione professionale di base per operatori socioassistenziali con indicazione di titolo, data e centro di distribuzione. Art. 12 Cultura generale Per la cultura generale fa stato il programma quadro d insegnamento emanato dall UFFT. 6 Requisiti per gli operatori della formazione nell azienda di tirocinio Art. 13 Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori 1 I requisiti professionali minimi sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche: a. attestato federale di capacità o qualifica equivalente nel campo professionale con due anni di esperienza professionale nel campo specifico della formazione; b. un diploma o una qualifica equivalente nel campo professionale con due anni di esperienza professionale nel campo specifico della formazione. 2 L associazione mantello svizzera Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales / Organisation faîtière du monde de travail du domaine social designa le qualifiche che sono riconosciute equivalenti nel campo professionale. 5
6 Art. 14 Numero massimo di persone in formazione 1 In un azienda in cui è occupato almeno al 60 per cento un formatore qualificato può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Qualora in aggiunta al formatore lavorino nell azienda altri specialisti, possono essere formate persone in più nel rapporto di una persona per ogni 160 per cento di tasso d occupazione di specialisti. 3 Sono considerati specialisti i titolari di un attestato federale di capacità o di un diploma nel campo sociale o i titolari di una qualifica riconosciuta equivalente dalla Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales / Organisation faîtière du monde de travail du domaine social, con almeno un anno di esperienza professionale nel campo specifico. 4 Quando una persona arriva all ultimo anno della formazione professionale di base, un altra persona può iniziare il tirocinio. 5 In casi particolari l autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione per le aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con un successo superiore alla media. 6 Qualora i formatori o gli specialisti lavorino a tempo parziale, l azienda organizza il loro orario di lavoro in modo tale che le persone in formazione siano seguite da formatori o specialisti durante la pratica professionale. 7 Documentazione dell apprendimento e delle prestazioni Art. 15 Documentazione dell apprendimento in azienda 1 La persona in formazione tiene una documentazione dell apprendimento, in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti, le capacità acquisite e le esperienze fatte in azienda. 2 Il formatore controlla e firma tale documentazione ogni trimestre. La discute con la persona in formazione almeno una volta al semestre. 3 Il formatore, basandosi sulla documentazione dell apprendimento e sulla pagella semestrale, rileva in un rapporto scritto il livello raggiunto dalla persona in formazione alla fine di ogni semestre. A tal fine avviene uno scambio d informazioni con gli operatori della formazione scolastica. Al termine il formatore discute il rapporto con la persona in formazione. 4 Durante l esame finale per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è ammessa come ausilio la consultazione della documentazione dell apprendimento. Art. 16 Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e nella formazione di base organizzata dalla scuola Gli operatori della formazione scolastica e della formazione di base organizzata dalla scuola documentano le prestazioni delle persone in formazione nelle materie insegnate e consegnano loro una pagella alla fine di ogni semestre. 6
7 8 Procedura di qualificazione Art. 17 Ammissione 1 È ammesso all esame finale chi ha assolto la formazione professionale di base: a. secondo le disposizioni della presente ordinanza; b. in un istituto di formazione autorizzato dal Cantone; o c. al di fuori di un ciclo di formazione regolare e dimostra di soddisfare i requisiti per l esame finale. 2 Dell esperienza professionale richiesta per l ammissione a una procedura di qualificazione di cui all articolo 32 OFPr devono essere stati svolti almeno quattro anni con una percentuale d impiego minima del 50 per cento nel campo professionale dell operatore socioassistenziale. Art. 18 Oggetto, durata e svolgimento 1 Nella procedura di qualificazione si deve dimostrare di aver acquisito le competenze di cui agli articoli da 5 a 7. 2 Nell esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sotto elencati nel modo seguente: a. lavoro pratico (art. 19); b. conoscenze professionali, per una durata di circa quattro ore. Le singole voci relative alle conoscenze professionali sono oggetto di un esame scritto e/o orale. All esame orale è riservata al massimo un ora del tempo totale previsto; c. cultura generale. Per l esame finale nel campo di qualificazione «cultura generale» fa stato il relativo programma quadro d insegnamento emanato dall UFFT. Art. 19 Lavoro pratico 1 Il campo di qualificazione «lavoro pratico» consiste in un lavoro pratico individuale oppure in un lavoro pratico prestabilito. L autorità cantonale competente decide la forma dell esame. 2 La persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di eseguire, in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione, le attività richieste nell ambito di un lavoro pratico individuale o di un lavoro pratico prestabilito. 3 Il lavoro pratico individuale dura ore. Per la definizione del compito, lo svolgimento e la valutazione fanno stato le direttive dell UFFT concernenti i lavori pratici individuali agli esami finali di tirocinio. 4 Il lavoro pratico prestabilito dura circa quattro ore. 7
8 Art. 20 Superamento 1 L esame finale è superato se: a. il campo di qualificazione «lavoro pratico» viene valutato con il 4 o con una nota superiore; e b. la nota complessiva raggiunge o supera il 4. 2 La nota complessiva è data dalla media delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione ed è arrotondata a un decimale. 3 Per il calcolo della nota complessiva valgono i campi di qualificazione di cui all articolo 18 capoverso 2, con la seguente ponderazione: a. lavoro pratico: conta doppio; b. conoscenze professionali: conta una volta sola; c. nota scolastica dell insegnamento professionale: conta una volta sola; d. cultura generale: conta una volta sola. 4 La nota scolastica dell insegnamento professionale è data dalla media di tutte le note semestrali dell insegnamento professionale generale e specifico. La ponderazione delle note riflette il rapporto proporzionale tra il numero di lezioni dei due ambiti dell insegnamento professionale. Art. 21 Ripetizioni 1 La ripetizione delle procedure di qualificazione è disciplinata dall articolo 33 OFPr. Qualora debba essere ripetuto un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente. 2 Qualora si ripeta la procedura di qualificazione senza frequentare nuovamente la scuola professionale, restano valide le note scolastiche conseguite in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento professionale, fa stato la nuova nota scolastica. Art. 22 Casi particolari 1 Per le persone che hanno assolto la formazione precedente diversamente da quanto disciplinato dalla presente ordinanza, invece della nota scolastica relativa all insegnamento professionale si terrà in considerazione quella del campo di qualificazione «conoscenze professionali» raddoppiata. 2 Qualora una persona in formazione abbia superato l esame di maturità professionale o sia stata definitivamente promossa all ultimo semestre d insegnamento per la maturità professionale, è esonerata dall esame nel campo di qualificazione «cultura generale». In tal caso il risultato relativo a «cultura generale» non è considerato nel calcolo della nota complessiva. 8
9 9 Attestazioni e titolo Art Chi ha superato la procedura di qualificazione, riceve l attestato federale di capacità (AFC). 2 L attestato federale di capacità conferisce al titolare il diritto di avvalersi della designazione legalmente protetta di «operatrice/operatore socioassistenziale AFC». 3 Nel certificato delle note figurano: a. la nota complessiva; b. le note di ogni campo di qualificazione; c. l indirizzo professionale. 10 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per operatori socioassistenziali Art La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per operatori socioassistenziali si compone di: a. almeno cinque rappresentanti delle organizzazioni del mondo del lavoro, delegati dalla Schweizerische Dachorganisation der Arbeitswelt Soziales / Organisation faîtière du monde de travail du domaine social; b. almeno un rappresentante della Schweizerische Plattform der Ausbildungen im Sozialbereich (SPAS); c. almeno un rappresentante rispettivamente della Confederazione e dei Cantoni. 2 Le regioni linguistiche devono essere adeguatamente rappresentate. 3 La Commissione non rientra nel campo d applicazione dell ordinanza del 3 giugno sulle commissioni. Essa si autocostituisce. 4 La Commissione ha i seguenti compiti: a. adegua costantemente, ma almeno ogni cinque anni, il piano di formazione di cui all articolo 11 agli sviluppi professionali, economici, tecnologici e pedagogici. A tal fine tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base. Le modifiche devono essere approvate dai rappresentanti di cui al capoverso 1 lettera c; b. richiede all UFFT modifiche della presente ordinanza, qualora gli sviluppi osservati interessino disposizioni della stessa, segnatamente le competenze di cui agli articoli da 5 a 7; 3 RS
10 c. fornisce raccomandazioni riguardo all equivalenza di titoli e formazioni nel campo professionale. 11 Disposizioni finali Art. 25 Abrogazione del diritto vigente 1 Sono abrogati: a. le prescrizioni provvisorie del 2 maggio 2001 per la formazione e l esame di operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale (94301); b. le prescrizioni provvisorie del 2 maggio 2001 per la formazione e l esame di assistente geriatrica/assistente geriatrico (94302). Art. 26 Disposizioni transitorie 1 Le persone che hanno iniziato la loro formazione in base ai regolamenti di cui all articolo 25 prima del 1 gennaio 2006 la portano a termine in base al diritto antecedente. 2 Fino al 31 dicembre 2010, chi ripete l esame finale di tirocinio per operatori socioassistenziali (94301) o per assistenti geriatrici (94302) viene valutato, su richiesta, in base al diritto antecedente. Art. 27 Titoli equivalenti 1 Gli attestati di operatore socioassistenziale (94301) e di assistente geriatrico (94302) conseguiti a partire dal 1 gennaio 1991 ed entro cinque anni dall entrata in vigore della presente ordinanza in materia di formazione sono equiparati all attestato federale di capacità di operatore socioassistenziale. 2 Sono equiparati all attestato federale di capacità di operatore socioassistenziale i seguenti attestati conseguiti a partire dal 1 gennaio 1991: a. i certificati cantonali di capacità e i certificati di capacità rilasciati dalla Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) o dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per: 1. assistenza agli handicappati, 2. assistenza agli anziani, 3. operatore socioassistenziale; b. i certificati cantonali di capacità e i certificati riconosciuti dall associazione Schweizerischer Krippenverband (SKV) per educatori della prima infanzia (formazione triennale); c. i certificati riconosciuti dall associazione Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz (VaHS) per l assistenza agli handicappati (formazione triennale). 10
11 3 La disposizione di cui al capoverso 2 si applica anche alle formazioni cantonali e alle formazioni riconosciute dalla CDPE, dalla CDOS e dalla SKV che iniziano nel 2005 secondo le prescrizioni di formazione antecedenti. Art. 28 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza entra in vigore il 1 luglio Le disposizioni concernenti la procedura di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. da 17 a 23) entrano in vigore il 1 gennaio giugno 2005 Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia Il direttore: Eric Fumeaux 11
12 12
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Specialista in fotografia con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.01 dell 8 dicembre 2004 (Stato 1 gennaio 2013) 35210 Specialista
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata d albergo/impiegato d albergo del 7 dicembre 2004 78403 Impiegata d albergo/impiegato d albergo Hotelfachfrau/Hotelfachmann Specialiste en hôtellerie
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Cuoca in dietetica / Cuoco in dietetica con attestato federale di capacità (AFC) del 9 ottobre 2006 79004 Cuoca in dietetica AFC / Cuoco in dietetica AFC
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Impiegata del commercio al dettaglio/ Impiegato del commercio al dettaglio con attestato federale di capacità (AFC) 1 dell 8 dicembre 2004 (stato
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Lattoniera/lattoniere con attestato federale di capacità (AFC) del 12 dicembre 2007 45404 Lattoniera AFC/Lattoniere AFC Spenglerin EFZ/Spengler
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Operatrice per la pulizia ordinaria e manutentiva/ Operatore per la pulizia ordinaria e manutentiva con attestato federale di capacità (AFC) del 15 settembre
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47413 Installatrice elettricista AFC/Installatore elettricista AFC Elektroinstallateurin EFZ/Elektroinstallateur
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Coltellinaia/Coltellinaio con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.221.83 del 18 luglio 2012 (Stato 1 gennaio 2013) 43813 Coltellinaia
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Disegnatrice/Disegnatore con attestato federale di capacità (AFC) nel campo professionale pianificazione del territorio e della costruzione del
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 22 agosto 2007 21806 Macellaia-salumiera AFC/Macellaio-salumiere AFC Fleischfachfrau EFZ/Fleischfachmann EFZ
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 53107 Pittrice di scenari AFC/Pittore di scenari AFC Theatermalerin EFZ/Theatermaler EFZ Peintre
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Produttrice/produttore di elementi prefabbricati con attestato federale di capacità (AFC) del 39905 Produttrice di elementi prefabbricati AFC/ Produttore
Ordinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Impiegata in logistica / Impiegato in logistica con attestato federale di capacità (AFC) del 18 ottobre 2006 95504 Impiegata in logistica AFC / Impiegato
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 ottobre 2009 30905 Costruttrice di modelli e stampi AFC/ Costruttore di modelli e stampi AFC Formenbauerin
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Operatrice/Operatore per la promozione dell attività fisica e della salute AFC con attestato federale di capacità (AFC) del 16 agosto 2011 85701
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Assistente di studio medico con attestato federale di capacità (AFC) dell 8 luglio 2009 (Stato 1 settembre 2012) 86910 Assistente di studio
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015 47420 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Operatrice pubblicitaria/operatore pubblicitario con attestato federale di capacità (AFC) del 1 ottobre 2014 53108 Operatrice pubblicitaria
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del [avamprogetto del 21.01.2015) [n. professione] Addetta alla logistica CFP/Addetto alla
Sezione 1: Oggetto e durata. del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Addetta alla cucitura/addetto alla cucitura con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Falegname con attestato federale di capacità (AFC) del 14 agosto 2013 30513 Falegname AFC Schreinerin EFZ/Schreiner EFZ Ebéniste CFC/Menuisière/Menuisier
Sezione 1: Oggetto e durata. del 27 aprile 2015 (Stato 1 giugno 2015)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista/pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) del 27 aprile 2015 (Stato 1 giugno 2015) 64505
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base Elettronica multimediale / Elettronico multimediale con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 10 febbraio 2012 47006 Elettronica
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera / Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) Avamprogetto del 7 marzo 2013 82014 Parrucchiera AFC/Parrucchiere AFC Coiffeuse
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 novembre 2008 (Stato: ) 45906 Aiuto meccanica CFP/Aiuto meccanico CFP Mechanikpraktikerin
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Impiegata di commercio/impiegato di commercio con attestato federale di capacità (AFC) del 26 settembre 2011 (Stato 1 gennaio 2015) 68500 Formazione
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Parrucchiera/Parrucchiere con attestato federale di capacità (AFC) 412.101.220.20 del 1 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) 82014 Parrucchiera
Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione
40.50 Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione emanata dal Governo il agosto 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori. Riforma della formazione professionale di base dei pittori
ASIPG Associazione svizzera imprenditori pittori e gessatori Pittrice AFC / Pittore AFC e Aiuto pittrice CFP / Aiuto pittore CFP Riforma della formazione professionale di base dei pittori COSA CAMBIA DAL
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 30 maggio 2013 47417 AFC Netzelektrikerin EFZ/Netzelektriker EFZ Electricienne de réseau CFC/Electricien
Regolamento per l esame di specialista della sicurezza sul lavoro
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL N. 6057 Regolamento
ADDETTO ALLE CURE SOCIOSANITARIE. CFP (certificato federale di formazione pratica)
ADDETTO ALLE CURE SOCIOSANITARIE CFP (certificato federale di formazione pratica) Profilo della professione per l addetto alle cure sociosanitarie Può lavorare in case per anziani/ ambulatori/ centri diurni/
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Campo di qualificazione «Conoscenze professionali»
Meccanica di produzione AFC Meccanico di produzione AFC Campo di qualificazione «Conoscenze professionali» Disposizioni esecutive PRBK Versione 1.0 del 22. dicembre 2011 Indice 1. DIRETTIVE DELL «ORDINANZA
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo
Ordinanza del PF di Zurigo sulla formazione continua al PF di Zurigo (Ordinanza sulla formazione continua al PF di Zurigo) 414.134.1 del 26 marzo 2013 (Stato 1 ottobre 2013) La Direzione scolastica del
Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per
Disposizioni d esecuzione Economia e società (E&S) per Kauffrau/Kaufmann EFZ Employée/Employé de commerce CFC Impiegata/Impiegato di commercio AFC Formazione di base 68500 (profilo B) Formazione estesa
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento
Quadri dell edilizia nel settore principale della costruzione Modello per la formazione e il perfezionamento Versione 2010 2011 SSIC Documentazione Formatori Muratore / Muratrice AFC 1 Indice 3 Prefazione
del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999)
Regolamento sulla Scuola superiore alberghiera e del turismo (SSAT) (del 14 dicembre 1999) 5.3.2.3.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti la Legge della scuola del 1 febbraio 1990;
414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità
REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della
Disposizioni inerenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonché per consulenti
Delibera 25 novembre 2014, n. 1410 Disposizioni concernenti i certificati di abilitazione per utilizzatori professionali e per distributori di prodotti fitosanitari nonchè per consulenti Allegato Disposizioni
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA Revisione parziale Ordinanza del DFE sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale Rapporto esplicativo (progetto) Berna, dicembre
Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
