Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
|
|
- Federica Novelli
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, visto l articolo 77 dell ordinanza del 14 novembre sulla navigazione aerea (ONA), ordina: Capitolo 1: In generale Art. 1 2 Definizioni Nella presente ordinanza s intende per: a. documenti di costruzione: disegni d officina, elenchi dei pezzi, descrizioni dei processi per la costruzione di prodotti conformi al tipo, rapporti d ispezione, nonché comunicazioni tecniche e decisioni dell Ufficio federale dell aviazione civile (UFAC); b. prodotti: aeromobili, motori, eliche, parti d aeromobili ed equipaggiamenti. c. certificato di officina: attestazione che il prodotto è conforme ai documenti di costruzione. Art. 2 3 Oggetto, campo d applicazione e diritto applicabile 1 La presente ordinanza definisce le condizioni necessarie affinché un impresa di costruzione di aeromobili ottenga la licenza d impresa di costruzione, nonché i diritti e i doveri che ne derivano. 2 Essa si applica nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell allegato all Accordo del 21 giugno tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera: RU RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago RS La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell allegato all Accordo e può essere consultata o richiesta all UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna ( 1
2 Aviazione a. regolamento (CE) n. 1592/2002; b. regolamento (CE) n. 1702/ Essa si applica alle imprese in Svizzera e alle imprese svizzere operanti presso l aeroporto di Basilea-Mulhouse. 4 Sono fatti salvi gli accordi internazionali concernenti la costruzione di aeromobili e parti d aeromobile. Art. 3 5 Eccezioni L UFAC può, in casi particolari, autorizzare deroghe alla presente ordinanza, segnatamente in presenza di innovazioni tecniche o se la navigabilità o l idoneità all impiego di motori, eliche, parti d aeromobile o equipaggiamenti non rischia di essere lesa. Capitolo 2: imprese di costruzione di aeromobili Sezione 1: Obbligo di chiedere la licenza Art. 4 Principio 1 Le imprese che intendono fabbricare in serie aeromobili o altri prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo conformemente all ordinanza del DATEC del 18 settembre concernente la navigabilità degli aeromobili (ODNA) devono essere titolari di una licenza d impresa di costruzione Le imprese che eseguono in subordine certi lavori speciali per conto di un impresa di costruzione titolare della licenza di impresa di costruzione non hanno bisogno di una tale licenza. 4 In caso di dubbio, l UFAC 9 statuisce sull obbligo di chiedere la licenza. Art. 5 Imprese della Confederazione 1 Le imprese appartenenti alla Confederazione, che costruiscono aeromobili civili e parti di essi per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo, debbono soddisfare, per lo svolgimento di questa attività, le esigenze della presente ordinanza. 5 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Abrogato dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1 ago Nuova epressione giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 2
3 Imprese di costruzione di aeromobili Per quanto necessario, le modalità sono disciplinate mediante un accordo tra l UFAC e le imprese federali interessate. Art. 6 Imprese all estero L UFAC definisce, caso per caso, le esigenze che devono essere soddisfatte per poter affidare i lavori di costruzione a filiali all estero oppure ad imprese straniere. Sezione 2: Condizione per il rilascio di una licenza di impresa di costruzione Art. 7 Domanda 1 Chiunque richiede una licenza d impresa di costruzione deve indicare nella domanda per quali prodotti desidera la licenza La domanda, corredata dei documenti completi giusta gli articoli 8 a 12, deve essere indirizzata all UFAC al più tardi due mesi prima dell apertura dell impresa. 3 Le imprese titolari di un approvazione dell impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/ non sono tenute a fornire alcuna attestazione né documento supplementare ai sensi degli articoli Art. 8 Condizioni Il richiedente deve provare che: a. l impresa è intavolata nel registro di commercio in Svizzera, o che non è soggetta all obbligo di iscrizione in tale registro; b. dispone in Svizzera di un adeguata organizzazione e di proprio personale; c. dispone di un manuale dell impresa 13 (art. 9 e 10); d. dispone di un organo indipendente per il controllo della qualità (art. 12); e. dispone degli impianti e dei locali necessari affinché il personale possa svolgere il proprio lavoro a regola d arte; f. dispone di magazzini adeguati; g. dispone degli strumenti, degli utensili speciali e delle installazioni necessari all esecuzione dei lavori previsti; 10 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Conformemente al n. 3 dell allegato all Accordo sul trasporto aereo (RS ). 12 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Nuova espressione giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. 3
4 Aviazione 4 h. dispone degli apparecchi di controllo e di misura grazie ai quali può rispettare i valori di controllo e di misura contenuti nei documenti di costruzione; i. dispone dei documenti necessari all esecuzione dei lavori di costruzione, e che provvede al loro aggiornamento. Art Manuale dell impresa 1 Il richiedente allestisce un manuale dell impresa in cui disciplina: a. l organizzazione dell impresa di costruzione; b. l esecuzione, la sorveglianza e la certificazione dei lavori di fabbricazione. 2 Il manuale dell impresa è redatto in una lingua ufficiale o in inglese. 3 L UFAC approva il manuale dell impresa al momento del rilascio della licenza d impresa di costruzione. 4 Le modifiche del manuale dell impresa che concernono i prodotti o l organizzazione dell impresa (art. 10 lett. a c) devono essere previamente approvate dall UFAC. Le altre modifiche devono essere comunicate all UFAC. 5 L UFAC può in qualsiasi momento esigere modifiche del manuale dell impresa o dell organizzazione, qualora lo ritenga necessario per garantire una costruzione conforme al tipo. 6 Il manuale dell impresa, o le sue parti essenziali, vanno consegnati a tutti gli organi e alle persone ivi citati conformemente all articolo 10 lettere b d. L impresa di costruzione provvede affinché tutti i documenti vengano aggiornati. 7 Le imprese che sono titolari, contemporaneamente, di una licenza d impresa di costruzione e di una licenza d impresa di manutenzione possono riunire i relativi manuali dell impresa in un unico documento. Art. 10 Contenuto del manuale dell impresa Il manuale dell impresa deve contenere almeno: a. l elenco dei prodotti fabbricati in serie; b. l organizzazione dell impresa ed i nomi dei dirigenti del settore tecnico; c. l elenco degli oneri dei dirigenti o dei servizi più importanti del settore tecnico; d. il nominativo delle persone abilitate, nell ambito dell impresa, a rilasciare certificati d officina e attestazioni di idoneità all impiego; e. il numero totale delle persone occupate nell impresa; f. la pianificazione e l organizzazione dei lavori di costruzione; g. la procedura di controllo della qualità e, se del caso, le disposizioni concernenti l organo indipendente di controllo della qualità (art. 12); 14 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago. 2008
5 Imprese di costruzione di aeromobili h. la procedura per il controllo della qualità dei lavori speciali affidati, in subordine, ad altre imprese; i. le attestazioni necessarie ed il modo del loro allestimento, ivi compreso il disciplinamento dei casi in cui si tratta di lavori eseguiti all esterno o dell utilizzazione di parti di aeromobili costruite da terzi; k. la procedura per l acquisizione del materiale, per il controllo d entrata e per l immagazzinamento; l. le disposizioni circa l aggiornamento dei documenti di costruzione; m. le disposizioni circa le modalità d annuncio all UFAC; n. i piani di situazione delle officine, impianti e depositi disponibili; o. 15 la pianificazione e l organizzazione dei controlli e delle ispezioni, nonché le procedure da seguire in caso di parti non conformi ai disegni; p. il disciplinamento del controllo periodico degli strumenti di controllo e di misura; q. il disciplinamento, per quanto necessario, dei voli di collaudo e del restante servizio di volo dell impresa; r. le eventuali restrizioni o altre condizioni contenute nel regolamento d esercizio dell aerodromo. Art. 11 Processi speciali di fabbricazione Le imprese di costruzione che applicano processi speciali di lavoro o di controllo debbono dimostrare di disporre di personale in possesso delle necessarie conoscenze professionali. Sono considerati, in particolare, processi speciali: a. i lavori di saldatura; b. l incollatura dei metalli; c. il trattamento delle superfici (galvanotecnica); d. la placcatura dei metalli e delle materie sintetiche; e. la lavorazione delle materie sintetiche; f. la lavorazione del legno; g. i controlli non distruttivi per l esame dei materiali (radiografia, ultrasuoni); h. i controlli dei sistemi e degli apparecchi elettrici ed elettronici. Art. 12 Organo indipendente di controllo della qualità La sorveglianza della qualità dei prodotti e della loro conformità ai documenti di costruzione deve essere garantita da un organo di controllo della qualità, esterno o interno all impresa, indipendente dal dipartimento di costruzione. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago
6 Aviazione Sezione 3: Ispezione dell impresa e licenza d impresa di costruzione Art. 13 Ispezione dell impresa 1 L UFAC determina, in base ad un ispezione dell impresa, se alla stessa può essere rilasciata una licenza d impresa di costruzione. Esso esegue l ispezione, dopo aver ricevuto la documentazione completa da parte del richiedente, in presenza di un rappresentante dell impresa stessa. 2 Esso fissa la data dell ispezione. 3 Per l ispezione, può convocare esperti esterni. 4 Il risultato dell ispezione viene annotato in un rapporto d ispezione e comunicato al richiedente entro due settimane Se l ispezione dimostra che non sono soddisfatte tutte le condizioni, l UFAC indica al richiedente le misure complementari ancora da adottare, fissando un termine appropriato per la loro esecuzione. 6 Se il richiedente non ha preso le misure necessarie entro il termine stabilito, l ispezione si intende negativa. 7 Le imprese titolari di un approvazione dell impresa di produzione conformemente alla sezione A capitolo G del regolamento (CE) n. 1702/ non sono subordinate ad alcuna ispezione supplementare per il rilascio di una licenza d impresa di costruzione conformemente alla presente ordinanza. 18 Art. 14 Licenza d impresa di costruzione 1 Se sono soddisfatte tutte le condizioni, l UFAC rilascia al richiedente la licenza d impresa di costruzione. 2 In un allegato alla licenza, sono descritti i prodotti per i quali la stessa è valida. Art. 15 Estensione della licenza d impresa di costruzione 1 Il titolare di una licenza d impresa di costruzione che richiede l iscrizione di altri prodotti nella sua licenza deve sottoporsi a una corrispondente ispezione parziale Gli articoli 7 a 14 si applicano per analogia alle ispezioni parziali. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Conformemente al n. 3 dell allegato all Accordo sul trasporto aereo (RS ). 18 Introdotto dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago
7 Imprese di costruzione di aeromobili Art Casi speciali In casi speciali, l UFAC può autorizzare temporaneamente la fabbricazione in serie di prodotti per i quali è stato rilasciato un certificato di tipo e che non figurano nella licenza d impresa di costruzione. Può subordinare tale autorizzazione a oneri. Sezione 4: Diritti del titolare Art. 17 Lavori di costruzione e di manutenzione 21 1 Il titolare di una licenza d impresa di costruzione è autorizzato a: a. fabbricare in serie, controllare e certificare i prodotti descritti nell allegato alla licenza conformemente al manuale dell impresa approvato; b. provvedere alla manutenzione dei nuovi prodotti che ha costruito e rilasciare il corrispondente certificato di riammissione in servizio conformemente all articolo 37 capoverso 1 ODNA Questi diritti possono essere esercitati unicamente fintanto che sono adempiute le condizioni prescritte negli articoli 8 a 12. Art. 18 Voli per il collaudo degli aeromobili costruiti 1 Il titolare di una licenza d impresa di costruzione è abilitato a effettuare voli di collaudo con gli aeromobili da lui costruiti, senza che gli stessi siano muniti di un contrassegno ufficiale, bensì del numero di serie, a condizione che: a. l organo di controllo della qualità abbia certificato la conformità con il tipo; b. i rischi di responsabilità civile siano coperti; e c. il servizio di volo sia conforme al manuale dell impresa L UFAC può imporre oneri particolari per i voli di collaudo. 20 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago
8 Aviazione Sezione 5: Validità della licenza d impresa di costruzione Art Durata 1 La licenza d impresa di costruzione ha durata illimitata. 2 In caso particolari, l UFAC può limitare la durata di validità. Art Ispezione periodica dell impresa L UFAC effettua almeno ogni 12 mesi un ispezione dell impresa ai sensi dell articolo 13 al fine di verificare l osservanza delle prescrizioni vigenti. Art. 21 Ritiro della licenza d impresa di costruzione e limitazione del campo d applicazione L UFAC può ridurre la durata di validità della licenza d impresa di costruzione, ritirare la licenza a tempo determinato o indeterminato o limitare la fabbricazione dei prodotti descritti nell allegato alla licenza stessa: a. se è accertato che una o più condizioni, determinanti a suo tempo per il rilascio della licenza, non sono più soddisfatte; b. se è accertato che i lavori sono stati gravemente trascurati o eseguiti reiteratamente senza cura; c. in applicazione dell articolo 92 della legge federale del 21 dicembre sulla navigazione aerea. Capitolo 3: Altre prescrizioni; direttive e comunicazioni Art L UFAC può emanare, sotto forma di comunicazioni tecniche, direttive e comunicazioni, segnatamente sugli organi di controllo della qualità. 2 L UFAC pubblica le comunicazioni tecniche Una copia delle comunicazioni tecniche può essere ottenuta, dietro pagamento, presso l UFAC. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago RS Nuovo testo giusta il n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, in vigore dal 1 ago Indirizzo: Ufficio federale dell aviazione civile, 3003 Berna ( 8
9 Imprese di costruzione di aeromobili Capitolo 4: Disposizioni finali Art Art. 24 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 aprile Abrogato dal n. I dell O del DATEC del 14 lug. 2008, con effetto dal 1 ago
10 Aviazione 10
748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle
Dettagli744.103 Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del 1 novembre 2000 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
DettagliOrdinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata
DettagliOdinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili
Odinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS) 1 748.941 del 24 novembre 1994 (Stato 1 febbraio 2013) Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) 954.1 del 24 marzo 1995 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliDelibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:
Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
DettagliAccreditamento delle società di revisione LRD esterne
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle finanze AFF Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro Circolare 2004/1 del 6 dicembre 2004 (Versione del
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Dettagli531.44 Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare
Ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d alto mare del 14 giugno 2002 (Stato 23 luglio 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 22 capoverso
DettagliOrdinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
DettagliOrdinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)
Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD) del... Avamprogetto del 1 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 11 capoverso 2 della legge federale
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliOrdinanza sull organizzazione della Cancelleria federale
Ordinanza sull organizzazione della Cancelleria federale (OrgCaF) 172.210.10 del 5 maggio 1999 (Stato 13 febbraio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 31 capoverso 3 e 47 capoverso
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico 916.402 del 16 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliCodice civile svizzero (Atti pubblici)
Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice
DettagliDICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
DettagliOrdinanza sul collocamento in vista d adozione
Ordinanza sul collocamento in vista d adozione (OCAdo) del 29 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 269c capoverso 3 del Codice civile 1 (CC); visto l articolo 26 della legge federale
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliOrdinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS
Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS 510.661 del 6 giugno 2014 (Stato 1 luglio 2014) Il
Dettagli510.211.3 Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento
Ordinanza del DDPS concernente il servizio di volo dell Aggruppamento dell armamento del 15 maggio 2003 (Stato 3 giugno 2003) Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
DettagliRegolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento
Regolamento sull organizzazione del Consiglio svizzero di accreditamento (RegO-CSA) del marzo 0 Il Consiglio svizzero di accreditamento, visto l articolo capoverso della legge federale del 0 settembre
DettagliREGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE
I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
Dettaglidel 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Meccanica di macchine agricole/meccanico di macchine agricole con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio
DettagliInterpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate
Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone
Ordinanza concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER) 142.315 del 18 novembre 1992 (Stato 23 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Dettaglivisto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
Dettagli0.741.619.487. Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)
Traduzione 1 Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci Concluso il 28 aprile 1998 Entrato
Dettagli811.112.243 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per i primi quattro anni di studio presso la facoltà di medicina dell Università di Zurigo del 17 ottobre
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliCodice delle obbligazioni
Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del
DettagliCon la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato
A TUTTI I R.S.P.P. LORO SEDI Casale Monf.to, 6 novembre 2000 Ns/rif. Doc. n. 04/00/02/01/082 Oggetto: Circolare informativa. Con la presente portiamo a conoscenza quanto sotto riportato Responsabilità
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
DettagliLegge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese
Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base Telematica/Telematico con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 47415 Telematica AFC/Telematico AFC Telematikerin EFZ/Telematiker EFZ
DettagliSettore Affari Generali e Istituzionali. Disciplinare per le Pubblicazioni on line
Settore Affari Generali e Istituzionali Disciplinare per le Pubblicazioni on line ANNO 2014 INDICE Art. 1 Principi generali... 3 Art. 2 Modalità di accesso al servizio on line... 3 Art. 3 Atti destinati
DettagliIL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
DettagliOrdinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
DettagliOrdinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili
Ordinanza concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Modifica del 14 luglio 2008 Il Dipartimento federale dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC) ordina: I L ordinanza
Dettaglidel 2 dicembre 1996 (Stato 1 gennaio 2011) Capitolo 1: Organi Sezione 1: Consiglio d amministrazione
Ordinanza concernente l amministrazione dei fondi di compensazione dell assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, dell assicurazione per l invalidità e dell ordinamento delle indennità per perdita
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Dettagli741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
DettagliLegge sui consulenti in brevetti
(LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 9 maggio 2000)
Traduzione 1 0.831.109.418.11 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 4 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Ungheria Concluso
DettagliOrdinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici
Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Dettagli0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)
Traduzione 1 Convenzione europea sul computo dei termini 0.221.122.3 Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato
Dettagli(Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014)
Ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) 822.115 del 28 settembre 2007 (Stato 1 agosto 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliSalute e sicurezza sul lavoro per il volontariato di protezione civile la formazione gli standard minimi il collegamento con l elenco territoriale
Salute e sicurezza sul lavoro per il volontariato di protezione civile la formazione gli standard minimi il collegamento con l elenco territoriale Il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliIstituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
DettagliRegolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni
Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Regolamento sull organizzazione dell INSAI) 832.207 del 14 giugno 2002 (Stato 11 febbraio 2003) Approvato
Dettagli811.112.32 Ordinanza del DFI
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per il terzo e il quarto anno di studio presso il Centro di odontoiatria, stomatologia e ortodonzia della
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Aiuto muratrice/aiuto muratore con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 14 settembre 2010 (Stato: 1 settembre 2014) 51007 Aiuto
Dettaglivisto il trattato sul funzionamento dell Unione europea,
17.11.2012 IT Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 320/3 REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per la supervisione da parte delle
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliDichiarazione di conformità per caldaie a carica manuale
Ufficio di contatto marchio di qualità: Moritz Dreher Neugasse 6 CH-8005 Zürich Tel.: +41 (0)44 250 88 16 Fax.: +41 (0)44 250 88 22 Email: dreher@holzenergie.ch Marchio di qualità Energia leg Svizzera
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 2 novembre 2010 28404 Imbottitrice di mobili AFC/Imbottitore di mobili AFC Industriepolsterin EFZ/Industriepolsterer
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliPRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Riferimento Data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/MACC/X Rev. 0 del 01/06/2016 IMQ
DettagliOrdinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base
Ordinanza dell UFFT sulla formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP) del 3 maggio 2011 35316 CFP Printmedienpraktikerin EBA/Printmedienpraktiker EBA Assistante
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
DettagliIL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. IL DIRETTORE
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
Dettaglidel 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
DettagliOrdinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 25 ottobre 2006 43906 Meccanica di macchine edili AFC/Meccanico di macchine edili AFC Baumaschinenmechanikerin
DettagliRiforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al
Specialista del commercio al Riforma "Specialista del commercio al " Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al (La designazione di persone o gruppi
DettagliUNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso
SORVEGLIANZA E CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 9001:2008 Sistemi di Gestione per la Qualità: requisiti e guida per l uso Pagina 1 di 10 INTRODUZIONE La Norma UNI EN ISO 9001:2008 fa parte delle norme Internazionali
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) del 12 agosto 2015 Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo 57h capoverso 3 della legge federale
DettagliAccordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria
Traduzione 1 Accordo concernente le aviolinee tra la Svizzera e l Austria 0.748.127.191.63 Conchiuso a Vienna il 19 dicembre 1949 Approvata dall Assemblea federale il 26 aprile 1951 2 in vigore: 19 dicembre
Dettagli414.131.51 Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) del 24 marzo 1998 (Stato 12 settembre 2000) La Direzione del Politecnico federale di Zurigo, visti
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale di base
Ordinanza sulla formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) del 20 dicembre 2006 64404 Disegnatrice-metalcostruttrice AFC/ Disegnatore-metalcostruttore AFC Metallbaukonstrukteurin
DettagliRegolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione
Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE
19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del
DettagliCOMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010
DettagliLinee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione
Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione Le presenti linee guida sul controllo di qualità sono la messa in pratica delle esigenze descritte nello SR 220
DettagliI.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE
I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO
DettagliREGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA
ALLEGATO A Alla delibera n. REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA Art. 1 (Definizioni) 1. 1.
DettagliCommissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliOrdinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica
Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE-DFGP) 943.033.1 del 25 giugno 2013 (Stato 1 agosto 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 3
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
Dettagli