Commissione federale delle case da gioco
|
|
|
- Alessandra Alessi
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro Commenti alle singole disposizioni modificate 1. Contesto L ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro; ORD-CFCG, RS ) è entrata in vigore il 1 luglio 2007 (una parte il 1 gennaio 2008). Per tenere conto di varie modifiche della Legge federale relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario, (Legge sul riciclaggio di denaro, LRD, RS 955.0) la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) aveva avviato in estate del 2011 un progetto di revisione dell ORD-CFCG, la cui entrata in vigore era prevista per il 1 gennaio Poiché il Gruppo d azione finanziaria (GAFI), di cui la Svizzera è membro, aveva avviato le modifiche delle sue raccomandazioni, la CFCG ha deciso di posticipare la revisione dell ordinanza menzionata per tenere conto dei nuovi standard del GAFI. In febbraio 2012, il GAFI ha adottato nuovi standard dopo aver modificato un numero considerevole di raccomandazioni e ristrutturato l insieme di queste ultime. In seguito a tali modifiche, la legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni del GAFI rivedute nel 2012 è stata posta in consultazione nel Tale legge prevede in particolare modifiche per la LRD. Il presente progetto di revisione dell ORD-CFCG tiene quindi conto delle modifiche apportate alla LRD dal 2008, comprese quelle attualmente in corso. 1/5
2 Tiene inoltre conto dei risultati emersi dall evaluazione della Svizzera, effettuato dal GAFI nel 2009, che ha ritenuto il sistema delle case da gioco per lottare contro il riciclaggio di denaro conforme alle raccomandazioni del GAFI. L entrata in vigore delle modifiche dell ORD-CFCG è legata all entrata in vigore delle modifiche della LRD, prevista in linea di principio il 1 giugno Le presenti modifiche dell ORD CFCG si propongono in particolare di: aggiornare i rimandi alla LRD ; eliminare i doppioni tra la LRD e l ordinanza; e adeguare l ordinanza alle modifiche della LRD. Le modifiche dell ORD-CFCG non comportano ripercussioni sulle finanze o sul personale, né per la Confederazione, né per i Cantoni. 2. Modifiche in dettaglio Titolo È stato aggiunto il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d applicazione dell ordinanza e per corrispondere alla LRD (versione in vigore e versione in revisione). Per raggiungere un formato uniforme del diritto federale è aggiunto un trattino all abbreviazione del titolo dell ordinanza ("GwV-ESBK" in tedesco; "OBA-CFMJ" in francese; questa modifica non è necessaria in italiano). Ingresso Il rimando alla LRD è stato aggiornato in particolare in seguito alla modifica del 1 gennaio 2010 dell articolo 41 LRD (cfr. sotto, commento all art. 1 cpv. 2). Art. 1 cpv. 2 e 3 L articolo 17 LRD (versione in vigore) prevede la competenza della CFCG di stabilire per gli intermediari finanziari a essa sottoposti, ovvero per le case da gioco svizzere, le modalità d adempimento degli obblighi di diligenza disciplinati al capitolo 2 LRD (art. 3-11a LRD versione in vigore e versione in revisione). Si tratta della base su cui si fonda la presente ordinanza. Il vecchio articolo 41 LRD, invece, autorizzava la CFCG e la FINMA a emanare, nel limite delle loro competenze, le disposizioni necessarie all attuazione della LRD. Tale articolo è stato modificato il 10 gennaio 2010 e prevede ora che le autorità di vigilanza sono autorizzate a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti di portata ridotta, ma soltanto su autorizzazione del Consiglio federale. Il Consiglio federale non ha tuttavia fatto uso di tale possibilità. L articolo 1, capoverso 2 è pertanto abrogato, poiché non è compatibile con l articolo 41 LRD (versione in vigore). L articolo 1 capoverso 2 ORD-CFCG si basava sul vecchio articolo 41 LRD e può essere abrogato perché non è compatibile con la versione attuale di questo articolo. Nel capoverso 2 ORD-CFCG figurava anche l abbreviazione «Commissione» usata nel seguito dell ordinanza per la Commissione federale delle case da gioco. Tale indicazione è stata pertanto spostata al capoverso 3. 2/5
3 Titolo del capitolo 2 Il titolo è stato modificato in modo da corrispondere al titolo della sezione 1, capitolo 2 LRD (versione in vigore). Sono inoltre stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD. Art. 2, cpv. 1 e 3, frase introduttiva (concerne solo il testo tedesco e italiano) e lett. b e c Le raccomandazioni GAFI prevedono l obbligo delle case da gioco di identificare i loro clienti, se questi ultimi effettuano operazioni finanziarie pari o superiori a 3000 euro (raccomandazioni del 2003 e del 2012). In seguito alla riduzione del tasso di cambio tra l euro e il franco svizzero l importo menzionato di 3000 euro corrisponde ora a circa 4000 franchi. Di conseguenza l importo soglia per l identificazione dei clienti è ridotto da 5000 a 4000 franchi. Per le stesse ragioni vanno anche registrati i cambi di valuta per un importo di almeno 4000 franchi. L obbligo di registrazione delle transazioni con assegni passa da a 4000 franchi per garantire una vigilanza più completa di queste transazioni. Nel testo tedesco e italiano, la frase introduttiva del capoverso 3 ORD-CFCG è stata riformulata per migliorarne la comprensione; il senso non è stato tuttavia modificato. Capitolo 2, sezione 3 (art. 8) Il rinnovo dell identificazione o dell accertamento dell avente economicamente diritto è trattato all articolo 5 LRD (versione in vigore). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all obbligo di procedere nuovamente all identificazione, si rinuncia a ripetere il contenuto dell articolo 5 LRD nell ordinanza. È quindi abrogata la sezione 3 (art. 8). Titolo della sezione 4 del capitolo 2 Il titolo è stato riformulato per corrispondere al nuovo titolo dell articolo 6 LRD (previsto nella revisione in corso). Art. 9 Questo articolo è stato modificato per introdurre un rimando al nuovo articolo 6 capoverso 2 LRD (previsto nella revisione in corso). Art. 10, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), 3 e 4 Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo. Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché il capoverso 1 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: rischio superiore al posto di rischio elevato ; francese: comportant un risque accru al posto di présentant un risque accru ). Al capoverso 3 è stato introdotto un nuovo obbligo in conformità con la prassi attuale e poiché la LRD richiede di utilizzare un approccio in base al rischio. 3/5
4 La questione delle persone politicamente esposte (PPE) è trattata all articolo 6 capoversi 3 e 4 LRD (previsto nella revisione in corso). Di conseguenza l articolo 10 capoverso 4 è abrogato. Articolo 11, rubrica e cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano) e 3 (concerne solo il testo francese e italiano) Il riferimento alla LRD è stato aggiunto al titolo. Inoltre, nella versione francese e italiana il titolo nonché i capoversi 1 e 3 sono stati riformulati per corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: rischio superiore al posto di rischio elevato ; francese: comportant un risque accru al posto di présentant un risque accru ). Capitolo 2, sezione 5 (art. 15) In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza. Art. 16 cpv. 1 E stato aggiornato il rimando agli articoli della LRD. Inoltre il Segretariato delle CFCG è rinominato Segretariato della Commissione per corrispondere all abbreviazione menzionata nell articolo 1 cpv. 3 ORD-CFCG. Art. 17, cpv. 1 (concerne solo il testo francese e italiano), nonché, cpv. 2, lett. d ed e È stato aggiunto all alinea 1 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d applicazione dell ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso). Nella versione francese e italiana il capoverso 2, lettere d ed e, è stato riformulato in modo da corrispondere alla terminologia della LRD nella revisione in corso (italiano: rischio superiore al posto di rischio elevato ; francese: comportant un risque accru al posto di présentant un risque accru ). Art. 18, cpv. 2, lett. b ed e nonché cpv. 3 È stato aggiunto all alinea 2 il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d applicazione dell ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso). In accordo con la prassi e poiché non è prevista dalla LRD è stata abrogata la possibilità di ricorrere a terzi per eseguire certi obblighi di diligenza: il capoverso 3 è quindi abrogato. Art. 19 È stata aggiunto il riferimento alla lotta contro il finanziamento del terrorismo per estendere il campo d applicazione dell ordinanza e per corrispondere alla LRD (in vigore e previsto dalla revisione in corso). Art. 20 cpv. 1, art. 21, cpv. 1 e titolo dopo l art. 21 Sono stati aggiornati i rimandi agli articoli della LRD. Art. 22 cpv. 1 Il testo è stato completato con una nuova lettera b («il cliente rifiuta di fornire informazioni sulle sue circostanze economiche») per tenere conto di tutte le situazioni relative all assenza 4/5
5 d informazioni sui clienti e dunque problematiche dal punto di vista della lotta contro il riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Lett. c: la vecchia lettera b diventa la lettera c ed è stato inoltre aggiornato il rimando alla LRD. Lett. d: la vecchia lettera c diventa la lettera d ed è stato inoltre aggiunto il punto supplementare nella nova lettera b ( sull identità del cliente o del suo contesto economico ). Art. 23 L obbligo di mantenere la relazione d affari in caso di comunicazione alla MROS è trattato agli articoli 9a e 10 LRD (previsto nella revisione in corso). La LRD è applicata alle case da gioco e poiché non vi sono punti particolari per le case da gioco riguardo all obbligo di mantenere la relazioni d affari, non è necessario ripetere il contenuto della LRD nell ordinanza. L articolo 23 ORD-CFCG è quindi abrogato. Capitolo 4 (art ) Art. 26: i compiti della CFCG sono disciplinati nella Legge federale sul gioco d azzardo e sulle case da gioco (Legge sulle case da gioco, LCG; RS ) e nella rispettiva Ordinanza sul gioco d azzardo e sulle case da gioco (Ordinanza sulle casse da gioco, OCG; RS ). Non è quindi necessario rimandare a questi atti normativi. Art. 27: l articolo 21 LRD è stato abrogato il 1 gennaio 2009 (versione in vigore). Art. 28: non è necessario rimandare all articolo 51 LCG. È quindi abrogato il capitolo 4 (art ). 5/5
Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria del 3 ottobre 2008 L Assemblea federale
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
Codice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I
Transazioni immobiliari e riciclaggio di denaro Recenti sviluppi. Lugano, 16 ottobre 2013
Transazioni immobiliari e riciclaggio di denaro Recenti sviluppi Lugano, 16 ottobre 2013 STRUTTURA I. Introduzione II. III. IV. Analisi del rischio Legislazione attuale Informazioni sugli ultimi sviluppi
Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria
Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l
Legge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
PO 01 Rev. 0. Azienda S.p.A.
INDICE 1 GENERALITA... 2 2 RESPONSABILITA... 2 3 MODALITA DI GESTIONE DELLA... 2 3.1 DEI NEOASSUNTI... 3 3.2 MANSIONI SPECIFICHE... 4 3.3 PREPOSTI... 4 3.4 ALTRI INTERVENTI FORMATIVI... 4 3.5 DOCUMENTAZIONE
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
1 Oggetto ed elementi di base della concessione 1.1 Diritti e obblighi
Casinò Lugano SA Concessione di sito e di gestione di tipo A Dell 11 novembre 2002 Il Consiglio federale, su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) del 4 ottobre 2002; su
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale
Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
Legge federale sulle professioni mediche universitarie
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Legge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
Regolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA Revisione parziale Ordinanza del DFE sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale Rapporto esplicativo (progetto) Berna, dicembre
Modifica del. L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta:
Decisioni del Consiglio nazionale del 26.9.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati dell 11 febbraio 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del L Assemblea federale
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,
IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sulle professioni mediche universitarie
Decisioni del Consiglio degli Stati del 27.11.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 5.3.2015 Legge federale sulle professioni mediche universitarie (, LPMed) Modifica del 20 marzo 2015 L Assemblea
IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE
Decreto Ministero dell Economia e delle Finanze 1 febbraio 2013 Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:
Traduzione parziale Circolare FINMA 2013/3, attività di audit
Traduzione parziale Circolare FINMA 2013/3, attività di audit A cura di Martin Gloor e Angelo Colombini PRECISAZIONI a) Le cifre romane da I. a III., come pure la cifra VIIa., della parte generale della
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 4 della legge federale del 1 giugno 009 1 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE. Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE Bruxelles, 12.10.2005 COM(2005) 487 definitivo Proposta di REGOLAMENTO (CE, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua, a partire dal 1 luglio 2005, l aliquota del contributo
Transazioni immobiliari e riciclaggio di denaro Recenti sviluppi
Transazioni immobiliari e riciclaggio di denaro Recenti sviluppi Avv. Davide Jermini, notaio Studio legale Walder Wyss SA Lugano, 15 ottobre 2014 STRUTTURA I. Introduzione II. III. IV. Analisi del rischio
0.363.514.1. Trattato
Traduzione 1 0.363.514.1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell ambito dei sistemi d informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili
Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)
Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio
Regolamento del personale
Regolamento del personale Valido dal 1 luglio 2008 Basato sull articolo 24 lettera h della legge federale concernente l Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (LA- RE) e l articolo 20
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V
Ministero dell'economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro Direzione V Prot. 116098 Roma, 17 dicembre 2008 OGGETTO: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP)
Norme di comportamento nell ambito della gestione patrimoniale (NCGP) La presente direttiva viene emanata in applicazione dell art. 23 degli statuti e dell art. 1 lett. e) del RCD dell OAD FCT. I. Norme
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) Modifica del 2 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1992 1 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Rapporto esplicativo concernente la revisione dell ordinanza sul risanamento dei siti inquinati (OSiti)
Dipartimento federale dell ambiente,dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Divisione Suolo e biotecnologia Riferimento/N. d incarto: N283-0986 9 settembre
Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua
Direttiva sul concetto di informazione e formazione continua In applicazione dell art 41 cpv. 2 del ROAD, il Comitato Direttivo dell OAD FCT emana la seguente direttiva. 1. OsservazionI generali Nell esposizione
744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1
Convenzione 94 CONVENZIONE SULLE CLAUSOLE DI LAVORO NEI CONTRATTI STIPULATI DA UN AUTORITÀ PUBBLICA, 1949 1 La Conferenza generale dell Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione
Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione (Legge sull azienda delle telecomunicazioni, LATC) 784.11 del 30 aprile 1997 (Stato 3 ottobre 2000) L Assemblea
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il
Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:
Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
Circolare N.85 del 23 Maggio 2013
Circolare N.85 del 23 Maggio 2013 Dal 01.06.2013 obbligatorie le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che a partire dal 01.06.2013
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA 1. Obiettivo del Documento... 2 2. Criteri per la classificazione della clientela... 2 2.1 Controparti qualificate... 2 2.2. Clientela professionale... 3 2.3
(Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro, ORD-FINMA)
Ordinanza dell Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Ordinanza FINMA sul riciclaggio
Ordinanza municipale inerente la fornitura di energia elettrica in media tensione (LR5)
77 Ordinanza municipale inerente la fornitura di energia elettrica in media tensione (LR5) Città di Bellinzona Il Municipio di Bellinzona richiamato il Regolamento per la fornitura di energia elettrica,
