Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
|
|
|
- Luciana Catalano
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 4 della legge federale del 1 giugno sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); e l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 0 marzo 1981 sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 4 giugno sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE); e della legge federale del 6 ottobre sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina: Art. 1 Oggetto, campo d applicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 014/33/UE 5 (direttiva UE sugli ascensori): a. l immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti; b. la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti. Il campo d applicazione è disciplinato dall articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori. L articolo 1 comma 3 della direttiva UE sugli ascensori è applicabile per analogia. In luogo del diritto europeo, a cui la direttiva UE sugli ascensori rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero dell allegato. 3 Valgono le definizioni di cui all articolo della direttiva UE sugli ascensori. In luogo delle definizioni citate nell articolo numeri della direttiva UE sugli ascensori valgono le corrispondenti definizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sull accreditamento. Vale inoltre la concordanza terminologica riportata in allegato al numero 1. 4 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, per gli ascensori e per i componenti di sicurezza per ascensori, valgono le disposizioni dell Ordinanza del 19 maggio sulla sicurezza dei prodotti (OSPro). Art. Condizioni per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio 1 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se: a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e b. soddisfano i requisiti di cui all articolo 5 comma 1 e all allegato I della direttiva UE sugli ascensori 7. I componenti di sicurezza per ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato e in servizio soltanto se: a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e b. soddisfano i requisiti di cui all articolo 5 comma e all allegato I della direttiva UE sugli ascensori. Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione 1 Per la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori valgono i princìpi e le procedure di cui agli articoli e agli allegati I, II e IV XII della direttiva UE sugli ascensori 8 cui rimandano questi articoli. In luogo del diritto europeo, a cui la direttiva UE sugli ascensori rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero dell allegato. RU... 1 RS RS RS RS Direttiva 014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 febbraio 014 per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), versione della GU L 96 del , pag RS Cfr. nota art. 1 cpv Cfr. nota art. 1 cpv
2 Non vale l obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l articolo 19 commi 3-5 della direttiva UE sugli ascensori UE. 3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza a. essere accreditati ai sensi dell Ordinanza del 17 giugno sull accreditamento e sulla designazione (OAccD); b. essere riconosciuti dalla nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale. 4 Il capitolo 3 (art.4-34c) dell OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione. Art. 4 Disposizioni sugli operatori economici 1 Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori 10 : a. installatori: articolo 7; b. fabbricanti: articolo 8; c. rappresentanti autorizzati: articolo 9; d. importatori: articolo 10; e. distributori: articolo 11. L applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori o ai distributori è disciplinata dall articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori. 3 L identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori. Art. 5 Definizione delle norme tecniche L articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell economia è competente. Art. 6 Vigilanza del mercato 1 La vigilanza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è disciplinata dagli articoli 0-8 dell OSPro 11. Nel caso di componenti o impianti elettrici, le competenze in materia di sorveglianza del mercato sono disciplinate dalla legislazione sull'elettricità. Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato 1 L installatore dell ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca (DEFR) i nuovi ascensori che intende immettere sul mercato entro 30 giorni dall immissione sul mercato. Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a. l impresa che commercializza gli ascensori; b. l indirizzo del luogo di montaggio; c. la data dell immissione sul mercato; d. a seconda del tipo di ascensore: 1. l ambito di impiego (nell impresa/fuori dell impresa);. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine); 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale. Art. 8 Registro degli ascensori 1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori per la vigilanza del mercato (organo di registrazione). 9 RS Cfr. nota art. 1 cpv RS
3 Il registro degli ascensori contiene i dati necessari all adempimento dei compiti connessi alla vigilanza del mercato, ma almeno i dati di cui all articolo 7 capoverso. 3 L organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, i dati di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno i dati di cui all articolo 7 capoverso. Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi L Ordinanza sugli ascensori del 3 giugno è abrogata. Art. 10 Disposizioni transitorie 1 Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 0 aprile 016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio o essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 0 aprile 016. Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza. Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 0 aprile 016. In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 1 RU , , , , ,
4 Allegato (Art. 1 cpv. e 3 e art. 3 cpv. 1) Concordanza terminologica e normativa 1. Per la corretta interpretazione della direttiva sugli ascensori UE 014/33 EU 13, a cui ci si riferisce nella presente ordinanza, vale la seguente concordanza terminologica: UE a. Espressione tedesca Unionsmarkt Union In der Union ansässige Person Mitgliedstaat Amtsblatt der Europäischen Union Notifizierte Stelle Notifizierende Behörde Einführer EU-Rechtsvorschriften EU-Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfbescheinigung EU-Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfverfahren EU-Entwurfsprüfbescheinigung Schweizer Markt Schweiz In der Schweiz niedergelassene Person Schweiz Bundesblatt Bezeichnete Stelle Bezeichnende Behörde Importeur Rechtsvorschriften Konformitätserklärung Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfung Baumusterprüfverfahren Entwurfsprüfbescheinigung UE b. Espressione francese Marché de l Union Union Toute personne établie en l Union Etat Membre Journal officiel de l Union européenne Organisme notifié Autorités notifiantes Actes de l Union Déclaration UE de conformité Attestation d examen UE de type Examen UE de type Procédure d examen UE de type Attestation d examen UE de la conception Marché suisse Suisse Toute personne établie en Suisse Suisse Feuille Fédérale Organisme désigné Autorités de désignation Dispositions légales Déclaration de conformité Attestation d examen de type Examen de type Procédure d examen de type Attestation d examen de la conception 13 Cfr. nota art. 1 cpv. 1. 4
5 UE b. Espressione italiana Mercato dell Unione Unione Persona stabilita in all interno della Comunità Stato membro Gazzetta ufficiale dell Unione Europea Organismo notificato Autorità di notifica Atti dell Unione Dichiarazione di conformità UE Certificato di esame UE del tipo Esame UE del tipo Procedure d esame UE del tipo Certificato di esame UE del progetto Mercato svizzero Persona domiciliata in Foglio federale Organismo designato Autorità di designazione Disposizioni legali Dichiarazione di conformità Attestato di esame del tipo Esame del tipo Procedure d esame del tipo Certificato di esame del progetto. Testi legislativi svizzeri che corrispondono al diritto UE citato nella direttiva UE sugli ascensori Direttiva 006/4/CE: direttiva 006/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del , pag. 4 Ordinanza del aprile 008 sulle macchine (OMacch, RS ) 5
6 6
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata
Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
[Signature] [QR Code] Ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (Ordinanza sui dispositivi di protezione individuale, ODPI) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas [email protected] Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)
Ordinanza sugli esplosivi
Ordinanza sugli esplosivi (OEspl) Modifica del... 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi 1 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Comunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:
Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
cenni sulle direttive macchine e di prodotto
9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Servizio Accertamenti a Tutela della Fede Pubblica CCIAA Milano
Pubblica CCIAA Milano La competenza Le funzioni di autorità di vigilanza per il controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del presente decreto legislativo sono svolte dal Ministero dello
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF)
Ordinanza sull organizzazione del Consiglio federale (OOrg-CF) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 24 della legge del 21 marzo 1997 1 sull organizzazione del Governo e dell Amministrazione
La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL)
La libera circolazione dei prodotti e le problematiche della sicurezza Dal Nuovo Approccio al New Legal Framework (NFL) 9 febbraio 2010 Ing. Fabio DATTILO Direttore Centrale della Direzione Centrale per
Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine - Esempi
Campo d attività: principi generali Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine - Esempi Ente di certificazione SCESp 008 Codice CE08-17.i Ente
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE
19.11.2013 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 309/17 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1165/2013 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2013 che approva la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del
Commissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del
Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE
Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas [email protected] Sviluppo della legislazione di prodotto
Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI
Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI CAPITOLO I Campo di applicazione - Commercializzazione e libera circolazione Art. 1-1. La
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE
MARCATURA CE DELLE APPARECCHIATURE PER RADIOLOGIA MEDICA CONFORMI ALLA DIRETTIVA 93/42/CEE DIRETTIVE COMUNITARIE Disposizioni rivolte ai governi degli Stati membri, i quali hanno l obbligo di recepirle
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1
Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione di energia termica 1 941.231 del 19 marzo 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 5 capoverso
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b
Ordinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) Modifica del 2 settembre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 dicembre 1992 1 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale
Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali
DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/357 DIRETTIVA 2014/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE
1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE RIGUARDANO LA VENDITA DEI MACCHINARI? Pagina 1 di 18 Convegno fallimentare - 9 novembre
Sistema europeo di regolamentazione per i dispositivi medici
Sistema europeo di regolamentazione per i dispositivi medici Il campo di gioco Nuovo Approccio all'armonizzazione tecnica e Approccio Globale alla valutazione della conformità L'articolo 95 paragrafo 3
sui requisiti relativi alle marcature di verificazione e alla loro applicazione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di metrologia METAS Direttive sui requisiti relativi alle marcature di verificazione e alla loro applicazione del 1 luglio 2010 L Ufficio
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
MINISTERO DELL' INTERNO
MINISTERO DELL' INTERNO DECRETO 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi,
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei
REGOLAMENTO ANTINCENDIO
Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen Association des établissements cantonaux d assurance incendie Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio Procedura di riconoscimento 22.09.2010
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO
1861 07/03/2012 Identificativo Atto n. 137 DIREZIONE GENERALE OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO REGOLAMENTAZIONE DEI PERCORSI ABILITANTI ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI AI SENSI
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica
Ordinanza del DFGP sugli atti pubblici in forma elettronica (OAPuE-DFGP) 943.033.1 del 25 giugno 2013 (Stato 1 agosto 2013) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), visti gli articoli 3
Le certificazioni, la dichiarazione di prestazioni, la marcatura CE. Dario Agalbato, Direttore IGQ, Presidente GNB CPR
Le certificazioni, la dichiarazione di prestazioni, la marcatura CE Dario Agalbato, Direttore IGQ, Presidente GNB CPR Il Regolamento prodotti da costruzione «EVOLUTION NOT REVOLUTION» 2 CPD CPR (1) La
DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/251 DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge
741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Misure urgenti per il miglioramento del sistema di controllo come disciplinato agli artt. 27 e seguenti del Reg. (CE) n. 834/2007 e relativi regolamenti di applicazione. VISTO il Reg. (CE) n. 834/2007
Particolarità nell applicazione del DPR 462/01
Particolarità nell applicazione del DPR 462/01 Ambito di applicazione del DPR 462/01 Sono soggette all applicazione del DPR 462/01 soltanto le attività che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs.
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA : DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA : DIRETTIVA DI BASSA TENSIONE NOTA : presentazione realizzata a scopo didattico 1 LA PROCEDURA PREVEDE 3 ELEMENTI : -DOCUMENTAZIONE TECNICA -DICHIARAZIONE DI CONFORMITA
IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. IL DIRETTORE
Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2
Convegno: SEMINARIO AICQ SICEV SICEP 20 maggio 2011 Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto Autore: Flavio Banfi Direttore Tecnico ITALCERT S.r.l. ITALCERT : Certificazione sistemi
ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI
ELENCO DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE IN AZIENDA A SUPPORTO DELL AUTOCERTIFICAZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI Premessa Il presente documento contiene l elenco esemplificativo della documentazione aziendale, eventualmente
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità dell 11 febbraio 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 130 della legge del 18 marzo 2005 1 sulle dogane (LD),
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
