Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
|
|
|
- Anna Silvestri
- 10 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno sugli ascensori è modificata come segue: Sostituzione di un termine In tutto l atto normativo il termine «organo esecutivo» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, da «organo di controllo». Titolo Concerne soltanto il testo francese Art. 1 cpv. 3 3 Per le esigenze relative agli impianti elettrici, alla loro installazione e al loro controllo fanno stato le prescrizioni dell ordinanza del 7 novembre sugli impianti a bassa tensione. Art. 2 cpv. 1 lett. e 1 Nella presente ordinanza si intende per: e. ascensore modello: un ascensore rappresentativo, definito con l aiuto di parametri oggettivi, la cui documentazione tecnica indichi come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati dall ascensore modello e che utilizzino componenti di sicurezza identici. Art. 3a Ascensori derivati da un ascensore modello 1 Le differenze ammissibili tra un ascensore modello e gli ascensori derivati dall ascensore modello devono essere indicate chiaramente nei documenti tecnici con valori massimi e minimi. 1 RS RS
2 2 L equivalenza delle diverse esecuzioni di una serie di costruzioni per quanto concerne il rispetto delle esigenze fondamentali di sicurezza può essere comprovata per mezzo di calcoli o per mezzo di disegni di fabbricazione. Art. 5 cpv. 4 nota a piè di pagina Le liste dei titoli delle norme designate e il loro testo possono essere richiesti all Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, CH-8400 Winterthur; Art. 9 cpv. 1 1 Prima della commercializzazione, l ascensore deve essere stato oggetto di una delle seguenti procedure: a. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore sottoposto all esame del tipo (modulo B) di cui all allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando una delle seguenti procedure, fermo restando che le procedure relative alle fasi di progettazione e costruzione, da un lato, e quelle di istallazione e di prova, dall altro, possono essere compiute sullo stesso ascensore: 1. il controllo finale di cui all allegato 3, 2. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 8 (modulo E), oppure 3. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 10 (modulo D); b. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore modello sottoposto all esame del tipo (modulo B) di cui all allegato 2 lettera B, esso è costruito, installato e provato attuando: 1. il controllo finale di cui all allegato 3, 2. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 8 (modulo E), oppure 3. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 10 (modulo D); c. qualora sia stato progettato in conformità a un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di garanzia qualità conforme all allegato 9 (modulo H), integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate, esso è costruito, installato e provato attuando: 1. il controllo finale di cui all allegato 3, 2. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 8 (modulo E) oppure 3. il sistema di garanzia qualità di cui all allegato 10 (modulo D); d. negli altri casi si applica: 1. la procedura di verifica di un unico prodotto di cui all allegato 6 (modulo G) ad opera di un organismo di valutazione della conformità secondo l articolo 10, oppure 2. la procedura garanzia qualità di cui all allegato 9 (modulo H), integrata da un controllo del progetto se quest ultimo non è interamente conforme alle norme armonizzate. 4266
3 Art. 11 cpv.1 1 I manuali per l esercizio, l uso e la manutenzione prescritti nei requisiti essenziali di sicurezza e di salute secondo l allegato 1 devono essere redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui l ascensore o il componente di sicurezza sarà presumibilmente utilizzato. Titolo prima dell articolo 13a: Sezione 4a: Obbligo di notifica Art. 13a Notifica di ascensori immessi in commercio 1 L installatore dell ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Dipartimento federale dell economia (DFE) i nuovi ascensori che intende commercializzare entro 30 giorni dall immissione in commercio. 2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni: a. l impresa che commercializza gli ascensori; b. l indirizzo del luogo di montaggio; c. la data dell immissione in commercio; d. a seconda del tipo di ascensore: 1. l ambito di impiego (nell impresa/fuori dell impresa); 2. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine); 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale. Art. 13b Registro degli ascensori 1 Il DFE designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori allo scopo del controllo successivo (organo di registrazione). 2 Il registro degli ascensori contiene i dati necessari all adempimento dei compiti connessi al controllo successivo, ma almeno i dati di cui all articolo 13a capoverso 2. 3 L organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, almeno i dati di cui all articolo 13a capoverso 2 di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti Art. 18a Disposizione transitoria relativa alla modifica del 17 agosto 2005 Gli installatori di ascensori notificano agli organi di controllo designati dal DFE, entro il 1 settembre 2006 (12 mesi dopo l entrata in vigore della modifica del 17 agosto 2005 della presente ordinanza), gli ascensori immessi in commercio dal 1 agosto
4 II Gli allegati 1, 2 e 4 10 sono modificati secondo la versione annessa. III La presente modifica entra in vigore il 1 settembre agosto 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 4268
5 Allegato 1 (art. 4 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 lett. a) (Allegato 3 n. 4 6, Allegato 6 cpv. 1 lett. a, Allegato 11 n. 2) Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione degli ascensori e dei componenti di sicurezza N Applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute per macchine ai sensi dell articolo 2 capoverso 1 OSIT Allorquando il rischio corrispondente sussiste e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di sicurezza e di salute di cui nell articolo 3 OSIT 3 il quale rinvia all allegato I della direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (direttiva 98/37/CE). Il requisito essenziale di cui al numero dell allegato I della direttiva 98/37/CE è in ogni caso applicabile. N L ascensore deve essere progettato e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina venga a trovarsi in una posizione estrema. Si consegue questo obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni estreme. Tuttavia, in casi eccezionali, in particolare in edifici esistenti, se la soluzione precedente è irrealizzabile, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati per evitare tale rischio, previa la possibilità di consenso da parte del Segretariato di Stato dell economia. N Oltre alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al numero dell allegato I della direttiva 98/37/CE, al quale l articolo 3 capoverso 3 dell OSIT rinvia, ogni cabina deve essere dotata di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi posto. 3 RS GU L 207 del , pag. 1; GU L 331 del , pag
6 Esame del tipo (modulo B) Lett. B n. 3 Allegato 2 (art. 8 cpv. 2, art. 9 cpv.1 lett. a e b nonché cpv. 3 lett. a e b) (Allegato 3 n. 4 lett. a) 3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell ascensore ai requisiti dell ordinanza nonché di comprenderne la progettazione e il funzionamento. La documentazione riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità: una descrizione generale del modello di ascensore; la documentazione tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal modello di ascensore presentato all esame (art. 2 cpv. 1 lett. e nonché art. 3a della presente ordinanza), disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione, i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (per es., norma armonizzata), una copia delle dichiarazioni di conformità dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell ascensore, gli eventuali risultati di prova e di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante, un esemplare delle istruzioni per l uso dell ascensore, le disposizioni che saranno adottate per l istallazione al fine di garantire la conformità dell ascensore di serie alle disposizioni dell ordinanza. 4270
7 Allegato 4 (art. 9 cpv. 3 lett. b) Garanzia qualità prodotti componenti di sicurezza (modulo E) 4271
8 Garanzia qualità totale (modulo H) Allegato 5 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3 lett. c) 4272
9 Verifica di un unico prodotto (modulo G) Allegato 6 (art. 9 cpv. 3 lett. b) 4273
10 Allegato 7 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 3 lett. a) Conformità al tipo con controllo per campione (modulo C) 4274
11 Allegato 8 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a c n. 2) Garanzia qualità prodotti per gli ascensori (modulo E) 4275
12 Garanzia qualità totale (modulo H) Allegato 9 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. c e d) 4276
13 Garanzia qualità produzione (modulo D) Allegato 10 (art. 8 cpv. 2 e 9 cpv. 1 lett. a c n. 3) 4277
14 4278
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc) del Il Consiglio federale svizzero visto l articolo 4 della legge federale del 1 giugno 009 1 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE
Decreto del Ministero dell interno 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 82, comma 2, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni.
Direttiva Macchine 2006/42/CE. Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione.
Direttiva Macchine 2006/42/CE Dichiarazione CE di Conformità: la corretta compilazione. Fonte: Guida Ufficiale Commissione europea Direttiva macchine 2006/42/CE Ed. 2010 Dati fabbricante La ragione sociale
PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale
Titolo PRESCRIZIONI PARTICOLARI DIRETTIVA 2006/42/CE RELATIVA ALLE MACCHINE Allegato X Garanzia Qualità Totale Riferimento Data entrata in vigore Approvato da PR PART ON/MACC/X Rev. 0 del 01/06/2016 IMQ
Newsletter del MARZO 2013. In sintesi:
Newsletter del MARZO 2013 In sintesi: Entrata in vigore del regolamento CE 453/2010 CE E CLP _ Sostanze Chimiche_ Entrata in vigore regolamento CE 305/2011 CPR_ Prodotti da Costruzione_ Entrata in vigore
0.221.122.3. Convenzione europea sul computo dei termini. Traduzione 1. (Stato 1 gennaio 2011)
Traduzione 1 Convenzione europea sul computo dei termini 0.221.122.3 Conchiusa a Basilea il 16 maggio 1972 Approvata dall Assemblea federale il 26 novembre 1979 2 Istrumento di ratificazione depositato
Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge
SERVIZIO PREVENZIONE E RISCHIO TECNOLOGICO Verifiche Periodiche di Ascensori e Montacarichi D.P.R. 162/99 Linee Guida per gli adempimenti di Legge a cura del Servizio Prevenzione e Rischio Tecnologico
Domanda di Certificazione CE Insiemi/Attrezzature Direttiva PED
Sezione 1: Dati del Richiedente Spett.le: ECO Certificazioni S.p.A. European Certifying Organization Via Mengolina, 33 Int. 5 48018 Faenza (RA) ITALY Organismo notificato n. 0714 Tel 0546-624911; Fax 0546-624922
REGOLAMENTO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE
I L 92/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 3.4.2008 REGOLAMENO (CE) N. 304/2008 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo
Il panorama normativo: gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell art. 71 comma 8
Settore Ricerca, Certificazione e Verifica Dipartimento Tecnologie di Sicurezza SEMINARIO Macchine e attrezzature di lavoro: i controlli del datore di lavoro sugli apparecchi di sollevamento materiali
Ordinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di termini
Comunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE
L 86/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 5.4.2005 II (Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità) COMMISSIONE DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2005 che stabilisce
LINEE GUIDA IN MERITO ALL ACQUISTO E ALL USO DI MACCHINE E/O APPARECCHI ELETTRICI SOMMARIO
Pag. 1 / 6 1 MODIFICHE 2 PREMESSA 3 DEFINIZIONI SOMMARIO 4 PRINCPALI NORMATIVE DI RIFERIMENTO 5 MESSA IN SERVIZIO E UTILIZZO 6 INDICAZIONI PER UN CORRETTO ACQUISTO 7 SICUREZZA E MARCATURA CE 8 PROTOTIPI
Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI
Direttiva CEE 29 giugno 1995, n. 16 RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AGLI ASCENSORI CAPITOLO I Campo di applicazione - Commercializzazione e libera circolazione Art. 1-1. La
Vediamo di seguito a grandi linee il procedimento per giungere alla marcatura CE.
Marcatura CE: sei passi per i fabbricanti di macchine La Commissione Europea ha lanciato una campagna informativa per spiegare il ruolo ed il significato della marcatura CE per consumatori e professionisti.
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO (CE) N. 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l igiene dei mangimi Regolamento 183/2005 Applicazione sul territorio regionale L applicazione
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge
ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento. Accreditation process for abilitation/notification: experiences and criticalities
ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento Accreditation process for abilitation/notification: experiences and criticalities 1-32 28 giugno 2013 IL QUADRO DI RIFERIMENTO Cambiano gli scenari europei Regolamento
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
748.127.5. Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale
Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) 748.127.5 del 5 febbraio 1988 (Stato 1 agosto 2008) Il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie,
MINISTERO DELL' INTERNO
MINISTERO DELL' INTERNO DECRETO 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attivita' di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi,
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO (Direttiva 2006/42/CE Allegato IX punto 16 e 17) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 3. NORME TECNICHE 4. GENERALITÀ 5.
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro
Istituto Superiore Per la Prevenzione E la Sicurezza del Lavoro Dipartimento Territoriale di BRESCIA Via San Francesco d Assisi, 11 25122 BRESCIA Competenze ed Obblighi degli Organismi Notificati, dei
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6
MANUALE DELLA QUALITÀ Pag. 1 di 6 INDICE GESTIONE DELLE RISORSE Messa a disposizione delle risorse Competenza, consapevolezza, addestramento Infrastrutture Ambiente di lavoro MANUALE DELLA QUALITÀ Pag.
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie
Pubblicazione delle nuove Direttive Comunitarie Milano, 21 Ottobre 2014 Ivan Furcas [email protected] Nuovo quadro legislativo Pubblicazione L96 GUCE (Gazzetta Ufficiale Comunità Europea)
Autore: Flavio Banfi Organizzazione: ITALCERT S.r.l. Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto 2
Convegno: SEMINARIO AICQ SICEV SICEP 20 maggio 2011 Intervento: Valutatori per la Certificazione CE di prodotto Autore: Flavio Banfi Direttore Tecnico ITALCERT S.r.l. ITALCERT : Certificazione sistemi
SPECIFICA DI ASSICURAZIONE QUALITA
1 di 8 1 PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI PROGETTAZIONE SULLA BASE DI DOCUMENTI DI 2 Parte Titolo 3 PARTE I I.1 PREMESSA I.2 SCOPI I.3 PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE DELLA
Ordinanza contro l inquinamento atmosferico
Ordinanza contro l inquinamento atmosferico (OIAt) Modifica del 23 giugno 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 dicembre 1985 1 contro l inquinamento atmosferico è modificata
Direttiva Macchine2006/42/CE
PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE
IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica
DECRETO 19 maggio 2010 Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. IL DIRETTORE
7.2 Controlli e prove
7.2 Controlli e prove Lo scopo dei controlli e delle verifiche è quello di: assicurare che l ascensore sia stato installato in modo corretto e che il suo utilizzo avvenga in modo sicuro; tenere sotto controllo
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ESAME CE DEL TIPO (Direttiva 95/16/CE Allegato V lettera B e Direttiva 2006/42/CE Allegato IX punto 16 e 17) INDICE 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
cenni sulle direttive macchine e di prodotto
9(1(72 cenni sulle direttive macchine e di prodotto 5HODWRUH,QJ5REHUWR5LQDOGL /HGLUHWWLYHFRPXQLWDULHVFRSRH DSSOLFD]LRQH /H'LUHWWLYH&RPXQLWDULHVRQRODSULQFLSDOHIRQWHGHOGLULWWRGD FXL GHULYDODOHJLVOD]LRQHFKHKDVRVWLWXLWRHVRVWLWXLUjLQGHWHU
Convegno ISPESL. La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico. 23 ottobre 2009
Convegno ISPESL La sicurezza nelle macchine tra nuova Direttiva Macchine e Testo Unico Bari Sala Multimediale Rettorato - Politecnico di Bari 23 ottobre 2009 ing. Francesco Nigri La manutenzione elettrica
Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l acquisti. Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti
Macchine conformi alle norme di sicurezza: consigli per l acquisti Informativa breve per i datori di lavoro, i capi azienda e gli acquirenti 1 Acquisto di macchine o impianti nuovi 1 Esempio di una dichiarazione
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale
Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 8, 52 e 55 della legge dell 8 ottobre 1982 1 sull approvvigionamento
741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 19 dicembre
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA e DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA GROSSETO, 21 ottobre 2011 Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalle norme vigenti, comprese quelle di funzionalità,
La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento
COMMISSIONE EUROPEA DIREZIONE GENERALE IMPRESE E INDUSTRIA Documento orientativo 1 Bruxelles 1.2.2010 - La correlazione tra la direttiva 98/34/CE e il regolamento sul reciproco riconoscimento 1. INTRODUZIONE
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art.
TITOLO III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N 3 CAPI - N 19 articoli (da art. 69 a art. 87) CAPO III IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N 8 articoli (da art.
REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.
FORUM DI PREVENZIONE INCENDI
FORUM DI PREVENZIONE INCENDI MILANO 26 27 OTTOBRE 2011 Dalla direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD) al nuovo regolamento UE n. 305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR) ARCH.. SERGIO SCHIAROLI
1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE
1) QUALI BENI MOBILI SONO INTERESSATI DALLA MESSA A NORMA? 2) QUALI SONO LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO TECNICO CHE RIGUARDANO LA VENDITA DEI MACCHINARI? Pagina 1 di 18 Convegno fallimentare - 9 novembre
Delibera n. 129/04 L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS. Nella riunione del 22 luglio 2004. Visti:
Pagina 1 di 5 Pubblicata sul sito www.autorita.energia.it il 29 luglio 2004, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della deliberazione dell'autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2001, n. 26/01
proposta di legge n. 15
REGIONE MARCHE 1 ASSEMBLEA LEGISLATIVA proposta di legge n. 15 a iniziativa dei Consiglieri Massi, Marinelli, D Anna, Natali presentata in data 5 luglio 2010 DISCIPLINA DELL ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
della manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all interno del loro contesto operativo.
L 320/8 Gazzetta ufficiale dell Unione europea IT 17.11.2012 REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune per il monitoraggio che devono
741.622 Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile
Ordinanza sugli addetti alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia e per via navigabile (Ordinanza sugli addetti alla sicurezza, OSAS) del 15 giugno 2001 (Stato 1 gennaio
Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione
Linee guida per l assicurazione della qualità nelle piccole e medie imprese di revisione Le presenti linee guida sul controllo di qualità sono la messa in pratica delle esigenze descritte nello SR 220
Il Ministro delle Attività Produttive
Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel
L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
PARERE 16 APRILE 2015 172/2015/I/EFR PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE APPROVAZIONE DI UN MODELLO UNICO PER LA REALIZZAZIONE, LA CONNESSIONE E L ESERCIZIO DI PICCOLI
Product note Migrazione da Emax ad Emax 2 mantenendo la certificazione in base alle norme serie IEC 61439 per i quadri di bassa tensione
Product note Migrazione da Emax ad Emax 2 mantenendo la certificazione in base alle norme serie IEC 61439 per i quadri di bassa tensione Generalità SACE Emax 2 è il nuovo interruttore aperto di ABB SACE
Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE
Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas [email protected] Sviluppo della legislazione di prodotto
REGOLAMENTO PER IL COMITATO TECNICO DI CERTIFICAZIONE
Pagina 1 di 5 Revisione Data Descrizione Redazione Approvazione Pagina 2 di 5 Indice 1 Scopo e campo di applicazione 2 Riferimenti normativi 3 Costituzione e funzionamento del Comitato di Certificazione
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:
744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
Una Norma al mese. Rubrica di aggiornamento normativo. a cura di Antonello Greco
Una Norma al mese Rubrica di aggiornamento normativo a cura di Antonello Greco Questo mese vorrei parlarvi della Guida CEI 121-5:2015-07 dedicata alla normativa applicabile ai quadri elettrici di bassa
Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine - Esempi
Campo d attività: principi generali Dichiarazioni CE di conformità per le macchine e dichiarazioni di incorporazione per le quasi-macchine - Esempi Ente di certificazione SCESp 008 Codice CE08-17.i Ente
PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI
PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA GAS NUOVI Procedura per richieste di attivazione della fornitura di gas pervenute al venditore a partire dall'1 aprile 2007 (art. 16,
SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE
SICUREZZA E SALUTE PER I LAVORATORI DIRETTIVA MACCHINE Ing Lorenzo Peghin 1 LO SCOPO DELLE DIRETTIVE LO SCOPO DELLE DIRETTIVE CONSISTE NEL PERMETTERE LA LIBERA CIRCOLAZIONE IN EUROPA DIPRODOTTI CHE RISPETTINO
DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 96/251 DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 per l armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
E. Monica Russo. Integratori alimentari e novel food
E. Monica Russo Integratori alimentari e novel food [email protected] Isernia, 2 aprile 2014 1 MINISTERO DELLA SALUTE www.salute.gov.it TEMI E PROFESSIONI ALIMENTI ALIMENTI PARTICOLARI integratori
