Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE
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- Cipriano Colella
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1 Le direttive nuovo approccio applicabili alle macchine in riferimento alla direttiva 2006/42/CE Cuneo, 8 Ottobre 2013 Ivan Furcas ivan.furcas@it.bureauveritas.com
2 Sviluppo della legislazione di prodotto in Europa Vecchio Approccio: Approccio per prodotto. La circolazione delle merci era affidata a direttive che stabilivano dettagliatamente le regole tecniche. Nuovo Approccio Definizione dei R.E.S.S. Trattato di Roma del 25 maggio 1957 Risoluzione del Consiglio 7 maggio 1985 Approccio Globale Valutazione della conformità. Approccio Modulare. Organismi di certificazione. Norme serie EN e ISO 9001 Risoluzione del Consiglio 29 dicembre 1989 Moduli per le fasi delle procedure di valutazione Orientamenti generali e procedure dettagliate. Norme armonizzate. Decisione del 23 luglio
3 Nuovo approccio e approccio globale L armonizzazione legislativa si limita a fissare dei R.E.S.S. che i prodotti immessi devono rispettare per poter circolare liberamente all interno della comunità europea Le specifiche tecniche dei prodotti vengono definite in norme armonizzate L applicazione delle norme armonizzate o di altro genere rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i RESS I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti conformi ai RESS Verifica della conformità con l applicazione di moduli e l intervento di Organismi di certificazione 3
4 Le direttive comunitarie di prodotto hanno un duplice obbiettivo: permettere la libera circolazione all interno del mercato unico europeo assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e delle cose 4
5 La Direttive comunitarie applicabili alle macchine In base alle caratteristiche funzionali, una macchina può ricadere nel campo di applicazione di una o più direttive comunitarie di prodotto Articolo 3 Direttiva 2006/42/CE Quando per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli dalla data di attuazione di tali altre direttive. 5
6 La Direttive comunitarie applicabili alle macchine Direttiva ATEX 94/9/CE recepita in Italia con il D.P.R. 126/98 (23 marzo 1998) Si applica alle macchine che sono installate in aree classificate secondo la direttiva 99/92/CE per la presenza di miscele di gas e/o nuvole di polvere esplosive ( 1.5.7) Direttiva PED 97/23/CE recepita in Italia dal D.Lgs. 93/2000 (25 febbraio 2000) Si applica alle attrezzature a pressione e agli insiemi con pressione superiore a 0,5 bar ( 1.3.2) Direttiva EMC 2004/108/CE recipita in Italia con il D.Lgs. 194/07 (9 novembre 2007) Si applica alle macchine comprendenti apparecchiature soggette ad emettere e/o subire disturbi di tipo elettromagnetico provenienti da altre apparecchiature ( e ); Direttiva rumore 2000/14/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 262/02 (4 settembre 2002) Si applica alle emissione acustiche delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all aperto ( 1.5.8) 6
7 La Direttive comunitarie applicabili alle macchine Direttiva bassa tensione 2006/95/CE Il requisito essenziale 1.5.1, comma 2, asserisce che la valutazione dei rischi elettrici presenti sulle macchine è disciplinata esclusivamente dalla Direttiva Macchine. La corretta applicazione dei requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine implica automaticamente l osservanza dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva Bassa Tensione. A tal riguardo, il fabbricante non è tenuto a seguire le procedure previste dalla direttiva 2006/95/CE e neppure a citarla nella dichiarazione CE della macchina. 7
8 La Direttive comunitarie applicabili alle macchine Le direttive comunitarie applicabili alla macchina devono essere chiaramente indicate nella dichiarazione CE di conformità L apposizione della marcatura «CE» sulla macchina indica la conformità della stessa a tutte le direttive comunitarie ad essa applicabili. 8
9 Figure responsabili della conformità Fabbricante Mandatario Persona fisica o giuridica che progetta o fa progettare e realizza o fa realizzare la macchina e la immette sul mercato col proprio nome e il proprio marchio, e se ne assume la responsabilità nei confronti della direttiva...anche per uso proprio Persona fisica o giuridica che, in mancanza di un fabbricante ufficiale, lo immette sul mercato o lo mette in servizio assumendosene la responsabilità nei confronti della direttiva. Persona fisica o giuridica, stabilita all interno della Comunità europea, che ha ricevuto per iscritto dal fabbricante della macchina o della quasi-macchina, il mandato per eseguire, a suo nome, in toto o anche solo parzialmente, gli obblighi e le formalità della direttiva Distributore Non è responsabile a meno di un mandato Deve accertarsi della conformità della macchina (marcatura dichiarazione, manuale ed eventuali traduzioni) 9
10 Obblighi di altri soggetti Progettista L art. 22 del D.Lgs. 81/2008 afferma che progettista è colui che: Progetta luoghi di lavoro Progetta posti di lavoro Progetta impianti Sempre in riferimento ai contenuti dell art. 22 del D.lgs. 81/08 possiamo affermare che chi sceglie di acquistare una determinata macchina debba essere considerato progettista del posto di lavoro che si configurerà in azienda con quella macchina. Al progettista sono, pertanto, richieste competenze in ordine ai seguenti aspetti: La conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva 2006/42/CE (compresa la documentazione tecnica a corredo della macchina); La compatibilità ambientale tra la macchina ed il luogo in cui verrà destinata a funzionare; La qualificazione professionale degli operatori che, a vario titolo, dovranno interagire con la macchina; Le esigenze o meno di sopperire con l uso di DPI ai rischi residui prospettati dalla macchina 10
11 Obblighi di altri soggetti Utilizzatore Datore di lavoro Il datore di lavoro italiano che aquista una macchina provvista di marcatura CE sul mercato europeo è tenuto a garantirne la sicurezza nel momento in cui questa funzionerà all interno della sua unità produttiva e quindi messa a disposizione dei lavoratori. L art. 70, comma 1 del D.Lgs 81/08 afferma che è obbligo del datore di lavoro mettere in funzione esclusivamente macchine che, se immesse sul mercato a partire dal 21 settembre 1996, devono essere provviste di marcatura CE La marcatura CE è condizione necessaria ma non si pone come garanzia. L utilizzatore/datore di lavoro deve, tra l altro, provvedere a: Valutare i rischi (tutti i rischi e per tutti i tipi di operatori) riscontrabili sul posto di lavoro che si configura con la macchina; Effettuare verifica finale di compatibilità tra le prestazioni nominali della macchina e le esigenze produttive; Effettuare le prove funzionali e di manutenibilità, soprattutto per quanto concerne i dispositivi di sicurezza e l interazione uomo macchina Tali attività costituiscono il controllo iniziale come prescritto dall art. 71, comma 8, lettera a del D.Lgs. 81/08 11
12 Figure responsabili della conformità degli insiemi Nel caso di insiemi e installazioni complesse è importante identificare chi ne è il fabbricante: il soggeto (unico) che fornirsce un insieme chi assembla un insieme di macchine per uso proprio (utilizzatore) il fabbricante di una o più parti dell insieme un soggetto terzo (es. società di ingegneria) Negli ultimi due casi è necessario un accordo contrattuale con il committente 12
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cenni sulle direttive macchine e di prodotto
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