La Direttiva Macchine 2006/42/CE

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1 La Direttiva Macchine 2006/42/CE Implicazioni per l utilizzatore Verona, 26 Maggio 2010 Eleonora Pagani

2 Introduzione Concetti generali

3 La direttiva Macchine ha un duplice obbiettivo: permettere la libera circolazione all interno del mercato unico europeo ed assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza 3

4 Nuova Direttiva Macchine La direttiva 2006/42/CE non è una direttiva completamente nuova, ma è basata sulla 98/37/CE testo consolidato della direttiva 89/392/CE e delle successive modifiche: Direttiva 91/68/CE che estendeva lo scopo alle attrezzature intercambiabili e alle attrezzature di sollevamento cose Direttiva 93/44/CE che estendeva lo scopo agli accessori di sicurezza e alle attrezzature di sollevamento persone Direttiva 93/68/CE che introduceva prescrizioni armonizzate per la marcatura CE Pubblicata nella GUCE il 9 Giugno 2006 Entrata in vigore il 29 Giugno 2006 Applicazione dal 29 Dicembre 2009 Recepita con D.Lgs n 17 del 27 gennaio

5 Campo di applicazione

6 Campo di applicazione Articolo 1 Macchine Attrezzature intercambiabili Componenti di sicurezza Accessori di sollevamento Catene, funi e cinghie Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica Quasi macchine 6

7 2006/42/CE Articolo 2 Definizioni a) Macchina Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata, insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiegoi o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento, insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione, insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta 7

8 Il testo della Direttiva - insieme macchina -

9 Insiemi di macchine Il costruttore dell insieme è colui che costituisce l insieme Può essere: Il costruttore delle singole unità L utilizzatore che acquista le singole unità e costituisce l insieme L assemblatore Studio tecnico d ingegneria Analisi dei rischi dell insieme - considerare i rischi derivanti dalla interconnessione tra le diverse unità: rischi meccanici (sistemi di protezione), rischi elettrici, emissione rumore ecc. Sicurezza globale 9

10 Insiemi di macchine Ho un insieme di macchine se: Le unità costituenti l inseme concorrono ad uno stesso risultato ad esempio, produzione di un prodotto Le unità costituenti l insieme funzionano in modo solidale: il funzionamento di ciascuna unità influisce sul funzionamento delle altre o dell insieme nel suo complesso Il sistema di controllo è unico o i diversi sistemi di controllo delle unità sono tra loro collegati linee di produzione, macchine speciali costituite da varie macchine, sistemi automatizzati, impianti produttivi 10

11 Insieme di macchine Se le unità costituenti l insieme vengono immesse sul mercato separatamente e possono operare in modo indipendente, allora dovranno essere marcate CE ed avere una dichiarazione IIA. Se sono delle quasi macchine non saranno marcate CE ed avranno la dichiarazione IIB. Ma: Analisi dei rischi dell insieme Valutare la sicurezza dell insieme nel suo complesso. Valutare e risolvere ogni pericolo risultante dall insieme, che non è coperto dalle dichiarazioni delle singole unità 11

12 Insieme di macchine Analisi dei rischi dell insieme Valutare la sicurezza dell insieme nel suo complesso. Valutare e risolvere ogni pericolo risultante dall insieme, che non è coperto dalle dichiarazioni delle singole unità Il costruttore dell insieme dovrà: Costituire il fascicolo tecnico dell insieme macchina contenente anche: Le dichiarazioni IIA e IIB delle macchine costituenti l insieme le indicazioni di tutte le possibili modifiche che sono state fatte alle singole macchine costituenti, al fine dell incorporazione nell insieme Il manuale Dichiarazione di conformità Marcatura 12

13 Acquisto di macchine nuove

14 Acquisto macchine nuove Titolo III art. 70 Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto Verificare la conformità della macchina. Verificare la documentazione a corredo 14

15 Macchine nuove documentazione per l utilizzatore Manuale d uso Allegato I paragrafo Istruzioni originali Traduzione delle istruzioni originali Dichiarazione di conformità Dichiarazione di conformità (allegato II A) Dichiarzione d incorporazione (allegato IIB) Marcatura Marcatura CE Targa dati 15

16 Il testo della Direttiva Allegato II la dichiarazione di conformità

17 Allegato II dichiarazione di conformità Direttiva 2006/42/CE Dichiarazione IIA per le macchine Dichiarazione IIB per le quasi macchine dichiarazione d incorporazione. 17

18 2006/42/CE - Allegato IIA La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea; 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo; 6. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità totale di cui all'allegato X; 7. all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, che sono state applicate; 8. all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate; 9. luogo e data della dichiarazione; 10. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 18

19 2006/42/CE - Allegato IIB La dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali della presente direttiva sono applicati e rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità dell'allegato VII B e, se del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme ad altre direttive comunitarie pertinenti. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea; 5. un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle autorità nazionali, informazioni pertinenti sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina; 6. una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva; 7. luogo e data della dichiarazione; 8. identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario. 19

20 La marcatura CE

21 Allegato III Marcatura CE La marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. Deve essere seguita dal numero di identificazione dell organismo notificato se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale. È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura «CE». Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura «CE». 21

22 Marcatura CE Specifiche circa la Non-conformità della marcatura (art. 17, 1a, 1b, 1c) 22

23 Il testo della Direttiva - Le figure responsabili -

24 Figure responsabili della conformità Costruttore Responsabilità della conformità della macchina. Progetta costruisce o fa costruire Può essere persona fisica o legale, società.. Insiemi di macchine Utilizzo proprio mandatario distributore Responsabile di tutti o parte degli obblighi per la conformità (art.5) Deve esser stabilito nella comunità Persona fisica o legale Non è responsabile a meno di un mandato Deve accertarsi conformità della macchina (marcatura dichiarazione, manuale) Traduzione del manuale Immissione da un paese extraeuropeo Chi decide di immettere il prodotto sul mercato europeo, importatore, distributore o utilizzatore finale 24

25 Le macchine usate Applicazione della Direttiva Macchine

26 Applicazione della Direttiva Macchine La Direttiva Macchine non si riapplica alle immissioni in commercio successive alla prima messa in servizio 26

27 D.Lgs 81/08 titolo III art. 70 Articolo 70: requisiti di sicurezza Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V. 27

28 Macchine usate - definizioni Macchina usata Macchina funzionante, ma con ridotto tempo di vita ancora utile, rispetto all intero tempo di utilizzazione previsto dal costruttore. Sono considerate macchine usate, se già state immesse ed utilizzate nel mercato EU e sono sottoposti ad una nuova immissione. Macchina ricondizionata Macchina sottoposta ad un intervento tecnico che ne modifica lo stato, le prestazioni o la sicurezza e che può comportare una modifica più o meno rilevante. Macchina rimessa a nuovo Macchina costituita, in tutto o in parte, da parti provenienti da macchine vecchie. 28

29 Applicazione della Direttiva macchine alle macchine usate Macchine provenienti da paesi terzi Macchina usata in un paese terzo, che non è mai stata immessa sul mercato EU. Prima immissione sul mercato Soggette a tutti gli obblighi di legge, esistenti nel momento dell immissione sul mercato 29

30 Applicazione della Direttiva macchine alle macchine usate Macchine ricondizionate SI Modifiche rientranti nell ordinaria/straordinaria manutenzione? DLgs 81/08 NO Difficoltà di applicazione. Tecnicamente poco realistica Concetto di integrazione della sicurezza, non sicurezza aggiunta Obblighi del costruttore 30

31 Modifiche rientranti nell ordinaria e/o straordinaria manutenzione Modifiche rientranti nell ordinaria e/o straordinaria manutenzione Esempi Ordinaria manutenzione: l insieme delle operazioni, previste dal fabbricante e dettagliate nel libretto di istruzioni, che servono a limitare nel tempo il normale degrado d uso della macchina ed a prevenire l insorgenza di guasti o anomalie (operazioni di pulizia, regolazione, lubrificazione, ecc.) Modifica sostanziale Straordinaria manutenzione: l insieme degli interventi di riparazione o di sostituzione che consentono alla macchina di continuare a funzionare nelle normali condizioni di impiego, secondo le specifiche fornite dal fabbricante. Modifiche che non alterano le condizioni di progetto iniziali: Rispristino e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza (aggiunta o cambio di un dispositivo di sicurezza, ad es. Carter, schermi di protezione fissi o mobili, dispositivi di interblocco, comandi a due mani, arresti d emergenza, freno) Mantenimento delle prestazioni Sostituzione di quadri elettrici senza modifiche nella logica di funzionamento Installazione di dispositivi elettrosensibili per il rilevamento delle persone, se non cambiano la logica di funzionamento (ad esempio se non danno il consenso) 31

32 Modifica sostanziale di una macchina usata, non rientranti nell ordinaria e straordinaria manutenzione Modifiche sostanziali Modifiche costruttive non rientranti nell ordinaria o straordinaria Modifica manutenzione. sostanziale Che introducono nuovi rischi, non valutati in fase di progettazione Che modificano la funzionalità della macchina, le prestazioni Esempi di modifiche sostanziali Modifiche costruttive che impattano sulla modalità di utilizzo della macchina Modifiche funzionali quali: Aumento della potenza installata/erogata Aumento della velocità di lavorazione Aumento della valocità degli organi di trasmissione del moto Aumento della capacità di carico Installazione di logica programmabile (PC, PLC..) Aggiunta di attrezzature intercambiabili non previste nel modo d uso originale della macchina 32

33 Insieme di macchine Insiemi costituiti da macchine nuove ed usate Sostituzione di una unità costituente un insieme di macchine Non impatta sulla funzionalità o la sicurezza Impatta in maniera sostanziale sulla funzionalità e sicurezza dell insieme 33

34 Insieme di macchine Non impatta sulla funzionalità o la sicurezza 1. Macchina che può operare anche singolarmente, marcatura CE, dichiarazione conformità ecc. L inserimento di questa nuova unità nell insieme è da considerarsi come una semplice installazione 2. Se la nuova unità è una quasi macchina, quindi dichiarazione IIB occorre: Chi incorpora la quasi macchina deve valutare la conformità della unità in cui è stata incorporata la quasi macchina, nonchè l interfaccia con il resto dell insieme. Dovrà soddisfare il RES non applicati dal costruttore della PCM, dovrà redarre una dichiarazione di conformità della unità che incorpora la quasi macchina 34

35 Insieme di macchine Impatta sulla funzionalità o la sicurezza Se la nuova macchina inserita nell insieme, impatta in maniera sostanziale sulla funzionalità dell insieme stesso (sia a livello funzionale che di sicurezza). Si dovrà considerare come un nuovo insieme di macchine 35

36 D.Lgs 81/08 titolo III art. 71 Articolo 71: obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore. 36

37 Alcuni link utili

38 38

39 Definizioni Componente di sicurezza Articolo 2 Definizioni Componente di sicurezza : componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. 39

40 Articolo 17 non conformità della marcatura 1. Gli Stati membri considerano marcatura non conforme: a) l'apposizione della marcatura «CE» a titolo della presente direttiva su prodotti non oggetto della medesima; b) l'assenza della marcatura «CE» e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina; c) l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura «CE» e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro. 3. Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo

41 Allegato VII A Fascicolo tecnico Il fascicolo tecnico deve dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva. Esso deve riguardare, nella misura in cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della macchina. un fascicolo di costruzione composto: da una descrizione generale della macchina, da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, nonché dalle relative descrizioni e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati,ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili alla macchina, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui connessi con la macchina, dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, da un esemplare delle istruzioni della macchina, se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse e dalle relative istruzioni di assemblaggio, se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di altri prodotti incorporati nella macchina, da una copia della dichiarazione CE di conformità; 41

42 Allegato VII B documentazione tecnica per le quasi-macchine La documentazione tecnica deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti. Essa deve riguardare, la progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi -macchina, nella misura in cui ciò sia necessario per valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati. un fascicolo di costruzione composto: da un disegno complessivo della quasi- macchina e dagli schemi dei circuiti di comando, dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, certificati,ecc., che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati, dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare la procedura seguita, inclusi: i) un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono applicati e soddisfatti, ii) le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre i rischi e, se del caso, l'indicazione dei rischi residui, iii) le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme, iv) qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante stesso o da un organismo scelto dal fabbricante o dal suo mandatario, v) un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina; 42

43 QUASI-MACCHINA (PCM, Partly Completed Machinery) Art. 2(g): insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasimacchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva; 43

44 Procedura per le quasi-macchine (articolo 13) Obblighi del costruttore: Preparare la documentazione tecnica (Allegato VII, parte B) Preparare le istruzioni di assemblaggio (Allegato VI) Redigere la dichiarazione di incorporazione (Vedi Allegato II, part 1, sezione B) Sorveglianza del mercato prevista anche per PCM! (Articolo 4) 44

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