Macchine e Direttiva macchina. Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi

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1 Macchine e Direttiva macchina Dott. Ing. Pierfrancesco Bruschi

2 La Normativa La Macchina L Ambiente Il Lavoratore

3 La Normativa

4 Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547 Decreto del Presidente della Repubblica del 24 Luglio 1996, n. 459 Regolamento per l attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine Decreto Legislativo del 27 Gennaio 2010, n.17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori Decreto Legislativo del 15 maggio 2008, n.81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (modificato dal Decreto Legislativo del 3 Agosto 2010, n.106

5 direttive di prodotto, indirizzate al costruttore e al progettista, e le direttive sociali, destinate al datore di lavoro utilizzatore Norme Norme Tecniche Norme Tecniche Armonizzate Il costruttore e il progettista possono utilizzare queste norme, ma è consentito loro fare ricorso ad altra esperienza tecnica come, ad esempio, che un costruttore di uno Stato costruisca una macchina facendo riferimento alle norme di buona tecnica che vigono in un altro Paese e dichiari la conformità di questo prodotto ai requisiti essenziali di cui all Allegato I alla direttiva macchine, apponendo la marcatura CE. «Norma Armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione, ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) o l'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione europea conformemente alle procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e non avente carattere vincolante.

6 Il principio intorno al quale ruota la normativa comunitaria è la presenza dei cosiddetti «Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES) e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine» contenuti nell Allegato I alla direttiva stessa e oggi aggiornati dall Allegato I alla direttiva 2006/42/CE. «I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi» (punto 3, «Principi Generali») Con l art. 18, D. Lgs. n. 17/2010, è stato espressamente abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all art. 11, commi 1 e 3, per cui, escluso il caso di modifiche alle macchine senza marcatura CE che eccedano la manutenzione straordinaria (con la conseguenza che si deve intendere che, in questo caso, la vecchia macchina debba essere considerata nuova a seguito di una nuova immissione sul mercato o di nuova messa in servizio),

7 MACCHINA 1) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; 2) insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 3) insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; (Gli insiemi citati siano da considerare macchine anche se non collegati o installati. Ad esempio una gru da montare su un autocarro è da considerare a tutti gli effetti come una macchina, non come una quasi-macchina (una gru scarrabile è considerata una attrezzatura intercambiabile) 4) insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; 5) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

8 Altre definizioni ricorrenti «Quasi-macchine»: Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente decreto;

9 «Immissione sul mercato»: Prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione. Ovvero...Un prodotto è quindi immesso sul mercato comunitario quando subisce un passaggio di proprietà, fuoriuscendo dalla fase di fabbricazione per essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Inoltre, il concetto di immissione nel mercato riguarda ogni singola macchina, indipendentemente dal fatto che sia fabbricato in esemplare unico o in serie. «Messa in servizio»: Primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del decreto legislativo 17/2010; Ovvero...La messa in servizio di un macchina coincide pertanto con il primo utilizzo della stessa all'interno dell Unione Europea da parte dell'utilizzatore finale

10 Dichiarazione di conformità La dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni previste per le istruzioni [cfr. allegato I, punto , lettere a) e b) ] e devono essere dattiloscritte oppure scritte a mano in caratteri maiuscoli. Tale dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa sul mercato, escludendo i componenti aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale. La dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti: 1. ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario; 2. nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico, che deve essere stabilita nella Comunità; 3. descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale; 4. un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara la conformità alle altre direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera. Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea; 5. all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;

11 Macchine ante Direttiva macchine Le macchine aventi un parametro normativo di riferimento diverso da quello attuale (ovvero l Allegato V al D.Lgs. n. 81/2008 e il D.P.R. n. 547/ 1955, nei limiti di cui ai commi 2 e 3, art. 70, D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs. n. 106/2009) possono avere ancora diritto di utilizzo a seguito, però, di u n a c o r re t t a m a n u t e n z i o n e ordinaria e straordinaria incentivata dallo stesso legislatore (D.Lgs. n. 359/1999, legge n.62/2004).

12 Ogni modifica che ecceda la manutenzione straordinaria fa della vecchia macchina una macchina nuova, anche ogni nuovo intervento sulla linea macchina che sia eccedente la manutenzione straordinaria (per esempio, la sostituzione di un componente con un componente diverso, ovvero l assemblaggio dei componenti in modo diverso) comporta una nuova immissione sul mercato [art. 2, comma 2, lettera h), e art. 3] ovvero nuova messa in servizio [art. 2, comma 2, lettera m), e art. 3], con conseguente obbligo di nuova marcatura della linea macchina stessa.

13 DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA 1. Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni del presente decreto legislativo, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure di valutazione della conformità di cui ai commi 2, 3 e Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII. 3. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti: a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII; b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; c) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X. 4. Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti: a) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX, nonché controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3; b) la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.

14 F. Dosio e S. Berri proprietà IlSole24Ore

15 La Macchina

16 Dlgs 17/10 Nuova Direttiva Macchine DPR 459/06 Vecchia Direttiva Macchine DPR 547/56 - ALLEGATO V del DLgs 81/08 Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione.

17 Decreto Legislativo 81/08 Articolo 70 - Requisiti di sicurezza 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. (arresto da tre a sei mesi o ammenda da a euro il datore di lavoro e il dirigente) 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V. 3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell articolo 28 del decreto legislativo19 settembre 1994, n. 626.

18 Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un attività o all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio Zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa Operatore: il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro

19 L Ambiente

20 L Ambiente Il ciclo produttivo Valutazione delle interferenze Gli arredi Clima e microclima Gli impianti civili Le finiture dell edificio Illuminazione Il posizionamento delle macchine e la loro manutenzione

21 Il Lavoratore

22 Il Lavoratore La formazione L addestramento La consapevolezza e la percezione del rischio I dispositivi di protezione individuali Il benessere sul luogo di lavoro La conoscenza del processo produttivo e delle procedure di sicurezza

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