Ordinanza sulle epizoozie
|
|
|
- Daniella Fabbri
- 10 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di termini 1 Negli articoli 8, 12 capoverso 2 lettere e, f ed h, 51 capoversi 1 e 2, 52 capoverso 3 lettera b, 245a capoverso 2 lettera b e 245c capoverso 4 il termine «azienda» è sostituito con «azienda detentrice di animali», con i necessari adeguamenti grammaticali. 2 Negli articoli 71 capoverso 2, 83 capoverso 2, 105 capoverso 1 (concerne solo il testo francese), 117 capoverso 4 (concerne solo il testo francese) e 245c capoverso 2 il termine «azienda» è sostituito con «effettivo». 3 Concerne solo il testo francese. Devono essere effettuate le relative modifiche grammaticali. Art. 6 lett. o e p I termini qui appresso sono definiti come segue: o. azienda detentrice di animali: 1. aziende agricole detentrici di animali giusta l articolo 11 dell ordinanza del 7 dicembre sulla terminologia agricola, 2. mandre transumanti, 3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli, 4. mercati di bestiame, aste di bestiame, esposizioni di bestiame e manifestazioni analoghe, 5. animali tenuti a scopo non commerciale; p. effettivo (mandria): animali di un azienda detentrice di animali che costituiscono un unità epidemiologica; un azienda detentrice di animali può comprendere uno o più effettivi; 1 RS RS
2 Art. 7 Registrazione 1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali che tengono animali ad unghia fessa. A tal fine designano un unica autorità che rileva i dati seguenti: a. per le aziende detentrici di animali giusta l articolo 6 lettera o numero 1: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali giusta l articolo 11 capoverso 4 dell ordinanza del 7 dicembre sulla terminologia agricola; b. per le aziende detentrici di animali giusta l articolo 6 lettera o numeri 2 5: nome, indirizzo e numero di identificazione cantonale del detentore di animali; c. il tipo di azienda detentrice di animali conformemente all articolo 6 lettera o; d. l ubicazione dell azienda detentrice di animali e degli effettivi con le relative coordinate; e. le specie d animali ad unghia fessa tenute; f. il numero del Comune giusta l ordinanza del 30 dicembre concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni. 2 L autorità cantonale attribuisce un numero di identificazione ad ogni azienda detentrice di animali giusta l articolo 6 lettera o. Se necessario ai fini del controllo del traffico di animali, essa può attribuire più di un numero di identificazione ad un azienda detentrice di animali con più effettivi. 3 I dati rilevati e le relative mutazioni sono trasmessi elettronicamente all Ufficio federale dell agricoltura. 4 L Ufficio federale dell agricoltura, d intesa con l Ufficio federale, emana prescrizioni tecniche inerenti ai capoversi 1 3. Art. 10 cpv. 2 e 5 2 L identificazione degli animali della specie suina e della selvaggina deve consentire unicamente di riconoscere l azienda detentrice di animali nella quale l animale è nato. 5 Gli animali ad unghia fessa non contrassegnati non possono essere trasferiti da un azienda detentrice di animali all altra. Art. 12 cpv. 1, 2 lett. a e g, nonché 4 1 Se un animale ad unghia fessa è trasferito in un altra azienda detentrice di animali, il detentore deve rilasciare un certificato d accompagnamento e conservarne una copia. 3 RS RS
3 2 Il certificato d accompagnamento deve contenere le seguenti indicazioni: a. l indirizzo dell azienda detentrice di animali da cui l animale proviene e il numero attribuito a quest ultima dal gestore della banca dati sul traffico di animali (O del 23 nov concernente la banca dati sul traffico di animali); g. l indirizzo dell azienda detentrice di animali nella quale l animale è trasferito; 4 Il certificato d accompagnamento accompagna l animale durante il trasporto e va consegnato al nuovo detentore. Art. 14 Annunci relativi al traffico di animali 1 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali ad unghia fessa. 2 Egli annuncia alla banca dati sul traffico di animali: a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari; b. su domanda, il registro degli animali ad unghia fessa. 3 È tenuto a informare la banca dati sul traffico di animali circa gli spostamenti degli animali ad unghia fessa. 4 L Ufficio federale emana, d intesa con l Ufficio federale dell agricoltura, prescrizioni tecniche sugli annunci. Art. 15 cpv. 1 1 Nei confronti delle aziende detentrici di animali nelle quali si trovano uno o più animali ad unghia fessa non contrassegnati, non annunciati o non iscritti nel registro oppure nelle quali oltre il 20 per cento degli animali è contrassegnato in modo insufficiente, è ordinato il sequestro semplice di 1 grado. Art. 32 cpv. 2 2 Per gli animali ad unghia fessa che per l estivazione, lo svernamento o il pascolo sono trasferiti in altri effettivi della stessa azienda detentrice di animali aventi lo stesso numero e ubicati sul territorio del medesimo Comune, non è necessario un certificato d accompagnamento. Art. 54 cpv. 2 frase introduttiva e lett. a 2 Chi dirige una stazione di inseminazione prende in particolare i seguenti provvedimenti: 5 RS ; RU
4 a. costruisce la stazione di inseminazione e le eventuali stazioni di allevamento, di attesa e di quarantena in un luogo sicuro dal profilo della polizia epizootica e separato da altre aziende detentrici di animali. Art. 59 cpv. 2 2 Devono collaborare con gli organi della polizia epizootica nell attuazione di provvedimenti nei propri effettivi, come la sorveglianza e l analisi degli animali, la registrazione, l identificazione, la vaccinazione, l uccisione e il carico, e mettere a disposizione il materiale necessario, ove disponibile. Per la loro collaborazione non hanno diritto ad alcuna indennità. Art. 74 cpv. 4 4 Su ordine del veterinario ufficiale o dell ispettore degli apiari, i detentori di animali devono provvedere alla pulizia e alla disinfezione e mettere a disposizione il proprio personale e materiale. Se il personale disponibile non è sufficiente, l ente pubblico competente procura il personale ausiliario necessario. Art. 88 cpv. 3 3 L Ufficio federale decide se, in caso di comparsa di un epizoozia su animali importati che si trovano in quarantena, su animali tenuti a scopo non agricolo oppure su animali selvatici, è possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza. Art. 124 cpv. 3 3 Ordina la quarantena, conformemente all articolo 68, sulle aziende detentrici di animali in cui sono trasferiti le uova da cova, i pulcini di un giorno o i volatili. Art. 169 cpv. 1 lett. b Concerne soltanto il testo francese Art. 245f cpv. 1 e 2 1 In caso di diagnosi di PE il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1 grado dell effettivo infetto e ordina inoltre: a. che nelle aziende detentrici di animali da reddito e nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso, in seguito al contagio dell intero effettivo: 1. per un periodo compreso tra 10 e 14 giorni siano mantenuti nell effettivo infetto soltanto gli animali di età uguale o superiore a nove mesi, e che tali animali vengano curati, 2. le stalle dell effettivo infetto siano pulite e disinfettate; 5650
5 b. che nelle aziende detentrici di animali da ingrasso le stalle dell effettivo infetto siano pulite e disinfettate non appena gli animali ne sono stati allontanati. 2 Può inoltre ordinare che gli animali provenienti dalle aziende detentrici di animali da ingrasso, dalle aziende detentrici di animali da reddito e dalle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso siano condotti in stalle d isolamento riconosciute dal veterinario cantonale del Cantone ove esse sono situate. Art. 245g cpv. 1 1 In caso di diagnosi di APP il veterinario cantonale dispone il sequestro semplice di 1 grado dell effettivo infetto e ordina inoltre che: a. nelle aziende detentrici di animali da reddito, tutti gli animali dell effettivo infetto vengano macellati e che le stalle siano in seguito pulite e disinfettate; b. nelle aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso e nelle stazioni d inseminazione vengano attuati provvedimenti per impedire la propagazione dell agente patogeno; c. nelle aziende detentrici di animali da ingrasso vengano attuati provvedimenti preventivi per impedire la propagazione dell infezione durante il periodo di ingrasso e che le stalle siano pulite e disinfettate. Art. 251 Sorveglianza Chi commercia psittaci, li alleva professionalmente o li espone pubblicamente è obbligato a inviare tutti gli psittaci morti del proprio effettivo a un laboratorio ufficiale designato dal veterinario cantonale onde appurare le cause della morte. Art. 297 cpv. 1 lett. a 1 L Ufficio federale adempie i seguenti compiti: a. riconosce le aziende detentrici di animali, le stazioni d inseminazione, le aziende di eliminazione, i mercati di bestiame e istituzioni simili, nella misura in cui un riconoscimento sia necessario per l esportazione di animali e prodotti animali; Art. 304 cpv. 1 1 Il Cantone designa un veterinario di controllo per ogni azienda detentrice di animali in cui sono tenuti animali ad unghia fessa o più di 50 polli. Art. 315a cpv. 3 3 Se il certificato d accompagnamento non può essere compilato completamente poiché l attribuzione ufficiale del numero dell azienda detentrice di animali o dei numeri di identificazione non è ancora stata effettuata (art. 12), le aziende detentrici 5651
6 di animali e gli animali devono essere descritti in modo che il loro riconoscimento sia comunque possibile. Art. 315b cpv. 1 1 Il detentore di animali sottostà all obbligo di annunciare previsto all articolo 14 capoverso 1 lettera b a decorrere dal momento in cui annuncia per la prima volta il registro degli animali alla banca dati sul traffico di animali (art. 14 cpv. 2 lett. b). Art. 315e cpv. 2 primo periodo, cpv. 3 e 4 lett. b 2 Gli effettivi di aziende detentrici di animali da reddito e di aziende detentrici di animali da reddito e da ingrasso a circuito chiuso devono sottostare ad un analisi sierologica riguardo all APP di sierotipo 2. 3 Per le aziende detentrici di animali da ingrasso il veterinario cantonale ordina una sospensione di 14 giorni dell ingrasso nonché la pulizia e la disinfezione delle stalle. 4 Gli effettivi di suini sono da sorvegliare: b. mediante il controllo regolare delle aziende detentrici di animali da parte del veterinario di controllo; II 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1 gennaio L articolo 7 entra in vigore il 1 gennaio novembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz 5652
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori) Modifica del 17 agosto 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 1999 1 sugli ascensori è modificata
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif)
Ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 giugno 2005 sul traffico di rifiuti è modificata come segue: Art. 2 cpv. 1, 2 lett. b
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) 822.223 del 29 marzo 2006 (Stato 9 maggio 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre
Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)
Avamprogetto Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm) del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 capoverso della Costituzione federale ; visto il messaggio del Consiglio
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet)
Ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSISVet) del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 54a della legge del 1 luglio 1966 1 sulle epizoozie (LFE), decreta:
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)
Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:
Legge federale sulla protezione dell ambiente
Legge federale sulla protezione dell ambiente (Legge sulla protezione dell ambiente, LPAmb) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza
Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione
Ordinanza sull impiego di società di sicurezza private da parte della Confederazione (Ordinanza sull impiego di società di sicurezza, OISS) del 31 ottobre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
B. Documentazione generale del sistema di autocontrollo e definizione delle responsabilità aziendale
Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Allegato 3 - Guida per la valutazione uniforme dell autocontrollo INDICE I Introduzione... 1 A.... 1 B. La documentazione generale
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni
Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (ORAT) Modifica del 9 marzo 2007 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 6 ottobre 1997 1 concernente
Spiegazioni per l utilizzazione dei formulari Assicurazione Qualità Latte
Spiegazioni per l utilizzazione dei formulari Assicurazione Qualità Latte La salute delle mammelle, l utilizzazione e l approvigionamento di medicamenti veterinari e la pulizia degli impianti di mungitura
Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 15 in data 10/01/2014
LA GIUNTA REGIONALE - richiamata la legge regionale 13 febbraio 2012, n. 4 recante Disposizioni per l eradicazione della malattia virale rinotracheite bovina infettiva (BHV-1) nel territorio della regione,
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio nazionale del 4.6.2015 Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie della Suva) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Nuovo numero d assicurato dell AVS) Modifica del 23 giugno 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale
Ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OCCS) Modifica del 1 luglio 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 marzo 2007 1 sul controllo della circolazione stradale
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero. Minoranza: Codice civile svizzero. (Autorità parentale)
Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 28.6.2012 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Codice civile svizzero (Responsabilità parentale) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
L 293/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 9.11.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell 8 novembre 2005 relativa a talune misure sanitarie di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP)
Ordinanza concernente la protezione contro il fumo passivo (Ordinanza concernente il fumo passivo, OPFP) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 6 capoverso 1 della legge
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
Codice civile svizzero
Termine di referendum: 10 ottobre 2013 Codice civile svizzero (Autorità parentale) Modifica del 21 giugno 2013 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale
Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni
Decisioni del Consiglio degli Stati dell 8.9.2015 Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 9.9.2015: adesione Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8
0.741.619.163. I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture
Traduzione 1 Accordo tra la Svizzera e l Austria concernente gli autotrasporti internazionali 0.741.619.163 Conchiuso il 22 ottobre 1958 Entrato in vigore il 4 aprile 1959 Il Consiglio federale svizzero
Codice civile svizzero
Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2013 1, decreta: I Il
817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza concernente gli esami esterni per economisti aziendali 412.105.7 del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006) Il Dipartimento federale dell economia pubblica 1, visto l articolo 50 capoverso 2 della
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA)
Direttive sulla gestione degli atti nell AVS/AI/IPG/PC/AF/AFam (DGA) Valide dal 1 gennaio 2011 318.107.10 i DGA 11.10 2 Osservazioni preliminari La presente versione è una nuova edizione ed entra in vigore
Ordinanza sulle finanze della Confederazione
Ordinanza sulle finanze della Confederazione (OFC) Modifica del 5 dicembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 aprile 2006 1 sulle finanze della Confederazione è modificata
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
Commissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
0.363.514.1. Trattato
Traduzione 1 0.363.514.1 Trattato tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione nell ambito dei sistemi d informazione svizzeri per le impronte digitali e per i profili
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule
Termine di referendum: 8 ottobre 2015 Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Modifica del 19 giugno 2015 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova.
Regolamento (CE) n. 1028/2006 del 19 giugno 2006. Regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio del 19 giugno 2006 recante norme di commercializzazione applicabili alle uova. (pubbl. in Gazz. Uff. dell Unione
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
832.105 Ordinanza sulla tessera d assicurato per l assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OTeA) 1 del 14 febbraio 2007 (Stato 1 marzo 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
Comunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Parte I (punti 3-9): Misure sanitarie obbligatorie per il controllo della Paratubercolosi bovina
LINEE GUIDA PER L ADOZIONE DI PIANI DI CONTROLLO E PER L ASSEGNAZIONE DELLA QUALIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI NEI CONFRONTI DELLA PARATUBERCOLOSI BOVINA 1. Definizioni Ai sensi delle presenti linee
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI NEI CENTRI GENETICI E DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE
LINEE GUIDA PER IL CONTROLLO DELLA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI NEI CENTRI GENETICI E DI FECONDAZIONE ARTIFICIALE SSOMMARIO 1 GENERALITÀ...2 2 REQUISITI E CRITERI GENERALI DI CONTROLLO DELLE STRUTTURE...2
Legislazione di riferimento
CHECK-LIST PER L ESECUZIONE DEL CONTROLLO SULL APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) 1082/03 E SUCCESSIVE
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia
Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'italia Firmato digitalmente da Sede legale Via Nazionale, 91 - Casella Postale 2484-00100 Roma - Capitale versato Euro
del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)
Ordinanza sulla maturità professionale 412.103.1 del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004) L Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio federale), visto l articolo
del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006)
Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro 822.116 del 25 novembre 1996 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 83 capoverso 2 della legge federale
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero
Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
Codice civile svizzero (Atti pubblici)
Codice civile svizzero (Atti pubblici) Avamprogetto Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il titolo finale del Codice
Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali
Ordinanza sull organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (Ordinanza sugli interventi NBCN) 520.17 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
Ordinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA
DIPARTIMENTO FEDERALE DELL ECONOMIA Revisione parziale Ordinanza del DFE sull ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale Rapporto esplicativo (progetto) Berna, dicembre
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
744.10 Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada
Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) del 20 marzo 2009 1 (Stato 1 gennaio 2016) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 63 capoverso
Divieto di fornire materiale d armamento e materiale affine
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Costa d Avorio 946.231.13 del 19 gennaio 2005 (Stato 11 marzo 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 2 della legge del 22 marzo
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull
Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011
1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato,
