Regolamento (CE) 104/2000 Regolamento (CE) 2065/2001 Regolamento (CE) 1224/2009 Regolamento (CE) 404/2011

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1 1. L obbligo della rintracciabilità è stato assunto dal Consiglio della Comunità Europea, quale principio attraverso il quale organizzare i mercati in tale settore, tenendo conto dell evoluzione del mercato, nonché dei cambiamenti intervenuti in questi ultimi anni nelle attività della pesca e dell acquacoltura. 2. Le norme comuni di commercializzazione infatti, hanno puntato principalmente su una corretta ed adeguata informazione da riportare sull etichetta del prodotto ittico: le imprese di settore devono istituire un sistema di informazione che consenta al consumatore di individuare la provenienza del prodotto e le relative caratteristiche di produzione, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza della filiera ittica. La materia va verifica nell ambito del combinato disposto dell articolo 58 regolamento (EU) 1224/2009 punto 5 con l articolo 67 del regolamento EU 404/2011. Le informazioni ai consumatori sono delineate dall articolo 35 del regolamento (UE) 1379/2013 capo IV; l'argomento è sviluppato nel webinar numero 6. 1

2 Regolamento (CE) 104/2000: relativo all organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell acquacoltura, costituisce la sostanziale applicazione di un sistema obbligatorio di rintracciabilità ai prodotti di cui al capitolo 03 del Codice di Nomenclatura Combinata. Istituisce, infatti, un sistema di comunicazione nei confronti dei consumatori attraverso una corretta ed adeguata informazione da riportare sull etichetta del prodotto per favorire la trasparenza della filiera ittica. In particolare, la vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, come classificati in base ai codici di nomenclatura combinata, è stata subordinata al rispetto della condizione che sia indicata in etichetta (o nella documentazione commerciale relativa al prodotto) l intera filiera ittica del prodotto fresco, trasformato, congelato o refrigerato. Regolamento (CE) 2065/2001: è il regolamento attuativo del precedente, volto a omogeneizzare le denominazioni commerciali dei prodotti della pesca e dell acquacoltura. La ratio è imporre a tutte le imprese del settore ittico di assicurare un sistema di informazione che consenta al consumatore di individuare la provenienza del prodotto e le relative caratteristiche di produzione, al fine di migliorare la qualità e la sicurezza della filiera. Per contro le stesse imprese potranno usufruire di maggiori elementi di difesa nell ipotesi di contestazioni sulla non conformità del loro prodotto ittico. Lo Stato italiano ha adottato internamente le misure comunitarie con il DM del 27 marzo 2002, per la cui inosservanza ha previsto l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all art. 18, comma 3, del D.lgs 109/92, ossia, una sanzione da 516,46 a 3.098,64. Regolamento (CE) 1224/2009: istituisce il regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca in un contesto di controllo coordinato delle attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca nel quale si è introdotto espressamente il concetto di tracciabilità nella pesca. Gli Stati membri devono provvedere affinché gli operatori dispongano di sistemi e procedure per identificare i fornitori delle partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura e i soggetti professionali a cui sono stati forniti tali prodotti. Le informazioni devono essere messe a disposizione delle Autorità competenti quando lo richiedono. Regolamento (CE) 404/2011: prevede le modalità di applicazione del Regolamento precedente e, in particolare si focalizza sulle norme comuni per le procedure di identificazione dei prodotti ittici, chiarendo gli adempimenti degli operatori del settore legati alla fase dell etichettatura per mantenere l opportuno coordinamento con le disposizioni già vigenti in materia e per chiarire le informazioni che devono pervenire al consumatore finale rispetto a quelle che possono rimanere tra gli operatori del settore. Tutte le informazioni apposte sulle partite devono essere disponibili durante tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione consentendo alle autorità competenti degli Stati membri di accedervi in qualsiasi momento. 2

3 1. Attraverso l emanazione dei Reg. (CE) 104/2000 e Reg. (CE) 2065/2001 si è apportato un sistema di informazione più preciso nei confronti dei consumatori; tale sistema è stato introdotto allo scopo principale di eliminare dal mercato i prodotti di qualità non soddisfacente, di facilitare le relazioni commerciali sulla base della concorrenza leale, nonché di conseguenza incrementare la redditività della produzione. 2. In particolare per quanto concerne la denominazione commerciale della specie, il metodo di produzione e la zona di cattura, indicazioni che rendono possibile la riconoscibilità dei lotti e la trasparenza della filiera ittica sono state definite attraverso questi regolamenti. Il metodo di produzione, conformemente al Regolamento 104/2000, comporta la menzione in lingua italiana delle seguenti indicazioni: pescato in, oppure pescato in acque dolci oppure allevato in. Per tali prodotti occorre, inoltre, come detto indicare la zona di cattura. 3. Per i prodotti di allevamento, è necessario menzionare lo Stato membro o il paese terzo di allevamento in cui si è svolta la fase finale di sviluppo del prodotto. 3

4 1. Il principio fondante del Regolamento (CE) 1224/2009 è quello di dettare norme comuni che coordino il controllo delle attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca ed in particolare, le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell acquacoltura. 2. L aggiunta di regole di etichettatura è funzionale alla tutela degli interessi dei consumatori; il legislatore ha dovuto, tuttavia, determinare norme comuni per le procedure di identificazione dei prodotti in esame con un successivo provvedimento. 3. L etichettatura e le informazioni minime richieste per tutte le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura comprendono: a) numero di identificazione di ogni partita; b) numero di identificazione esterno e il nome del peschereccio o nome dell unità di produzione in acquacoltura; c) codice FAO ogni specie; d) data delle catture o data di produzione; e) quantitativi di ciascuna specie in chilogrammi di peso netto o, se del caso, numero di individui; f) nome e indirizzo dei fornitori; Le informazioni elencate fin qui non si applicano ai prodotti della pesca e dell acquacoltura importati nella Comunità con certificati di cattura presentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1005/2008. Gli Stati membri provvedono affinché le seguenti informazioni siano a disposizione del consumatore nella fase di vendita al dettaglio. g) informazioni ai consumatori previste all articolo 8 del Regolamento (CE) n. 2065/2001: de nominazione commerciale, denominazione scientifica, pertinente zona geografica e metodo di produzione; h) se i prodotti della pesca siano stati precedentemente surgelati. 4

5 1. Ai sensi dell art. 67 del Regolamento (CE) 404/2011 gli operatori sono innanzitutto tenuti a fornire le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del regolamento sul controllo [ossia il Reg. (CE) 1224/2009] nel momento in cui i prodotti della pesca e dell'acquacoltura vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita. 2. Tali informazioni devono essere fornite attraverso l etichettatura o l imballaggio della partita, oppure mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita. In quest ultimo caso sulla partita corrispondente deve essere apposto almeno il numero di identificazione. Le indicazioni possono anche essere apposte sulle partite utilizzando uno strumento di identificazione come un codice, un codice a barre, un chip elettronico o un un analogo sistema di marcatura. 3. Le informazioni riguardanti la denominazione commerciale, il nome scientifico della specie, la zona di cattura di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 2065/2001 e il metodo di produzione devono essere indicate sull'etichetta o su un marchio adeguato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura venduti al dettaglio, inclusi i prodotti importati. In deroga, il nome scientifico della specie può essere fornito ai consumatori dai commercianti al dettaglio tramite informazioni commerciali come cartelloni pubblicitari e poster. 5

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