La regolamentazione sul controllo (Reg. CE 1224/09; Reg. UE 404/11) COMMERCIALIZZAZIONE
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- Benedetto Di Matteo
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1 Lezione 4 MISURA 3.1 Azioni collettive Progetto La regolamentazione sul controllo (Reg. CE 1224/09; Reg. UE 404/11) COMMERCIALIZZAZIONE TITOLO V: CONTROLLO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE Principi generali SM sono responsabili nel proprio territorio, del controllo dell applicazione delle norme della PCP in tutte le fasi della commercializzazione dalla prima vendita, alla vendita al dettaglio, compreso il trasporto. Tutti i prodotti della pesca e dell acquacoltura catturati o raccolti debbono essere suddivisi in partite anteriormente alla prima vendita. Cooperativa armatoriale può mischiare qualsiasi quantitativo di prodotto (stessa specie e stessa zona) proveniente dai propri pescherecci (dalla definizione di partita ). OOPP ed acquirenti registrati possono mischiare quantitativi di prodotto (stessa specie e stessa zona) < 30 Kg con obbligo di conservazione per almeno 3 anni della documentazione sull origine dei contenuti delle partite (art. 56, par.4 Reg CE 1224/09). 1
2 Tracciabilità (art.58 Reg. 1224/09) Tutte le partite di prodotti ittici devono essere rintracciabili in tutte la fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, dalla cattura alla vendita al dettaglio. Le partite di prodotti della pesca e dell acquacoltura possono essere mescolate o divise dopo la prima vendita solo se è possibile risalire alla fase della cattura o della raccolta. Etichettatura Esenzioni etichettatura: Prodotti importati con certificati di cattura di cui al Reg 1005/2008 (IUU) eccetto le info ai consumatori Piccoli quantitativi venduti direttamente dal peschereccio al consumatore finale, per un massimo di 50 /giorno/persona. Fusione di partite - Misto La suddivisione o la fusione di partite successivo alla prima vendita implica l aggiornamento delle informazioni previste all art. 58 paragrafo 5 Reg. CE 1224/09. Quando nei passaggi di filiera i prodotti vengono mescolati gli operatori devono essere in grado di individuare la partita di origine almeno con il numero di identificazione al fine di poter risalire fino allo stadio di cattura o di raccolta. 2
3 Informazioni sulle partite (art. 67 Reg. 404/11) Gli operatori forniscono le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 58, paragrafo 5, del reg. 1224/09 nel momento in cui i prodotti stessi vengono suddivisi in partite e al più tardi all'atto della prima vendita. Le informazioni vengono fornite attraverso una delle seguenti: l'etichettatura l'imballaggio della partita mediante un documento commerciale che accompagna fisicamente la partita.(in tal caso sulla partita va posto almeno il numero di identificazione (art. 67, par. 7 Reg UE 404/11) Le informazioni saranno fornite mediante un codice, a barre/chip elettronico/o dispositivo analogo: dal 1 gennaio 2013, (per le attività di pesca soggette a un piano pluriennale) dal 1 gennaio 2015, per tutti gli altri prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Per approfondimento, vedi Guida pratica per gli operatori della pesca e acquacoltura su TRACCIABILITÀ E INFORMAZIONI AL CONSUMATORE. 3
4 Pesatura prodotti della pesca Gli SM assicurano che i prodotti della pesca siano pesati con sistemi approvati dalle Autorità competenti a meno che ci sia il Piano di campionamento. La pesatura è effettuata allo sbarco, prima che i prodotti della pesca siano immagazzinati, trasportati o venduti I risultati della pesatura sono utilizzati per compilare la dichiarazione di sbarco, il documento di trasporto, le note di vendita e le dichiarazioni di assunzioni in carico. Documento di trasporto Gli operatori responsabili del trasporto dei prodotti della pesca in un luogo diverso da quello di sbarco devono presentare il DDT a meno che: non sia stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico; il documento di trasporto non sia sostituito da una copia della dichiarazione di sbarco indicante i quantitativi trasportati o da un documento equivalente contenente le informazioni che devono comparire sulla dichiarazione di sbarco; il documento di trasporto non sia stato trasmesso per via elettronica prima dell inizio del trasporto alle Autorità marittime; Tempistica: il DDT va trasmesso alle Autorità competenti dello Stato nel cui territorio ha avuto luogo lo sbarco o altri organismi da esse autorizzati entro 48 ore dal caricamento dei prodotti. ESONERO: se i prodotti sono trasportati all interno dell area portuale o in un raggio non superiore a 20 Km dal luogo di sbarco. 4
5 Compilazione e presentazione note di vendita 5
6 Esenzioni nota di vendita (art.65.1) La Commissione può esentare dall obbligo di presentare la nota di vendita per i prodotti della pesca sbarcati da talune categorie di pescherecci comunitari di lunghezza fuoritutto inferiore a 10 metri o per i prodotti della pesca sbarcati in quantitativi non superiori a 50 kg di peso vivo equivalente per specie. Tali esenzioni possono essere concesse solo se lo Stato membro in questione ha istituito un sistema di campionamento accettabile. L acquirente di prodotti di peso non superiore a 30 kg che non vengono successivamente immessi sul mercato ma sono esclusivamente destinati al consumo privato è esonerato dalle disposizioni in materia di note di vendita. 6
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