REGOLAMENTO COMUNALE

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1 COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA PROVINCIA DI PARMA P.zza ROMA n Tizzano Val Parma - tel fax http: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E L USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

2 Indice Generale TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Articolo 1: Definizioni Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi Articolo 3: Classificazione delle attività sportive Articolo 4: Oggetto e finalità TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Articolo 5: Modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi Articolo 6: Convenzioni Articolo 7: Oneri di gestione Articolo 8: Norme generali sulla vigilanza Articolo 9: Sospensione delle concessioni Articolo 10: Pubblicità commerciale Articolo 11: Gestione diretta Articolo 12: Palestra scolastica Articolo 13: Responsabilità Articolo 14: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature Articolo 15: Revoca delle concessioni e accesso TITOLO III: TARIFFE Articolo 16: Tariffe per l uso degli impianti sportivi TITOLO IV: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 17: Rinvii Articolo 18: Norme transitorie Articolo 19: Entrata in vigore.

3 TITOLO I: PRINCIPI GENERALI Articolo 1: Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento s'intende: a) per Comune il Comune di Tizzano Val Parma ; b) per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive e motorie; c) per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l aggregazione sociale; d) per assegnazione in uso, il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste; e) per concessione in gestione ed uso, il provvedimento con il quale il Comune concede la gestione di un impianto sportivo e l'uso di spazi attrezzati in esso compresi, per lo svolgimento di determinate attività; f) per concessione in gestione, il procedimento con il quale il Comune affida l intera gestione di un impianto sportivo; g) per impianti senza rilevanza economica: quelli il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre; Articolo 2: Classificazione degli impianti sportivi 1. Gli impianti sportivi del Comune di Tizzano Val Parma, con riferimento ai criteri e alle definizioni accreditate in letteratura sportiva, vengono classificati in impianti sportivi di base e impianti di 1^generazione. IMPIANTI SPORTIVI DI BASE - Ospitano attività monotematiche con prevalente attività di socializzazione; hanno caratteristiche tecniche riconducibili alla pratica di una o più discipline sportive finalizzate alla promozione dell'esercizio motorio di ogni età. IMPIANTI SPORTIVI DI 1^ GENERAZIONE - Impianti che possiedono le necessarie caratteristiche tecniche e strumentali legate ad una gestione sportiva ma non consentono di sviluppare attività' di tipo commerciale e imprenditoriale significativa. 2. In sede di 1^applicazione, gli impianti sportivi del Comune vengono classificati come segue: IMPIANTI DI BASE: a. Pista polivalente di Tizzano Val Parma capoluogo- spazio tennis, pallavolo b. Pista polivalente di Tizzano Val Parma capoluogo- spazio calcetto, basket c. Palestra scuola secondaria di 1 grado di Tizzano Val Parma capoluogo - spazio attività motoria, pallavolo, mini volley, pallacanestro, mini basket. La palestra non rientra, ai fini del presente regolamento, tra gli impianti di base la cui gestione può avvenire in concessione

4 IMPIANTI DI 1^ GENERAZIONE : a. Palazzetto dello Sport di Tizzano Val Parma capoluogo b. Campo sportivo di Tizzano Val Parma capoluogo- calcio e tutte le attività della FIGC e amatoriali c. Campo sportivo di Reno calcetto d. Campo sportivo di Capoponte - calcio e tutte le attività amatoriali e. Centro sportivo di Lagrimone palestra, campo da calcetto, campo da tennis, pista polivalente ad uso pallavolo e basket. 3. Se l attività sportiva dovesse subire modifiche tali da non identificare più l impianto nella classifica assegnata, la Giunta Comunale potrà, con apposito atto deliberativo, effettuare il cambio di classifica dell impianto stesso. Articolo 3: Classificazione delle attività sportive 1. Ai fini del presente regolamento le attività sportive sono classificabili in: a) attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, attività formativa per bambini, preadolescenti e adolescenti, attività sportiva per le scuole, attività sportiva degli adulti intesa come strumento amatoriale di tutela della salute e l'attività ricreativa e sociale dei cittadini; b) attività agonistica svolta mediante preparazione e disputa di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi ed Enti riconosciuti dal C.O.N.I.. c) attività ludico-motoria-ricreativa; attività svolta singolarmente o in gruppo per fini di benessere ricreativo. Tale attività può essere organizzata anche dai soggetti riconosciuti o affiliati a Coni e Cip. Articolo 4: Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, compresi quelli annessi a Istituti scolastici. 2. Gli impianti sportivi comunali di cui sopra, sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e attrezzati per una o più' attività sportive, da esercitare anche a livello agonistico. 3. Ai sensi dell art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e della L.R. 11/2007, l'uso pubblico degli impianti sportivi e' diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività e deve improntarsi alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività' sportive, ricreative e sociali. 4. L'Amministrazione Comunale per la migliore e più efficace azione delle funzioni esercitate in materia di promozione sportiva riconosce, secondo il principio di " sussidiarietà" di cui all'art. 3 comma 5 D.Leg.vo 18 agosto 2000, n.267, che tali funzioni possano essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

5 5. Particolare rilievo è dato a forme di promozione delle attività motorie nelle scuole attraverso un offerta formativa integrata che verrà gestita in maniera unitaria dall amministrazione comunale, dopo un attenta verifica dei bisogni espressi dal territorio. 6. Viene quindi regolamentato: a) l affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi b) la concessione in uso annuale delle ore degli impianti sportivi TITOLO II: DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI Articolo 5: Modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi 1. Qualora il Comune non gestisca direttamente gli impianti sportivi ne affida la gestione a terzi. In virtù della L. R. Emilia Romagna 6 luglio 2007, n. 11, l individuazione dei soggetti affidatari del servizio di gestione degli impianti sportivi avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Il servizio di gestione può essere affidato in via diretta solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, della L.R. 11/2007: a) quando sul territorio di riferimento è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l impianto; b) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti sul territorio su cui insiste l impianto costituiscono un unico soggetto sportivo; c) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio in cui sono ubicati; 2. La concessione in gestione degli impianti sportivi è affidata in via preferenziale a: a. società ed associazioni sportive dilettantistiche locali, b. enti di promozione sportiva e società loro affiliate; c. discipline sportive associate; d. federazioni sportive nazionali e società loro affiliate; e. associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare; In caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione, ad evidenza pubblica, rivolte ai soggetti di cui sopra, l affidamento potrà avvenire rivolgendosi anche a soggetti diversi e, comunque, nel rispetto dei principi espressi dalla L.R. 11/2007; 3. La scelta del Concessionario si effettua secondo le procedure di selezione previste dalle normative vigenti in materia, dalla Legge Regione Emilia Romagna 11/2007 e dal vigente regolamento dei contratti. 4. La scelta del Concessionario dovrà essere effettuata in virtù di criteri qualitativi ed economici, laddove ci sia un contributo posto a base d asta. Nello specifico per la valutazione qualitativa dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento nel bacino di utenza dell impianto, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell attività sportiva esercitata

6 con quella praticabile nell impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune, progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell impianto. Per la valutazione economica l eventuale offerta a ribasso sul contributo. Il bando per l affidamento dovrà, in relazione al singolo impianto, usare tutti o parte dei criteri elencati con diverse pesature. 5. La durata della concessione è di norma quinquennale (5 anni) ma può variare da un minimo di anni uno ad un massimo di anni 10 ( 5 più eventuale rinnovo di altri 5) in relazione alle caratteristiche dell impianto, dell attività sportiva che vi viene svolta, dal piano gestionale, dal piano di sviluppo dell impianto, dalle caratteristiche ed esigenze dell impianto stesso (nel caso di prossima ristrutturazione ). Articolo 6: Convenzioni 1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi: a) oggetto della convenzione; b) descrizione dell'impianto; c) durata della gestione d) attività di gestione e manutenzione; e) manutenzione straordinaria; f) migliorie e investimenti a carico del gestore; g) oneri a carico del gestore; h) canone; i) contributo del Comune a sostegno della gestione; j) utilizzo dell'impianto; k) uso gratuito dell'impianto da parte del Comune; l) responsabilità e obblighi assicurativi; m) vigilanza e segnalazioni; n) cauzione; o) verbale di consegna e riconsegna; p) tariffe; q) decadenza e recesso; r) divieto di subappalto; s) risoluzione delle controversie; t) monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione; u) spese contrattuali. 2. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica, redatti secondo quanto previsto dall'art. 5, commi 6 e 7 della L.R. 11/ Le convenzioni con i soggetti affidatari della gestione dovranno contenere la clausola che prevede il divieto di distribuzione agli associati,anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Gli eventuali utili di bilancio derivanti dalla gestione dell'impianto, dovranno essere investiti per miglioramenti strumentali e gestionali dell'impianto stesso.

7 Articolo 7: Oneri di gestione 1. Il Concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo, secondo le caratteristiche del medesimo, e si fa carico degli oneri diretti e indiretti per la gestione e il funzionamento degli impianti e in particolare: a. le spese delle utenze che saranno direttamente a lui intestate; b. gli allestimenti e disallestimenti degli spazi; c. la pulizia dei locali; d. la sorveglianza, custodia e manutenzione ordinaria degli spazi interni e esterni all impianto; e. gli oneri relativi al personale utilizzato. Il Concessionario, per la conduzione dell impianto, può avvalersi dell apporto integrativo di soci volontari e di personale qualificato. Il Comune è in ogni caso sollevato d qualsiasi responsabilità in merito al rispetto delle norme del diritto del lavoro e del pagamento delle assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalla vigente normativa; f. la minuta manutenzione delle strutture e degli impianti, nonché il ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti o di terzi; g. la responsabilità à derivante dallo svolgimento dell attività sportiva o dalla gestione dell impianto, anche a seguito di eventuali azioni di risarcimento danni da parte di terzi; h. il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso i. il rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza e igiene sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 2. Il Concessionario è tenuto, secondo le modalità definite nel contratto di gestione e le eventuali indicazioni del Comune, a ricevere le domande di uso degli spazi, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune per l eventuale nullaosta. 3. Il Concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune. Il Concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune, salvo il mantenimento dell equilibrio economico della gestione dimostrabile e dimostrato tramite la contabilità separata di cui al punto successivo. 4. Il Concessionario è obbligato alla redazione di una contabilità separata relativamente alla gestione in concessione e alla resa della medesima al Comune secondo i tempi e le modalità indicate nell'atto di concessione. 5. Il Comune assume l impegno di comunicare al concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria e l inizio degli stessi con ragionevole preavviso. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell attività del Concessionario. 6. Al Concessionario spetta: a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;

8 b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, nella percentuale eventualmente prevista dall atto di concessione e con le modalità ed i vincoli indicati dallo stesso; c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione; d. l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di concessione; e. l eventuale corrispettivo per la gestione come risulterà quantificato in seguito alle procedure di selezione per la scelta del concessionario; f. lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto della normativa vigente; g. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune, per il quale il concessionario risulta custode. 7. Il Concessionario può, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività di carattere ludico-ricreativo compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di tariffe, biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune solo previa verifica delle redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una riduzione del corrispettivo dovuto dal Comune nella misura indicata nell atto di concessione ed eventualmente modificabile in virtù della redditività delle iniziative adottate. 8.A fronte della gestione dell impianto il Comune di Tizzano Val Parma può erogare un contributo economico calcolato come differenza tra le spese di gestione e l eventuali introiti derivanti sia dall uso sportivo che dai eventuali servizi ausiliari ( bar, pubblicità, merchandising, ecc..) Articolo 8: Norme generali sulla vigilanza 1. Il concessionario dell impianto è tenuto nel rispetto delle norme del presente regolamento: a. alla corretta utilizzazione dell'impianto; b. alla vigilanza e all'allontanamento di soggetti responsabili di comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività. 2. Il Comune di Tizzano Val Parma, attraverso il responsabile e l eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi. 3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo da parte dei fruitori, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione. Articolo 9: Sospensione delle concessioni

9 1. L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data al concessionario, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano. 2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dal concessionario, né dal Comune. Art. 10: Pubblicità commerciale 1. Il concessionario dell impianto sportivo ha diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con il concessionario degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi. 2. In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. Il concessionario è responsabile della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità. Art. 11: Gestione diretta 1. Per gli impianti sportivi per i quali, ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, consigliano una gestione diretta, il Responsabile provvede alle assegnazioni in uso, preferibilmente a carattere stagionale, con preferenza per Società ed Associazioni aventi sede nel Comune e/o storicamente presenti nel Comune medesimo comunque nel rispetto dei principi espressi dalla L.R. 11/ Nell ambito della programmazione stagionale dell utilizzo degli impianti il Responsabile potrà promuovere forme di coordinamento dei calendari con i soggetti richiedenti, i quali potranno altresì concordare l assunzione a proprio carico di oneri manutentivi di competenza comunale anche a scomputo parziale o totale delle tariffe d uso. 3. Le associazioni interessate all uso dell impianto presentano domanda al competente ufficio comunale nella quale vengono indicati la denominazione dell associazione, il tipo di attività, il numero presumibile degli utenti, l orario richiesto, il referente responsabile dell uso della struttura. 4. Ogni anno, prima dell inizio della stagione sportiva, il responsabile predispone, sentite le suddette associazioni sportive e secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 5, c. 2., un calendario stagionale di funzionamento della struttura.

10 5. Le associazioni assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare al Comune od a terzi, esonerando in tal senso il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità. 6. Le Associazioni assumono la responsabilità ed il carico di adempiere a quanto di seguito elencato: a. le spese per il personale e le attrezzature non fisse, necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, nonché la custodia, le pulizie (personale, attrezzi e materiali di consumo); b. la pulizia di tutti i locali spogliatoi e docce, da effettuarsi al termine giornaliero dell'attività medesima, la manutenzione del manto di gioco; c. il versamento, all'amministrazione Comunale della tariffa oraria per utilizzo impianto, da corrispondere a solo titolo di contribuzione per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, spese idriche e normale usura delle attrezzature fisse in genere. d. la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile atta a garantire, nel periodo interessato dalle attività sportive, l'amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile che da tale attività potesse derivare; 7. La chiave della porta d'accesso alla struttura è consegnata (come risulta da apposito verbale) ad un unico referente responsabile indicato da ciascuna associazione, il quale provvede quotidianamente all'apertura, alla sorveglianza, alla chiusura ed alla pulizia dell'impianto; eventuali danni arrecati all'impianto medesimo, derivanti dal cattivo uso, si intendono a carico degli utilizzatori. Al termine di ogni stagione sportiva la scadenza della validità della presente convenzione dovrà essere redatto apposito verbale di restituzione al Comune della chiave di accesso. Articolo 12: Palestra scolastica 1. La palestra annessa alla scuola secondaria di 1 grado è assegnata al Dirigente scolastico. L impianto in oggetto, nelle ore non utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari, previste nel piano dell offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, è a disposizione del responsabile per consentire l utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti, in conformità alle leggi 23/1996 e 517/1997. A tale scopo, l uso di tale impianto sportivo, nel periodo di tempo non compreso nell orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l Amministrazione Comunale e l Istituto scolastico e dall atto di concessione a firma dell utilizzatore. 2. Sono posti a carico dell Istituto scolastico soltanto gli oneri di custodia, pulizia, gestione della sicurezza e delle emergenze relativi alle ore di proprio utilizzo. 3. Le associazioni interessate all uso dell impianto presentano domanda al competente ufficio comunale nella quale vengono indicati la denominazione dell associazione, il tipo di attività, il numero presumibile degli utenti, l orario richiesto e il referente responsabile dell uso della struttura. 4. Prima dell inizio della stagione sportiva nel mese di settembre di ogni anno l Ufficio Sport predispone, sentite le suddette associazioni sportive e secondo i criteri di priorità di cui al precedente art. 3, u.c., un calendario stagionale di funzionamento della struttura che viene comunicato al Dirigente Scolastico.

11 5. Le associazioni assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possano derivare al Comune od a terzi, esonerando in tal senso il Comune e il Dirigente dell ICS da ogni e qualsiasi responsabilità. 6. Le Associazioni assumono la responsabilità ed il carico di adempiere a quanto di seguito elencato: a. le spese per il personale e le attrezzature non fisse, necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, nonché la custodia, le pulizie (personale, attrezzi e materiali di consumo); b. la pulizia di tutti i locali Palestra compresi spogliatoi e docce, da effettuarsi al termine giornaliero dell'attività medesima; c. il versamento, all'amministrazione Comunale della tariffa oraria per utilizzo impianto, da corrispondere mensilmente a solo titolo di rimborso spese per i consumi di energia elettrica, riscaldamento, spese idriche e normale usura delle attrezzature fisse in genere; d. la stipula di una polizza assicurativa di Responsabilità Civile atta a garantire, nel periodo interessato dalle attività sportive, l'amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità civile che da tale attività potesse derivare; 7. La chiave della porta d'accesso alla palestra è consegnata (come risulta da apposito verbale) ad un unico referente responsabile indicato da ciascuna associazione, il quale provvede quotidianamente all'apertura, alla sorveglianza, alla chiusura ed alla pulizia dell'impianto; eventuali danni arrecati all'impianto medesimo, derivanti da cattivo uso, si intendono a carico degli utilizzatori. Al termine di ogni stagione sportiva la scadenza della validità della presente convenzione dovrà essere redatto apposito verbale di restituzione al Comune della chiave di accesso. Articolo 13: Responsabilità 1. I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. 2. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone. I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica. 3. Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia. 4. L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo. 5. L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società affidatarie per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale

12 diffida, direttamente l'amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno. Articolo 14: Norme generali sulla manutenzione straordinaria e attrezzature 1. Le opere di manutenzione straordinaria sono a carico dell Amministrazione Comunale anche per gli impianti dati in concessione a terzi. Il Concessionario ha l obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune di Tizzano Val Parma direttamente e con tempestività le misure necessarie a rimuovere rischi che mettano in pericolo la pubblica incolumità. 2. Il Concessionario può richiedere al Comune di effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria o di miglioria finalizzate alle strutture sportive dell impianto, richiedendo un contributo a rimborso, totale o parziale. La Giunta Comunale delibera l autorizzazione all effettuazione degli interventi in relazione all urgenza e alla disponibilità di bilancio. 3. Qualora il Concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell Amministrazione, quest ultima può, a sua discrezione e senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all acquisizione a titolo gratuito dei lavori nel patrimonio del Comune, ovvero chiedere al Concessionario la remissione in pristino o ripristino della situazione precedente i lavori. 4. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall Amministrazione Comunale ai Concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; i contratti di gestione devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell uso o della gestione. Articolo 15: Revoca delle concessioni e accesso 1. La revoca delle concessioni degli impianti affidati in gestione, secondo le procedure di cui al presente Regolamento, è disposta dall'amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la convenzione per motivi di pubblico interesse senza che il Concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 2. La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'amministrazione Comunale per: a) violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti; b) mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti; c) ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento; d) svolgimento di attività sportive non autorizzate; e) sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

13 TITOLO IV: TARIFFE Articolo 16: Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari il pagamento anticipato delle tariffe, almeno in quota parte nella misura del 20%, salvo eccezioni motivate che devono essere contenute nei rispettivi atti di concessione di uso o di gestione. 2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l agonismo, l attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli. 3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive. 4. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, sono esclusi da ogni successiva gestione e assegnazione degli impianti. Articolo 17- Rinvii Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia: a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n. 517/1977 e n. 23/1996; b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996; c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti; d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981; e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI; f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di Promozione Sportiva; g) per l attività sportiva dilettantistica all articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289; h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa disciplina regionale.

14 Articolo 18: Norme transitorie 1. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è in facoltà del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente regolamento. 2. La scadenza delle convenzioni esistenti potrà essere prorogata, per non più di un anno, al fine di graduare il passaggio al nuovo modello di gestione. Articolo 19: Entrata in vigore e abrogazione di norme 1. Il presente regolamento, ferma restando la pubblicazione della relativa delibera di approvazione, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all Albo online. 2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.

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