DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE. del 18 aprile 1979
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1 N. L 128/22 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 1979 per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi (79/490/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA : visto il trattata che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1), modificata da ultimo dalla direttiva 78/547/CEE del Consiglio (2), in particolare gli articoli 11, 12 e 13, vista la direttiva 70/221/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi per carburante liquido ed alla protezione posteriore antincastro degli autoveicoli e dei loro rimorchi (3), considerando che l'esperienza e l'attuale stato di avanzamento della tecnica rendono ora possibile rendere le disposizioni più severe e più adatte alle reali condizioni di prova ; considerando che i dispositivi di protezione posteriore antincastro vengono già commercializzati tanto singolarmente quanto già montati sui veicoli ; che nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del loro montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione può risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi intesi come entità tecniche, ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/ 156/CEE ; considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore, (!) GU n. L 42 del , pag. 1. ( 2 ) GU n. L 168 del , pag. 39. (3 ) GU n. L 76 del , pag. 23 e GU n. L 65 del , pag. 42. Articolo 1 La direttiva 70/221/CEE del Consiglio è modificata come segue : 1. Gli articoli 2 e 2 bis sono sostituiti dal seguente testo : «Articolo 2 1. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti i serbatoi per carburante liquido se detto veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato relative ai serbatoi per carburante liquido. 2. Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale ' di un veicolo per motivi concernenti la protezione posteriore antincastro se detto veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato relative alla protezione posteriore antincastro od è equipaggiato di un dispositivo di protezione posteriore antincastro omologato in quanto unità tecnica a norma dell'articolo 9. bis della direttiva 70/ 156/ CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell' allegato, paragrafo II Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CEE né l'omologazione di portata nazionale di un dispositivo di protezione posteriore antincastro se detto dispositivo, considerato quale unità tecnica a norma dell' articolo 9 bis della direttiva 70/ 156/CEE, è conforme alle relative prescrizioni dell'allegato. Articolo 2 bis 1. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti i serbatoi per carburante liquido se detto veicolo è conforme alle prescrizioni dell' allegato relative ai serbatoi per carburante liquido.
2 26, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 128/23 2. Gli Stati membri non possono rifiutare o vietare la vendita, l'immatricolazione, la messa in circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti la protezione posteriore antincastro se detto veicolo è conforme alle prescrizioni dell'allegato relative alla protezione posteriore antincastro ed è equipaggiato di un dispositivo di protezione posteriore antincastro omologato quale unità tecnica a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/ 156/ CEE e montato conformemente alle prescrizioni dell'allegato, paragrafo II Gli Stati membri non possono vietare la commercializzazione di un dispositivo di protezione posteriore antincastro, considerato quale entità tecnica a norma dell' articolo 9 bis della direttiva 70/ 156/CEE, se detto dispositivo è conforme ad un tipo omologato a norma dell' articolo 2, paragrafo 3». 2. L'articolo seguente è inserito : «Articolo 2 ter Lo Stato membro che procede all'omologazione prende le misure necessarie per essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all'allegato, paragrafi II.2.1 e II.2.2. Le competenti autorità di questo Stato membro decidono se sul tipo modificato occorra procedere a nuove prove, con redazione di un nuovo verbale. Qualora dalle prove risulti che le prescrizioni della presente direttiva non sono rispettate, la modifica non è autorizzata». 3. L'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva. Artìcolo 2 1. Con decorrenza 1 gennaio 1980 gli Stati membri non possono, per motivi concernenti la protezione posteriore antincastro dei veicoli : rifiutare, per un tipo di autoveicolo, l' omologazione CEE od il rilascio del documento di cui all' articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/ 156/CEE, ovvero l' omologazione di portata nazionale ; vietare la prima messa in circolazione dei veicoli, se le parti che realizzano la protezione posteriore antincastro di questo tipo di veicolo o di questi veicoli rispondono alle prescrizioni della direttiva 70/22 1/CEE, modificata dalla presente direttiva. 2. Con decorrenza 1 ottobre 1980 gli Stati membri : non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 70/ 156/CEE per un tipo di veicolo se le parti di quest' ultimo che realizzano la protezione posteriore antincastro non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva ; possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo se le parti di quest'ultimo che realizzano la protezione posteriore antincastro non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva. 3. Con decorrenza 1 ottobre 1981, gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli se le parti di questi ultimi che realizzano la protezione posteriore antincastro non sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/221/CEE, modificata dalla presente direttiva. Articolo 3 Anteriormente al 1 gennaio 1980 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 4 La presente direttiva è destinata agli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 aprile Per la Commissione Etienne DAVIGNON Membro della Commissione
3 N. L 128/24 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ALLEGATO Il testo del paragrafo II viene sostituito dal paragrafo seguente : «II. PROTEZIONE POSTERIORE ANTINCASTRO II. 1. II.2. II.2.1. Osservazioni generali I veicoli di cui alla presente direttiva devono essere concepiti in modo da offrire efficace protezione contro l'incastramento dei veicoli delle categorie e Nt ( x ) che li urtino posteriormente. Definizioni «Tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro». Per «tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro» si intendono i veicoli che non presentano fra loro differenze in ordine ai seguenti elementi essenziali : Larghezza dell'assale posteriore, struttura, dimensioni, forma e materiali della parte posteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni dei paragrafi da II.5.1 a II II Caratteristiche della sospensione, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni dei paragrafi da II.5.1 a II II.2.2. «Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro». Per «tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro» si intendono i dispositivi che non presentano fra loro differenze in ordine ai seguenti elementi essenziali : forma, II dimensioni, fissaggio, II materiali. II.3. II.3.1. Domande di omologazione CEE Domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro La domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario. II Essa deve essere accompagnata dai sottoindicati documenti, in triplice copia, ed essere corredata dei dati seguenti : II Descrizione del veicolo dal punto di vista dei criteri specificati al paragrafo II.2.1, ac. compagnata da disegni quotati e da una fotografia oppure da una veduta esplosa della parte posteriore del veicolo. Devono essere precisati i numeri e/o i simboli che identificano il tipo di veicolo. II II II.3.2. Descrizione tecnica delle parti che realizzano la protezione posteriore antincastro, con dati sufficientemente dettagliati. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione. Domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione posteriore quale entità tecnica. i l ) Categorie secondo la classificazione internazionale riportata nella nota (b) dell' allegato I della direttiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
4 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 128/ «La domanda di omologazione CEE di un tipo di dispositivo di protezione posteriore, considerato quale entità tecnica a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/ 156/CEE, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante del dispositivo di protezione, oppure dai rispettivi mandatari. II Per ciascun tipo di dispositivo di protezione posteriore, la domanda deve essere corredata di quanto segue : II Documenti, in triplice copia, che descrivono le caratteristiche tecniche del dispositivo. II Un campione del tipo di dispositivo. Se lo ritiene necessario, l'autorità competente può esigere un campione supplementare. Questi campioni devono recare, chiaramente leggibili e indelebili, il marchio di fabbrica o commerciali del richiedente nonché l'indicazione del tipo. II.4. II.4.1. Omologazione CEE Alla scheda di omologazione CEE di un tipo di veicolo viene acclusa una scheda conforme al modello riportato nei sottoindicati documenti : II Appendice 1, per quanto riguarda la domanda di cui al paragrafo II Oppure appendice 2, per quanto riguarda la domanda di cui al paragrafo II Specifiche II.5.1. Ogni veicolo deve essere costruito e/o equipaggiato in modo da offrire su tutta la larghezza una efficace protezione antincastro ai veicoli delle categorie Ma ed Na (*) che lo urtino posteriormente Qualsiasi veicolo delle categorie M1? M2, M3, N1 ; Oi e 02 ( 1 ) è ritenuto conforme al paragrafo II.5.1 se l'altezza sotto l'intera larghezza posteriore del telaio o delle parti essenziali della carrozzeria non supera 55 cm. Questa prescrizione deve essere rispettata su un tratto di 45 cm misurato dall'estremità posteriore del veicolo. II.5.3. Qualsiasi veicolo delle categorie N2, N3, O3 e 04 ( 1) è ritenuto conforme al paragrafo II.5.1 nelle condizioni sotto indicate : il veicolo è dotato di un dispositivo di protezione posteriore antincastro conforme al paragrafo II.5.4, oppure la parte posteriore del veicolo è concepita e/o realizzata in modo che le sue componenti possano essere considerate, per forma e caratteristiche, quali elementi che sostituiscono il dispositivo di protezione posteriore antincastro. Sono assimilati al dispositivo di protezione posteriore antincastro gli elementi la cui azione combinata risponde alle prescrizioni del paragrafo II Un dispositivo di protezione posteriore antincastro, qui di seguito chiamato «dispositivo», consiste di massima in una traversa e in elementi di raccordo ai longheroni o a ciò che ne fa le veci. Esso deve presentarsi come segue : II II Il dispositivo deve essere montato sulla parte posteriore del veicolo nella posizione più arretrata possibile. A veicolo scaricò (2), il bordo inferiore del dispositivo non deve trovarsi, in alcun punto, ad altezza da terra superiore a 55 cm. La larghezza del dispositivo non deve superare in alcun punto quella dell'assale posteriore, misurata ai punti estremi delle ruote, escludendo il rigonfiamento del pneumatico in prossimità del suolo, né esserle inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato. Se esistono vari assali posteriori, la larghezza da prendere in considerazione è quella dell'assale posteriore più largo. t 1 ) Categorie secondo la classificazione internazionale riportata nella nota (b) dell'allegato I della dirretiva 70/ 156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi. (2) Secondo la definizione data al paragrafo 2.6 dell' allegato I della direttiva di cui alla precedente nota (').
5 N. L 128/26 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee II II II Il profilo della traversa deve essere alto almeno 10 erri ; le estremità laterali della traversa non devono essere curvate all'indietro né presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno. Questa condizione sussiste se le estremità laterali della traversa presentano arrotondamenti di raggio non inferiore a 2,5 mm verso l'esterno ; Il dispositivo può essere anche realizzato in modo che la sua posizione sulla parte posteriore del veicolo sia modificabile. In questo caso deve essere ottenuto in posizione di funzionamento un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento casuale. La posizione del dispositivo deve poter essere modificata dall'operatore applicando una forza non superiore a 40 dan. Il dispositivo deve possedere sufficiente resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve essere raccordato, in posizione di funzionamento, ai longheroni del veicolo od a ciò che ne fa le veci. Questa disposizione è rispettata quando si può dimostrare che né durante né dopo l'applicazione, la distanza orizzontale tra la parte posteriore e il limite posteriore estremo del veicolo non supera 40 cm in alcuno dei punti PI, P2 e P3. Questa distanza viene misurata escludendo qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 3 m da terra a veicolo scarico I punti PI si trovano alla distanza di 30 cm dai piani longitudinali tangenti alle facce esterne delle ruote dell'assale posteriore ; i punti P2, che si trovano sulla congiungente dei punti PI, sono simmetrici rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo, distanti cm fra di loro ; la posizione esatta può essere fissata dal costruttore. L'altezza dei punti PI e P2 da terra è definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano orizzontalmente il dispositivo. Questa altezza non deve superare 60 cm a veicolo scarico. Il punto P3 è il centro del segmento di retta P2P2. II Sui due punti PI e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 12,5 % del peso totale tecnicamente ammesso del veicolo, comunque non superiore a 2,5.104N Sui due punti P2 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 50 % del peso totale tecnicamente ammesso del veicolo, comunque non superiore a N. II Le forze prescritte ai precedenti paragrafi II e II vengono applicate separatamente. Il costruttore può specificare in quale ordine esse si devono applicare Quando si ricorre a una prova pratica per la verifica delle prescrizioni precedenti, occorre rispettare le seguenti condizioni : II II II.5.5. Il dispositivo deve essere raccordato ai longheroni del veicolo od agli elementi che ne fanno le veci ; Le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spinta opportunamente articolate (ad es. : mediante giunti cardanici), parallelamente al piano longitudinale di simmetria del veicolo, interponendo una superficie di appoggio alta non oltre 25 cm (l'altezza, esatta deve essere indicata dal costruttore) e larga 20 cm, i cui bordi verticali hanno un raggio di raccordo pari a 5 ±1 mm, ed il cui centro viene posto successivamente sui punti PI, P2 e P3. In deroga alle disposizioni di cui sopra, i tipi di veicoli qui di seguito indicati possono non essere conformi alle prescrizioni del presente allegato per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro :. motrici per semirimorchi ; carrelli portatronchi e altri rimorchi analoghi destinati al trasporto di tronchi di albero o di altri materiali molto lunghi ; veicoli per i quali l'esistenza di un dispositivo di protezione posteriore antincastro è incompatibile con il loro uso».
6 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee N. L 128/27 APPENDICE 1 MODELLO [formato massimo : A 4 (210 x 297 mm)] Indicazione dell' amministrazione ALLEGATO DELLA SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UN TIPO DI VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE POSTERIORE ANTINCASTRO (DIRETTIVA 79/ 490 /CEE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 70/221/CEE) (Articolo 4, paragrafo 2, ed articolo 10 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi ) Numero di omologazione CEE 1. Marchio di fabbrica o commerciale del veicolo 2. Tipo di veicolo 3. Nome ed indirizzo del costruttore 4. Eventualmente, nome ed indirizzo del mandatario del costruttore 5. Caratteristiche delle parti che realizzano la protezione posteriore antincastro 6. Veicolo presentato all' omologazione il 7. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione 8. Data del verbale rilasciato dal servizio 9. Numero del verbale rilasciato dal servizio 10. L'omologazione per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro è concessa/rifiutata (*) 11. Località 12. Data 13. Firma 14. La presente scheda è corredata dei sottoindicati documenti con il numero di omologazione di cui sopra : 15. Eventuali osservazioni disegni quotati veduta esplosa o fotografia della parte posteriore del veicolo f1) Cancellare la dicitura inutile.
7 N. L 128/28 Gazzetta ufficiale delle Comunità europee APPENDICE 2 MODELLO [ formato massimo : A 4 (210 x 297 min )] Indicazione dell' amministrazione SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE DI UNA ENTITÀ TECNICA (DIRETTIVA 79/ 490 /CEE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 70/22 1/CEE) (Articolo 9 bis della direttiva 70/ 1 5 6/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione degli autoveicoli e dei loro rimorchi ) Entità tecnica : tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro Numero di omologazione CEE dell'entità tecnica 1. Marchio di fabbrica o commerciale del dispositivo 2. Tipo di dispositivo i 3. Nome ed indirizzo del fabbricante 4. Eventualmente, nome ed indirizzo del mandatario del fabbricante 5. Caratteristiche del dispositivo 6. Restrizioni d'uso ed eventuali prescrizioni di montaggio 7. Data di presentazione del dispositivo per il rilascio dell'omologazione CEE di un'entità tecnica 8. Servizio tecnico che effettua le prove per il rilascio dell'omologazione CEE di un'entità tecnica 9. Data del verbale rilasciato dal servizio 10. Numero del verbale rilasciato dal servizio 11. L'omologazione CEE del dispositivo di protezione posteriore antincastro quale unità tecnica è concessa/rifiutata i 1 ) 12. Località 13. Data 14. Firma 15. Alla presente scheda sono allegati i seguenti documenti con il suindicato numero di omologazione CEE di un' entità tecnica 16. Eventuali osservazioni (compilare se necessario ) ( l) Cancellare la dicitura inutile.
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