SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 7 marzo 1996 *

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1 MERCKX E NEUHUYS SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 7 marzo 1996 * Nei procedimenti riuniti C-171/94 e C-172/94, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Cour du travail di Bruxelles nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Albert Merckx (C-171/94), Patrick Neuhuys (C-172/94) e Ford Motors Company Belgium SA, domande vertenti sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26), * Lingua processuale: il francese. I

2 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), RA. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: CO. Lenz cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale viste le osservazioni scritte presentate: per i signori Merckx e Neuhuys, dall'avv. Joan Dubaere, del foro di Bruxelles; per la Ford Motors Company Belgium SA, dagli avv.ti Cari Bevernage, Bernard van de Walle de Ghelcke e Lue Vanaverbecke, del foro di Bruxelles; per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dalla signora Eleanor Sharpston, barrister; per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Marie Wolfcarius e dal signor Christopher Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali dei signori Merckx e Neuhuys, della Ford Motors Company Belgium SA, del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 15 giugno 1995, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 luglio 1995, ha pronunciato la seguente I -1268

3 MERCKX E NEUHUYS Sentenza 1 Con due sentenze in data 15 giugno 1994, pervenute alla Corte il 22 giugno seguente, la Cour du travail di Bruxelles ha posto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la «direttiva»). 2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di due controversie che oppongono, da un lato, il signor Merckx e, dall'altro, il signor Neuhuys alla Ford Motors Company Belgium SA (in prosieguo: la «Ford») circa le conseguenze, sui contratti di lavoro conclusi dai signori Merckx e Neuhuys con la Anfo Motors SA (in prosieguo: la «Anfo Motors»), della cessazione dell'attività di quest'ultima impresa e del rilevamento, da parte della SA Novarobel (in prosieguo: la «Novarobel»), della concessione di vendita di autoveicoli precedentemente detenuta dalla Anfo Motors. L'ambito normativo e i fatti della causa principale 3 Come risulta dal secondo 'considerando', la direttiva mira a «proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti». A tal fine, essa prevede, all'art. 3, n. 1, il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro esistente alla data del trasferimento. L'art. 4, n. 1, primo comma, aggiunge che il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. I -1269

4 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 4 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, la direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione. 5 Le disposizioni della direttiva sono state attuate in diritto belga mediante il contratto collettivo 7 giugno 1985, n. 32 bis, che riguarda il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento del datore di lavoro a seguito di un trasferimento contrattuale di impresa e che disciplina i diritti dei lavoratori riassunti in caso di rilevamento dell'attivo dopo fallimento o concordato giudiziario per abbandono dell'attivo, approvato con regio decreto 25 luglio 1985 (Moniteur belge del 9 agosto 1985, pag ). 6 Al tempo dei fatti controversi, i signori Merckx e Neuhuys erano venditori presso la Anfo Motors. Quest'ultima esercitava un'attività di vendita di autoveicoli in un certo numero di comuni dell'agglomerato urbano di Bruxelles in qualità di concessionaria della Ford, che era anche il suo principale azionista. 7 Ľ8 ottobre 1987, la Anfo Motors comunicava ai signori Merckx e Neuhuys che avrebbe cessato ogni attività il 31 dicembre 1987 e che, a decorrere dal 1 novembre 1987, la Ford avrebbe lavorato, nei comuni coperti dalla concessione della Anfo Motors, con un concessionario indipendente, la Novarobel. Quest'ultima avrebbe rilevato 14 dei 64 lavoratori della Anfo Motors, con mantenimento delle loro mansioni, della loro anzianità e di tutti gli altri benefici contrattuali, in conformità alle disposizioni del contratto collettivo n. 32 bis. 8 Per il resto la Anfo Motors inviava ai suoi clienti una lettera per informarli della cessazione della sua attività e raccomandare loro i servizi del nuovo concessionario. I -1270

5 MERCKX E NEUHUYS 9 Con lettere 27 ottobre 1987, i signori Merckx e Neuhuys rifiutavano il trasferimento proposto, sostenendo che la Anfo Motors non poteva imporre loro di lavorare per un'altra ditta, stabilita in un altro luogo, e in condizioni di lavoro differenti, senza alcuna garanzia circa il mantenimento della clientela e la realizzazione di un fatturato di vendita. Essi ritenevano quindi che la decisione della Anfo Motors costituisse una risoluzione unilaterale del contratto di lavoro e chiedevano il versamento di un'indennità di licenziamento, nonché degli importi dovuti ad altro titolo. 10 Con lettere 30 ottobre e 2 novembre 1987, la Anfo Motors confermava ai signori Merckx e Neuhuys il trasferimento del loro contratto alla Novarobel e sosteneva che, con un accordo collettivo del 30 ottobre, le organizzazioni sindacali avevano riconosciuto l'applicazione del contratto collettivo n. 32 bis e quindi la validità dei trasferimenti. Essa invitava i signori Merckx e Neuhuys a presentarsi immediatamente presso la Novarobel, altrimenti la Anfo Motors avrebbe reclamato il pagamento di un'indennità di risoluzione. 1 1 I signori Merckx e Neuhuys non davano seguito a tale invito e, dopo un altro scambio di corrispondenza rimasto infruttuoso, adivano il Tribunal du travail di Bruxelles per far condannare, innanzi tutto, la Anfo Motors e, quindi, la Ford, che le era succeduta in giudizio, a pagare loro diversi importi a titolo di indennità di risoluzione, di evizione e di chiusura, nonché di percentuale del premio di fine anno. La Anfo Motors presentava due domande riconvenzionali intese a far condannare i signori Merckx e Neuhuys a versarle indennità di risoluzione. Con sentenze 20 luglio 1990 il Tribunal du travail dichiarava infondate le domande principali e irricevibili le domande riconvenzionali. 12 I signori Merckx e Neuhuys presentavano appello contro queste sentenze dinanzi alla Cour du travail di Bruxelles mentre la Ford presentava appelli incidentali. Gli appellanti in via principale hanno sostenuto che le circostanze non erano costitutive di un trasferimento di impresa ai sensi del contratto collettivo n. 32 bis, ma di una chiusura di impresa. L'appellata in via principale ha sostenuto la tesi opposta. I -1271

6 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 13 Il giudice nazionale ha innanzi tutto constatato che, in conformità ad una «convenzione e garanzia» conclusa con la Novarobel il 15 ottobre 1987, la Ford ha deciso di porre fine all'attività della sua filiale Anfo Motors e di affidare la concessione di vendita gestita da quest'ultima società alla Novarobel, che rilevava talune attività svolte nell'ambito della Anfo Motors, in conformità al contratto collettivo n. 32 bis, mediante garanzie da parte della Ford. Esso ha poi osservato che, anche se è vero che la Ford era l'azionista principale della Anfo Motors, in realtà è quest'ultima che ha deciso di porre fine alla sua attività. Infine, il giudice nazionale ha rilevato che nessuna convenzione legava la Anfo Motors alla Novarobel, che la Anfo Motors ha licenziato più di tre quarti dei suoi dipendenti ed ha versato loro le indennità di chiusura di impresa previste dalla legge, che nessun elemento patrimoniale è stato trasferito dalla Anfo Motors alla Novarobel e che non risulta che la Anfo Motors abbia trasmesso il suo schedario clienti alla Novarobel. 1 4 In considerazione di quanto precede, la Cour du travail di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale sulla seguente questione, formulata in termini identici nelle due cause: «Se vi sia trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, quando un'impresa, che ha deciso di porre termine alla sua attività il 31 dicembre 1987, licenzia la maggior parte del suo personale, mantenendo alle proprie dipendenze soltanto quattordici persone su un totale di oltre sessanta, decide che queste quattordici persone, nel rispetto dei diritti da esse maturati, dovranno lavorare dal 1 novembre 1987 in un'impresa alla quale non è vincolata da alcun accordo, ma che dal 15 ottobre 1987 fruisce della concessione di vendita da essa in precedenza detenuta, e quando la prima società non ha ceduto nessun elemento patrimoniale alla seconda». 15 Tale questione mira in sostanza ad accertare, innanzi tutto, se l'art. 1, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione in cui un'impresa titolare di una concessione di vendita di autoveicoli per un territorio determinato ponga fine alla sua attività e la concessione venga allora trasferita ad un'altra impresa che rileva una parte del personale e beneficia di una promozione presso la clientela, senza che siano trasferiti elementi patrimoniali. In secondo luogo, tenuto conto delle circostanze delle cause principali e al fine di fornire una soluzione utile al giudice nazionale, occorre accertare se I -1272

7 MERCKX E NEUHUYS l'art. 3, n. 1, della direttiva, si opponga a che un lavoratore occupato dal cedente alla data del trasferimento di impresa non accetti il trasferimento del suo contratto o del suo rapporto di lavoro al cessionario. Sull'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva 16 Per quanto riguarda la prima parte della questione così riformulata, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento ai sensi della direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che risulta in particolare dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa (v., in particolare, sentenza 19 maggio 1992, causa C-29/91, Redmond Stichting, Racc. pag. I-3189, punto 23). 17 Per determinare se questa condizione sia soddisfatta si deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, fra le quali rientrano in particolare il tipo di impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici ed i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Va tuttavia precisato che tutti questi elementi sono soltanto aspetti parziali della valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere considerati isolatamente (citata sentenza Redmond Stichting, punto 24). 18 Alla luce di questi principi occorre constatare che, nella situazione che costituisce oggetto delle controversie dinanzi al giudice nazionale, la Ford, azionista principale della Anfo Motors, ha trasferito alla Novarobel la concessione di vendita di autoveicoli nel territorio coperto dalla Anfo Motors e ha pertanto trasmesso al di fuori del suo gruppo il rischio economico collegato a questa attività, che la Novarobel ha continuato senza interruzione l'attività svolta dalla Anfo Motors nello stesso I

8 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 settore a condizioni analoghe, che essa ha rilevato una parte del personale e che ha beneficiato di una promozione presso la clientela, destinata ad assicurare una continuità nello sfruttamento della concessione di vendita. 19 Tutti questi elementi, considerati nel loro complesso, consentono di ritenere che il trasferimento della concessione di vendita in circostanze quali quelle della causa principale può entrare nel campo di applicazione della direttiva. Occorre tuttavia esaminare se talune circostanze fatte valere dalle appellanti nella causa principale non siano tali da invalidare questa constatazione. 20 Innanzi tutto i signori Merckx e Neuhuys hanno sostenuto che, nella fattispecie di cui alla causa principale, non vi è stato né trasferimento di elementi materiali o immateriali dell'impresa né mantenimento, quanto meno parziale, della struttura e dell'organizzazione dell'impresa. Per il resto, la sede della Novarobel sarebbe situata in comuni dell'agglomerato urbano di Bruxelles diversi da quelli in cui la Anfo Motors esercitava la sua attività. 21 Tali circostanze non sono tali da porre ostacolo all'applicazione della direttiva, in quanto, tenuto conto della natura dell'attività svolta, il trasferimento di elementi patrimoniali non è determinante affinché l'entità di cui trattasi conservi la sua identità economica (v., in tal senso, sentenza 14 aprile 1994, causa C-392/92, Schmidt, Racc. pag. I-1311, punto 16). Infatti, l'attività di una concessione esclusiva di vendita di autoveicoli di una marca determinata in un certo settore conserva il suo oggetto anche se è svolta sotto un altro nome, in locali diversi e con altre attrezzature. È anche indifferente il fatto che la sede si trovi in una zona diversa dello stesso agglomerato urbano, qualora il territorio che costituisce oggetto della concessione rimanga lo stesso. 22 In secondo luogo, i signori Merckx e Neuhuys hanno fatto rilevare che non vi potrebbe essere trasferimento ai sensi della direttiva quando un'impresa ha definitivamente cessato ogni attività ed è stata messa in liquidazione, come sarebbe I

9 MERCKX E NEUHUYS avvenuto nel caso della Anfo Motors. In tali condizioni, l'entità economica avrebbe cessato di esistere e non avrebbe potuto conservare la sua identità. 23 A tal riguardo è sufficiente constatare che, se non si vuole pregiudicare l'obiettivo di protezione dei lavoratori perseguito dalla direttiva, l'applicazione di quest'ultima non può essere esclusa per il semplice fatto che l'impresa cedente ponga fine alla sua attività al momento della cessione e costituisca successivamente oggetto di una liquidazione. Quando l'attività di questa impresa viene continuata da un'altra impresa, queste circostanze sono piuttosto tali da confermare l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. 24 In terzo luogo, secondo i signori Merckx e Neuhuys, il fatto che la maggior parte del personale sia stata licenziata all'atto del trasferimento della concessione di vendita comporterebbe che la direttiva non trova applicazione. 25 In forza dell'art. 4, n. 1, della direttiva, il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento. Tuttavia, questa disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o di organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione. 26 Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la maggior parte del personale sia stata licenziata in occasione del trasferimento non è sufficiente per escludere l'applicazione della direttiva. Infatti, i licenziamenti di cui trattasi sono potuti avvenire per motivi economici, tecnici o di organizzazione, nel rispetto dell'art. 4, n. 1, soprammenzionato e, d'altra parte, in ogni caso l'eventuale violazione di tale disposizione non rimette in discussione l'esistenza di un trasferimento ai sensi della direttiva. I

10 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 27 Infine i signori Merckx e Neuhuys hanno sostenuto che, anche supponendo che un trasferimento ai sensi della direttiva sia effettivamente avvenuto, ciò non deriverebbe da una cessione contrattuale come richiede l'art. 1 della direttiva. Infatti, questa nozione comporterebbe necessariamente l'esistenza di un vincolo contrattuale tra il cedente ed il cessionario. Ora, un tale vincolo mancherebbe nella fattispecie di cui alla causa principale. 28 A causa delle differenze tra le versioni linguistiche della direttiva e delle divergenze tra gli ordinamenti nazionali sulla nozione di cessione contrattuale, la Corte ha dato a questa nozione un'interpretazione sufficientemente elastica per rispondere all'obiettivo della direttiva, che è quello di tutelare i lavoratori subordinati in caso di trasferimento della loro impresa, ed ha affermato che tale direttiva si applicava in tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile dell'impresa, che assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa (v., in particolare, citata sentenza Redmond Stichting, punti 10 e 11). 29 La Corte ha pertanto ritenuto che rientravano nella direttiva la risoluzione di un contratto di affitto-gestione relativo ad un ristorante, seguita dalla conclusione di un nuovo contratto di gestione con un altro gestore (sentenza 10 febbraio 1988, causa 324/86, detta «Daddy's Dance Hall», Tellerup, Race. pag. 739), la risoluzione di un contratto di locazione seguita da una vendita da parte del proprietario (sentenza 15 giugno 1988, causa 101/87, Bork International, Race. pag. 3057) o ancora una situazione in cui un'autorità pubblica decida di porre fine alla concessione di sovvenzioni ad una persona giuridica provocando così la cessazione completa e definitiva delle attività di quest'ultima per trasferirle ad un'altra persona giuridica che persegue un fine analogo (citata sentenza Redmond Stichting). 30 Da questa giurisprudenza deriva che, affinché la direttiva trovi applicazione, non è necessario che esistano rapporti contrattuali diretti tra il cedente ed il cessionario. Di conseguenza, quando si pone fine ad una concessione di vendita di autoveicoli con una prima impresa ed una nuova concessione di vendita viene attribuita ad un'altra impresa che continua a svolgere la stessa attività, il trasferimento di impresa deriva da una cessione contrattuale ai sensi della direttiva, come interpretata dalla Corte. I -1276

11 MERCKX E NEUHUYS 31 Per il resto, dal fascicolo risulta che, nella situazione che costituisce oggetto delle controversie dinanzi al giudice nazionale, la Ford, principale azionista della Anfo Motors, ha concluso con la Novarobel una «convenzione e garanzia» con la quale si è in particolare impegnata a sostenere le spese relative a talune indennità di risoluzione, di evizione o di protezione eventualmente dovute dalla Novarobel al personale precedentemente occupato dalla Anfo Motors. Una tale circostanza conferma l'esistenza di una cessione contrattuale ai sensi della direttiva. 32 Pertanto occorre risolvere la prima parte della questione così come sopra riformulata dichiarando che l'art. 1, n. 1, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione in cui un'impresa titolare di una concessione di vendita di autoveicoli per un territorio determinato pone fine alla sua attività e la concessione viene allora trasferita ad un'altra impresa che rileva una parte del personale e beneficia di una promozione presso la clientela, senza che siano trasferiti elementi patrimoniali. Sulla facoltà per il lavoratore di opporsi al trasferimento del contratto o del rapporto di lavoro 33 Per quanto riguarda la seconda parte della questione così come sopra riformulata, la Corte, nella sentenza 11 luglio 1985, causa 105/84, Danmols Inventar (Racc. pag. 2639, punto 16), ha dichiarato che la tutela che la direttiva mira a garantire è svuotata di contenuto quando lo stesso interessato decide spontaneamente di non continuare il rapporto di lavoro, dopo il trasferimento, con il nuovo datore di lavoro. 34 Risulta inoltre dalla sentenza 16 dicembre 1992, cause riunite C-132/91, C-138/91 e C-139/91, Katsikas e a. (Racc. pag. I-6577, punti 31 e 32), che la direttiva, anche se consente al lavoratore di rimanere alle dipendenze del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni di quelle pattuite con il cedente, non può essere interpretata nel senso che essa obbliga il lavoratore a proseguire il rapporto di lavoro col cessionario. Un obbligo del genere comprometterebbe i diritti fondamentali del I

12 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 lavoratore, il quale dev'essere libero di scegliere il suo datore di lavoro e non può essere obbligato a lavorare per un datore di lavoro che non ha liberamente scelto. 35 Ne consegue che, qualora il lavoratore decida liberamente di non proseguire il contratto o il rapporto di lavoro col cessionario, spetta agli Stati membri stabilire la disciplina riservata al contratto o al rapporto di lavoro. Gli Stati membri possono, in particolare, disporre che in tal caso il contratto o il rapporto di lavoro va considerato rescisso, su domanda del dipendente o su domanda del datore di lavoro. Essi possono anche disporre che il contratto o il rapporto di lavoro continua col cedente (citata sentenza Katsikas, punti 35 e 36). 36 I signori Merckx e Neuhuys hanno poi sostenuto che, nella fattispecie di cui alla causa principale, la Novarobel ha rifiutato di garantire loro il mantenimento della loro retribuzione, che era calcolata in funzione in particolare del fatturato realizzato. 37 Relativamente a quest'affermazione, occorre far presente che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva, se il contratto di lavoro o il rapporto di lavoro è rescisso in quanto il trasferimento ai sensi dell'art. 1, n. 1, comporta a scapito del lavoratore una sostanziale modifica delle condizioni di lavoro, la rescissione del contratto di lavoro o del rapporto di lavoro è considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. 38 Ora, un cambiamento del livello della retribuzione concessa al lavoratore figura tra le modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro ai sensi di questa disposizione, anche quando la retribuzione dipende in particolare dal fatturato realizzato. Quando il contratto o il rapporto di lavoro è rescisso per il fatto che il trasferimento comporta un tale cambiamento, la rescissione dev'essere considerata come dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. I -1278

13 MERCKX E NEUHUYS 39 Pertanto, occorre risolvere la seconda parte della questione, così come riformulata, nel senso che l'art. 3, n. 1, della direttiva non si oppone a che un lavoratore occupato dal cedente alla data del trasferimento di impresa non accetti il trasferimento del suo contratto o del suo rapporto di lavoro al cessionario. In tale ipotesi, spetta agli Stati membri determinare la disciplina da applicare al contratto o al rapporto di lavoro con il cedente. Tuttavia, quando il contratto o il rapporto di lavoro è rescisso a causa di una modifica del livello della retribuzione concessa al lavoratore, l'art. 4, n. 2, della direttiva impone agli Stati membri di prevedere che la rescissione è dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. Sulle spese 40 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour du travail di Bruxelles con sentenze 15 giugno 1994, dichiara: 1) L'art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, I

14 SENTENZA CAUSE RIUNITE C-171/94 E C-172/94 di stabilimenti o di parti di stabilimenti, dev'essere interpretato nel senso che rientra nel suo campo di applicazione una situazione in cui un'impresa titolare di una concessione di vendita di autoveicoli per un territorio determinato pone fine alla sua attività e la concessione viene allora trasferita ad un'altra impresa che rileva una parte del personale e beneficia di una promozione presso la clientela, senza che siano trasferiti elementi patrimoniali. 2) L'art. 3, n. 1, della direttiva 77/187, non si oppone a che un lavoratore occupato dal cedente alla data del trasferimento di impresa non accetti il trasferimento al cessionario del suo contratto o del suo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, spetta agli Stati membri determinare la disciplina da applicare al contratto o al rapporto di lavoro con il cedente. Tuttavia, quando il contratto o il rapporto di lavoro è rescisso a causa di una modifica del livello della retribuzione concessa al lavoratore, l'art. 4, n. 2, della direttiva impone agli Stati membri di prevedere che la rescissione è dovuta alla responsabilità del datore di lavoro. Kakouris Mancini Schockweiler Kapteyn Ragnemalm Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 marzo Il cancelliere Il presidente della Sesta Sezione R. Grass C.N. Kakouris I

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