REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
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- Cipriano Gentili
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1 REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
2 INDICE Art. 1 - Contenuto e validità Art. 2 - Definizioni Art. 3 - Autorizzazione all esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A Art. 4 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A Art. 5 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A Art. 6 - Autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B Art. 7 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni Art. 8 - Mercati esistenti Art. 9 - Concessioni di posteggio nelle fiere Art Riserva per agricoltori e altri soggetti di cui alla lettera g), comma 2, art. 4 del D. Lgs. N. 114/98 Art Mercati giornalieri Art Orario di svolgimento Art Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita Art Circolazione e sosta degli automezzi Art Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato Art Registrazione delle presenze Art Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei 2
3 Art Modalità di assegnazione dei posteggi e di assegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti Art Determinazione di corrette modalità di vendita Art Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari Art Canoni Art Funzionamento dei mercati Art Calcolo del numero delle presenze Art Art Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi Validità delle presenze Art Vendita esercitata dagli Agricoltori Art Attività stagionali Art Rinvio a disposizioni di legge Art Sanzioni Art Disposizioni finali 3
4 REGOLAMENTO Art. 1 - Contenuto e validità 1. Il presente Regolamento disciplina l attività di commercio su aree pubbliche, di cui al Decreto Legislativo n. 114/98 e alla Legge della Regione Puglia 24 luglio 2001 n. 18, esercitata nel territorio del Comune di Grottaglie. 2. Esso ha validità di quattro anni dalla data di approvazione da parte del Consiglio comunale e resta in vigore sino all approvazione di un nuovo Regolamento. 3. Le presenti norme possono essere modificate, anche prima della scadenza, con le stesse procedure osservate per l approvazione. Art. 2 - Definizioni In conformità a quanto disposto dall art. 27 del D. Lgs. n. 114/98 e dall art. 2 della L.R. n. 18/2001, ai fini del presente Regolamento si intendono: 1) per commercio sulle aree pubbliche, l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; 2) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 3) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l uso di posteggio, di cui all articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs 114/1998; 4
5 4) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche senza l uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all articolo 28 comma 1, lettera b), del D.lgs 114/1998; 5) per concessione di posteggio, l atto comunale che consente l utilizzo di un posteggio nell ambito di un mercato o di una fiera; 6) per società di persone, le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice; 7) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all articolo 5 del D.lgs 114/1998; 8) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall articolo 5 del D.lgs 114/1998; 9) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/1963 e del D. Lgs. 221/2001; 10) per mercato straordinario, l edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi; 11) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale; 12) per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche. E soggetto al rilascio della concessione; 13) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; 14) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare specifiche produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti 5
6 di antiquariato o aventi valore storico o artistico. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, nonché artisti, scambisti ed operatori non professionali in genere; 15) per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche, l atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti; 16) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività; 17) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera; 18) per miglioria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato; 19) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; 20) per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap etc.; 21) per settore merceologico, quanto previsto dall articolo 5 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n 114 per esercitare l attività commerciale con riferimento ai settori alimentare e non alimentare; 22) per spunta, l operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, e dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; 23) per spuntista, l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato; 6
7 24) per Piano il Piano per il Commercio sulle aree pubbliche di cui all art.13 della Legge Regionale 24 luglio 2001 n 18; 25) per Legge Regionale la Legge Regionale 24 luglio 2001 n 18; 26) per Decreto Legislativo il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n 114; 27) per fiere e mercati specializzati si intendono le manifestazioni organizzate per la vendita di prodotti legati da affinità merceologica o complementarietà, quali, ad esempio, la fiera del giocattolo, il mercato delle ceramiche, la fiera natalizia, il mercato delle calzature, ecc.); per mercato annuale quello che si svolge in tutto il corso dell anno; per mercato stagionale quello che si svolge per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell anno. Art. 3 - Autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche con posteggio o di tipo A 1 L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio è rilasciata dal Comune. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione. 2. Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, non può essere ceduta se non con l'azienda ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del Comune che, in tal caso, deve contestualmente conferire, se disponibile, un nuovo posteggio all'operatore. La concessione del posteggio, ove questo non comporti l utilizzo esclusivo di box, arredi e di attrezzature, si considera effettuata mediante annotazione sull autorizzazione del numero del posteggio assegnato, riportante le dimensioni dello stesso. 3. L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell attività con uso di posteggio consente: a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione; b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale. 7
8 4. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui fanno capo e vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato. 5. In relazione a quanto disposto all'articolo 4, comma 5 della L.R. n. 18/2001 che così dispone: E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, è ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari. 6. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione. Art. 4 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A 1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste sull apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze. 2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni. 3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande 8
9 eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. 4. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri: a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero dì volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto; b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche; c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal Comune e indicati nel bando. 5. Qualora il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati in relazione a categorie merceologiche, gli interessati nell'istanza specificano uno, più o tutti i posteggi per i quali intendono concorrere e il relativo ordine di preferenza. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 4 della L.r. n. 18/2001 che così recita: Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di una autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato. 6. Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata. 7. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciate dal Comune, secondo propri criteri e modalità le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative: a) ai produttori agricoli di cui all art. 4 del D.Lgs. 228/2001; b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato. 9
10 Art. 5 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A 1. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario provvede a inoltrare al Comune sede del posteggio, entro sessanta giorni, la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l autorizzazione originale, copia dell atto di cessione e l autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. 2. Se il cessionario dell attività non è in possesso, al momento dell atto di trasferimento dell azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l esercizio dell attività commerciale e la reintestazione dell autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno. 3. Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell impresa, i quali, in mancanza dei requisiti soggettivi, possono continuare l attività del dante causa per non oltre sei mesi. 4. In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione dell anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società. 5. Non è ammessa la cessione dell attività relativamente a uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio. 6. Nell'ipotesi di cambiamento dì residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio, che provvede alle necessarie annotazioni. Art. 6 - Autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante o di tipo B 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di tipo B è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone dal Comune in cui ha 10
11 sede legale la società. Non si può rilasciare più di una autorizzazione di tipo B allo stesso richiedente. 2. L'autorizzazione di tipo B abilita: a) all'esercizio del commercio in forma itinerante; b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere; c) all'esercizio dei commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati; d) alla vendita al domicilio, come definita all'art. 28, comma 4, del D.lgs, 114/ L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. 4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine, non superiore a novanta giorni. 5. Nel caso di cambiamento di residenza della persona fisica o di sede legale della società, titolari di autorizzazione di tipo B, l'interessato ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune di nuova residenza o sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione previo ritiro dell'autorizzazione originaria e alla sua trasmissione al Comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione della priorità. 6. Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo B, il cessionario provvede, entro sessanta giorni, a inoltrare al proprio Comune di residenza la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, allegandovi l'autorizzazione originaria, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi. Qualora il Comune dì residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente, il titolo originario è trasmesso dal primo Comune al secondo per gli adempimenti conseguenti. Si applica anche al 11
12 subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto ai commi relativi al subingresso nelle autorizzazioni di tipo A. 7. Il commercio in forma itinerante è consentito su tutto il territorio comunale, con esclusione, per motivi di viabilità e traffico nelle vie sottoelencate: piazza Principe di Piemonte, via Colombo, viale Matteotti, via Parini, via La Sorte, via Ennio, via Madonna di Pompei, viale G. Pignatelli (già via Venezia), via S.M. in Campitelli, via Diaz, via Delle Torri, via Marconi, via De Gasperi, via Calò, viale della Repubblica, viale Gramsci, via Salvatore Perduno, via Lombardia, via Palmiro Togliatti, via Osvaldo Cantore, via Pordenone, via Messapia, via Parri, viale Di Vittorio, viale Ariosto, via Rodari, viale Dello Sport, via Partigiani Caduti, via XXV Luglio, viale Dei Cipressi, Piazza IV Novembre. E, altresì, vietato il commercio in forma itinerante, nella sola giornata del giovedì, nelle vie comprese tra via Benedetto XV, viale De Gasperi, via Rodari. Nelle strade che intersecano una via interdetta al commercio, la sosta per la vendita è vietata nei dieci metri dall intersezione. E vietato lo svolgimento del commercio ambulante, lungo le strade limitrofe, entro un raggio di metri 200 da tutti i mercati,sia giornalieri che settimanali, nonché nel raggio di metri 100 dalle sedi scolastiche durante le ore di lezione. E vietato l uso di amplificazione a norma dell art. 23 del codice della strada. L attività del commercio in forma itinerante dovrà svolgersi nelle ore consentite per il commercio a posto fisso. (modificato con delibera C.C. n 3 del 12/04/2006). Art. 7 - Revoca e sospensione delle autorizzazioni 1. L'autorizzazione è revocata: a) nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività; b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio materiale del l'autorizzazione; c) nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno della data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa; d) qualora l'operatore in possesso di autorizzazione di tipo A non utilizzi il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare o per oltre un quarto del periodo previsto trattandosi di autorizzazioni stagionali, fatti salvi i casi di assenza per 12
13 malattia, gravidanza o servizio militare. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterlo ottenere non sono computati ai fini della revoca; e) allorquando l Ufficio Gestioni Dirette provveda alla revoca della concessione del posteggio per accertata morosità del concessionario nel pagamento del canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010); 2. Fatta eccezione per la fattispecie di cui alla lettera e) dove la revoca del titolo autorizzatorio viene adottata immediatamente dopo la revoca della concessione del posteggio (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010), il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca di cui alle lettere a), b) c), d), la comunica all'interessato fissando un termine di trenta giorni per le eventuali controdeduzioni decorso il quale adotta il provvedimento di revoca. 3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del D.lgs 114/1998, che così recita: In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento alla sanzione mediante oblazione. La sospensione è disposta dal Comune con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa. Nel caso di pagamento in misura ridotta della sanzione, la sospensione è disposta con separato provvedimento. Art. 8 - Mercati esistenti Con l approvazione del presente Regolamento si intendono regolarmente istituiti i seguenti mercati, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche già in essere sul territorio comunale. All interno dei box dei Mercati giornalieri di via delle Torri e via Campitelli potranno esercitarsi indifferentemente attività commerciali di prodotti alimentari e non alimentari, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie 13
14 assentite dalla competente ASL (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010). L Amministrazione Comunale si riserva n 1 posteggio per ciascuna delle piazze mercato, fra quelli destinate ai commercianti, da concedere a soggetti che versano in condizioni disagiate. 8.A - Mercato giornaliero di via delle Torri: si svolge tutti i giorni feriali, con l orario osservato dagli esercizi a posto fisso; i produttori agricoli osservano l orario antimeridiano. Gli spazi del mercato sono riportati nell acclusa planimetria - allegato A - costituente parte integrante del presente Regolamento. Elenco box Piazza delle Torri N. box Mq. 1 10, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 14
15 23 56, ,64 Elenco Posteggi Piazza Delle Torri N. Mq. Posteggio 1 13, , , , , , , , , , , , , , , , ,60 B1 5,25 B2 5,25 B3 3,00 P1 4,60 P2 4,60 P3 4,60 P4 4,60 P5 4,60 P6 9,40 P7 8,00 P8 8,00 15
16 P9 8,00 P10 6,88 P11 6,88 8.B - Mercato giornaliero di via Campitelli: si svolge tutti i giorni feriali, con l orario osservato dagli esercizi a posto fisso; i produttori diretti osservano l orario antimeridiano. Gli spazi del mercato sono riportati nell acclusa planimetria - allegato B - costituente parte integrante del presente Regolamento. N. box Mq. 1 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,72 Elenco Box Piazza Campitelli 16
17 Elenco Posteggi Piazza Campitelli N. Posteggio Mq. 1 11, , , , , ,00 7 8,80 8 8, , , , , , , ,00 B1 6,25 B2 6,25 B3 6,25 P1 3,13 P2 3,13 P3 3,61 P4 4,88 P5 3,61 P6 4,88 P7 4,88 P8 3,61 P9 4,88 P10 3,61 P11 2,80 8.C - Dimensioni dei posteggi e caratteristiche dei banchi di vendita 1. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi, le cui dimensioni sono indicate per ciascun tipo di mercato o fiera, ai punti precedenti. 17
18 2. Nell ambito del mercato settimanale del giovedì, le merci devono essere esposte sui banchi di vendita aventi l altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2.00, misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di mt. 1,00 oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco. Ai soli venditori di calzature, ferraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti è consentita l esposizione a terra. 3. I banchi di vendita degli operatori concessionari delle Piazze Mercato di Via Campitelli e Via delle Torri dovranno essere conformi al tipo prescritto dalle leggi vigenti. Il banco stesso sarà realizzato a cura dell Amministrazione Comunale, per il quale verrà pagata dal commerciante una somma cauzionale pari a due mensilità. Il pagamento di tale somma dovrà avvenire in ratei mensili non superiori a 12 secondo le modalità, termini e condizioni stabiliti dalla Giunta Comunale in sede di assegnazione. La mancata corresponsione anche di una sola rata, nei termini fissati, comporterà l applicazione di una mora pari al 2,50% semestrale della rata non versata. La mancata corresponsione di 3 ratei mensili nell arco di un anno solare, sarà causa di revoca della concessione dello spazio assegnato, con conseguente incameramento della cauzione versata. In caso di recesso la cauzione sarà rimborsata, previo accertamento da parte dell ufficio Tecnico del buono stato di conservazione del manufatto. Diversamente, verrà detratta dalla cauzione, la somma che risulterà necessaria per fronteggiare i lavori di straordinaria manutenzione. 4. E fatto divieto di eseguire operazioni di carico e scarico all interno delle due piazze mercato, nonché la vendita all interno di queste con automezzi attrezzati. 5. Le operazioni di allestimento dei singoli posteggi all interno delle due Piazze Mercato riguardante la sistemazione delle merci, dovrà avvenire tassativamente dalle ore alle ore 08.00, onde garantire un migliore controllo da parte delle autorità sanitarie. 6. Concessione di suolo pubblico prospiciente i box nelle piazze coperte. 18
19 E concesso l uso del marciapiede prospiciente il box per consentire l esposizione della merce, previa istanza al Sindaco e dietro pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, proporzionalmente alla superficie occupata, secondo i parametri vigenti. Detta istanza dovrà essere reiterata ogni inizio dell anno e avrà carattere della temporaneità. Il pagamento del canone di concessione di detti spazi dovrà avvenire con le modalità ed i termini del vigente Regolamento COSAP. La struttura espositiva dovrà essere realizzata in maniera da consentire la quotidiana pulizia dello spazio occupato. 8.D - Posteggi isolati sparsi In via Grieco n. 1 posteggio per la vendita di salumi e formaggi e generi alimentari, con automezzo attrezzato, nei soli giorni di giovedì e sabato; tale posteggio sarà soppresso allorquando il concessionario cesserà l attività. (modificato con delibera C.C. n 3 del 12/04/2006). Interno villa comunale di via Colombo: box di mq. 20, per la vendita di gelati, pasticceria, rosticceria, bevande. Interno Palazzetto Comunale nel Campus Campitelli, destinato a Bar; l assegnazione del posteggio ha durata di anni 5; l orario di apertura del bar dovrà coincidere con gli orari di apertura al pubblico del Palazzetto; la concessione del posteggio avverrà mediante bando pubblico e successiva sottoscrizione di apposita convenzione; i partecipanti al bando dovranno essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti dalle normative vigenti e l inizio dell attività sarà subordinato all osservanza delle norme in materia igienico-sanitaria e, trattandosi di pubblico esercizio in area con specifica destinazione a servizio della collettività, delle norme in materia di sorvegliabilità. Antistante il Cimitero Comunale: n. 4 posteggi per la vendita di fiori; gli orari di vendita dovranno coincidere con quelli di apertura del Cimitero. Un posteggio in viale Matteotti ed uno in via Diaz, per la vendita di prodotti festivi, olive e noccioline, nei soli giorni festivi. 19
20 Aree per la vendita di prodotti stagionali (meloni, angurie..): 1. area di mq. 30, in fondo a Via Calò, tra il civico 50 e il 52, largo esistente; 2. area situata nel parcheggio antistante via Campitelli, nei pressi della scuola Campitelli; 3. area situata nello slargo di Viale Gramsci, tratto compreso tra via O. Cantore e via P. Togliatti, mq. 30; (modificato con delibera C.C. n 3 del 12/04/2006). 4. area in zona Piana degli ulivi, quartiere Savarra, mq E - Chioschi-bar Si istituiscono n. 4 (quattro) chioschi-bar: - Largo dell Accoglienza (Quartiere delle Ceramiche); - Cave di Fantiano; - Zona 167 Nord; - Piazzale Unicef. I concessionari dei chioschi-bar su aree pubbliche dovranno essere abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; la concessione dello spazio su area pubblica avrà la durata di anni 10 (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010). 8.F - Istituzione nuovi posteggi Con l approvazione del presente Regolamento sono istituiti i seguenti posteggi: - Via S. M. in Campitelli, nelle adiacenze del mercato comunale, per la vendita di frutta secca durante i giorni festivi; - Piazza Verdi, per la vendita di frutta secca nei giorni festivi; - Piazza Regina Margherita, per la vendita di frutta secca nei giorni festivi; - Pineta Frantella, un punto di ristoro; - Piana degli Ulivi, nei pressi dell Anfiteatro comunale, un chiosco-bar; - Al palazzetto dello Sport di Via Don Minzoni (S.Elia), chiosco-bar; - Come previsto nel progetto di ristrutturazione dei campetti di calcetto di Via Aldo Moro (di fianco alla piscina comunale), chiosco-bar. - Apertura di un chiosco-bar presso lo spazio a verde attrezzato di Via Martiri D Ungheria adiacente la Casa 20
21 Comunale. (modificato con delibera C.C. n 3 del 12/04/2006). 8.G - Altre aree Mercato del verde, ubicato sul parcheggio di via Campitelli, adiacente la scuola Materna Campitelli n: 20 posteggi di mq. 10 ciascuno. Due posteggi sono riservati a soggetti che versano in disagiate condizioni economiche. In caso di assenza di domande, tali posteggi saranno assegnati ad operatori commerciali su aree pubbliche. 8.H - MERCATO SETTIMANALE: destinato alla vendita di prodotti non alimentari. Il mercato settimanale di Grottaglie ha svolgimento il giovedì mattina lungo le seguenti vie: via Don Luigi Sturzo (tra via Aldo Moro e via Tiziano); via Tiziano; via Abebe Bikila; Piazza dei giochi olimpici; via dei Maratoneti e Viale dello Sport (tra via Aldo Moro e via Tiziano). Esso è costituito da 285 posteggi, tutti assegnati. Nell acclusa planimetria - all C - costituente parte integrante del presente Regolamento, sono riportati i posteggi. Nella stessa, sono riportati posteggi non costituenti mercato; essi potranno essere utilizzati per operazioni di miglioria di cui all art. 18. Rispetto alle reali esigenze economiche del territorio e alla presumibile domanda della popolazione residente e fluttuante, il mercato settimanale risulta essere sovradimensionato. Il rapporto ottimale (esercizio/popolazione residente) risulta essere di n. 232 posteggi complessivi contro i 285 esistenti. Fermo restando la situazione attuale presente nel mercato settimanale, trattandosi di mercato sovradimensionato rispetto alle reali esigenze economiche del territorio e alla presumibile domanda della popolazione residente e fluttuante, si puntualizza che per il raggiungimento del numero ottimale dei posteggi di vendita riportati nelle allegate tabelle, non si procederà all esclusione di alcun commerciante attualmente titolare di posteggio, si procederà invero, al diniego di assegnazione ad altro posteggio successivamente ad 21
22 eventuale cessazione da parte degli attuali operatori, sino al raggiungimento del numero ottimale sopra indicato, fatto salvo l istituto del subingresso previsto dalla legge. 8.I - Fiere e rassegne specializzate: 1. Mercatino di Ognissanti: soppresso con l entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Sono istituite le seguenti rassegne specializzate: Mercatino dell antiquariato : Viene soppresso dalla sede di Piazza Regina Margherita e via adiacenti, e istituito nell area di Viale Matteotti e Piazza Principe di Piemonte, la rassegna si svolge la prima domenica del mese, secondo l orario che sarà stabilito dal Sindaco con apposito provvedimento. La rassegna è riservata ad operatori specializzati in antiquariato; potranno partecipare hobbisti, scambisti, collezionisti ed altri operatori similari, purchè la loro partecipazione non alteri la specializzazione della manifestazione. Fiera delle grotte : nell area Campus Campitelli in adiacenza del Palazzetto dello Sport., specializzata in rappresentazioni equestri e commercio di prodotti collegati, compresi animali vivi. Essa si svolge, di norma, due volte l anno, nel mese di Maggio e Settembre. Grottaglie in Fiera : nell area Campus Campitelli in adiacenza Palazzetto dello Sport, specializzata in Agricoltura, Artigianato, Commercio, Turismo e Servizi, nel mese di ottobre. Le date di svolgimento della Fiera delle Grotte e di Grottaglie in Fiera, saranno stabilite con deliberazione di Giunta comunale eventualmente di concerto con i soggetti gestori. Per la valorizzazione e la promozione delle su indicate rassegne, il Comune può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, prevedenti l affidamento ad essi della gestione delle iniziative, ferma restando l esclusiva competenza 22
23 del Comune al rilascio delle autorizzazioni amministrative, anche a soggetti indicati dall ente gestore, se appositamente previsto in Convenzione. Alle manifestazioni di cui al presente articolo, possono partecipare operatori su aree pubbliche, nel numero stabilito con apposita deliberazione di Giunta comunale o con Determina dirigenziale. 23
24 3. Commercio su aree pubbliche in occasione di manifestazioni religiose, culturali, sportive e simili: - Festività di San Ciro: gennaio numero massimo n. 90 posteggi. Posteggi, questi, non assegnabili ai paninari ai quali è riservata l area adiacente il Luna Park; - Istituzione di un area mercatale in Piazzetta del Popolo in occasione del riporto della Statua di San Ciro alla Chiesa dei Paolotti: n. 8 posteggi; - Istituzione di un area mercatale nei pressi del Luna Park, riservata agli operatori muniti di automarket (paninari) per il 30 e 31 gennaio e per le giornate di sabato e domenica ricadenti nel periodo delle celebrazioni religiose di San Ciro. Per il 30 e 31 gennaio area mercatale costituita da n. 15 posteggi. Per il sabato e la domenica, ricadenti sempre nel periodo delle celebrazioni religiose di San Ciro, area mercatale costituita da n. 10 posteggi. (modificato con delibera C.C. n 3 del 12/04/2006). - Festa in onore della Madonna di Mutata: (domenica in albis) presso il Santuario della Madonna di Mutata numero massimo posteggi 15 (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010). Art. 9 - Concessioni di posteggio nelle fiere 1. Coloro che intendono partecipare alle fiere devono far pervenire al Comune, almeno 60 giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell autorizzazione con la quale s intende partecipare e la merceologia principale trattata. L istanza deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alle fiere possono partecipare gli operatori su aree pubbliche provenienti dall intero territorio nazionale. Il Comune, decorso il termine per l inoltro delle istanze, redige la graduatoria degli aventi diritto, tenuto conto, nell ordine, dei seguenti criteri: a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato nella fiera di che trattasi; b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese; a parità, anzianità di iscrizione al REC, se posseduta; c) ordine cronologico di spedizione dell istanza. Per la festività di S. Ciro -30 e 31 gennaio- al fine di consentire l istruttoria delle istanze in tempi utili, si dispone che le 24
25 domande di partecipazione devono essere inoltrate dagli operatori interessati entro e non oltre il 30 novembre dell anno precedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Le richieste di partecipazione a feste e/o manifestazioni occasionali, organizzate da Comitati, gruppi politici, associazioni, parrocchie e altri organismi similari, devono essere inoltrate a norma dell art. 15 della L.R. n. 18/ Coloro che intendono organizzare feste e/o manifestazioni di cui al comma precedente, e a cui possono partecipare operatori commerciali su aree pubbliche, devono far pervenire al Comune apposita istanza almeno 30 giorni prima dell inizio della manifestazione stessa. Art Riserva per agricoltori e altri soggetti di cui alla lettera g), comma 2, art. 4 del D. Lgs. N. 114/98 1. Nei mercati esistenti vengono confermati i posteggi riservati agli agricoltori o produttori diretti, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni. Tali posteggi, nei giorni non occupati dai soggetti di cui al comma precedente, possono essere assegnati ai pescatori e alle cooperative di pescatori nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e diritti similari. 2. Nei mercati di nuova istituzione deve essere prevista una riserva di posteggi non inferiore al 5% del totale destinati agli agricoltori ed ai soggetti del comma precedente. Art Mercati giornalieri 1. I mercati giornalieri sono destinati prevalentemente alla vendita di prodotti alimentari e prodotti per la casa e l igiene della persona; si effettuano tutti i giorni feriali, salvo eventuali deroghe i cui termini vengono fissati con apposita Ordinanza Sindacale. 25
26 2. L esercizio dell attività nell ambito dei mercati è disciplinato dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla L. R. n. 18/01 e dal presente Regolamento, nonché da altre norme vigenti in materia. 3. Le aree di mercato sono quelle indicate nelle rispettive planimetrie disponibili presso i competenti uffici comunali, nelle quali è evidenziato: l ampiezza complessiva delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche; la superficie di ciascun posteggio, il numero di identificazione e l'esatta collocazione. Costituisce, inoltre, mercato giornaliero l insieme dei posteggi isolati situati nel territorio comunale. Art Orario di svolgimento 1. Gli orari per l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche, sia esso svolto in forma itinerante o su posteggio fisso, sono stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010). 2. Il mercato settimanale si svolge dalle ore 8 alle ore 13,30. Gli operatori entro le ore 8 devono avere installato il proprio banco - autoservizio ed attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio assegnato. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13, se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità; nel qual caso ogni operatore è tenuto a facilitare le operazioni di sgombero. Entro le ore 14 tutti i posteggi devono essere lasciati liberi, in modo che possa essere ripristinato l'uso non mercatale dell area. 3. Art Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita 1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio delimitato assegnato. 2. Non è permesso occupare passi carrabili od ostruire ingressi 26
27 di abitazioni e di negozi. 3. In ogni caso deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto soccorso. 4. Su richiesta dell interessato, nel caso in cui sia motivata dall utilizzo di moderne unità mobili di vendita, il Sindaco può autorizzare, laddove è possibile, una superficie unitaria di posteggio anche superiore a quella indicata. Art Circolazione e sosta degli automezzi 1. Dalle ore 8 alle ore 13,30 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato settimanale, fatti salvi i mezzi di emergenza. 2. E inoltre vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. 3. I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori del mercato possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. Art Modalità di tenuta e consultazione del ruolino di mercato 1. Presso l'ufficio Commercio, o altro ufficio delegato, nonché del Comando di Polizia MUNICIPALE, deve essere tenuto a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione aggiornata dei posteggi e degli estremi dell assegnazione, la superficie assegnata, la data di scadenza della concessione. Art Registrazione delle presenze 1. A cura del personale di vigilanza sarà tenuto il registro del mercato. In tale registro, oltre alle presenze degli operatori concessionari dei posteggi, saranno annotate, in apposita sezione, le presenze degli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio. Gli abituali frequentatori saranno riportati se presenti all ora di inizio delle vendite, anche se in quel giorno non avranno occupato nessun posteggio. 27
28 Art Modalità di assegnazione dei posteggi temporanei 1. I concessionari di posteggi non presenti alle ore 8, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti senza che possano richiedere la restituzione delle tasse pagate. 2. Tali posteggi verranno assegnati agli operatori abituali frequentatori non concessionari di posteggio secondo l'ordine del vigente registro delle presenze; l assegnazione comporta il contestuale pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico. 3. Il posteggio non può essere assegnato nel caso consista in un box o chiosco o locale e sul posteggio insistano attrezzature di proprietà del titolare della concessione. 4. Il registro delle presenze è tenuto dall Ufficio Polizia Municipale o da altro ufficio delegato. 5. Nel mercato settimanale è consentita l assegnazione dei posteggi non occupati solo per l esercizio del commercio di prodotti non alimentari. Art Modalità di assegnazione dei posteggi e di assegnazione a seguito di ristrutturazione o spostamenti 1. Quando si rende libero un posteggio o esistono posteggi non ancora occupati, prima di effettuare la nuova assegnazione, si procede al riordino del settore merceologico e ad eventuali trasferimenti degli attuali operatori. 2. La possibilità di spostamento in altro posteggio dello stesso mercato è comunicata mediante circolare agli operatori interessati, anche mediante avviso affisso nell area mercatale, i quali potranno presentare domanda entro i 10 giorni successivi. 3. Nell autorizzare lo spostamento si terrà conto della affinità merceologica e della anzianità di presenza al mercato. 4. E consentito lo scambio consensuale dei posteggi nello 28
29 stesso mercato purché tale scambio non determini conflittualità tra gli operatori ed intralcio alle normali attività di vendita; lo scambio può avvenire solo tra posteggi dello stesso settore merceologico. 5. Lo scambio, prescindendo da eventuali atti pubblici o privati tra le parti, potrà essere effettuato mediante sottoscrizione di apposito accordo tra le parti presso l ufficio commercio del Comune o altro ufficio delegato. 6. In caso di ridefinizione dell ampiezza complessiva del mercato per ristrutturazione, compatibilmente con la disponibilità di superficie, è fatta salva l esigenza della revisione dei singoli posteggi e per le nuove autorizzazioni si applica la normativa regionale vigente. Il Responsabile del Servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l ordine risultante da apposita graduatoria formulata sulla base: a) dell anzianità di frequenza quali concessionari dei posteggi; b) in caso di parità, sulla base dell anzianità dell impresa risultante dall iscrizione al Registro Imprese. Art Determinazione di corrette modalità di vendita 1. Gli operatori hanno l obbligo di mantenere costantemente pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita devono conferire i rifiuti, chiusi in sacchetti a perdere, negli appositi contenitori. Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito. 2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell'attività. 3. Le tende di protezione dei banchi e simili non devono sporgere oltre mt. 0,50 dalla verticale del limite di allineamento e lateralmente di un massimo di cm. 25; esse devono avere una altezza minima dal suolo di mt. 2, Nell'area dei mercati è fatto assoluto divieto di annunciare con grida e clamori il prezzo di vendita e la qualità delle merci 29
30 poste in vendita e di usare apparecchi per l'amplificazione e la diffusione sonora; è inoltre vietato l'utilizzo di apparecchiature di qualsiasi tipo che possano disturbare il normale svolgimento delle attività di compravendita. 5. Ai venditori di dischi e musicassette, di apparecchi radio e autoradio è consentita l'accensione e l'uso degli stessi, a volume tenuto entro i limiti della moderazione tale da non creare disturbo alle attività dei banchi vicini. 6. E, inoltre, vietato: vendere con il sistema della riffa o con qualsiasi forma di lotteria; arrecare intralcio o disturbo agli avventori ed ai colleghi; piantare chiodi, legare funi, corde od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi ed alle facciate dei caseggiati vicini. 7. Ogni singolo partecipante al mercato ha l obbligo di tenere a disposizione i documenti atti a verificare il possesso dei titoli per l esercizio dell attività nel mercato, esibendola al personale incaricato della vigilanza. 8. Il venditore non può rifiutare di vendere, nella quantità richiesta, la merce esposta al pubblico. Il venditore deve applicare e mantenere in modo ben visibile i cartellini pubblicizzanti i prezzi sui generi esposti per la vendita. 9. In caso di evidenti condizioni metereologiche avverse, l operatore dei mercati scoperti è autorizzato a tenere il proprio automezzo anche quando lo stesso non può essere sistemato completamente entro l'area in concessione, semprechè tale automezzo non intralci il normale svolgimento delle operazioni mercatali e lo sgombero del mercato. Art Norme igienico-sanitarie per la vendita dei generi alimentari 1. La vendita e la somministrazione dei generi alimentari è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'autorità sanitaria. 2. Gli esercenti, i loro collaboratori, nonché i dipendenti debbono essere muniti di tessera sanitaria, sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalle competenti autorità. 30
31 Art Canoni 1. Le concessioni per occupazione di suolo pubblico, sia stagionali che annuali, aventi validità decennale, nonché le concessioni temporanee, sono assoggettate al pagamento dei relativi canoni fissati dalla Giunta Comunale. I relativi tributi dovranno essere versati tramite bollettino di C/C/Postale n (COSAP) intestato al Comune di Grottaglie. 2. Gli operatori sono tenuti, su richiesta del personale addetto alla vigilanza del mercato o della fiera, ad esibire le ricevute attestanti il pagamento dei canoni dovuti. 3. E ammessa la possibilità di versamento dei canoni in rate trimestrali anticipate, con scadenza , qualora l ammontare dei canoni annuali sia superiore ad euro 207, Il ritardo nei pagamenti comporta l applicazione dell indennità di mora pari al 2,50% semestrale. 5. Il mancato pagamento di n. 2 rate trimestrali nell arco di un anno farà incorrere il concessionario nella decadenza automatica della concessione e del relativo titolo autorizzatorio (approvato con delibera C.C. n 25 del 16/04/2010), nonché nell attivazione delle procedure di riscossione coattiva. Art Funzionamento dei mercati 1. I mercati, giornalieri e quello settimanale, sono gestiti direttamente dal Comune, che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi di mercato salvo che non si proceda, per questi ultimi, all affidamento a soggetto esterno sulla base di una specifica convenzione. 2. Gli Uffici preposti hanno facoltà di emanare ordini dì servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 31
32 3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell ambito delle proprie competenze, l Azienda USL. 4. Il Sindaco può fissare gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell area di mercato anche in deroga a quelli stabiliti nel precedente articolo I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito. 6. E consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio destinato a posteggio. 7. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza del mercato considerando, in caso contrario, l operatore assente a tutti gli effetti. 8. È fatto obbligo agli operatori mercatali, al termine delle operazioni di vendita, di pulire il posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti prodotti in appositi contenitori o cartoni che saranno prelevati a cura del Servizio di Igiene Urbana. Art. 23- Calcolo del numero delle presenze 1. E confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/ La mancata presenza anche in un solo anno, produce l esclusione dalla graduatoria. Art Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi 1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempre che disposte per 32
33 motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli Allegati. Art Validità delle presenze 1. Ai fini della validità dell assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante; in entrambi i casi è ammessa la presenza di un collaboratore familiare o di un dipendente. Art Vendita esercitata dagli Agricoltori 1. I posteggi indicati nelle allegate planimetrie A e B saranno assegnati agli agricoltori in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 15/5/2001 n L attività di vendita, come esplicitato dall art. 4 del D. Lgs 18/5/2001 n. 228, può essere effettuata decorsi i trenta giorni dalla formale comunicazione all Ufficio Agricoltura del Comune. Art Attività stagionali 1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare. Art Rinvio a disposizioni di legge 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla legge regionale del 24/07/2001 n. 33
34 18 e del D.Lgs n. 114/98; e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle disposizioni regionali di attuazione. Art Sanzioni Per l accertamento, le contestazioni, le notifiche delle violazioni nonché per le modalità di riscossione anche coattive delle sanzioni, si applicano le norme della Legge n. 689 e successive modifiche èd integrazioni. Le competenze in materia di violazione alle norme sul commercio su aree pubbliche, sono del Comune e al Comune spettano i proventi derivanti dai pagamenti delle relative sanzioni. 1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione, fuori dal posteggio assegnato, su posteggio senza l autorizzazione, fuori territorio su posteggio, fuori territorio Regionale, viola gli artt. 28 e 29 del D. Lgs n. 114 ed è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da 2.582,28 a ,71, pagamento in misura ridotta 5.164,57 e con l applicazione della sanzione accessoria della confisca (si procede con il sequestro cautelativo) della merce e dell attrezzatura utilizzata per la vendita. In caso di particolare recidiva si applica la sospensione dell attività per un periodo non superiore ai 20 giorni. 2. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza essere in possesso dei requisiti morali o professionali (settore alimentare) viola gli artt. 5 e 22 del D.Lgs 114/98, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.582,28 ad euro ,71 pagamento in misura ridotta euro 5.164,57 e con l applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita. 3. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche su area demaniale, negli aeroporti, nelle autostrade, nelle stazioni, senza il prescritto nulla-osta o permesso viola gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/98, è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a euro ,71; pagamento in misura ridotta di 5.164,57 e con l applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e dell attrezzatura utilizzata per la vendita. 34
35 4. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche e pone in vendita prodotti non compresi nel settore autorizzato, viola gli artt. 28 e 29 del D.L.gs. n. 114/98, (vendita senza la prescritta autorizzazione), ed è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a ,71 e con l applicazione della conseguente sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e delle attrezzature. 5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche munito di autorizzazione per prodotti alimentari effettui la somministrazione degli stessi senza essere in possesso dei requisiti prescritti (iscrizione al REC) o senza la prescritta annotazione sul titolo autorizzativo, viola gli artt. 28 e 29 del D.Lgs. n. 114/98 (vendita senza autorizzazione) ed è punito con il pagamento della sanzione amministrativa da 2.582,28 a ,71 e con l applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce limitatamente ai prodotti da somministrare. 6. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche in qualità di coadiutore, dipendente o socio di società, in sostituzione del titolare del titolo autorizzativo senza essere munito del titolo originale dell autorizzazione e dell atto di delega alla rappresentanza, viola gli artt. 4 c. 5 e 24 c. 1 della Legge Regionale del n. 18 ed è punito col pagamento della sanzione amministrativa da euro 2.582,28 a ,71 prevista dall art. 29 c. 2 del D.L.gs 114/98 e con l applicazione della sanzione accessoria del sequestro cautelativo della merce e delle attrezzature utilizzate per la vendita. 7. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 del D.L.gs 114/98 per le violazioni ivi previste, é punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 258,23 a 1.549,37, pagamento in misura ridotta 516,46: il subentrante nell autorizzazione in possesso dei requisiti soggettivi, che inizi ad esercitare l attività prima di aver provveduto a inoltrare al Comune le comunicazioni previste dagli articoli 7 e 8 comma 6 della Legge Regionale n. 18/01; il titolare di autorizzazione che, in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione al Comune nel termine di trenta giorni come previsto dall articolo 7, comma 6 e articolo 8 comma 5 della L.R. n. 18/0l; l operatore in forma itinerante che viola il disposto dell articolo 8 comma 3 della LR. n. 18/01 riferito al periodo 35
36 massimo di permanenza nel medesimo posto, o che non si allontani dallo stesso alla distanza minima di mt. 500 o che ritorni nell arco della stessa giornata sui posti in cui ha precedentemente sostato; l operatore che, formalmente invitato dall ufficio competente a ritirare il titolo autorizzatorio convertito, non vi provveda nel termine di novanta giorni dalla data dell invito, previsti dall art. 23 c.3 della L.R. 18/01; l operatore in forma itinerante che esercita l attività nei giorni o periodi in cui la stessa è stata interdetta dal regolamento comunale, ai sensi dell art.l8, c. 5 della L.R. 18/ E punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 a euro 3.098,74, pagamento in misura ridotta di 1.032,91: l operatore che nel mercato o fiera a merceologia esclusiva come disposto dagli artt. 8 e 22 del regolamento comunale in ottemperanza all art. 28, c. 15 e art. 29 c. 2 e 3 del D.L.gs.114/98, pone in vendita prodotti diversi da quelli consentiti/autorizzati; l operatore che eserciti l attività nelle vie e nelle zone vietate dall art. 6, c. 7 del regolamento comunale in ottemperanza all art 28 c.16 e art 29, c. 2 e 3 del D.L.gs.114/98; l operatore commerciale che esercita l attività nella giornata domenicale o festiva infrasettimanale, in violazione all art.11 c.4 e art. 22 c. 3 del D.L.gs 114/98. Fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 22 e 29 dei D.L.gs 114/98 e art 24 della L.R. 18/01 e della normativa vigente riferita alla vendita e alla somministrazione dei generi alimentari, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall art. 7 bis del D.Lgs n. 267/00 introdotto dall art. 16 della L. 3/03, per le violazioni previste nel presente regolamento comunale: l operatore commerciale che non ottemperi a quanto disposto dall art. 12 in materia di orari di svolgimento dei mercati giornalieri; l operatore commerciale che non ottemperi a quanto disposto dall art. 13 commi 1 e 2 in materia di modalità di 36
37 sistemazione delle attrezzature di vendita nei mercati; l operatore commerciale che non ottemperi a quanto disposto dall art. 14 in materia di sosta e di circolazione all interno dell area mercatale; l operatore che non ottemperi a quanto disposto dall art. 19 (ad esclusione dei commi e punto 1 del comma 9, sanzionati da altre normative) in materia di corretta modalità di vendita; l operatore commerciale che, ai sensi dell art 22 e per quanto in esso disposto, autorizzato all esercizio dell attività nelle fiere o nei mercati specializzati, o ai sensi dell art 8 in aree mercatali in occasioni di manifestazioni religiose, civili, culturali, sportive e simili, non ottemperi a quanto disposto nell apposita ordinanza che stabilisce gli orari e le modalità di svolgimento dell attività. l operatore che non provvede a mantenere l area del posteggio assegnato sgombera e libera da rifiuti, sia durante l orario di mercato che al termine delle operazioni di vendita. Art Disposizioni finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme del Decreto Legislativo n. 114/98, della Legge della Regione Puglia n. 18/2001 e di altre norme vigenti in materia. Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n 25 del 16/04/
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