PROPOSTA DI LEGGE N. 122

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1 presentata dal consigliere Piccin il 6 novembre 2015 <<Norme per il risanamento dell'ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell'amianto>>

2 Egregio Presidente, stimati colleghi Consiglieri, la proposta di legge Norme per il risanamento dell ambiente, per la bonifica e lo smaltimento dell amianto intende disciplinare una porzione di realtà giuridica che si concretizza nella problematica dello smaltimento dell amianto che ancora oggi è una questione non del tutto risolta nella nostra regione, ed è una proposta frutto della consapevolezza della necessità che il legislatore regionale affronti tale tematica con un provvedimento normativo organico e non con interventi spot in leggi omnibus o finanziarie. La nostra Regione si è sempre distinta a livello nazionale per la sensibilità nei confronti della tematica in oggetto e ai sensi dell articolo 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e del D.P.R. 8 agosto 1994, con DPRG. 11 ottobre 1996 n. 0376/Pres è stato approvato il Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto. Tale piano, oramai obsoleto, ha esaurito i suoi effetti e, oggi più che mai, in una società che guarda con sempre maggior favore alla protezione dell ambiente e della salute, si rende necessario predisporre un nuovo piano regionale aggiornato nei suoi contenuti e che sia in grado di completare il lavoro iniziato nel lontano La proposta di legge intende costituire la base normativa per il nuovo Piano Regionale Amianto Friuli Venezia Giulia (PRAFVG), ed introduce alcuni elementi significativi non previsti nel datato piano regionale. Essa ha come obiettivo precipuo quello di promuovere specifiche azioni di tutela dai rischi derivanti dall esposizione all amianto e la progressiva dismissione dei siti estrattivi di materiali contenenti amianto naturale, anche attraverso la concessione di contributi per la loro rimozione. La proposta di legge si compone di 11 articoli. L articolo 1 definisce le finalità e gli obiettivi della legge. L articolo 2 prevede la promozione di politiche di sostegno per l assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate, che saranno definite con delibera di giunta regionale. L articolo 3 istituisce contributi per soggetti pubblici e privati per il risanamento dell ambiente mediante bonifica e smaltimento dell amianto nonché per la rimozione dell amianto dagli edifici di loro proprietà. Lo strumento principale previsto dalla normativa è il PRAFVG (articolo 4), che definisce indirizzi e misure per la protezione dell ambiente, la decontaminazione, lo smaltimento e la bonifica dell amianto. Nel PRAFVG sono anche affrontate le tematiche più tecniche, che includono le metodologie di valutazione dello stato di conservazione dei materiali e manufatti contenenti amianto, non sempre adeguate alla situazione ed alle tecnologie attuali. I

3 Ai sensi dell articolo 5, il PRAFVG, che dovrà essere approvato entro 120 giorni dall entrata in vigore della legge, predispone: un quadro conoscitivo della situazione, la mappatura georeferenziata dell amianto presente sul territorio regionale, il monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell aria, l elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica, la definizione delle priorità degli interventi di bonifica, il monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico, la definizione delle linee di coordinamento delle attività delle ASS e dell ARPA FVG, la definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento, l individuazione degli strumenti per la formazione e l aggiornamento degli operatori delle ASS e dell ARPA FVG, e la promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall amianto. L articolo 6 istituisce il registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto e il registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. L articolo 7 prescrive gli obblighi di comunicazione in capo ai proprietari di edifici, impianti o luoghi in cui vi è presenza di amianto e le sanzioni (articolo 8) in caso di non ottemperanza a tali obblighi. La norma finanziaria e di vigenza concludono il testo normativo (articoli 9 e 10). Tale proposta, aggiornando i riferimenti di quasi 20 anni fa, affronta tutti gli aspetti necessari per assicurare una riduzione progressiva della presenza di amianto nel nostro territorio per assicurare alle generazioni future elevati standard qualitativi di salubrità dell ambiente e di protezione della salute. Si auspica un ampia condivisione dell Aula nell approvazione del testo. PICCIN II

4 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 (Finalità) 1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell impiego dell amianto), in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto), estendendo il campo di intervento anche all amianto in matrice compatta. 2. Sono obiettivi della presente legge: a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all inquinamento da fibre di amianto; b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall amianto; c) la promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza dell amianto, anche attraverso il coinvolgimento delle Aziende per l Assistenza Sanitaria (ASS) e dei medici di medicina generale; d) la promozione di politiche di sostegno per l assistenza dei soggetti ex esposti all amianto, colpiti da malattie asbesto correlate; e) la conoscenza epidemiologica nella popolazione e la sorveglianza sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d amianto; f) la formazione e l aggiornamento degli operatori delle ASS, dell Agenzia regionale per la protezione dell ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG) e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento dell amianto; g) la promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici con presenza di manufatti contenenti amianto. 3. La Regione favorisce la rimozione dell amianto e la sostituzione di manufatti contenenti amianto con materiali e sistemi ecologici.

5 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 2 (Politiche di sostegno) 1. La Regione promuove politiche di sostegno per l assistenza dei soggetti ex esposti, colpiti da malattie asbesto correlate. 2. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo. Art. 3 (Bonifica dell amianto e contributi alle PMI per la rimozione dell amianto) 1. In osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), l Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi a fondo perduto ai Comuni per il risanamento dell ambiente mediante bonifica e smaltimento dell amianto nonché per la rimozione dell amianto dagli edifici di loro proprietà. 2. Per le finalità di cui all articolo 1 l Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle microimprese, piccole e medie imprese, aventi sede legale nel territorio regionale, per la rimozione dell amianto dagli edifici produttivi di loro proprietà. 3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso fino al 100 per cento dell importo complessivo dell intervento. Il contributo di cui al comma 2 è concesso nei limiti del 50 per cento dell importo complessivo dell intervento. 4. Per microimprese, piccole e medie imprese si intendono le imprese che soddisfano i requisiti di cui all allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea (TFUE). 5. Il contributo di cui al comma 2 è concesso a titolo di de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell Unione europea agli aiuti de minimis. 6. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all interno del proprio territorio l esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l ausilio delle ASS e dell ARPA FVG.

6 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 7. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall amianto. 8. I comuni, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le imprese che si occupano di smaltimento e rimozione dell amianto, possono stipulare convenzioni con le imprese di ritiro e smaltimento dei rifiuti al fine della raccolta in sicurezza di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. 9. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti, per i contributi di cui ai commi 1 e 2: a) i criteri e le priorità per l ammissione ai contributi; b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento; d) i criteri per la determinazione dell ammissibilità dei contributi; e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi; f) i criteri per l eventuale revoca dei contributi. Art. 4 (Piano Regionale Amianto Friuli Venezia Giulia - PRAFVG) 1. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, entro centoventi giorni dall entrata in vigore della presente legge, il Piano Regionale Amianto Friuli Venezia Giulia di seguito denominato PRAFVG, redatto dalla Direzione centrale competente in materia di ambiente. 2. Il PRAFVG contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all articolo Il PRAFVG ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l attuazione dello stesso.

7 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 4. Il PRAFVG approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e costituisce parte integrante del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti). Art. 5 (Contenuto del PRAFVG) 1. Il PRAFVG disciplina in particolare: a) la predisposizione di un quadro conoscitivo con particolare riferimento ai risultati prodotti dagli interventi operati in materia di tutela dall amianto in attuazione degli strumenti della programmazione regionale ed, in particolare, in attuazione del Piano di protezione dell ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall amianto, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 ottobre 1996 n. 0376/Pres; b) la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto anche mediante la mappatura dei siti e delle zone interessate dalla presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 marzo 2003, n. 101 (Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93), avvalendosi dell Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA FVG); c) specifiche azioni di prevenzione e tutela che perseguano l obiettivo della messa in sicurezza dai pericoli derivanti dalla presenza di amianto in ragione delle diverse classi di pericolosità come definite dall allegato B del Regolamento ministeriale adottato con decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 101/2003, assumendo come obiettivo prioritario la messa in sicurezza dei manufatti appartenenti alla classe di pericolosità più elevata; d) il controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro; e) il controllo delle attività di smaltimento, di messa in sicurezza e di bonifica dei siti e delle zone inquinate dall amianto; f) la predisposizione di specifici corsi di formazione ed aggiornamento professionale per gli addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell amianto e di bonifica delle aree interessate, nonché per il personale degli enti pubblici competenti alla prevenzione, al controllo e alla vigilanza. 2. Il PRAFVG è articolato nei seguenti punti: a) conoscenza del rischio attraverso l effettuazione di:

8 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dalle ASS in collaborazione i comuni. L aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza triennale; 2) mappatura georeferenziata dell amianto presente sul territorio regionale; 3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell aria; b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l individuazione delle priorità per effettuare la medesima; c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica; d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso: 1) raccolta di dati epidemiologici; 2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all amianto; FVG; e) definizione delle linee di coordinamento delle attività delle ASS e dell ARPA f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso: 1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento; 2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento; 3) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell amianto; g) individuazione degli strumenti per la formazione e l aggiornamento degli operatori delle ASS, dell ARPA FVG; h) promozione di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall amianto; i) promozione di iniziative finalizzate all innovazione tecnologica per lo smaltimento dell amianto. 2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAFVG.

9 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 3. La Giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAFVG, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Art. 6 (Registri) 1. Entro sessanta giorni dall approvazione del PRAFVG, presso ogni ASS competente per territorio sono istituiti i seguenti registri: a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando: 1) tipo di amianto; 2) luogo dove è presente; 3) grado di conservazione; 4) quantitativo presunto; 5) pericolosità di dispersione delle fibre; 6) livello di priorità dei tempi di bonifica; b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. 2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAFVG. 3. Sono delegati alle ASS la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all ASS nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all ASS nel cui territorio è situata l unità produttiva, la relazione di cui all articolo 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all obbligo di relazione.

10 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 7 (Obblighi dei proprietari) 1. Al fine di conseguire il censimento completo dell amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell articolo 12 della legge 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a: a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all ASS competente per territorio, qualora non già effettuato; b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASS competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza; c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASS competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l informazione annualmente. 2. La tipologia e il grado di dettaglio dell informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all approvazione del PRAFVG. 3. L iscrizione nei registri di cui all articolo 6, comma 1, è condizione necessaria per accedere ai contributi di cui all articolo 3. Art. 8 (Sanzioni) 1. La mancata comunicazione di cui all articolo 7, comma 1, comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l applicazione di una sanzione amministrativa da 100 euro a euro. 2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, detta criteri per l applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, sulla base dei quantitativi presenti e della loro pericolosità, tenuto conto anche dello stato di conservazione del materiale. 3. Il comune, verificata attraverso la ASS competente la presenza di amianto non censito, ingiunge al proprietario di provvedere alla stima dello stato di conservazione dell amianto o del materiale contenente amianto secondo un apposito protocollo della Direzione regionale competente. Il proprietario, entro trenta giorni dalla notifica dell ingiunzione, trasmette la stima dello stato di conservazione al comune e all ASS competente per territorio. In caso di inadempimento, l ASS competente provvede ad effettuare la stima, rivalendosi sul proprietario per le spese sostenute.

11 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 9 (Abrogazioni) 1. È abrogata la legge regionale 3 settembre 1996, n. 39 (Attuazione della normativa statale in materia di cessazione dell impiego dell amianto). 2. È abrogato l articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate). 3. È abrogato l articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport). 4. Sono abrogati i commi da 27 a 34 dell articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 21/2007). Art. 10 (Norma finanziaria) 1. Per la concessione dei contributi di cui all articolo 3 e per le azioni informative di cui all articolo 5, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro, suddivisa in ragione di euro per l anno 2016 e di euro per l anno 2017, a carico dell unità di bilancio xxxx del capitolo xxxx di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni , con la denominazione Contributi a soggetti pubblici e privati per la rimozione dell amianto. 2. All onere complessivo di 1 milione di euro, suddiviso in ragione di euro per l anno 2016 e di euro per l anno 2017, derivante dall autorizzazione di spesa disposta dal comma 1 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall unità di bilancio x.x.x.xxxx e del capitolo xxxx dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni L introito delle somme provenienti alla Regione dalle sanzioni previste all articolo 8, è iscritto nell unità di bilancio xxxx Introiti diversi, presente nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l esercizio finanziario 2016 e successivi.

12 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Art. 11 (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2016.

13 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Avvertenza NOTE Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all articolo 3 - Il testo degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell Unione Europea è il seguente: Articolo 107 (ex articolo 87 del TCE) 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. 2. Sono compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti; b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera. 3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

14 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione. Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE) 1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno. 2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259. A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo. Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera. 3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la

15 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale. 4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Note all articolo 6 - Il testo dell articolo 9 della legge 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) è il seguente: ART. 9. Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica 1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività dell'impresa, una relazione che indichi: a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell attività di smaltimento o di bonifica; b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti; c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero della sanità. 3. Nella prima attuazione della presente legge la relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.

16 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari Note all articolo 7 - Il testo dell articolo 12 della legge 257/1992 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) è il seguente: ART. 12. Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente 1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali. 2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché' alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma 3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. 3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione e' a carico dei proprietari degli immobili. 4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti, i termini, le modalita' e i diritti di iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via prioritaria, il personale gia' addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge. 5. Presso le unita' sanitarie locali e' istituito un registro nel quale e' indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono comunicare alle unita' sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unita' sanitarie locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli addetti. Le unita' sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).

17 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità. Note all articolo 9 - Il testo dell articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), è il seguente: Art. 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) 1. L'Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva. 1 bis. (ABROGATO) 2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all'intervento. 3. (ABROGATO) 4.I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all'individuazione dei beneficiari, purché l'inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell'istanza di finanziamento. 5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell'abbattimento dei costi all'utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione. 6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2424 ( ) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n programma spese d'investimento - Categoria Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di

18 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva >> e con lo stanziamento di lire milioni per l'anno Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 2425 ( ) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 1998 alla Rubrica n programma spese d'investimento - Categoria Sezione VIII - con la denominazione << Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell'impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l'abbattimento dei relativi costi per l'utenza >> e con lo stanziamento di lire milioni per l'anno All'onere complessivo di lire milioni per l'anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'assessore regionale alle finanze 27 gennaio 1998, n Il testo dell articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport) è il seguente: Art. 16 (Contributi per lo smaltimento dell'amianto) 1. Sono conferite alle Province le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi per lo smaltimento dell'amianto, ai sensi dell'articolo 16 (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell'amianto) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come da ultimo modificato dagli articoli 57, comma 1, e 68, comma 1, lettera nn), della presente legge. - Il testo dei commi da 27 a 34 dell articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni ai sensi dell articolo 34 della legge regionale 21/2007) è il seguente: Art. 3 (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio) Omissis

19 Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari 27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale. 28. Il contributo di cui al comma 27 è concesso nei limiti dell'80 per cento dell'importo complessivo dell'intervento e comunque fino a un massimo di euro. 29. I contributi sono concessi per il costo complessivo degli interventi e non per singole voci di spesa. 30. Con regolamento regionale sono definiti i criteri di assegnazione, le spese ammissibili e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 27, nonché le modalità di rendicontazione della spesa. 31. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, entro il termine di cui all' articolo 33, comma 1, della legge regionale 7/ In sede di prima applicazione, le domande di cui al comma 31 sono presentate entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma Il contributo di cui al comma 27 è cumulabile con altri finanziamenti nel limite massimo del costo del progetto. 34. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio e del capitolo 2324 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Contributi ai Comuni per la rimozione dell'amianto dagli edifici pubblici di proprietà comunale".

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