BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n. 1169

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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 DELIBERAZIONE 28 dicembre 2010, n Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali). Approvazione. LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge regionale n. 41 del 14 febbraio 2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l articolo 53, relativo alle politiche per i minori, nel quale, al comma 2, lettera f), si afferma che sono compresi tra gli interventi e i servizi per i minori anche le attività necessarie ed i compiti correlati all adozione nazionale ed internazionale; Visto il Piano integrato sociale regionale approvato con delibera C.R. n. 113 del 31 ottobre 2007, nel quale, al paragrafo 6.2.2, si afferma la necessità di sostenere le coppie che intraprendono il difficile percorso dell adozione; Visto l Accordo di programma per l applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla delibera G.R. n del 12 novembre 2001; Vista la legge regionale n. 70 del 19 novembre 2009 n. 70 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali) e, in particolare, l articolo 3, comma 1, con il quale si prevede l istituzione di un fondo finalizzato all erogazione di contributi per la copertura totale della quota di interessi applicata sui prestiti, contratti dalle coppie adottive con il sistema del credito, destinati alla copertura delle spese correlate all adozione medesima; Considerato, inoltre, che la citata l.r. 70/2009 prevede che la Giunta regionale con propria deliberazione, provveda a definire: - ai sensi dell articolo 3, comma 4, a cadenza biennale, criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla medesima legge regionale; - ai sensi dell articolo 4, comma 1, i criteri di priorità di accesso ai contributi tenendo conto dei seguenti parametri: a) adozione da parte dei richiedenti di più bambini legati da vincoli di parentela; b) ordine cronologico di rilascio dell autorizzazione del decreto di idoneità previsto all articolo 30 della L. 184/1983; c) reddito complessivo della coppia; d) età media della coppia; Rilevato che, per la massima efficacia di tale strumento di intervento regionale, risulta opportuno attivare la collaborazione del sistema bancario toscano, affinché si creino le migliori condizioni di accesso al credito per le coppie ammesse al contributo previsto dalla citata l.r. 70/2009; Vista la propria deliberazione n. 790 del 12 novembre 2007, con cui si approva lo schema del Protocollo di intesa tra Regione Toscana e Banche per la definizione della collaborazione del sistema bancario toscano all attuazione dei progetti di intervento regionale, rinviando a successivi atti di Giunta l individuazione degli interventi regionali da attuare con il coinvolgimento del sistema bancario, nel rispetto dei termini e dei vincoli indicati nel Protocollo stesso; Visto che il citato Protocollo di intesa è stato firmato il 14 dicembre 2007; Precisato che ogni specifico e successivo intervento è quindi da individuare con delibera di Giunta e deve essere formalizzato con specifico Accordo di Progetto Regione Toscana -Banche, redatto secondo lo schema approvato con la citata delibera G.R. n. 790/2007 e da sottoscrivere a cura del Presidente della Giunta regionale o suo delegato; Ritenuto pertanto necessario approvare i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19 novembre 2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali), di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuto opportuno dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in raccordo con la Direzione generale Organizzazione e risorse, di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo d intesa, approvato con delibera G.R. n. 790 del 12 novembre 2007, al fine di addivenire, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel citato allegato A, ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti; Ritenuto opportuno, inoltre, dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in attuazione di quanto previsto dall art. 7 della l.r. 70/2009, ad adottare gli atti necessari a fissare il rapporto di collaborazione con i soggetti pubblici previsti dall Accordo di programma per l applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla delibera G.R. 1218/2001, e ad assumere le determinazioni necessarie all attivazione e alla gestione del fondo; Considerato che la l.r. 70/2009, all articolo 7, istituisce il fondo per l erogazione dei contributi destinando complessivi euro ,00 da utilizzare nella misura di euro ,00 per ogni annualità di riferimento;

2 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 Considerato inoltre che l utilizzo del fondo di cui al punto precedente necessita dell espletamento della procedura amministrativa riferita alla presentazione da parte delle coppie adottive delle domande, dell istruttoria delle stesse da parte dei soggetti pubblici previsti dall Accordo di programma sopra citato e che pertanto la determinazione delle quote da erogarsi a seguito dell accoglimento delle istanze non è al momento quantificabile in via definitiva; Valutato pertanto necessario procedere alla prenotazione delle risorse riferite all anno in corso a favore dei soggetti pubblici previsti dall Accordo di programma sopra richiamato, rinviando ad atti successivi la prenotazione delle somme, pari a ,00 euro per il 2011 e ,00 euro per il 2012, necessarie all attuazione della legge regionale; Ritenuto quindi di procedere alla prenotazione della somma complessiva di euro ,00 secondo la seguente specifica: a favore del Comune di Firenze; a favore del Comune di Prato; a favore del Comune di Pisa; a favore del Comune di Siena; Dato atto che, fermo restando l ammontare complessivo delle risorse disponibili per l annualità 2010 in euro ,00, la suddivisione delle somme, indicata al punto precedente, potrà essere oggetto di una rimodulazione a seguito dell espletamento della procedura amministrativa riferita alla presentazione da parte delle coppie adottive delle domande nonché dell istruttoria delle stesse da parte dei comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena; Vista la legge regionale 23 dicembre 2009 n. 78, Bilancio di previsione per l anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010/2012 ; Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2009 n. 1298, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale 2010 e il pluriennale 2010/2012; A voti unanimi DELIBERA di approvare i criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19 novembre 2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali), di cui all allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di procedere, relativamente all attuazione per l anno in corso della l.r. 70/2009, alla prenotazione della somma complessiva di euro ,00 secondo la seguente specifica: a favore del Comune di Firenze; a favore del Comune di Prato; a favore del Comune di Pisa; a favore del Comune di Siena;; 3. di dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale, in raccordo con la Direzione generale Organizzazione e risorse, di attivarsi presso il sistema bancario firmatario del Protocollo d intesa approvato con delibera G.R. n. 790 del 12 novembre 2007, al fine di addivenire, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel citato allegato A, ad uno specifico Accordo di Progetto che definisca le condizioni della collaborazione fra le parti; 4. di incaricare il Presidente della Giunta o suo delegato a sottoscrivere l Accordo di Progetto tra Regione Toscana e Banche che regolerà il coinvolgimento e il supporto del sistema bancario nell ottimizzazione dell intervento regionale previsto dalla citata l.r. 70/2009 a favore delle coppie, impegnate nel percorso di adozione internazionale; 5. di dare mandato alla Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale ad adottare gli atti necessari a fissare il rapporto di collaborazione, in ordine alla procedura amministrativa per la presentazione delle domande da parte delle coppie e alla gestione del relativo fondo, con i Comuni di Firenze, Prato, Pisa e Siena, in quanto soggetti pubblici previsti dall Accordo di programma per l applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla delibera G.R. 1218/2001; 6. di rinviare ad atti successivi la prenotazione delle somme, pari a ,00 euro per ciascuna annualità, necessarie all attuazione della l.r. 70/2009 relativamente agli anni 2011 e 2012.

3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell articolo 18, comma 2, della medesima legge regionale 23/2007. Segreteria della Giunta Il Direttore Generale Antonio Davide Barretta SEGUE ALLEGATO

4 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N Allegato A Criteri per la concessione dei contributi previsti dalla l.r. 70 del 19 novembre 2009 (Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali) Destinatari dei contributi: a) in prima applicazione possono richiedere l accesso ai contributi le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale (di cui alla legge 184/1983) che alla data di entrata in vigore della legge regionale (10 dicembre 2009): - abbiano già ottenuto il decreto di idoneità (di cui all articolo 30 della legge 184/1983) e che tuttavia non abbiano ancora concluso la procedura di adozione con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, ordinata dal Tribunale (in base all articolo 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983); b) a regime possono richiedere l accesso ai contributi, le coppie residenti in Toscana che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale (10 dicembre 2009): - abbiano concluso il procedimento adottivo con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile, ordinata dal Tribunale (in base all articolo 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983); Oggetto e finalità dei contributi: I contributi afferiscono ad un fondo regionale, finalizzato alla copertura della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito dalle coppie impegnate nel percorso adottivo, in fase di prima applicazione, nonché, a regime, dalle coppie adottive; tali finanziamenti sono destinati alla copertura delle spese ammissibili in quanto sostenute per l intero percorso adottivo. Caratteristiche del prestito: La Regione Toscana eroga i contributi afferenti al fondo regionale, di cui al paragrafo precedente secondo le seguenti modalità: a) in prima applicazione, - importo massimo del finanziamento sul quale verrà erogato il contributo regionale: pari a ,00 euro, indipendentemente dall entità complessiva del prestito effettivamente contratto; - tipologia di tasso ammissibile per i finanziamenti: tasso fisso o variabile. Tuttavia l importo massimo degli interessi passivi coperti dal contributo regionale sarà pari al 75% del tasso effettivo globale medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell Economia e delle finanze ai sensi della Legge 108/1996, vigente al momento della stipula del contratto; - durata del finanziamento: non superiore a 84 mesi; b) a regime, - importo massimo del finanziamento sul quale verrà erogato il contributo regionale: pari a ,00 euro, indipendentemente dall entità complessiva del prestito effettivamente contratto; - tipologia di tasso ammissibile per i finanziamenti: tasso fisso. Tuttavia l importo massimo degli interessi passivi coperti dal contributo regionale sarà pari al 75% del tasso effettivo globale

5 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 2 medio (TEGM) sui prestiti personali, pubblicato dal Ministero dell Economia e delle finanze ai sensi della Legge 108/1996, vigente al momento della stipula del contratto; - durata del finanziamento: non superiore a 84 mesi. Requisiti per l accesso ai contributi : in prima applicazione: a) residenza in uno dei comuni della Regione; b) decreto di idoneità ad adottare, di cui all articolo 30 della legge 184/1983; c) incarico conferito, ai sensi dell articolo 31, comma 1, della legge 184/1983, ad uno degli enti autorizzati previsti dagli articoli 39 e 39-ter della medesima legge; d) reddito imponibile complessivo imputabile ai componenti della coppia adottiva non superiore a euro ,00 a fini IRPEF e) delibera di ammissione al finanziamento ovvero contratto di finanziamento stipulato con il sistema del credito per la copertura delle spese correlate all adozione. a regime: a) residenza in uno dei comuni della Regione; b) provvedimento di adozione trascritto, su ordine del Tribunale, nei registri dello stato civile, in base all articolo 35, commi 3 e 4, della legge 184/1983; c) reddito imponibile complessivo imputabile ai componenti della coppia adottiva non superiore a euro ,00 a fini IRPEF d) delibera di ammissione al finanziamento ovvero contratto di finanziamento stipulato con il sistema del credito per la copertura delle spese correlate all adozione. Criteri di priorità per l accesso ai contributi: Costituiscono criteri prioritari di accesso ai contributi i seguenti parametri, ai quali vengono applicati i punteggi indicati: a) adozione di più bambini legati da vincoli di parentela = 3 punti b) reddito complessivo IRPEF imputabile ai componenti della coppia adottiva inferiore a ,00 euro = 2 punti c) età media della coppia non superiore a 35 anni = 1 punto Quale ulteriore criterio prioritario di accesso, da utilizzarsi in caso di parità di punteggio conseguente all applicazione dei criteri indicati al paragrafo precedente, occorre considerare: d) la data del rilascio del decreto di idoneità da parte del Tribunale dei minori, di cui all articolo 30 della legge 184/1983, partendo, in ordine cronologico, dalle date meno recenti. Fondo per l erogazione dei contributi: Il fondo di cui all articolo 3, comma 1, della l.r. 70/2009, finalizzato alla copertura della quota di interessi applicata sui prestiti contratti con il sistema del credito dalle coppie, ammonta, ai sensi dell articolo 7 della medesima legge regionale, a complessivi euro ,00 da suddividere su tre annualità. Attività di informazione e monitoraggio: L attività di informazione a vantaggio dei destinatari, in attuazione dell articolo 3, comma 7, della l.r. 70/2009, sarà svolta utilizzando tutti i canali di comunicazione istituzionale e coinvolgendo direttamente:

6 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N i soggetti individuati dall Accordo di programma per l applicazione delle leggi in materia di adozione, di cui alla deliberazione G.R. 1218/2001; gli enti autorizzati, di cui all articolo 39-ter della legge 184/1983, operanti in Toscana; l Istituto degli Innocenti di Firenze, di cui all articolo 32 della l.r. 43/2004. L attuazione della l.r. 70/2010 è oggetto di un attività di monitoraggio finalizzata, in particolare, alla raccolta delle informazioni inerenti: il numero di coppie che richiedono l accesso ai contributi regionali; l entità dei contributi erogati; l analisi delle procedure attivate. L attività di monitoraggio è svolta in collaborazione con l Istituto degli Innocenti di Firenze, nell ambito delle attività previste dalla l.r. 31/2000. Gli esiti del monitoraggio sono altresì utilizzati per la predisposizione della relazione da trasmettere, con cadenza biennale, al Consiglio regionale, in attuazione dell articolo 6 della l.r. 70/2009.

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