COMUNE DI ZEVIO Provincia di Verona VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
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1 COPIA COMUNE DI ZEVIO Provincia di Verona N. 182 Reg. Delibere VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE OGGETTO: PROPOSTA, AL CONSIGLIO COMUNALE, DI LEGGE REGIONALE "ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO". OGGI, trentuno Ottobre duemilatredici in seguito a regolari inviti, si è così riunita la Giunta Comunale: Presenti Assenti 1) RUZZA DIEGO Sindaco X 2) PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X 3) STRAMBINI ANTONIO Assessore X 4) ZAMBONI MAURO Assessore X 5) VEDOVI GRAZIANO Assessore X 6) CANEVA MICHELE Assessore X Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr. Corsaro Francesco IL PRESIDENTE Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.
2 Oggetto: "Proposta, al Consiglio Comunale, di Legge Regionale "Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Veneto". Il Sindaco espone quanto segue: la Regione Veneto con la legge regionale 29 giugno 2012, n. 23 NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE SOCIO SANITARIA E APPROVAZIONE DEL PIANO SOCIO-SANITARIO REGIONALE si è dotata di un importante strumento per il consolidamento del sistema regionale integrato degli interventi e dei servizi sociali; La realizzazione di tale sistema è demandato alle Ulss attraverso i piani di zona. Gli interventi programmati e i servizi attivati hanno, con l evolvere del sistema regionale, affinato la loro capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini e dei territori. Nel contesto ancora in evoluzione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, appaiono via via definirsi meglio i bisogni e le possibili strategie di intervento. Tra questi si è reso evidente, tra gli altri, un bisogno da parte delle famiglie e degli operatori, di supporto e orientamento nel fronteggiare temi di stretta pertinenza delle discipline psicologiche, ma che non rientrano tra quei servizi psicologici a tutt oggi offerti esclusivamente in ambito sanitario. Si mette in evidenzia così il bisogno di una figura di psicologo, in veste di professionista che operi nel sociale, in grado di fornire risposte in tema di lettura delle criticità e individuazione di strategie, in diversi ambiti di intervento come quelle delle responsabilità familiari, delle donne in difficoltà, dei diritti dei minori, delle persone anziane, delle persone con disabilità, per interventi atti a migliorare la qualità della vita locale e relazionale ed il benessere dei contesti e delle comunità. Questa proposta di legge ha l obiettivo di istituire, nella Regione Veneto, il Servizio di Psicologia territoriale, nell ambito del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali, cui attribuire specifiche funzioni in campo sociale e scolastico Il testo di legge prevede l accesso alle prestazioni sociali di psicologia di zona garantendo il servizio in ogni ambito territoriale con la presenza di un operatore ogni abitanti. Per quanto riguarda la copertura finanziaria, l idea è di far rientrare il servizio in quelli finanziati con i piani di zona a valere dunque sul fondo sociale regionale. Per concludere La psicologia del territorio è uno strumento importante per affrontare le problematiche di disagio sociale ulteriormente aggravate dall attuale crisi socio-economica e un passo avanti nell acquisizione della consapevolezza del ruolo che lo psicologo può rivestire nel promuovere il benessere della cittadinanza e nella prevenzione del disagio. Il Sindaco prosegue nell'illustrare la proposta di legge; """ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO Art. 1 (Servizio di psicologia del territorio: istituzione e finalità) 1. Nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione, viene istituito il Servizio di psicologia del territorio, per garantire ai cittadini della Regione Veneto l accesso alle prestazioni attinenti alle discipline psicologiche. 2. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione, devono prevedere e implementare nei Piani di zona i servizi di cui al comma 1 e disciplinarne il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.
3 3. Viene previsto almeno un operatore psicologo ogni cinquemila abitanti per la realizzazione del Servizio, il quale è garantito in ogni ambito territoriale. 4. Il Servizio di psicologia del territorio: a) contribuisce al benessere individuale, sociale, lavorativo e organizzativo, previene e contrasta il disagio individuale e collettivo nella famiglia, nella scuola, nella comunità, nelle organizzazioni e nei diversi luoghi di aggregazione; b) promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari. Art. 2 (Servizio di psicologia del territorio: compiti e attività 1. Il Servizio di psicologia del territorio svolge le seguenti attività : a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti portatori di fragilità sociale; b) interventi atti a contrastare il disagio derivante da condizioni di fragilità di ordine culturale, sociale, economica, relazionale e lavorativa; c) interventi in favore di soggetti minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica, maltrattamenti e stalking; d) interventi in favore delle famiglie con membri malati o disabili; e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione; f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione; g) interventi in favore di minori e adulti nei percorsi processuali, di pena e riabilitazione; h) interventi di informazione, formazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere individuale e collettivo, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile, del bullismo e dei comportamenti a rischio; i) interventi a sostegno della crescita, dello sviluppo e della socializzazione dei minori; l) interventi a sostegno degli anziani; m) interventi a supporto delle persone senza lavoro e delle rispettive famiglie; n) interventi di orientamento e supporto nelle scelte, nei cambiamenti e negli sviluppi riguardanti l ambito lavorativo; o) supporto alle organizzazioni in termini di responsabilità sociale, sostenibilità, crescita, cambiamento e sviluppo del pensiero positivo; p) interventi individuali e/o di gruppo di orientamento, di promozione e di incremento delle potenzialità, del benessere individuale, sociale e relazionale nei diversi contesti; q) interventi di sostegno alle persone riguardo la propria comprensione, realizzazione e libera espressione; r) interventi a supporto di iniziative individuali e associative in ambito culturale, sociale, dello sport, dell arte e del tempo libero. Art. 3 (Requisiti degli operatori psicologi)
4 1. Il Servizio di psicologia del territorio istituito con la presente legge si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla Sezione A dell Albo professionale dell Ordine degli psicologi, di cui all articolo 50, commi 1 e 2, e degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Il Servizio di psicologia del territorio previsto nella presente legge è finanziato nell ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Disposizioni transitorie) 1. Il Servizio di psicologia del territorio previsto nell articolo 1, comma 1, opera per ciascun ambito territoriale, successivamente all adozione del rispettivo Piano di zona approvato dalla Giunta regionale, e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto. LA GIUNTA COMUNALE PRESO ATTO della proposta di legge regionale ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO come esposta dal Sindaco; VISTO l art. 20 dello Statuto della Regione Veneto vigente, che prevede, al comma 2 L iniziativa spetta inoltre ai consigli provinciali, ai singoli consigli dei comuni capoluogo di provincia e delle città metropolitane, ai consigli comunali in numero non inferiore a dieci e di consigli di comuni che singolarmente, o unitamente ad altri, raggiungano complessivamente una popolazione non inferiore a ventimila abitanti ; PRESO ATTO che i Comuni di Carmignano di Brenta in Provincia di Padova (abitanti n al ) e Campodoro in Provincia di Padova (abitanti n al ) condividono la proposta di legge regionale sopra citata; VISTO l art. 48 del T.U. 267/2000; PRESO ATTO del parere espresso ai sensi e per gli effetti dell art. 49, comma 1, del D.Lgs.
5 , n. 267, allegato al presente provvedimento; A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge; D E L I B E R A 1. DI PROPORRE al Consiglio Comunale la seguente proposta di legge regionale, dando mandato al Sindaco di trasmetterla alla Regione Veneto unitamente a quella dei Comuni di Carmignano di Brenta e Campodoro in Provincia di Padova che avranno deliberato la medesima proposta ai sensi dell art. 20, comma 2 dello Statuto della Regione del Veneto: ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA DEL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO Art. 1 (Servizio di psicologia del territorio: istituzione e finalità) 2. Nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione, viene istituito il Servizio di psicologia del territorio, per garantire ai cittadini della Regione Veneto l accesso alle prestazioni attinenti alle discipline psicologiche. 3. I Comuni, in forma singola o associata, oppure gli ambiti territoriali competenti per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari della Regione, devono prevedere e implementare nei Piani di zona i servizi di cui al comma 1 e disciplinarne il funzionamento nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge. 4. Viene previsto almeno un operatore psicologo ogni cinquemila abitanti per la realizzazione del Servizio, il quale è garantito in ogni ambito territoriale. 5. Il Servizio di psicologia del territorio: a) contribuisce al benessere individuale, sociale, lavorativo e organizzativo, previene e contrasta il disagio individuale e collettivo nella famiglia, nella scuola, nella comunità, nelle organizzazioni e nei diversi luoghi di aggregazione; b) promuove il pieno ed armonico sviluppo psicologico dell individuo in relazione ai contesti di vita familiari, lavorativi, amicali, del tempo libero, associativi e comunitari. Art. 2 (Servizio di psicologia del territorio: compiti e attività 1. Il Servizio di psicologia del territorio svolge le seguenti attività : a) interventi in contesti residenziali e semiresidenziali per soggetti portatori di fragilità sociale;
6 b) interventi atti a contrastare il disagio derivante da condizioni di fragilità di ordine culturale, sociale, economica, relazionale e lavorativa; c) interventi in favore di soggetti minacciati o vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica, maltrattamenti e stalking; d) interventi in favore delle famiglie con membri malati o disabili; e) interventi in favore di famiglie ad alto rischio di disgregazione; f) interventi in favore di famiglie nei percorsi di affido ed adozione; g) interventi in favore di minori e adulti nei percorsi processuali, di pena e riabilitazione; h) interventi di informazione, formazione e consulenza nella scuola finalizzati al benessere individuale e collettivo, al successo formativo, al contrasto del disagio giovanile, del bullismo e dei comportamenti a rischio; i) interventi a sostegno della crescita, dello sviluppo e della socializzazione dei minori; l) interventi a sostegno degli anziani; m) interventi a supporto delle persone senza lavoro e delle rispettive famiglie; n) interventi di orientamento e supporto nelle scelte, nei cambiamenti e negli sviluppi riguardanti l ambito lavorativo; o) supporto alle organizzazioni in termini di responsabilità sociale, sostenibilità, crescita, cambiamento e sviluppo del pensiero positivo; p) interventi individuali e/o di gruppo di orientamento, di promozione e di incremento delle potenzialità, del benessere individuale, sociale e relazionale nei diversi contesti; q) interventi di sostegno alle persone riguardo la propria comprensione, realizzazione e libera espressione; r) interventi a supporto di iniziative individuali e associative in ambito culturale, sociale, dello sport, dell arte e del tempo libero. Art. 3 (Requisiti degli operatori psicologi) 1. Il Servizio di psicologia del territorio istituito con la presente legge si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, di operatori psicologi iscritti alla Sezione A dell Albo professionale dell Ordine degli psicologi, di cui all articolo 50, commi 1 e 2, e degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l ammissione all esame di Stato e delle relative prove per l esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti). Art. 4 (Norma finanziaria) 1. Il Servizio di psicologia del territorio previsto nella presente legge è finanziato nell ambito delle risorse disponibili per la realizzazione dei Piani di zona senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Art. 5 (Disposizioni transitorie) 1. Il Servizio di psicologia del territorio previsto nell articolo 1, comma 1, opera per ciascun ambito territoriale, successivamente all adozione del rispettivo Piano di zona approvato
7 dalla Giunta regionale, e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 6 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.""" 2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge.
8 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come sostituito dall'articolo 3, comma 1 lett. b) della Legge n. 213 del Oggetto: Proposta, al Consiglio Comunale, di Legge Regionale "Istituzione del servizio di psicologia del territorio della Regione Veneto".. PARERE DI REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto. Lì, IL FUNZIONARIO DIRIGENTE U.O. SEGRETERIA AFFARI GENERALI FRANCESCO CORSARO Parere non dovuto. PARERE DI REGOLARITA CONTABILE Lì, IL FUNZIONARIO DIRIGENTE U.O.ECONOMICO - FINANZIARIA De Marchi Paola
9 Deliberazione nr. 182 in data 31/10/2013 Letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.to Dr. RUZZA DIEGO IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. CORSARO FRANCESCO La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi. Zevio lì, Il Dirigente dell U.O. Segreteria-Affari Generali Segretario Generale Francesco Corsaro La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Zevio, lì Il Dirigente dell U.O. Segreteria-Affari Generali Segretario Generale
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