f.to Il Segretario Comunale dott. Pietro Puzzi (Allegato al Decreto n..del..) N. di Rep.. REGIONE LOMBARDIA PRESIDENZA SEDE TERRITORIALE DI CREMONA
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1 ALLEGATO ALLA DELIB. di G.C. N 51 DEL f.to Il Segretario Comunale dott. Pietro Puzzi (Allegato al Decreto n..del..) N. di Rep.. REGIONE LOMBARDIA PRESIDENZA SEDE TERRITORIALE DI CREMONA DISCIPLINARE L anno 2016, il giorno. del mese di. in Cremona, tra la Regione Lombardia Cod. Fiscale , di seguito denominata Concedente, rappresentata dal Dott. Gianni Petterlini in qualità di Dirigente dell Ufficio Territoriale Regionale Val Padana e il Comune di Pieve d Olmi (CR) Piazza XXV Aprile, 8 C.F P.I legalmente rappresentato dal Dott.Attilio Paolo Zabert n qualità di Sindaco pro-tempore, di IL CONCESSIONARIO seguito denominato Concessionario, si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione delle aree demaniali richieste dal Concessionario con istanza in atti del 20/01/2016 integrata con nota dell 11/02/2016 assunte in medesima data dall U.T.R. Val Padana rispettivamente al prot.n.aq e al prot.n.ae art. 1 Oggetto della concessione Oggetto della concessione è l occupazione di area demaniale per il transito ad uso viabilistico e fruizione turistica sulla sommità arginale del fiume Po, comprensivo di tre rampe di collegamento, in Comune di Pieve d Olmi (CR) IL DIRIGENTE Dott.Gianni Petterlini come da documentazione agli atti del Concedente (fasc.n.1121). Art. 2 Durata. pagina 1pagina
2 La concessione viene rilasciata a titolo precario e con durata di anni 1 (diciannove), successivi e continui, a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da emettersi a cura del Concedente. La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza almeno tre mesi della data di scadenza. Art. 3 Obblighi generali del concessionario L uso per il quale è concessa l area demaniale non può essere diverso da quello sopra descritto. Eventuali variazioni devono essere autorizzate dal Concedente. La realizzazione di opere strutturali, nell area demaniale di cui trattasi, è subordinata al possesso da parte del Concessionario di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale. Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l area di cui trattasi; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche delle opere descritte all art. 1, che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle acque. Il Concessionario è tenuto alla piena osservanza delle leggi e regolamenti vigenti in materia di polizia idraulica e di ogni altra disposizione che, nei riguardi del buon regime del corso d acqua, venisse emanata dalle competenti Autorità. E fatto obbligo al Concessionario, ed è vincolo per l efficacia del presente disciplinare, di attuare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza stradale e di acquisire ogni altra autorizzazione e concessione da parte delle competenti Autorità in relazione alla legislazione edilizia, di tutela ambientale, antinquinamento e circolazione stradale liberando l Amministrazione Concedente da ogni onere e responsabilità. In particolare il pagina 2pagina
3 Concessionario è tenuto all osservanza del nulla osta, ai soli fini idraulici, che A.I.PO Ufficio Operativo di Cremona, ha trasmesso con nota n in data 16/05/2016 e delle relative prescrizioni di seguito elencate: a) data la natura, le caratteristiche e le funzioni per le quali è stato progettato e realizzato il relativo arginale, è fatto divieto al transito di automezzi con portata superiore a 3,5 tonnellate; b) eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Comune concessionario, solo in determinati periodi dell anno e limitatamente alle sole attività agricole/industriali; c) il rilascio dei permessi in deroga dovrà essere comunicato sia ad AIPO Ufficio Operativo di Cremona che alla Regione Lombardia U.T.R. Val IL CONCESSIONARIO Padana sede di Cremona; d) la strada in sommità arginale, la via alzaia e le rampe laterali d accesso, richieste in concessione, vengono prese in carico nello stato dell arte in cui si trovano a tutt oggi e dovranno essere adeguate e mantenute costantemente in condizioni di ottimale agibilità, intervenendo tempestivamente al rispristino del manto d usura ed alla chiusura delle buche esistenti o che si andassero formando; e) qualsiasi danno che dovesse subire l arginatura di che trattasi in dipendenza del transito in parola, compreso i manufatti esistenti, sarà a carico del Comune di Pieve d Olmi (CR); IL DIRIGENTE Dott.Gianni Petterlini f) il ripristino e il rifacimento della segnaletica orrizzontale e verticale, i manufatti di chiusura arginale (sbarramenti in ferro), nonché il servizio di polizia stradale relativo, è a carico del Comune; g) la segnaletica di interdizione deve escludere espressamente dal divieto il pagina 3pagina
4 personale dell A.I.PO - Ufficio Operativo di Cremona che espleta il servizio ai sensi del T.U. 25/7/104 n.523 e R.D. 2666/137 sia con automezzi dell Ammninistrazione che propri; h) qualora l arginatura in argomento debba essere interessata da lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria da parte dell A.I.PO - Ufficio Operativo di Cremona, il transito dovrà essere adattatao alle nuove condizioni od anche sospeso senza che il Comune concessionario possa pretendere indennizzi e compensi o di ritti di qualche genere; i) qualora l A.I.PO - Ufficio Operativo di Cremona dovesse rilevare la mancata manutenzione della sommità arginale con conseguente grave pregiudizio dell integrità statica ed alla stabilità dell argine maestro verrà, ad insindacabile giudizio del medesimo Ufficio, interdetto il transitoe si procederà al ripristino dei danni causati con addebito, dei relativi oneri e spese, al Comune concessionario; j) durante la gestione della concessione dovranno essere attuati tutti i provvedimenti che all atto esecutivo l A.I.PO - Ufficio Operativo di Cremona riterrà necessari nei riguardi della salvaguardia del buon regime idraulico del fiume Po, delle opere idrauliche e delle proprietà demaniali; k) qualsiasi inosservanza alle prescritte prescrizioni, comporterà la revoca immediata del presente benestare; l) l Ammnistrazione concessionaria terrà inoltre l Agenzia e i suoi funzionari indenni e sollevati da qualsiasi reclamo, pretesa o molestia che fosse avanzata da terzi in dipendenza del presente benestare, per danni, lesioni di diritti e per qualsiasi altro motivo, non esclusi gli eventi di piena; m) per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni pagina 4pagina
5 vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l Amministrazione concedente nei riguardi del corso d acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile, nonché fatta salva ogni altra autorizzazione o concessione da parte delle competenti Autorità Regionali, Provinciali e Comunali in relazione alla legislazione edilizia, ambientale, antinquinamento nonché del Piano Stralcio per l Assetto Idrogeologico (PAI); n) in caso di deroga di cui al precedente punto b), le autorizzazioni dovranno essere condizionate ad una procedura di garanzia in merito all assunzione IL CONCESSIONARIO di impegni economici finalizzati alla manutenzione ordinaria annuale della sommità arginale. E altresì fatto obbligo al Concessionario di mantenere costantemente in buono stato le pertinenze idrauliche demaniali di che trattasi, eseguendo a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche che il Concedente o l AIPO riterranno di disporre ai fini del buon regime delle acque. Il Concessionario è inoltre tenuto al rispetto integrale delle norme di cui al presente disciplinare e non potrà pretendere alcun compenso dall amministrazione Concedente per le eventuali migliorie in genere apportate. Eventuali danni derivanti da piene, alluvioni o altre cause non potranno in IL DIRIGENTE Dott.Gianni Petterlini nessun caso dar ragione a richiesta di danni, scomputo del canone o modifiche delle condizioni stabilite nel presente atto. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente il canone annuo e l imposta regionale nella misura e con le modalità previste al successivo pagina 5pagina
6 articolo 4. Art. 4 Canone di concessione e cauzione a garanzia Il canone annuo, per quanto riguarda la tipologia delle opere T.3 Transito in sommità arginale per fruizione turistica applicabile solo agli Enti Pubblici è gratuito mentre per la tipologia T.2 Uso viabilistico (solo enti pubblici) il canone annuo, è stabilito in 216,00 (duecentosedici/00) così come previsto dall allegato F della d.g.r. n.422 del 23/010/2015. Il canone: è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 31 marzo dell anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessionario, con esclusione dei canoni minimi che non sono suddivisibili e devono essere comunque corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra la frazione di mese deve intendersi per intero (l.r. 2 giugno 200, n. 10); è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell EURO calcolati distintamente dall Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all ingrosso (d. l. 2 ottobre 181, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 181, n. 62); è automaticamente adeguato a seguito dell emanazione di future leggi o provvedimenti. Non è dovuta la cauzione prestata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessione, poiché la prima annualità di canone è di importo inferiore a 1.500,00 (art. 4, comma 2, della l.r. n.1 del 8 luglio 2014 di modifica all art. 6, comma, della l.r. 34/178). pagina 6pagina
7 Art. 5 Obblighi particolari del Concessionario La concessione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti dei terzi e il Concessionario deve tenere sollevato ed indenne il Concedente da qualsiasi molestia che potesse derivare in conseguenza della stessa concessione e del suo esercizio. Art. 6 Oneri vari Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi comprese le spese di registrazione del presente disciplinare. Art. 7 Decadenza, rinuncia, modifica, sospensione e revoca. IL CONCESSIONARIO La concessione è nominale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri. Le modificazioni del soggetto concessionario non preventivamente autorizzate dal Concedente comportano la decadenza del titolo concessorio. Il diverso uso dell area demaniale, non preventivamente autorizzato dal Concedente, comporta la decadenza della concessione e l applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente. La concessione decade altresì in caso di omesso pagamento del canone annuale ed in caso di mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e regolamenti. In caso di decadenza o rinuncia alla concessione, il Concessionario deve IL DIRIGENTE Dott.Gianni Petterlini provvedere a propria cura e spese, su richiesta del Concedente, alla demolizione delle eventuali opere realizzate e alla rimessione in pristino dell area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l anno corrispondente al provvedimento con cui il Concedente dichiara il venir meno del titolo concessorio e al pagamento dell indennizzo per occupazione sine pagina 7pagina
8 titulo sino all effettivo abbandono dell area. La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario. Art. 8 Trattamento dati personali Ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. n. 16/2003 il Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale Territorio ed Urbanistica assume la qualifica di responsabile interno del trattamento per i dati personali. Titolare del trattamento resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono trattati esclusivamente per il rilascio della concessione Art. Richiamo alle disposizioni di legge. Per quanto non previsto nel presente atto valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù Art.10 Controversie Per le eventuali controversie derivanti dall applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Cremona. Art. 11 Domicilio legale. Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in Pieve d Olmi (CR) Piazza XXV Aprile, 8 Letto ed approvato Cremona, lì REGIONE LOMBARDIA Il Dirigente dell U.T.R. per accettazione Il Sindaco pro-tempore pagina 8pagina
9 Val Padana Dott. Gianni Petterlini del Comune di Pieve d Olmi Dott. Attilio Paolo Zabert Sono approvate specificatamente le clausole di cui agli art. 3, 4, 5, 7, e 11, 12 REGIONE LOMBARDIA Il Dirigente dell U.T.R. Val Padana Dott. Gianni Petterlini per accettazione Il Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d Olmi Dott. Attilio Paolo Zabert Il sottoscritto dott. Gianni Petterlini, Dirigente dell Ufficio Territoriale Regionale Val Padana, dichiara che il Dott.Attilio Paolo Zabert, nato a Cremona (CR) ii 25/08/170, identificato mediante documento di riconoscimento carta d identità n.as del 17/06/2011 rilasciato dal Comune di Pieve d Olmi (CR), in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Pieve d Olmi (CR), ha firmato in mia presenza il sopra esteso disciplinare in calce ed a margine di ciascun foglio. Cremona,lì Il Dirigente Dott. Gianni Petterlini pagina pagina
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