SFIDA NORMATIVA Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService

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1 SFIDA NORMATIVA Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService 1

2 PREMESSA LA DIRETTIVA F-GAS sui gas fluorurati ad effetto serra Il Regolamento (EC) No 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra mira a ridurre le emissioni di questi gas attraverso una pluralità di misure: norme relative al contenimento, all uso, al recupero ed alla rigenerazione dei gas fluorurati restrizioni riguardanti la collocazione sul mercato dei prodotti che contengono F-Gas (divieti) usi specifici di questi gas (divieto di manutenzione con alcuni gas) limiti quantitativi di collocazione sul mercato degli HFC. Obbligo di controllo delle perdite basato sull impatto ambientale misurato come tonnellate di CO 2 equivalente, ossia il prodotto del GWP (global warming potential ) del F-Gas considerato per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito: Attività Prevenzione delle perdite e riparazione fughe (Art.3) Installazione, manutenzione e service a cura di personale certificato (Art.3) Impianti refrigerazione e AC < 5t 5-50t t > 500t Frequenza minima di controllo da parte di personale certificato (Art.4) 12 mesi (*) 6 mesi (*) 3 mesi (*) Installazione di un dispositivo di rilevazione perdite a norma, verificato almeno ogni 12 mesi (Art.3) Libretto e documentazione impianto (Art.6) Recupero del F-Gas a fine vita dell impianto e quando opportuno in caso di manutenzione o riparazione da parte di personale certificato (Art.8,10) Etichettatura delle macchine (Art.12) (*) Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche si dimezzano. N.B. Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equivalente, non sono soggette ai controlli delle perdite purché le apparecchiature stesse siano etichettate come tali. Obbligo per gli operatori di tenere i registri con le seguenti informazioni: la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l installazione, la manutenzione o l assistenza o a causa di perdite; se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state 2

3 riciclate o rigenerate; le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati; l identità dell impresa che ha provveduto all installazione, all assistenza, alla manutenzione, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature; le date e i risultati dei controlli effettuati qualora l apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra. LA FIGURA DELL OPERATORE Proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature, avente: 1) libero accesso all apparecchiatura, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l accesso a terzi; 2) controllo sul funzionamento e la gestione ordinari; 3) potere, anche finanziario, di decidere in merito a modifiche tecniche, alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell apparecchiatura, e all esecuzione di controlli o riparazioni. Il proprietario dell apparecchiatura o dell impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi Obbligo di formazione e certificazione per gli operatori, persone e imprese, che svolgono le attività di recupero di gas fluorurati, installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, controlli delle perdite o smantellamento delle apparecchiature quali: apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; La vendita e la manutenzione di prodotti e apparecchiature contenenti gas serra vengono regolate in funzione del loro effettivo potenziale di effetto serra 3

4 Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService Nuovo decreto F-Gas DPR 146/2018 Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 146/2018 del 16 novembre 2018, entrato in vigore il 24 gennaio 2019, abrogando il precedente D.P.R. n. 43 del 27/1/2012, recepisce il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra, i cosiddetti F-Gas, utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche. Interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese; Individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati. Istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni sui tali gas; stabilisce, infine, l obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese; Il sistema di certificazione Le autorità competenti sono : il Ministero dell Ambiente l Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA Vengono definite le modalità di : accreditamento degli organismi di valutazione delle attività disciplinate dal Regolamento; designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese; certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone; certificazione, attestazione e iscrizione al Registro telematico 4

5 nazionale per le persone fisiche e per le imprese; rilascio di esenzioni e deroghe all obbligo di certificazione per le persone fisiche; riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro; individuazione degli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dell accuratezza dei dati; implementazione del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (già istituito con il DPR n. 43/2012), che assicura a tutti i soggetti, la pubblicità notizia delle informazioni sulle attività disciplinate dal decreto, nonché la trasparenza delle attività medesime; La certificazione degli addetti Per quanto attiene il campo della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone che sono soggette all obbligo della certificazione, estendendo il campo di applicazione. Imprese soggette all obbligo di certificazione e iscrizione al Registro telematico nazionale, se esercitano su apparecchiature fisse di refrigerazione attività di: 1) controllo delle perdite su impianti con più di 5 tonnellate di CO 2 equivalente o 10 tonnellate se ermeticamente sigillate; 2) recupero di gas fluorurati a effetto serra; 3) installazione; 4) riparazione, manutenzione o assistenza; 5) smantellamento; Il certificato ha una validità di dieci anni per le persone fisiche e cinque anni per le imprese. L iscrizione nel Registro telematico nazionale avviene attraverso la Camera di commercio competente. A tal fine occorre: a) presentare, per via telematica, una richiesta di iscrizione nelle apposite sezioni del Registro telematico nazionale; b) presentare richiesta di certificazione ad uno degli organismi di certificazione accreditati c) sostenere un esame teorico e pratico I certificati già rilasciati per le attività di installazione, manutenzione e riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti F-Gas, restano validi sino a scadenza. 5

6 Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService Per celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti F-Gas può essere rilasciata un apposita certificazione integrativa. Gli operatori che al 24 gennaio 2019 risultano iscritti al Registro telematico nazionale ma non ancora certificati dovranno conseguire la certificazione entro 8 mesi o saranno cancellati dal Registro stesso. La Banca dati Tra le principali novità introdotte dal decreto 146/18 vi è l istituzione di una Banca dati per i gas fluorurati a effetto serra e per le apparecchiature contenenti tali gas allo scopo di consentire una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono. Tale Banca dati sarà gestita dalle Camere di commercio competenti e ad essa dovranno essere trasmessi, esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di F-Gas e delle apparecchiature che li contengono così come quelli relativi alle attività di installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle stesse apparecchiature. Imprese e persone fisiche certificate, a partire dall ottavo mese di entrata in vigore del DPR, ossia dal 24 Settembre 2019, dovranno trasmettere entro 30gg per via telematica alla Banca dati tali informazioni per le seguenti utenze frigorifere: apparecchiature fisse di refrigerazione; apparecchiature fisse di condizionamento d aria; pompe di calore fisse; apparecchiature fisse di protezione antincendio; celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero; commutatori elettrici. Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. Per maggiori informazioni consultare Tabella A, pag.8 6

7 Il DPR 146/2018, rispetto al DPR 43/2012, estende il campo di applicazione anche alle seguenti attività: installazione, riparazione, manutenzione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi; smantellamento di impianti di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore; smantellamento di impianti di protezione antincendio; installazione, riparazione e manutenzione di commutatori elettrici. Raccolta dati ed etichettatura Il decreto definisce inoltre i criteri per l individuazione di sistemi di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 20, del Regolamento (UE) n.517/2014; la raccolta di dati sulle emissioni dei settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento medesimo; l etichettatura delle apparecchiature ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n.517/2014 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068. Verifica dell accuratezza dei dati: 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascun produttore, importatore ed esportatore che ha immesso in commercio più di tonnellate di CO 2 equivalente di idrofluorocarburi nel corso dell anno precedente, provvede a far verificare l accuratezza dei dati comunicati alla Commissione europea da un organismo di controllo indipendente. 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, ciascun importatore di apparecchiature precaricate con idrofluorocarburi, qualora gli idrofluorocarburi non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, provvede a far verificare da un organismo di controllo indipendente, l accuratezza della documentazione relativa e la dichiarazione di conformità per l anno precedente. 7

8 Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService Tabella A: Informazioni da trasmettere alla Banca dati della Camera di Commercio 8

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10 Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService Cosa c'è da sapere CLIENTE Cosa deve fare quando acquista un prodotto? Privilegiare prodotti a refrigerante naturale, esenti da obblighi di documentazione, in quanto salvaguardano l ambiente e non provocano alcun effetto serra diretto Cosa deve fare quando richiede un intervento di manutenzione/ service? Rivolgersi a personale tecnico qualificato e certificato, delegando la conduzione dell impianto La rete di assistenza EptaService possiede la certificazione in CATEGORIA I, che permette si svolgere le seguenti attività: Controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati Recupero Installazione Riparazione, manutenzione o assistenza Smantellamento PERSONALE DI VENDITA Cosa deve fare quando vende un prodotto (senza installarlo) ad un utilizzatore? ART 16 Comma 3: Le imprese che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra agli utilizzatori finali, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, a partire dal 24 luglio 2019, comunicano alla Banca dati, all atto della vendita e per via telematica, le seguenti informazioni: a) tipologia di apparecchiatura; b) numero e data della fattura o dello scontrino di vendita; c) anagrafica dell acquirente; 10

11 d) dichiarazione dell acquirente recante l impegno che l installazione sarà effettuata da un impresa certificata, oppure, se l acquirente coincide con l impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l anagrafica dell utilizzatore finale. Nei casi in cui il venditore offra all utilizzatore finale il servizio di installazione dell apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore stesso. ART 16 Comma 9: Ai fini della gestione e della tenuta della Banca dati le imprese indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzate, si iscrivono, per via telematica, al Registro telematico nazionale, a fronte del pagamento di un diritto di segreteria. PERSONALE INSTALLATION Cosa deve fare quando installa un prodotto? ART 16 Comma 4: A partire dal 24 Settembre 2019, comunica per via telematica alla Banca dati (entro 30 giorni), le seguenti informazioni: a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell apparecchiatura; b) anagrafica dell operatore; c) data e luogo di installazione; d) tipologia di apparecchiatura; e) codice univoco di identificazione dell apparecchiatura; f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l installazione; g) nome e indirizzo dell impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell impresa certificata che ha effettuato l installazione; i) eventuali osservazioni. 11

12 Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService PERSONALE SERVICE Cosa deve fare quando fornisce una prestazione di manutenzione/service? ART 16 Comma 5: A partire dal 24 Settembre 2019, fin dal primo intervento di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione di apparecchiature già installate, e per ogni intervento successivo, comunica per via telematica alla Banca dati (entro 30 giorni) le seguenti informazioni: a) data, se disponibile, e luogo di installazione; b) anagrafica dell operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell apparecchiatura; e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante il controllo, la manutenzione o la riparazione; f) nome e indirizzo dell impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell impresa certificata che ha effettuato l intervento di controllo, riparazione o manutenzione; h) data e tipologia degli interventi di controllo, manutenzione o riparazione; i) quantità e tipologia di gas a effetto serra recuperata durante l intervento sull apparecchiatura; l) eventuali osservazioni. La persona fisica certificata o l impresa certificata di cui al comma 5 non è responsabile dell installazione! PERSONALE SERVICE/CONTRACTING Cosa deve fare a fine vita impianto? ART 16 Comma 7: L impresa certificata ovvero la persona fisica certificata che esegue lo smantellamento delle apparecchiature comunica per via 12

13 telematica alla Banca dati, a partire dal 24 Settembre 2019 (entro 30 giorni) le seguenti informazioni: a) data e luogo di smantellamento; b) anagrafica dell operatore; c) tipologia di apparecchiatura; d) codice univoco di identificazione dell apparecchiatura; e) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra recuperato durante lo smantellamento; f) misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra contenuti nell apparecchiatura; g) dati identificativi della persona fisica certificata o dell impresa certificata che ha effettuato l intervento di smantellamento; h) eventuali osservazioni. PERSONALE SERVICE Cosa deve fare quando fornisce F-Gas? ART 16 Comma 8: Le informazioni relative al controllo delle perdite devono essere comunicate per via telematica alla Banca dati entro trenta giorni dalla data dell intervento. OPERATORE Come può verificare lo stato F-Gas della propria apparecchiatura? ART 16 Comma 10: Gli operatori verificano le informazioni relative alle proprie apparecchiature attraverso l accesso alla pagina riservata della Banca dati e possono scaricare, per via telematica, un attestato contenente le suddette informazioni. 13

14 Nuovo DPR 146/2018 sugli F-Gas: impatto su flussi e strumenti di EptaService COSTI DI GESTIONE DELLA BANCA DATI ART 16 Comma 11: Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, di cui ai commi 4, 5 e 7 versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, i diritti di segreteria. DICHIARAZIONE F-GAS A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, non è più necessario redigere la comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati. ART 16 Comma 12, ART 18: ISPRA, con apposite credenziali e per quanto di propria competenza, accede all area riservata della Banca dati, elabora e trasmette al Ministero dell ambiente, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulle emissioni di gas fluorurati a effetto serra. 14

15 EPTA offre una gamma completa di prodotti completamente basati su refrigeranti naturali, CO 2 o idrocarburi, per ogni esigenza e tipologia di punto vendita, prodotti completamente esenti da ogni obbligo o vincolo derivante dalla direttiva F-Gas. Nuovi prodotti forniti nell area UE Prodotti a gruppo incorporato e Water Loop REGOLAMENTO OFFERTA EPTA Nessuna prescrizione Mobili gruppo incorporato e monoblocchi R290 EPTABlue Waterloop R744/R290 R410A/R452A Sistemi (Centrale frigorifera + condensatore, unità condensatrice + mobili ad espansione diretta + celle frigorifere + etc.) REGOLAMENTO OFFERTA EPTA Nessuna prescrizione R744 (CO2) R448A/R449A/R452A (<40kW) Manutenzione prodotti esistenti nell area UE Installazione, manutenzione, riparazione di prodotti contenenti F-Gas REGOLAMENTO OFFERTA EPTA Nessuna prescrizione Conversione a R448A/R449A R404A R404A riciclato e rigenerato Produzione nell area UE di prodotti forniti nei mercati extra-ue Nessuna prescrizione 15

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