Laboratorio analisi, ricerche chimiche e batteriologiche. - Datore di lavoro - Responsabile Ambiente e/o Sicurezza ADEMPIMENTI AMBIENTE

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1 Consulenza e Formazione per ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro certificata UNI EN ISO 9001:2008 n 5545/01/S Laboratorio analisi, ricerche chimiche e batteriologiche Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno Struttura accreditata Regione Piemonte per erogazione corsi di formazione n 765/001 CIRCOLARE n 04/2015 Alla cortese att.ne del: - Datore di lavoro - Responsabile Ambiente e/o Sicurezza ADEMPIMENTI AMBIENTE Aggiornamento normativo Dichiarazione periodica GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Per ricevere ulteriori informazioni lo studio resta a Vs. disposizione dal lunedì al venerdì - orario: 9.00 / / Filename: 04_2015_fgas.docx - pag. 1 di 5 Sede legale e operativa: C.so Indipendenza, RIVAROLO Can.se (TO) tel fax sito web forum@studiochiono.it codice fiscale e partita iva

2 GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA Dal 1 Gennaio 2015 è entrato in vigore il regolamento 517/2014/UE che modifica il precedente regolamento 842/2006, relativo ai Gas fluorurati a effetto serra. Di seguito sono riportate le principali novità introdotte: 1) I GAS REGOLAMENTATI Viene esteso l elenco dei gas regolamentati con l aggiunta di HFC 152, Hfc 161 e HFC 245 fa Viene introdotto un secondo elenco di nuovi gas fluorurati; queste sostanze non sono però da prendere in considerazione se le disposizioni sono riferite specificamente agli Fgas. 2) SOGLIE DI APPLICAZIONE L applicazione del Regolamento non si basa più sui valori ponderali assoluti (espressi in Kg) ma in termini di tonnellata di CO2 equivalente, che corrisponde al prodotto tra il peso in tonnellate dell Fgas considerato e il relativo potenziale di riscaldamento globale (GWP). 3) PRESCRIZIONI TECNICHE E GESTIONALI Rimangono sostanzialmente invariate rispetto al precedente regolamento, quindi: Prevenzione Controllo delle perdite Sistemi di rilevamento delle perdite Registri Recupero Formazione e certificazione Etichettatura Comunicazioni In rosso sono evidenziate le prescrizioni in capo agli utilizzatori degli impianti 3.1 PREVENZIONE Il rilascio intenzionale nell atmosfera di Fgas è vietato se non è tecnicamente necessario. Gli operatori di apparecchiature contenenti Fgas adottano le misure atte a prevenirne il rilascio accidentale e a minimizzarne la perdita. Se viene rilevata una perdita gli operatori assicurano che l apparecchiatura sia riparata senza ritardi. Se l apparecchiatura è soggetta a controlli delle perdite ed è stata riparata, sarà effettuato un controllo da una persona certificata entro un mese dalla riparazione per verificarne l efficacia. Filename: 04_2015_fgas.docx - pag. 2 di 5 -

3 3.2 CONTROLLO DELLE PERDITE Oltre alle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria, di protezione antincendio ed alle pompe di calore, sono soggette ora a controllo anche le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, i commutatori elettrici e i cicli Rankine a fluido organico. La soglia quantitativa di Fgas oltre la quale scatta l obbligo di controllo non è più espressa in peso, ma in tonnellate di CO2 equivalente (vedi sopra). Tale controllo si deve effettuare se le apparecchiature contengono Fgas in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente, escluse le quantità eventualmente presenti in schiume. Sono escluse dall obbligo di controllo: le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti Fgas in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, purché etichettate come ermeticamente sigillate i commutatori elettrici che rispettano una delle condizioni seguenti: presentano un comprovato tasso di perdita annuale inferiore allo 0,1% riportato nelle specifiche tecniche del fabbricante e sono etichettati come tali sono muniti di un dispositivo di controllo della pressione o della densità contengono meno di 6 kg di Fgas fino al 31 dicembre 2016: le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di Fgas le apparecchiature ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti meno di 6 kg di Fgas I controlli sono da effettuare con la seguente frequenza: Quantità di Fgas Frequenza almeno ogni 12 mesi o, se è installato un sistema 5 e < 49 tonnellate di CO2 equivalente di rilevamento delle perdite, almeno ogni 24 mesi almeno ogni sei mesi o, se è installato un sistema 50 e < 500 tonnellate di CO2 equivalente di rilevamento delle perdite, almeno ogni 12 mesi almeno ogni tre mesi o, se è installato un sistema 500 tonnellate di CO2 equivalente di rilevamento delle perdite, almeno ogni sei mesi 3.3 SISTEMI DI RILEVAMENTO DELLE PERDITE Gli operatori delle seguenti apparecchiature contenenti Fgas in quantità pari o superiori a 500 tonnellate di CO2 equivalente devono assicurare che l'apparecchiatura sia munita di un sistema di rilevamento delle perdite che avverta l'operatore o un'impresa di manutenzione in caso di perdite. Filename: 04_2015_fgas.docx - pag. 3 di 5 -

4 Apparecchiature Termini Controllo del funzionamento refrigerazione condizionamento d'aria Pompe di calore fisse protezione antincendio Cicli Rankine a fluido organico Commutatori elettrici dal 1 gennaio 2015 dal 1 gennaio 2017 almeno una volta ogni dodici mesi almeno una volta ogni sei anni 3.4 REGISTRI Rimane sostanzialmente invariato l obbligo di tenuta di appositi registri da parte degli operatori delle apparecchiature soggette a controllo, sui quali annotare i dati relativi agli Fgas contenuti e alle operazioni di controllo e manutenzione. Gli operatori conservano i registri per almeno cinque anni. Attualmente le disposizioni in materia sono contenute nell art. 15 del D.P.R. 43/2012 e nei regolamenti comunitari 1497/2007 e 1516/2007, mentre il formato dei registri è stato definito dal Ministero dell ambiente. Alla tenuta del registro è collegato l obbligo di comunicazione da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. 3.5 RECUPERO Il recupero di Fgas continua a dover essere effettuato da persone fisiche adeguatamente qualificate, ma per un numero più ampio di apparecchiature contenenti Fgas, schiume escluse: circuiti di raffreddamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria fisso e di pompe di calore fisse circuiti di raffreddamento di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero apparecchiature fisse contenenti solventi a base di gas fluorurati; apparecchiature fisse di protezione antincendio commutatori elettrici fissi apparecchiature di condizionamento d aria di qualsiasi veicolo stradale Per le apparecchiature non presenti in questo elenco l obbligo di avvalersi di personale qualificato non è tassativo ma dipende dalla relativa fattibilità tecnica ed economica 3.6 COMUNICAZIONI Alla tenuta del registro di cui al paragrafo 3.4 è collegato un obbligo di comunicazione da effettuarsi entro il 31 maggio di ciascun anno (D.P.R. 43/2012, art. 15). Rimane altresì in vigore l obbligo di comunicazione di dati alla Commissione europea (e a ISPRA) entro il 31 marzo di ciascun anno, allargando però il numero di soggetti e l oggetto della comunicazione stessa (art. 19). I dati da comunicare riguardano: Filename: 04_2015_fgas.docx - pag. 4 di 5 -

5 produttori, importatori ed esportatori che hanno prodotto, importato o esportato una tonnellata o 100 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di Fgas (compresi gli "altri gas fluorurati soggetti a obbligo di comunicazione" elencati nell'allegato II) ciascuna impresa che ha distrutto una tonnellata o tonnellate di CO2 equivalente o oltre di Fgas (e di "altri gas fluorurati soggetti a obbligo di comunicazione" dell allegato II) ciascuna impresa che ha utilizzato tonnellate di CO2 equivalente o oltre di Fgas come materia prima ciascuna impresa che ha immesso sul mercato prodotti e apparecchiature contenenti 500 tonnellate di CO2 equivalente o oltre di Fgas (e di "altri gas fluorurati soggetti a obbligo di comunicazione" dell allegato II). IN SINTESI: Se le Vs apparecchiature contengono fino a 3 Kg di FGas, non siete soggetti a obbligo di comunicazione (almeno fino al 31 Dicembre 2016) Se le Vs apparecchiature contengono fino a 6 Kg di FGas controllate che sia riportata la dicitura ermeticamente sigillato ; se è riportata, non siete soggetti a obbligo di comunicazione (almeno fino al 31 Dicembre 2016) In tutti gli altri casi potreste essere soggetti ad obbligo; in questo caso, Vi chiediamo di contattarci. Lo studio resta a disposizione per fornire assistenza all adempimento di prossima scadenza (referenti chim.dott. Giuseppe Montafia e dott. Daniele Perrone). Filename: 04_2015_fgas.docx - pag. 5 di 5 -

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