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1 Allegato 1) ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA SCUOLA SUPERIORE SANT ANNA DI PISA E UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA UNIVERSITA DI PISA La Scuola Superiore Sant Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento, di seguito denominata anche brevemente Scuola o Scuola Superiore Sant Anna, con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà 33, rappresentata dal Rettore, Prof. Pierdomenico Perata nato a Genova (GE) il 24 marzo 1962 e l Università degli Studi di Firenze, di seguito denominata UniFi, con sede legale in Firenze, Piazza San Marco 4, rappresentata dal Rettore, Prof. Luigi Dei, nato a Firenze (FI) il 10 giugno 1956; l Università di Pisa, di seguito denominata UniPi, con sede legale in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, rappresentata dal Rettore, Prof. Massimo Mario Augello, nato a Catanzaro (CZ) il 8 luglio 1949; l Università degli Studi di Siena, di seguito denominata UniSi, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, rappresentata dal Rettore, Prof. Angelo Riccaboni, nato a La Spezia (SP) il 24 luglio 1959; di seguito indicati congiuntamente quali Parti o Atenei Partner PRESO ATTO: - che la scelta di un programma congiunto tra più sedi corrisponde alla ricerca di una dimensione ampia e pluralistica della disciplina; - che i predetti Atenei Partner si sono costituiti in Associazione Temporanea di Scopo - ATS - in data 29 luglio 2015 con la quale hanno dato inizio al partenariato per la gestione del finanziamento assegnato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n del 10 luglio 2015 (pubblicato sul BURT n. 30 Parte III del 29 luglio 2015) a valere sul POR FSE 2014/20 Asse C, consistente nel riconoscimento di n. 8 (otto) borse di studio Pegaso a favore del Corso di dottorato PhD in Political Science, European Politics and International Relations (Progetto) per un totale di ,00; - che con il predetto atto la Scuola è stata nominata quale Ente Mandante con rappresentanza degli Atenei Partner, ed in forza di tale qualifica è chiamata a stipulare con la Regione Toscana, in nome e per conto degli stessi, un apposita convenzione con la quale la Regione concede alla Scuola, quale Soggetto attuatore del Progetto, il finanziamento per l erogazione delle predette borse di dottorato triennali; - che in base all art. 6 dell atto costitutivo di ATS, come precedentemente indicato, le Parti si sono impegnate a stipulare un Accordo di collaborazione finalizzato all attivazione del Corso di

2 dottorato congiunto PhD in Political Science, European Politics and International Relations per l anno accademico 2015/2016 (XXXI Ciclo); - che con il predetto accordo le Parti intendono precisamente definire i compiti e le attribuzioni specifiche nonché le modalità con le quali garantire ai dottorandi in maniera continuativa un effettiva condivisione delle attività didattiche e di ricerca, nonché l accesso e la fruizione delle strutture dei singoli Atenei e delle strumentazioni in essi presenti; VISTI: - il Progetto formativo del Corso di dottorato secondo le specifiche condivise in sede di presentazione della domanda di finanziamento regionale presentata in risposta all Avviso pubblico approvato con Decreto dirigenziale n. 1482/2015 Borse di studio Pegaso Dottorati internazionali Annualità 2015 ; - gli Statuti e le fonti interne degli Atenei Partner, in particolare i regolamenti dedicati alle attività formative; - il Decreto Ministeriale n. 45 del 8 febbraio 2013, Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati ; - la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1179/2011 di approvazione delle procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi ex art. 17 della Legge Regionale n. 32/2002, recante il TU in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro ; - l Avviso pubblico Borse di studio Pegaso Dottorati internazionali Annualità 2015 per la presentazione di progetti a valere sul POR FSE 2014/20 asse C, adottato con Decreto dirigenziale n. 1482/ l accordo di collaborazione sottoscritto in data 6 febbraio 2015 tra la Scuola e UniSi avente ad oggetto l attivazione congiunta, per il XXXI ciclo di dottorato, del PhD in Political Science, European Politics and International Relations ed in particolare l art. 4 in cui le parti si impegnano a garantire il finanziamento di un minimo di due borse ciascuna per ogni ciclo di dottorato attivato e l art. 5 in cui è garantita l attivazione del ciclo di dottorato per almeno un triennio. LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto La Scuola Superiore Sant Anna, l Università degli Studi di Firenze, l Università di Pisa e l Università degli Studi di Siena attivano congiuntamente, per il XXXI ciclo di Dottorato, il Corso Ph.D. in Political Science, European Politics and International Relations (di seguito anche denominato brevemente Corso). Il Corso ha durata triennale e al termine di esso è rilasciato il titolo congiunto. Art. 2 Sede amministrativa La Scuola Superiore Sant Anna è sede amministrativa del Corso. Art. 3 Termini della collaborazione Le Parti si impegnano a mettere a disposizione, per l intera durata del Corso di dottorato, le risorse umane, strutturali e finanziarie necessarie al suo funzionamento, ed ad attivarsi, anche presso i rispettivi organi istituzionali, per favorire l espletamento di tutti gli adempimenti necessari al corretto svolgimento delle attività correlate. La Scuola, quale Ente Capofila del Partenariato, come meglio descritto in premessa, si assume i seguenti oneri connessi al funzionamento del Corso di dottorato e precisamente: emanare il Bando di concorso secondo le modalità previste dal D.M. n. 45/2013 e dai propri Regolamenti interni e gestire le procedure concorsuali; a tal fine le Parti si danno 2

3 reciprocamente atto che il Bando di concorso è stata emanato per l anno accademico 2015/2016 dalla Scuola in data 10 luglio 2015 e che il termine di presentazione delle domande è scaduto in data 3 settembre 2015; gestire le procedure di accreditamento secondo quanto previsto dal D.M. 45/2013; a tal fine le Parti si danno reciproco atto che l accreditamento del Corso è stato ottenuto con parere positivo espresso dall ANVUR; garantire la disponibilità di fondi da destinare alle spese di funzionamento del Corso, con i criteri e le modalità stabilite annualmente dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione; erogare a favore dei dottorandi le borse di studio Pegaso di cui al finanziamento regionale a valere sul POR FSE 2014/20 Asse C e le borse di studio degli Atenei di cui all art. 5 del presente Accordo; gestire la carriera degli studenti iscritti al Corso. Gli oneri e gli adempimenti amministrativi connessi all attività di docenza erogata nell ambito del Corso sono assolti dall Ateneo presso cui l attività viene erogata. Al fine del computo del carico didattico istituzionale, i docenti, membri del collegio, che partecipano a un dottorato Pegaso possono liberamente svolgere la propria attività didattica in uno degli atenei interessati previa comunicazione al Dipartimento di propria afferenza del relativo carico didattico. Art. 4 Organi Il principio di coordinamento congiunto viene assicurato attraverso l assunzione del ruolo di Coordinatore, da parte di un docente incardinato presso uno dei quattro Atenei. I tre Atenei che non esprimono il Coordinatore propongono di comune accordo un vice-coordinatore. Il Collegio dei docenti è nominato congiuntamente dagli Atenei partner. Il Collegio dei docenti è composto da 16 docenti, compreso il Coordinatore e il vice-coordinatore, ed è in ogni caso garantita una adeguata rappresentanza dei docenti dei quattro Atenei. E inoltre istituito l International Scientific Committee che assiste il Collegio nel garantire un alto livello di qualità del programma ed è formato da accademici di chiara fama internazionale nominati dal collegio dei docenti su proposta del coordinatore. Art. 5 Borse di studio e altri oneri finanziari Le Parti si impegnano a garantire, per il XXXI ciclo con proprie risorse, il finanziamento di 4 (quattro) borse di studio di durata triennale, secondo la seguente ripartizione: - Scuola Superiore Sant Anna: n. 2 (due) borse; - UniSi: n. 1 (una) borsa; - UniPi: n. 1 (una) borsa. Le borse sono erogate dalla Scuola. UniSi e UniPi si impegnano a versare alla Scuola l'importo relativo alle borse di rispettiva competenza. UniSi e UniPi si impegnano altresì: a corrispondere alla Scuola la somma, pari al 50% dell'importo della borsa, richiesta per il periodo di soggiorno all'estero del dottorando per un periodo minimo di 6 mesi, previa autorizzazione da parte del Collegio docenti; a versare altresì le somme richieste per eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari. UniFi, UniPi e UniSi si impegnano altresì: a versare alla Scuola a decorrere dal 2 anno, previa rendicontazione delle spese sostenute, un importo annuo pari al 10% dell importo della borsa finalizzato alla costituzione di un budget per l'attività di ricerca da destinare al dottorando beneficiario della borsa di studio che avrà come tutor un docente del loro ateneo, così come previsto dall art. 9 del D.M. n. 45/2013. Gli importi relativi alle borse e agli altri contributi di cui al comma precedente, saranno erogati annualmente, secondo le seguenti modalità: 3

4 la prima annualità entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della Scuola Sant Anna di avvenuta assegnazione della borsa; la seconda e la terza annualità, compresi gli eventuali contributi aggiuntivi erogati, entro il 31 dicembre dell anno di riferimento e comunque su specifica richiesta della Scuola. Art. 6 Borse Regionali Pegaso per XXXI ciclo La Scuola, in quanto Soggetto attuatore capofila del Progetto, come indicato in premessa, si impegna a sottoscrivere con la Regione Toscana, nei tempi previsti dal citato Avviso regionale n. 1482/2015, una convenzione per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento. Il finanziamento regionale, a valere sui fondi POR FSE 2014/20 asse C, ammonta ad un importo complessivo di euro ,00 ed è finalizzato all erogazione di 8 (otto) borse di studio, di durata triennale, di importo massimo complessivo di euro ,00 ciascuna. Conformemente a quanto previsto dall art. 7 dell Avviso Regionale di cui alle premesse, eventuali importi eccedenti tale cifra saranno a carico dei soggetti attuatori. A decorrere dal secondo anno, come previsto dall art. 9 del D.M. n. 45/2013, a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget per l attività di ricerca in Italia e all estero di importo non inferiore al 10% dell importo della borsa medesima. Ogni Ateneo dovrà garantire tale importo in relazione all afferenza stabilita per ciascun dottorando dal Collegio dei docenti. La Scuola, quale Ente Capofila Mandante della citata ATS si impegna a gestire e coordinare le operazioni di rendicontazione. A tal proposito gli Atenei Partner si impegnano a trasmettere alla Scuola la documentazione che la stessa richiederà ai fini della predetta attività. Art. 7 Modalità organizzative e servizi rivolti agli studenti Le attività didattiche relative al Corso di dottorato si svolgeranno presso i quattro Atenei e precisamente: - per la Scuola, presso l Istituto DIRPOLIS - Diritto, Politica e Sviluppo; - per UniFi presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; - per l UniSi, presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive; - e per UniPi presso il Dipartimento di Scienze Politiche. Le Parti si impegnano ad accreditare ogni dottorando del Corso di dottorato presso ciascun Ateneo affinché allo stesso sia garantito l accesso ai propri spazi studio, biblioteche, laboratori, risorse di ricerca (banche dati, strumentazioni informatiche) nonché la fruizione dei servizi (servizi linguistici, servizi di segreteria, servizi di accoglienza, servizi mensa, servizi di placement) e della strumentazione ivi presente. La Scuola si impegna ad estendere ai dottorandi del Corso i benefit offerti agli altri studenti Ph.D. della Scuola, tra cui l esenzione dal pagamento della ogni eventuale tassa di iscrizione, ad eccezione della tassa regionale per il Diritto allo Studio. Durante la permanenza presso le sedi di UniFi, UniSi e UniPi gli studenti usufruiranno dei benefit previsti dai rispettivi Regolamenti interni. La Scuola, in quanto sede amministrativa, garantisce altresì le coperture assicurative per responsabilità civile verso terzi ed infortuni che possano occorrere agli studenti durante lo svolgimento delle attività istituzionali. Entro la fine del primo anno il Collegio dei docenti stabilirà sulla base degli indirizzi di ricerca l afferenza degli studenti alle rispettive università. Arti. 8 Sicurezza Gli Atenei Partner considerano la tutela della salute e della sicurezza dei dottorandi e del personale impegnato nelle attività di cui al presente Accordo come condizioni prioritarie per la stipula del presente Accordo. Si impegnano pertanto a garantire, ciascuno per le strutture di cui sono titolari o 4

5 che detengono in uso, a qualsiasi titolo, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni. Ciascun Ateneo si farà carico di informare i dottorandi e il personale degli altri Atenei, latamente inteso (come personale dipendente, collaboratore, in formazione), che accedano alle proprie strutture in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (tra cui il piano di emergenza, procedure di evacuazione) a cui gli stessi debbono uniformarsi. Arti.9 Durata e rinnovo Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e si intende vigente sino alla conclusione del XXXI Ciclo. Art. 10 Controversie Le Parti si richiamano a tale fine alla clausola condivisa in sede di stipula dell ATS. Art. 11 Oneri fiscali Il presente Accordo, redatto in un unico originale informatico, è stipulato con firma digitale dagli Atenei aderenti ai sensi dell art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990 e sue successive modifiche ed integrazioni. Gli oneri fiscali inerenti l imposta di bollo di cui all art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all art. 2 dell allegata Tabella Tariffa Parte I Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine sono assolti dalla Scuola. Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che la richiede. Per la Scuola Superiore Sant Anna Capofila Il legale rappresentante Prof. Pierdomenico Perata - Rettore Per l Università degli Studi di Siena Il legale rappresentante Prof. Angelo Riccaboni - Rettore Per l Università degli Studi di Firenze Il legale rappresentante Prof. Luigi Dei - Rettore Per l Università di Pisa Il legale rappresentante Prof. Massimo Mario Augello Rettore 5

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