REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA

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1 Area P.I Socio Culturale COMUNE DI ARLUNO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale atti n. 42 seduta del Esecutiva in data 16/08/2000 CRITERI PER: la determinazione dell Indicatore della Situazione Economica (ISE) - D.Lgs. 109/98 REGOLAMENTO ISE 1

2 Art. 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento individua, in conformità agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto Legislativo n. 109 (1), i criteri unificati di valutazione e determinazione della situazione economica adottati dal Comune di Arluno, per coloro che richiedono interventi e/o prestazioni in ambito socio-assistenziale ed educativo, per i quali è previsto che gli utenti concorrano alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale Art. 2 Destinatari degli interventi Hanno diritto di usufruire delle prestazioni di cui al precedente articolo: - i cittadini italiani residenti nel Comune di Arluno - gli stranieri residenti nel Comune di Arluno - i profughi, i rimpatriati, i rifugiati e gli apolidi aventi titolo all assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato, che dimorano nel Comune. Art. 3 Categorie di servizi soggetti all applicazione dei criteri di valutazione della Situazione economica degli utenti I servizi, attualmente erogati dal settore servizi sociali ed educativi del Comune, soggetti all applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica sono i seguenti: 1. servizi socio-assistenziali 1.1 Assistenza domiciliare; 1.2 Assistenza economica; 1.3 Centri Ricreativi Diurni Estivi 1.4 Soggiorni climatici per anziani; 1.5 Pasti a domicilio; 2. servizi educativi/scolastici 2.1 Trasporto scolastico; 2.2 Mensa scolastica; 2.3 Scuola materna riduzione rette; 2.4 Asilo Nido 3. altri servizi 3.1 Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; 3.2 Assegno di maternità; 3.3 Buoni libro. Rientrano altresì eventuali altri servizi di nuova istituzione, anche ad opera dello Stato e/o della Regione, per l accesso ai quali la determinazione dell ISE costituisca requisito indispensabile. Art. 4 Criteri per la determinazione dell indicatore della situazione economica (ISE) La valutazione della situazione economica di chi richiede l intervento o la prestazione assistenziale e/o educativa è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal 2

3 richiedente medesimo, dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, come definita dall art. 2 commi 2 e 3 del D.Lgs , n L ISE dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando: 1) il reddito; 2) il patrimonio. Qualora l individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all intero nucleo e con la scala di equivalenza di cui alla tabella n. 2 del D.Lgs. 109/98 e precisamente: Tab. n. 1 Scala parametrale di equivalenza Numero dei componenti Parametro 1 1,00 2 1,57 3 2,04 4 2,46 5 2,85 Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente; Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori; Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%; Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina l indicatore della situazione economica (ISE) del richiedente. Art. 5 Criteri per la valutazione della situazione reddituale 1. definizione di reddito Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori: a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; b) i redditi esenti da IRPEF (vitalizi, INAIL, pensioni sociali, indennità di accompagnamento, + eventuali contributi e benefici economici erogati da enti pubblici, invalidità civili, pensioni di guerra ecc ), fatte salve le eccezioni eventualmente specificate in singoli servizi descritti nel prosieguo del presente regolamento. c) fattori correttivi: qualora un componente del nucleo familiare necessiti di assistenza continua, e dimostri la presenza di personale a ciò deputato presso la sua abitazione, è detratto dal reddito l importo di = in modo forfettario; è consentita parimenti la detrazione dal reddito del nucleo familiare dell ammontare delle rette pagate per familiari ospiti di RSA o case di riposo entro il limite massimo di lire = annui; 3

4 è consentita la detrazione dal reddito del nucleo dell ammontare delle rette per frequenza ad Asili Nido entro il limite massimo di = annui o proporzionalmente al periodo di frequenza. d) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro (per il 1999 = 4,95%: cfr. comunicato del Ministero del Tesoro pubblicato sul supplemento ordinario n. 169 alla G.U. n. 209 del 6 settembre 1999) al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo i criteri di cui all art. 3 commi 2, 3 e 4 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999 (2). In particolare, ai fini della definizione del patrimonio mobiliare, devono essere considerate le varie componenti ivi previste (depositi bancari, titoli di Stato, obbligazioni, azioni, ecc.) possedute alla data del 31 dicembre dell anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 7. La somma dei redditi sopra riportati è combinata con l ISE patrimoniale nella misura del 20% dei valori del patrimonio. 5.1 Franchigie Il reddito, per i nuclei familiari che vivono in un abitazione in locazione, viene abbattuto di un importo pari all affitto effettivamente pagato (sino ad un ammontare massimo di = annui). Da tale importo dovrà essere detratto l eventuale contributo assegnato dalla Regione Lombardia per il sostegno all accesso delle abitazioni in locazione di cui alla DGR n. 6/48647 (3). 2. Definizione di patrimonio Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori: 5.2 patrimonio immobiliare fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell imponibile è quello definito ai fini ICI al 31 dicembre dell anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell anno precedente per i mutui contratti per l acquisto dell immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di La detrazione spettante in caso di proprietà dell abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui al punto 1.1. dell art Patrimonio mobiliare La valutazione dell intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali. L individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall Amministrazione. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a =. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui al punto 1 dell art. 5. 4

5 Art. 6 Determinazione minimo vitale (M.V.) Il minimo vitale per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1 gennaio dell anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale. Il minimo vitale viene aggiornato annualmente. Per l anno 2000, il M.V. è pari a = mensili, ovvero alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi calcolata al La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l applicazione della scala parametrale di equivalenza, di cui alla Tab. n. 1, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi. Tabella n. 2 - M.V. mensile lordo parametrato Comp. nc. famil. Scala parametrale Minimo vitale mensile (reddito percepito) Minimo vitale annuo (reddito) 1 1, , , , , In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari contemplate nella tab. 2 del D.Lgs. 109/98, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell art. 4 del presente regolamento. I suddetti limiti di reddito individuati definiscono la soglia al di sotto della quale - i servizi possono essere erogati gratuitamente; - possono essere attuati gli interventi di sostegno economico. Art. 7 Dichiarazione sostitutiva della situazione economica per accedere ai servizi di cui al precedente art. 2 Coloro che richiedono di accedere con agevolazioni ad uno o più dei servizi elencati all art. 2 devono presentare, su modello predisposto dall ufficio, nel rispetto del modello-tipo, di cui all art. 4.6 del D.Lgs. 109/98, una dichiarazione sostitutiva in carta semplice, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (4) e successive modificazioni e integrazioni, attestante tutte le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica, come definito all art. 4, e pertanto del livello di contribuzione al costo del servizio. Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere inoltrato al Settore servizi sociali ed educativi del Comune, congiuntamente alla richiesta della prestazione. Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima nei seguenti casi: - mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra; - presentazione di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, con rifiuto di rettifica e/o integrazione. 5

6 Gli utenti sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni variazione relativa ai redditi e al patrimonio posseduti e possono, altresì, richiedere una verifica della propria situazione economica ai fini della rideterminazione della percentuale di contribuzione al costo del/gli interventi richiesti anche in corso d anno. Nel caso di variazioni in diminuzione, la variazione decorrerà dalla data di accertamento, senza alcun diritto per l utente di richiedere il rimborso. L Amministrazione Comunale, dal canto suo, effettuerà, anche con le modalità e gli strumenti di cui all art. 4.7 del D.Lgs. 109/98, appositi controlli sulla situazione economica autodichiarata dal richiedente. Qualora in corso d anno venissero accertate variazioni in aumento rispetto alla fascia I.S.E. applicata, l utente verrà collocato nella fascia corretta, con l obbligo di versare la maggior somma dovuta anche per il periodo pregresso. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata, l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di sospendere l erogazione del servizio secondo quanto previsto dall art. 11 del DPR 403/98 (5), ferma restando l attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all art. 26 legge 15/68. Art. 8 Composizione del nucleo familiare ai fini della richiesta dei servizi di cui all art. 2 Il nucleo familiare preso a riferimento per la valutazione della situazione economica di coloro che fanno richiesta dei servizi di cui all'art. 2 del presente regolamento è composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (vedi art. 4) Trovano una regolamentazione specifica le seguenti fattispecie: 1. per i servizi domiciliari rivolti agli anziani: Al fine di incentivare la permanenza degli anziani nel proprio contesto socio-affettivo garantendone contemporaneamente l autonomia, i soggetti di età superiore a 65 anni conviventi possono scegliere limitatamente ai fini del calcolo dell ISEE - di costituire un nucleo familiare autonomo e richiedere l agevolazione all accesso delle prestazioni con riferimento alla propria situazione economica. L anziano non può comunque costituire un nucleo familiare autonomo rispetto al coniuge non legalmente ed effettivamente separato. 2. per i servizi rivolti ai minori: Nel caso di genitori separati legalmente o divorziati, il reddito considerato è quello del nucleo familiare come definito al primo comma del presente articolo, al quale va sommato il reddito derivante dagli assegni di mantenimento versati dall ex coniuge per il minore. Art. 9 Finalità degli interventi di sostegno economico L erogazione dei contributi finanziari è finalizzata a fornire un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio di marginalità sociale e che siano impossibilitate a provvedere al proprio mantenimento e a quello dei figli a carico. Il contributo è considerato uno strumento finalizzato al superamento di difficoltà diverse, che all interno di un percorso di integrazione sociale deve mirare al superamento dello 6

7 stato di bisogno ed alla completa autonomia della persona: in particolare gli interventi sono finalizzati al superamento delle condizioni di marginalità delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell acquisizione dell autonomia economica. Di norma tali interventi vengono limitati a due anni. Rientrano tra gli interventi di sostegno economico i contributi erogati per: - integrare il reddito familiare al di sotto della soglia di minimo vitale - favorire la permanenza del nucleo familiare presso il proprio domicilio - sopperire a necessità di carattere straordinario Alla valutazione di natura economica sarà accompagnata per ogni contributo, una valutazione di carattere sociale, con la finalità di predisporre un progetto di massima articolato con interventi non solo di natura economica, che tengano conto in particolare dei legami interni al nucleo familiare, e finalizzato al superamento della situazione di difficoltà del nucleo stesso. In casi straordinari di necessità ed urgenza di natura economica e sociale non contemplati dai precedenti criteri, si potrà dare luogo all erogazione di un contributo straordinario previa motivata e circostanziata relazione dell assistente sociale, anche al di fuori dei limiti contemplati nel presente regolamento. Art. 10 Condizioni di esclusione Lo stato di bisogno di cui all articolo precedente non è in ogni caso dichiarabile in presenza delle seguenti condizioni: a) reddito superiore ai parametri minimi fissati dal minimo vitale, salvo le circostanze particolari di cui all ultimo comma del precedente articolo 9; b) esistenza di parenti tenuti agli alimenti che di fatto possano provvedere a garantire il minimo vitale; c) reddito non accertabile o per il quale sia stata verificata una dichiarazione sostitutiva di certificazione non corrispondente a verità; l Amministrazione si riserva di escludere dai benefici economici o di sospendere l erogazione di eventuali contributi nei confronti di coloro che, senza adeguata motivazione rifiutino opportunità lavorative. Art. 11 Tipologie degli interventi Nel limite degli stanziamenti di bilancio sono previste le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale: a) il sussidio di minimo vitale, teso a garantire al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali (alimentazione, abbigliamento, igiene della persona e conduzione della casa), mediante la ripetuta erogazione di somme di denaro, qualora il reddito familiare fosse al di sotto della soglia di minimo vitale così come definito all art. 6; b) il contributo economico, teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia e delle persone dovuto a cause straordinarie mediante l erogazione una tantum di somme di denaro; c) l attribuzione di vantaggi economici tesa al superamento delle situazioni di cui sopra mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un servizio erogato dal Comune; 7

8 d) esistenza di circostanze particolari che comportino situazioni a rischio di emarginazione per il nucleo familiare. Art. 12 Contributi una tantum Possono essere erogati contributi una tantum per far fronte ai seguenti oneri: a spese sanitarie per cure onerose, prolungate e indifferibili, qualora non siano coperte da altri Enti; spese comunque connesse alla salute della persona; b bollette, utenze varie; c rette dei servizi a favore di minori o anziani; d spese a fronte di acquisto di testi scolastici, qualora non attribuite da altri enti ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; e oneri ordinari o straordinari che in conseguenza di particolari situazioni di necessità ed urgenza, il richiedente non è in grado di sostenere, previa valutazione sociale. La concessione di contributi una tantum è subordinata alla presentazione della documentazione specifica, relativa ai suddetti oneri (certificati medici, fatture, bollette etc.) e alla verifica della necessità del servizio e del suo effettivo utilizzo. L ammontare del contributo erogato verrà liquidato in un unica soluzione e non potrà di norma eccedere la cifra di =. A titolo esemplificativo, non prescrittivo, si estendono i seguenti criteri per la quantificazione dell ammontare dei contributi: - se il reddito del nucleo familiare è inferiore al 50% del parametro, le spese di cui ai punti precedenti potranno essere interamente coperte previa valutazione sociale del caso. - se il reddito del nucleo familiare è superiore al 50% del parametro si darà luogo ad una parziale copertura degli oneri sostenuti per un ammontare compreso fra il 40% e l 80% in misura proporzionale al reddito del nucleo. Art. 13 Contributi integrazione al minimo vitale 13.1 Sussidi Il contributo da erogarsi quale integrazione di reddito insufficiente viene definito dalla differenza tra il parametro di minimo vitale e il reddito totale parametrato così come definito al precedente art. 6; in ogni caso il sussidio non potrà essere superiore a L = mensili. Le prestazioni sono erogate mensilmente e possono essere concesse per un periodo massimo di mesi sei; sono reiterabili esclusivamente a seguito di verifica da parte dell Assistente Sociale Contributi alle famiglie affidatarie Il Comune, così come previsto dalla L. 184/83 (6), sostiene i progetti di affido finalizzati alla cura ed all educazione dei minori allontanati dalla famiglia su disposizione dell autorità giudiziaria ed ai quali la famiglia d origine non sia in grado di provvedere. 8

9 Sono pertanto destinatarie del contributo le famiglie che accolgono un minore durante tutto l anno o durante il periodo di vacanza. Qualora il minore sia collocato presso parenti entro il IV grado, equiparando il nucleo alla famiglia naturale allargata, l importo del contributo viene determinato uniformemente ai contributi economici ordinari. Negli altri casi l entità del contributo viene proposta dall assistente sociale sulla base del progetto educativo e pedagogico redatto per l affido. La stessa concorderà con i genitori naturali l eventuale partecipazione economica parziale o totale degli stessi. Art. 14 Attribuzione di vantaggi economici Nel caso in cui la valutazione di carattere sociale di cui al precedente art c rilevasse la necessità di fruizione di un servizio erogato dal Comune (mensa scolastica, campi estivi, asilo nido, trasporto alunni, pre post scuola, ed ogni altro servizio erogato dall area socio educativa), per il quale il nucleo familiare non è in grado di sostenere gli oneri, potrà essere stabilita la fruizione gratuita o agevolata al servizio in oggetto. Restano in questo caso vincolanti i criteri di carattere economico adottati con il presente atto. Art. 15 Parenti tenuti agli alimenti Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente. Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di indigenza. Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. Art. 16 Modalità di presentazione della domanda La domanda di contributo deve essere presentata per iscritto all l Ufficio Servizi Sociali, corredata da una dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. Gli operatori dell ufficio sono tenuti a prestare aiuto ai richiedenti nella compilazione della necessaria modulistica, qualora ne fossero impossibilitati. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l istruttoria della domanda. Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito o altri 9

10 intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare. Art. 17 Istruttoria della domanda L ufficio servizi sociali è incaricato dell istruttoria preliminare del caso tenendo conto dei criteri e delle condizioni stabilite dai precedenti articoli del presente regolamento. La definizione dei casi e la proposta di ammissione o diniego è formulata da una commissione tecnica composta da: - responsabile dell area socio culturale - assistente sociale - responsabile amministrativo ufficio servizi sociali La suddetta commissione potrà avvalersi del supporto di altre figure professionali e della consulenza delle specifiche U.O. dell'asl qualora lo ritenesse utile per una migliore valutazione del caso. La commissione tecnica adotta i propri provvedimenti sulla base di una valutazione globale del caso, ai sensi dei criteri e degli indirizzi di cui ai precedenti articoli. Di ogni seduta della commissione viene redatto un verbale in forma sintetica riportante le decisioni assunte e le relative motivazioni. Al fine di procedere ad un approfondito esame e definizione della situazione del richiedente, il competente ufficio comunale potrà convocare lo stesso per un colloquio teso ad accertare e chiarire tutti gli elementi inerenti al caso; la mancata presentazione al colloquio, o il rifiuto di fornire le informazioni richieste senza adeguata motivazione, costituisce in ogni caso causa di decadenza della domanda di contributo. Art. 18 Procedimento amministrativo La commissione tecnica di cui al precedente articolo dovrà riunirsi con frequenza almeno mensile per l esame delle istanze di contributo pervenute. I contributi economici saranno erogati mediante determinazione del responsabile dell area socio culturale ai sensi del D.Lgs. 77/95 (7). Il provvedimento di erogazione o motivato diniego del contributo dovrà essere predisposto entro 30 giorni dalla data dell istanza. Contro il provvedimento di diniego è ammesso il ricorso all organo giurisdizionale competente; resta salvo ai sensi dello Statuto vigente il ricorso al Difensore Civico. 10

11 Area P.I Socio Culturale COMUNE DI ARLUNO (Provincia di Milano) REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI SERVIZI ALLA PERSONA Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale atti n. 42 seduta del Esecutiva in data 16/08/2000 CRITERI PER: la regolamentazione delle tariffe per la fruizione dei servizi socio-assistenziali ed educativi 11

12 Regolamentazione delle tariffe per la fruizione dei servizi di cui all art. 2 Per determinare il concorso dell utente e/o dei tenuti agli alimenti al costo dei servizi si fa riferimento all Indicatore della Situazione Economica, calcolato secondo le modalità descritte ai precedenti artt. 4 e 5. Il minimo vitale costituisce la soglia di reddito al di sotto della quale alcuni servizi ritenuti di particolare rilievo sociale possono essere erogati gratuitamente. Negli altri casi le tariffe sono definite in rapporto al costo dei servizi e sono determinate in base a scaglioni di reddito con percentuale di recupero differenziata per ogni singolo servizio, o con la modalità della progressione lineare in rapporto al numero degli utenti che usufruiscono del servizio stesso. La determinazione delle tariffe si uniforme ai seguenti criteri: a) è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo dei servizi in rapporto alle proprie condizioni economiche; b) è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono; c) essendo il meccanismo del concorso dell utenza costruito sul costo del servizio, le tariffe sono soggette a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo sopraccitato. In generale è previsto un recupero minimo anche in presenza di redditi equivalenti o inferiori al Minimo Vitale, salvo valutazione sociale specifica che suggerisca un eventuale proposta di gratuità. Solo per alcuni servizi di forte rilevanza sociale, quali l assistenza domiciliare, è prevista, in corrispondenza di un ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) pari o inferiore al minimo vitale, l erogazione gratuita degli stessi. Art. 19 Ammissione con agevolazioni ai servizi comunali Alla domanda di ammissione al servizio con agevolazioni deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita all art. 4 del presente regolamento. L ufficio può richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda. Vengono riportate di seguito le modalità per la determinazione delle tariffe relative ai singoli servizi ed adottate per l anno 2000 in sede di prima applicazione (Deliberazione C.C. n. 8 del ). A) Assistenza domiciliare servizio di fisioterapia per anziani e portatori di handicap Sino ad un ISEE inferiore o pari al minimo vitale il servizio è gratuito, eccezione fatta per prestazioni specifiche (ultrasuoni/radar/inalazioni ecc.) per le quali la quota a carico dell utente è di L orarie. Oltre tale soglia l importo dovuto viene dedotto calcolando il 3,5% sulla differenza fra l ammontare dell ISEE e il minimo vitale e l importo non sarà comunque inferiore a L orarie, né superiore al costo del servizio. pasto domiciliare per anziani 12

13 Sino ad un ISEE inferiore o pari al minimo vitale il servizio è gratuito. Oltre a tale soglia la tariffa viene dedotta calcolando l'1,5% sulla differenza fra l'isee ed il minimo vitale. L importo non sarà comunque inferiore a L a prestazione, né superiore al costo del servizio. servizio per bagno Sino ad un ISEE inferiore o pari al M.V. il servizio è gratuito. Oltre tale soglia la tariffa viene dedotta calcolando l 1,5% sulla differenza fra l ISEE ed il minimo vitale. L importo non sarà comunque inferiore a L a prestazione, né superiore al costo del servizio. servizio per igiene personale Sino ad un ISEE inferiore o pari al M.V. il servizio è gratuito. Oltre tale soglia la tariffa viene determinata calcolando l 1% sulla differenza fra l ISEE ed il minimo vitale. L importo non sarà inferiore a L a prestazione, né superiore al costo del servizio. servizio per pulizie domestiche Sino ad un ISEE inferiore o pari al M.V. il servizio è gratuito. Oltre tale soglia l importo dovuto viene dedotto calcolando il 2% sulla differenza fra l ISEE ed il minimo vitale. L importo non sarà comunque inferiore a L a prestazione, né superiore al costo del servizio. disposizioni comuni La quota a carico dell utente non potrà essere superiore al costo del servizio. Il servizio è riservato agli anziani e portatori di handicap residenti. Le richieste di utilizzazione del servizio pervenute da parte di soggetti di età inferiore ai 60 anni verranno prese in considerazione solo ad esaurimento delle richieste degli aventi diritto ed in presenza di disponibilità del posto. La tariffa riservata agli utenti non anziani, né portatori di handicap è a copertura del prezzo di costo. Un eventuale variazione nel corso dell anno del compenso dovuto al personale comporterà l aggiornamento della tariffa. Costi massimi dei servizi di assistenza domiciliare anno 2000 Servizio di fisioterapia L orarie Servizio pasto L Servizio bagno L a prestazione Servizio igiene personale L a prestazione Servizio pulizie domestiche L orarie B) SOGGIORNO CLIMATICO PER ANZIANI La tariffa è corrispondente al costo effettivo del servizio; in caso di ISEE minore al minimo vitale l amministrazione interviene con un abbattimento del 10% della quota di partecipazione. 13

14 C) ASILO NIDO L ammontare della retta mensile di frequenza viene determinato come segue: sino ad un ISEE inferiore o pari al Minimo Vitale la retta di frequenza è corrispondente a L = mensili; oltre tale soglia la tariffa verrà determinata calcolando il 5% sulla differenza tra l ISEE ed il minimo vitale sino ad un massimo di L = mensili. non residenti applicazione retta frequenza di mensili. riduzione per assenza dovuta a malattia riduzione del 30% sulla retta giornaliera (retta mensile divisa per gg. 22), esclusivamente nel caso in cui l assenza sia pari o superiore a cinque giorni consecutivi di frequenza e previa presentazione di certificato medico. riduzione per vacanze natalizie e pasquali riduzione del 30% sulla retta giornaliera (retta mensile divisa per gg. 22) per ogni giorno di effettiva chiusura del Nido. Nessuna riduzione potrà portare la retta ad essere inferiore al minimo di mensili salvo casi sociali adeguatamente motivati. La retta verrà corrisposta a partire dalla data concordata di inizio della frequenza del bambino all Asilo Nido. QUOTA DI ISCRIZIONE: BUONO PASTO:

15 D) MENSA SCOLASTICA L ammontare del buono pasto viene determinato mediante l applicazione delle tabelle sotto riportate. ISEE minore Minimo Vitale L ISEE superiore Minimo Vitale da 0 a L ISEE superiore Minimo Vitale di oltre L La gratuità del servizio è limitata ai casi sociali valutati in base ai criteri determinati nel presente regolamento. - insegnanti non di sorveglianza L personale addetto ai servizi scolastici e personale dipendente L non residenti: nessuna agevolazione E) retta di frequenza scuola materna (mensile) sino ad un ISEE inferiore od uguale al Minimo Vitale si applicherà una retta mensile di L ; oltre tale soglia l importo dovuto verrà determinato calcolando il 2% sulla differenza tra l ISEE ed il minimo vitale. L importo massimo non supererà la quota stabilita dalla Scuola Materna Ente Morale Asilo Infantile di Carità. Non residenti: nessuna agevolazione F) CAMPO ESTIVO La retta di frequenza viene determinata mediante l applicazione della seguente tabella ISEE inferiore o uguale Minimo Vitale L (abbattimento 40% retta massima) ISEE superiore Minimo Vitale tra 0 a L (abbattimento 30% retta massima) ISEE superiore Minimo Vitale tra a L (abbattimento 15% retta massima) ISEE superiore Minimo Vitale di oltre L Le rette sopra indicate si intendono per la frequenza al centro estivo per 5 settimane; in caso di frequenza per un numero di settimane inferiore l importo verrà determinato proporzionalmente, sino ad un periodo minimo di due settimane. Per il servizio mensa si applicheranno le tariffe della refezione scolastica. 15

16 non residenti Ai non residenti viene applicata d ufficio la quota massima. Trasporto scolastico Vengono confermate le tariffe annue approvate con deliberazione del C.C. n. 8 del e precisamente fascia urbana fascia extraurbana viene introdotta, come unica agevolazione, una riduzione forfettaria di per il secondo figlio che usufruisce del medesimo servizio. Art. 20 altri servizi Rientrano nei servizi di cui al presente regolamento l assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e quello di maternità, nonché la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo, previsti al capo VI, artt e al capo I, art della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (8). Per la loro erogazione si procederà secondo le modalità ivi sancite, nonché le norme regolamentari, ai sensi degli stessi artt. 65.6, 66.6 e 27.1 emanate con appositi decreti ministeriali. Art. 21 Aggiornamento minimo vitale, tariffe e percentuali di contribuzione All aggiornamento del minimo vitale, con i criteri di cui all art. 6 comma 1 - procede, a partire dal 2001 e con scadenza annuale, la Giunta Comunale, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento. Per quanto attiene i servizi scolastici ed educativi l aggiornamento potrà essere adottato dal Consiglio Comunale contestualmente all approvazione del Piano per il Diritto allo Studio Le tariffe riportate nel presente regolamento e la determinazione del costo dei servizi considerati, sono suscittibili di variazione in base alla deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, adottate annualmente dal Consiglio Comunale. Art. 22 Riservatezza e trattamento dei dati personali Ai sensi dell art della legge n. 675 (9), si informa che i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune di Arluno, Area Socio-Culturale, al fine di istituire le istanze prodotte; saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente ad un eventuale determinazione del corrispettivo e/o del contributo. L acquisizione di tali dati è obbligatoria, pena l esclusione dal servizio richiesto o, l applicazione della tariffa massima. In particolare, con riferimento al trattamento dei dati sensibili, si precisa che saranno rispettate le disposizioni del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (10). L interessato gode dei diritti di cui all art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti 16

17 possono essere fatti valere nei confronti del Comune di Arluno Area Socio Culturale, titolare del trattamento dei dati. Art. 23 applicazione e decorrenza Il presente regolamento entra in vigore a far data dall esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, si applica comunque fino all approvazione del successivo. Art. 24 rinvio ad altre norme Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia. Art. 25 Abrogazioni E abrogato il Regolamento avente per oggetto: Criteri generali e modalità per la concessione di contributi a persone in difficoltà socio economiche relative al settore socio assistenziale e sanitario. 17

18 LEGENDA (1) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 : Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449 art. 2 Criteri per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente 1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito ai sensi dei commi 2 e 3 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all articolo Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini IRPEF fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini IRPEF risultano a carico di più persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. 4. L indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella L indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare. 6. Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata. art. 3 Integrazione dell indicatore della situazione economica e variazione del nucleo familiare da parte degli enti erogatori. 1. Gli enti erogatori, ai quali compete la fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, possono prevedere, ai sensi dell articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 accanto all indicatore della situazione economica equivalente, come calcolato ai sensi dell articolo 2 del presente decreto, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. Fatta salva l unicità della dichiarazione sostitutiva di cui all articolo 4, gli enti erogatori possono altresì 18

19 tenere conto, nella disciplina delle prestazioni sociali agevolate, di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima. 2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell ambito dei soggetti indicati nell articolo 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2. 2-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, per le prestazioni erogate nell ambito del diritto allo studio universitario, il nucleo familiare del richiedente può essere integrato, dall amministrazione pubblica cui compete la disciplina dell accesso alle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e successive modificazioni, con quello di altro soggetto, che è considerato, alle condizioni previste dalla disciplina medesima, sostenere l onere di mantenimento del richiedente. 2-ter. Limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell articolo 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficenza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali, le disposizioni del presente decreto si applicano nei limiti stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la solidarietà sociale e della sanità. Il suddetto decreto è adottato, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al fine di favorire la permanenza dell assistito presso il nucleo familiare di appartenza e di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di contribuzione al costo della prestazione, e sulla base delle indicazioni contenute nell atto di indirizzo e coordinamento di cui all articolo 3 septies, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti che attribuiscono alle amministrazioni dello Stato e alle regioni la competenza a determinare criteri per l uniformità di trattamento da parte di enti erogatori da esse vigilati o comunque finanziati. art. 4 Dichiarazione sostitutiva unica 1. Il richiedente la prestazione presenta un unica dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente di cui all articolo 2, ancorchè l ente erogatore si avvalga della facoltà riconosciutagli dall articolo 3, comma 2. E lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare; gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. 19

20 2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, ai sensi del comma 8, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. 3. La dichiarazione di cui al comma 1 va presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, o direttamente all amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio. L INPS, sentita l Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione, fornisce alle proprie sedi territoriali, ai comuni, agli enti erogatori e ai centri di assistenza fiscale un tracciato standard e una procedura informatica per raccogliere e trasmettere le informazioni rilevanti per la determinazione dell indicatore della situazione economica equivalente. L INPS fornisce altresì la procedura informatica per consentire agli enti erogatori di poter calcolare e rendere disponibile l indicatore medesimo, con le modalità previste dall articolo 2. Il tracciato standard e le procedure informatiche sono elaborati in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed approvati dalla presidenza medesima. 4. I comuni, i centri di assistenza fiscale, l INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un attestazione, riportante il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo della situazione economica. La dichiarazione, munita dell attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto. 5. (Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con il Ministero delle finanze e sentita l Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione, sono emanate norme dirette a consentire alle amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonché ai comuni ed ai centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell accesso a tutte le prestazioni agevolate. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e per la funzione pubblica, sentiti l INPS e l Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione, sono stabiliti i modelli tipo della dichiarazione sostututiva unica e dell attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione. 7. Gli enti erogatori controllano, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle finanze. L ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità. L INPS utilizza le informazioni di cui dispone, nei propri archivi o in quelli delle amministrazioni collegate, per effettuare controlli formali sulla congruenza dei contenuti della dichiarazione 20

21 sostitutiva unica e segnala le eventuali incongruenze agli enti erogatori interessati. 8. Nell ambito della direttiva annuale impartita dal Ministero delle finanze per la programmazione dell attività d accertamento, una quota delle verifiche assegnate alla Guardia di finanza è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi stabiliti dalla direttiva stessa. (2) DPCM n. 221 del 7 maggio 1999: Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate. (3) DGR N. 6/48647: Fondo Regionale per il sostegno finanziario all accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei familiari in situazione economica disagiata, costretti ad accedere al mercato privato modalità per l attuazione e approvazione delle disposizioni e dei criteri per l erogazione del contributo. (4) L. 4 gennaio 1968, n. 15: Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme. (5) DPR 403/98: Regolamento di attuazione degli articoli 1,2, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazioni delle certificazioni amministrative. art. 11 Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive 1. le amministrazioni procedenti, sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 2. Quando i controlli di cui al comma 1 riguardano dichiarazioni sostitutive di certificazione, l Amministrazione procedente richiede direttamente all amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione conferma scritta, anche attraverso l uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da essa custoditi. In tal caso non è necessaria la successiva acquisizione del certificato. (6) L. 184/83: Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori. (7) D.Lgs , n. 77: Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali (8) L , n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo. 21

22 (9) L , n. 675: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali. art. 10 Informazioni rese al momento della raccolta. Comma 1. L interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all art. 13; f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato del responsabile. (10) D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135: Disposizioni integrative della Legge 675/96, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici. 22

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