l acquisto di mezzi d esercizio per il TRV
|
|
- Costanza Villa
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Febbraio 2011 Direttiva concernente l acquisto di mezzi d esercizio per il TRV (approvazioni OITRV, garanzia federale) Le indennità per nuovi mezzi d esercizio nel settore dei servizi di trasporto regionali ordinati sono concesse previa approvazione dei mezzi stessi da parte dei committenti, come disciplinato dall art. 19 OITRV (ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori; RS ). Detta approvazione è anche la condizione necessaria per la concessione di una garanzia federale che consente il finanziamento a tassi più vantaggiosi dell investimento. In caso di cambiamento del gestore, il trasferimento dei mezzi d esercizio deve inoltre essere approvato ai sensi dell art. 28 OITRV. La presente direttiva fornisce le informazioni necessarie in materia di approvazioni ai sensi degli art. 19 e 28 OITRV nonché per la concessione di una garanzia federale. 1. Approvazioni secondo gli art. 19 e 28 OITRV 1.1. Approvazione secondo l art. 19 capoverso 1 OITRV (Integrazione dei costi supplementari degli investimenti nell offerta) Art. 19 cpv. 1 OITRV - Investimenti 1 Le imprese di trasporto possono integrare i costi supplementari degli investimenti nel conto di previsione di un offerta se i committenti li hanno previamente approvati. L acquisto di nuovi mezzi d esercizio (veicoli, materiale rotabile, depositi, ecc.) genera costi supplementari, costituiti soprattutto da interessi e ammortamenti. Per poterli integrare come costi indennizzabili nelle offerte future, è d obbligo l approvazione preliminare dell investimento da parte dei committenti (Confederazione e tutti i Cantoni interessati) ai sensi dell art. 19 OITRV. In mancanza di quest approvazione, i committenti non sono tenuti ad accettare i costi corrispondenti esposti nelle offerte. L approvazione costituisce inoltre il presupposto per la concessione di una garanzia federale per il finanziamento dei mezzi d esercizio, come pure per un eventuale aumento individuale delle quote assegnate ai Cantoni. Per garantire il principio di proporzionalità (in particolare per l acquisto di bus), per il computo del costo del capitale l approvazione è richiesta solo a partire da un volume d investimento complessivo
2 (valore della commessa) di 3 milioni di franchi per acquisto. Per i mezzi d esercizio a doppia utilizzazione, il volume d investimento complessivo può essere ridotto in ragione della quota media non utilizzata per i servizi di trasporto viaggiatori regionali ordinati. Per la definizione del volume d investimento complessivo si fa riferimento all art. 7 della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS ) e all art. 15 dell ordinanza sugli acquisti pubblici (OAPub; RS ). Art. 7 LAPub (Valore della commessa) 1 Una commessa non può essere suddivisa con l intento di eludere l applicazione della presente legge. 2 Se, per la realizzazione di un opera edile, il committente aggiudica diverse commesse edili, è determinante il loro valore complessivo. Il Consiglio federale stabilisce l ammontare delle singole commesse edili che in ogni caso sottostanno alla presente legge, nonché la loro parte percentuale nel valore globale (clausola bagattellare). 3 Se il committente aggiudica diverse commesse di forniture o di servizi, simili fra di loro, o suddivide una commessa di forniture o di servizi in diverse commesse singole (lotti), simili fra di loro, il valore della commessa è calcolato in base: a. al valore effettivo delle commesse periodiche aggiudicate nel corso degli ultimi 12 mesi; o b. al valore stimato delle commesse periodiche aggiudicate nel corso dei 12 mesi che seguono l assegnazione della prima commessa. 4 Se una commessa contiene l opzione per commesse successive, è determinante il valore globale. Art. 15 OAPub (Valore della commessa in caso di contratto di durata determinata o indeterminata) 1 Se il committente acquista servizi oggetto di un contratto, il valore della commessa equivale: a. per contratti di durata determinata: al valore complessivo; b. per contratti di durata indeterminata: al canone mensile moltiplicato per In caso di dubbio va applicato il metodo di calcolo di cui al capoverso 1 lettera b. Gli investimenti che, in riferimento alla loro quota TRV, sono inferiori al valore minimo della commessa fissato a 3 milioni di franchi per acquisto, sono considerati accettati anche senza esplicita approvazione da parte dell UFT. In tal caso va prevista una specifica menzione nella prima offerta in cui sono dichiarati i costi supplementari dell investimento. Qualora tuttavia, in casi specifici, l UFT ritenesse necessaria l approvazione esplicita in merito a un investimento, sebbene il valore della commessa non superi la soglia minima dei 3 milioni di franchi, può richiedere che sia presentata espressa domanda. 2/8
3 1.2. Approvazione secondo l art. 28 capoverso 2 OITRV (Trasferimento dei mezzi d esercizio a un nuovo gestore) Art. 28 cpv. 2 OITRV - Trasferimento del mandato a un altra impresa di trasporto 2 La nuova impresa incaricata è tenuta a riprendere al valore di bilancio i mezzi d esercizio acquisiti appositamente per fornire le prestazioni in questione dall impresa cui è stato conferito inizialmente il mandato, sempre che quest ultima lo richieda e l acquisto sia stato approvato a suo tempo dalla Confederazione e dai Cantoni o sia stato effettuato prima del 1 gennaio Anche chi ha concesso aiuti finanziari per l acquisizione dei mezzi d esercizio può esigere il trasferimento degli stessi. Gli eventuali mutui devono essere estinti. In caso di acquisto di mezzi d esercizio destinati alle linee regionali, qualora il servizio di trasporto fosse ripreso da un nuovo operatore (di norma assegnato mediante bando pubblico) l impresa è esplicitamente autorizzata ai sensi dell art. 28 OITRV a trasferire i mezzi d esercizio non più necessitati alla nuova impresa. Dello stesso diritto beneficiano in tal caso i committenti da cui l impresa di trasporto ha ricevuto un aiuto finanziario ai fini dell acquisto, per esempio grazie alla concessione di una garanzia federale. Senza l approvazione ai sensi dell art. 28 OITRV, l impresa di trasporto che effettua l acquisto corre il rischio, nel caso di un eventuale bando pubblico, di vedersi costretta a tenere mezzi d esercizio che non può più utilizzare. Per gli investimenti che superano il valore minimo fissato a 3 milioni di franchi per ogni commessa di veicoli o di altri mezzi d esercizio e per cui quindi è richiesta l approvazione secondo l art. 19 OITRV, l approvazione ai sensi dell art. 28 OITRV è concessa congiuntamente a quella ai sensi dell art. 19 OITRV, senza necessità di presentare domanda separata. Nel caso d investimenti inferiori alla soglia minima di 3 milioni di franchi, l eventuale approvazione secondo l art. 28 OITRV deve essere esplicitamente richiesta. 3/8
4 1.3. Procedura di approvazione Prima di indire il bando pubblico per l acquisto di mezzi d esercizio, occorre sottoporre all UFT, e parallelamente a tutti i Cantoni interessati, una domanda preliminare ai fini dell approvazione necessaria ai sensi degli art. 19 e 28 OITRV comprendente le seguenti informazioni: 1. Oggetto/Oggetti dell acquisto, compreso il profilo dei requisiti 2. Motivi dell acquisto 3. Piano d impiego dei nuovi mezzi d esercizio, in rapporto alla strategia di gestione della flotta 4. Riserve di mezzi d'esercizio 5. Piano per l adozione del sistema ETCS (solo per ferrovie a scartamento normale) 6. Volume stimato dell acquisto 7. Piano di finanziamento previsto 8. Stima dei costi supplementari diretti previsti 9. Stima del potenziale futuro risparmio sui costi e del potenziale futuro aumento delle entrate 10. Documenti relativi alla situazione economica dell impresa Per poter verificare la solvibilità dell impresa di trasporto, occorrono informazioni complete circa la situazione economica dell impresa. In particolare è necessario illustrare nei dettagli quali sono i mezzi liquidi attualmente disponibili nonché l evoluzione prevista nei prossimi 3 anni. L esame della solvibilità costituisce al contempo la base per l eventuale concessione della garanzia federale secondo il numero 2 della presente direttiva. Alla ricezione della domanda preliminare (precedente il bando) l UFT procede a esaminare l opportunità dell acquisto sia sul piano operativo che su quello tecnico. In seguito integra l acquisto nei progetti previsti ai fini dell assunzione dei costi supplementari e invia all impresa di trasporto una conferma, con riserva del consenso di tutti i Cantoni sulla prosecuzione della procedura d acquisto. Dopo il bando pubblico occorre presentare di nuovo all UFT e a tutti i Cantoni interessati una domanda definitiva di approvazione comprendente le seguenti informazioni: 1. Oggetti concreti da acquistare o costruire (risultato del bando) 2. Messa in esercizio prevista per ciascun mezzo d esercizio con indicazione del mese (diritto alle indennità) 3. Piano di finanziamento definitivo, comprese le modalità d ammortamento e una dichiarazione circa l eventuale richiesta di una garanzia federale 4/8
5 4. Previsione per i prossimi 5 anni dei costi supplementari netti aventi un rapporto diretto con l acquisto di mezzi d esercizio oggetto della domanda, senza tenere conto di un eventuale garanzia federale Quando la domanda di approvazione definitiva è pervenuta all UFT (dopo il bando pubblico e prima della firma del contratto di acquisto) i committenti, ovvero Confederazione e Cantoni, procedono alla delibera. In seguito, dopo aver ricevuto dai Cantoni una copia delle loro approvazioni, l UFT rilascia l approvazione alle imprese di trasporto. Con l approvazione i costi sono riconosciuti come indennizzabili, ma essa non è tuttavia una garanzia del rispettivo pagamento (riserva per limiti di budget). I pagamenti definitivi sono fissati nell ambito della regolare procedura di ordinazione al momento della messa in funzione dei mezzi d esercizio acquistati. 2. Garanzia federale In virtù degli art OITRV la Confederazione può concedere alle imprese di trasporto una garanzia per il finanziamento di nuovi mezzi d esercizio e di mezzi in servizio dal 2001 nel settore del traffico regionale viaggiatori (TRV) che dà diritto a un indennità. Con il decreto federale del 15 dicembre 2010 il Parlamento ha approvato un credito quadro per 11 miliardi di franchi destinato alla concessione di fideiussioni (Decreto federale concernente un credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l acquisto di mezzi d esercizio nel settore dei trasporti pubblici; Foglio federale ). La garanzia federale è concessa alle imprese di trasporto che ne fanno richiesta, a condizione che i mezzi d esercizio in oggetto siano stati approvati dalla Confederazione e da tutti i Cantoni interessati come indicato al numero 1.1. Per i mezzi d esercizio impiegati sia nel TRV sia in altri settori (traffico locale, offerte senza funzione di collegamento, ecc.), la garanzia federale può essere concessa solo per la quota attinente ai servizi di TRV. Il tasso d interesse agevolato consentito dalla garanzia federale si applica soltanto per le linee di TRV ordinate anche dalla Confederazione. La garanzia federale è rilasciata secondo le seguenti modalità: 5/8
6 a) Inoltro della domanda all UFT La domanda per la concessione della garanzia federale va inoltrata all UFT 2 mesi prima che inizi il periodo di validità richiesto, la cui durata massima è di 25 anni. b) Contenuto della domanda La domanda deve contenere le seguenti informazioni: Oggetto/Oggetti dell acquisto Occorre indicare con precisione per quali mezzi d esercizio si richiede la garanzia federale. Finanziamento Vanno specificate le tranche di finanziamento come pure la loro durata, i tassi d interesse e il piano d ammortamento. Particolarmente importanti sono le informazioni riguardanti i creditori da cui l impresa di trasporto riceverà il capitale. I creditori devono essere chiaramente designati per nome, salvo se si tratta di un finanziamento mediante prestito; in questo caso è necessario indicare il soggetto autorizzato a esercitare i diritti degli obbligazionisti connessi alla garanzia federale (banca emittente). Tasso d interesse agevolato Va indicato l interesse agevolato ottenibile grazie alla garanzia federale. Qualora non fossero già stati inoltrati nel quadro delle approvazioni giusta gli art. 19 e 28 OITRV: documenti relativi alla situazione economica dell impresa Per poter verificare la solvibilità dell impresa di trasporto, occorrono informazioni complete circa la situazione economica dell impresa. In particolare è necessario illustrare nei dettagli quali sono i mezzi liquidi attualmente disponibili nonché l evoluzione prevista nei prossimi 3 anni. Approvazioni OITRV Nel caso di nuovi acquisti, alla domanda per la concessione della garanzia federale va acclusa una copia delle singole approvazioni OITRV da parte della Confederazione e di tutti i Cantoni interessati secondo il numero 1.1. della presente direttiva. 6/8
7 c) Convenzione tra l UFT e l impresa di trasporto L UFT si pronuncia sulla domanda entro un mese, dopo aver esaminato eventuali rischi nonché il piano di finanziamento per l acquisto dei mezzi d esercizio previsto e dopo aver verificato se i mezzi d esercizio sono stati approvati da tutti i committenti (Confederazione e Cantoni) secondo il numero 1.1. della presente direttiva. In caso di parere favorevole alla concessione di una garanzia federale, l UFT invia all impresa di trasporto una convenzione, comprensiva di una bozza dell'atto di fideiussione, da controfirmare. La convenzione è vincolata all'atto di fideiussione e contiene le disposizioni che sono di rilievo esclusivamente per l UFT e per le imprese di trasporto. d) Atto di fideiussione della Confederazione L'atto di fideiussione definitivo della Confederazione è inviato all impresa di trasporto entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della convenzione controfirmata stipulata tra l UFT e l impresa. e) Provvigione I costi amministrativi connessi alla necessaria analisi dei rischi e alla sorveglianza della solvibilità dei beneficiari della fideiussione sono a carico di questi ultimi, come pure un premio minimo di rischio. Analogamente alla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane (RS ), è prevista la riscossione di una provvigione, al momento della concessione della fideiussione e per l intera durata dell obbligazione, in ragione dell 1 per mille dell importo della garanzia concessa, che tuttavia non sarà inferiore a 5'000 né superiore a 100'000 franchi. 3. Allegato L allegato iter relativo alle approvazioni OITRV e alla garanzia federale costituisce parte integrante della presente direttiva. 7/8
8 4. Documentazione sul sito Internet dell UFT La presente direttiva con l allegato Iter relativo all approvazione dell acquisto di mezzi d esercizio e all garanzia federale e disponibile sul sito Internet dell UFT seguendo il seguente percorso: Documentazione Prescrizioni Direttive Ufficio federale dei trasporti Dott. P. Füglistaler Direttore Pierre-André Meyrat Direttore supplente 8/8
9 Iter relativo all'approvazione dell'acquisto di mezzi d'esercizio e alla garanzia federale Didascalia Condizione Attività dell'impresa Attività dell'uft Attività dei Cantoni Pianificazione dell'acquisto Valore dell'acquisto < CHF 3'000'000 Valore dell'acquisto > CHF 3'000'000 Domanda preliminare di approv. secondo art. 19 e 28 OITRV e di eventuale concessione di una garanzia federale, da presentare a UFT e Cantoni interessati (1a parte) Esame della domanda prelim. Esame della domanda prelim. Coordinamento tra Confederazione e Cantoni Parere da comunicare all'impresa Parere da comunicare all'impresa Bando pubblico relativo all'acquisto Bando pubblico relativo all'acquisto Se desiderato espressamente: domanda di approvazione secondo art. 28 OITRV a UFT e Cantoni interessati Domanda di approvazione secondo art. 19 e 28 OITRV a UFT e Cantoni interessati (2a parte) Esame della domanda Esame della domanda Esame della domanda Esame della domanda Coordinamento tra Confederazione e Cantoni Coordinamento tra Confederazione e Cantoni Approvazione dell'acquisto secondo art. 28 OITRV (con copia all'uft) Approvazione dell'acquisto secondo art. 19 e 28 OITRV (con copia all'uft) Approvazione dell'acquisto secondo art. 28 OITRV (con copia ai Cantoni) Approvazione dell'acquisto secondo art. 19 e 28 OITRV (con copia ai Cantoni) Finanziamento senza ricorso a capitali di terzi Finanziamento con ricorso a capitali di terzi Se si ricorre a capitali di terzi: domanda di concessione di una fideiussione solidale della Confederazione (2 mesi prima che inizi il periodo di validità) Esame della domanda e invio della convenzione UFT/impresa entro un mese Definizione delle condizioni di finanziamento e invio all'uft Concessione della fideiussione solidale della Confederazione entro 10 giorni lavorativi Finanziamento, acquisto e produzione dei mezzi d'esercizio Finanziamento, acquisto e produzione dei mezzi d'esercizio Valore dell'acquisto < CHF 3'000'000 Valore dell'acquisto > CHF 3'000'000 Menzione dell'acquisto nella prima offerta Messa in servizio dei mezzi d'esercizio
l acquisto di mezzi d esercizio per il TRV
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Marzo 2017 Istruzioni concernenti l acquisto di mezzi
DettagliOrdinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia
Ordinanza sul promovimento del trasporto di merci per ferrovia (OPTM) del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 38 della legge federale del 22 marzo 1985 1 concernente l utilizzazione
DettagliGuida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017 nel traffico regionale viaggiatori (TRV)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Guida alla procedura di ordinazione biennale 2016/2017
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del 12 giugno 2015 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto
DettagliOrdinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV)
Ordinanza sul trasporto di viaggiatori (OTV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 4 novembre 2009 1 sul trasporto di viaggiatori è modificata come segue: Art. 6 lett.
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese del... 007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso della legge federale del
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole del 28 febbraio 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 1 della legge federale del
DettagliContratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione «Switzerland Innovation» sul sistema di fideiussione
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Contratto aggiuntivo tra il Consiglio federale e la fondazione
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale
DettagliLegge federale in favore delle zone di rilancio economico 1
Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1 951.93 del 6 ottobre 1995 (Stato 7 novembre 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31 bis capoversi 2 e
DettagliOrdinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1
Ordinanza sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi d interesse nelle regioni montane 1 901.21 del 22 dicembre 1976 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliLegge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato
Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d agglomerato (LFOSTRA) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso
DettagliLegge federale sul programma di stabilizzazione
Legge federale sul programma di stabilizzazione 2017 2019 del 17 marzo 2017 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 2016 1, decreta:
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata del paziente (OFCIP)
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli aiuti finanziari per la cartella informatizzata
DettagliOrdinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili
Ordinanza concernente la concezione di una rete di trasporti pubblici conforme alle esigenze dei disabili (OTDis) del 12 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliConsultazione. Legge federale sul programma di stabilizzazione Legge del 24 marzo sul personale federale.
Legge federale sul programma di stabilizzazione 07 09 Avamprogetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I Le leggi federali
DettagliDirettiva in materia di fideiussioni
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Divisione Clima 01.09.2014 Direttiva in materia di fideiussioni Fondo per
DettagliOrdinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sulle concessioni e sul finanziamento dell infrastruttura ferroviaria (OCFIF) del 4 novembre 2009 (Stato??) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 1 capoverso 3, 6, 8, 57 capoverso
DettagliOrdinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente l accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada (OATVM) del... Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del credito al settore alberghiero Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliMessaggio concernente un credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l acquisto di mezzi d esercizio nel settore dei trasporti pubblici
10.056 Messaggio concernente un credito quadro volto a garantire, mediante fideiussioni, l acquisto di mezzi d esercizio nel settore dei trasporti pubblici del 4 giugno 2010 Onorevoli presidenti e consiglieri,
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre
DettagliOrdinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà
Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (OCRDPP) 510.622.4 del 2 settembre 2009 (Stato 1 ottobre 2009) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 949 capoverso
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero 935.12 del 20 giugno 2003 (Stato 1 gennaio 2013) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO 2) Modifica del 22 giugno 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO 2 è modificata come
DettagliOrdinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP) Modifica del 24 aprile 2002 Il Consiglio federale svizzero ordina:
DettagliOrdinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene (OPPM) Modifica del 21 settembre 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 ottobre 1986 1 sulle
DettagliOrdinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari
Ordinanza sul Fondo di smaltimento delle scorie radioattive prodotte dalle centrali nucleari (Ordinanza sul Fondo di smaltimento, OFSma) del 6 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo
DettagliOrdinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della Riforma delle ferrovia 2
Ordinanza che adegua ordinanze nell ambito della prima fase della del 4 novembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue: 1. Ordinanza del 28
DettagliGuida alla messa a concorso di servizi di trasporto pubblico (autobus)
Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Divisione Finanziamento Guida alla messa a concorso di servizi di trasporto
DettagliLegge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV)
Legge federale sul trasporto di viaggiatori (Legge sul trasporto di viaggiatori, LTV) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del...
DettagliAssegno per l innovazione per le PMI
Dipartimento federale dell economia,della formazione e della ricerca DEFR Commissione per la tecnologia e l innovazione CTI Agenzia per la promozione dell innovazione Assegno per l innovazione per le PMI
DettagliOrdinanza sui fondi d investimento
Ordinanza sui fondi d investimento (OFI) Modifica del 25 ottobre 2000 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 19 ottobre 1994 1 sui fondi d investimento è modificata come segue: Art. 1a
DettagliModifica del Progetto del 4 marzo 2015
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Progetto del 4 marzo 2015
DettagliOrdinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria
Ordinanza concernente l accesso alla rete ferroviaria (OARF) Modifica del 29 maggio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 novembre 1998 1 concernente l accesso alla rete ferroviaria
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza sugli emolumenti e le indennità per la. sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante. Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza
DettagliDecreto federale concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011
Decreto federale concernente la seconda aggiunta A al Preventivo 2011 del 21 settembre 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 167 della Costituzione federale 1 ; visto
DettagliOrdinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento
Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l estremismo) del 16 maggio 2018 Il Consiglio federale svizzero,
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero 935.12 del 20 giugno 2003 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 92 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del Il Consiglio federale svizzero
Dettagliconcernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali,
Legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (Legge
DettagliOrdinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina
Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina (Ordinanza sul transito alpino, OTrAl) del 28 febbraio 2001 (Stato 1 marzo 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 capoverso
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 7 maggio 2014 La Banca nazionale svizzera ordina: I L ordinanza del 18 marzo 2004
DettagliSABATINI TER. Circolare n. 4 del
Circolare n. 4 del 29.03.2016 SABATINI TER La cd. Nuova Sabatini è finalizzata ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e a migliorare l accesso al credito delle micro, piccole e
Dettagli-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge , n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;
REGIONE PIEMONTE BU42 20/10/2016 Codice A1507A D.D. 29 giugno 2016, n. 412 Contributi semestrali a favore degli Istituti Mutuanti a copertura dei mutui agevolati disposti ai sensi delle legge 457/78, 25/80,
Dettagli-gli artt. 1, 36, 38 e 41 della legge , n. 457, prevedono il finanziamento di programmi di edilizia agevolata;
REGIONE PIEMONTE BU10S1 09/03/2017 Codice A1507A D.D. 19 dicembre 2016, n. 955 Concessione di contributi semestrali a favore degli Istituti Mutuanti a copertura dei mutui agevolati disposti ai sensi delle
DettagliTitolo Il titolo, il titolo abbreviato e l abbreviazione dell ordinanza sull allarme vengono modificati tenendo conto dell estensione del contenuto.
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS Berna, [Data] Modifica dell ordinanza sull allarme Rapporto esplicativo 1. Situazione iniziale Polycom è la rete
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 25 giugno 2014 Il Consiglio
DettagliOrdinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie
Ordinanza 2 sull asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull asilo, OAsi 2) Modifica del 7 dicembre 2012 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 2 dell 11 agosto 1999 1 sull
DettagliOrdinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari
Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (Ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento, OFDS) Modifica del 7 ottobre 2015 Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori
Ordinanza sulle indennità per il traffico regionale viaggiatori (OITRV) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza dell' novembre 2009 sulle indennità per il traffico regionale
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) del 10 dicembre 2001 (Stato 1 giugno 2004) Il Dipartimento federale delle finanze, visto l articolo 116 capoverso
DettagliOrdinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2
Ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del 30 novembre 2012 1 sul CO2 è modificata come segue: Art. 9 cpv.
DettagliOrdinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari
[Signature] [QR Code] Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell ambito della vigilanza sui mercati finanziari Ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI) del 1 settembre 2010 (Stato 1 ottobre 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 1
DettagliA relazione dell'assessore Giordano:
REGIONE PIEMONTE BU4 24/01/2013 Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2012, n. 20-4949 Piano straordinario per l'occupazione approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33-869 del
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliConvenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura
Convenzione tra il Tribunale federale e il Consiglio federale sulla collaborazione nell ambito dell infrastruttura del 6 luglio 2007 (approvato dal Consiglio federale il 16 maggio 2007) Il Tribunale federale
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale 901.022 del 3 giugno 2016 (Stato 1 luglio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12
DettagliDIRETTIVA. concernente
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 6/16 DIRETTIVA concernente
DettagliArt. 1 I termini usati nel presente Accordo amministrativo hanno lo stesso senso di quelli usati nella Convenzione.
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda Concluso il 12 maggio 2000 Entrato
DettagliOBBLIGAZIONE 129 CODICE ISIN IT EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI STEP-UP BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CAMBIANO Soc. Coop. A Resp. Lim.
FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO PER LA RACCOLTA IN TITOLI DELLE BANCHE (REDATTO AI SENSI DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI) OBBLIGAZIONE 129 CODICE ISIN IT0003386882
DettagliOrdinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani
Ordinanza sulle misure di prevenzione dei reati in materia di tratta di esseri umani (Ordinanza contro la tratta di esseri umani) 311.039.3 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale
DettagliTitolo I Disposizioni generali. Traduzione 1. (Stato 13 novembre 2001)
Traduzione 1 Accordo amministrativo concernente l applicazione della Convenzione di sicurezza sociale dell 11 dicembre 1997 tra la Confederazione Svizzera e l Irlanda 0.831.109.441.11 Concluso il 12 maggio
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo
DettagliOrdinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane
Ordinanza sulla Cassa di previdenza del personale delle dogane del 18 ottobre 2006 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 93 capoverso 2 della legge del 18 marzo 2005 1
DettagliConvenzione sulle prestazioni
Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dei trasporti UFT Convenzione sulle prestazioni In virtù dell articolo 5 capoverso della legge
DettagliDecreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali
8/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 27 febbraio 54 Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per gli impiegati di commercio negli studi legali
DettagliRegolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)
Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) (Regolamento interno SCA) del xx dicembre 2014 L amministrazione della SCA, visto l articolo 10 della legge federale del 20 giugno
DettagliOrdinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)
Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per (OACDI) del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo capoverso lettera d del decreto federale del giugno 9 concernente l esecuzione
DettagliLegge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese
Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 951.25 del 6 ottobre 2006 (Stato 15 luglio 2007) L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 3 giugno 2016 Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca
DettagliOrdinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale
Ordinanza concernente l ottimizzazione del sistema salariale del personale federale del 5 novembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le seguenti ordinanze sono modificate come segue: 1. Ordinanza
DettagliOrdinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade
Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEmo-USTRA) del 7 novembre 2007 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l
DettagliOCITC-OCIC CONFRONTO
Ordinanza del DATEC sulla contabilità delle imprese 2 concessionarie (OCITC) del 18 dicembre 1995 (Stato 11 maggio 1999) Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
DettagliOrdinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati
Ordinanza del DFF concernente i mutui ipotecari agevolati (Ordinanza sui mutui ipotecari DFF) 172.220.111.310.3 del 10 dicembre 2001 (Stato 12 febbraio 2002) Il Dipartimento federale delle finanze, visto
Dettaglivisto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,
Proposte del Consiglio federale relative al disegno dell 8 marzo 2013 di modifica della legge federale sugli stranieri (Integrazione) nella versione del Consiglio degli Stati dell 11 dicembre 2013 Ingresso
DettagliOrdinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera
Ordinanza relativa alla legge federale sulla Banca nazionale svizzera (Ordinanza sulla Banca nazionale, OBN) Modifica del 3 settembre 2009 La Banca nazionale svizzera ordina: I L ordinanza del 18 marzo
DettagliPostregulationsbehörde Autorité de régulation postale Autorità di regolazione postale
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation Département fédéral de l Environnement, des Transports, de l Energie et de la Communication Dipartimento federale dell Ambiente,
DettagliMisura «Beni Strumentali» Il ruolo delle banche e il rapporto con le imprese. Francesca Macioci Ufficio Crediti Associazione Bancaria Italiana
Misura «Beni Strumentali» Il ruolo delle banche e il rapporto con le imprese Confindustria, 4 marzo 2014 Francesca Macioci Ufficio Crediti Associazione Bancaria Italiana Provvista Banca Prestiti PMI Contributo
DettagliBando di gara. Servizi
1 / 5 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:331446-2017:text:it:html -Cagliari: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione 2017/S 160-331446 Bando di gara
DettagliItalia-Napoli: Servizi di vigilanza di edifici 2017/S Avviso di gara Settori speciali. Servizi
1 / 6 Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98959-2017:text:it:html Italia-Napoli: Servizi di vigilanza di edifici 2017/S 053-098959 Avviso di gara Settori speciali Servizi Direttiva
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare
Ordinanza dell Assemblea federale relativa alla legge sul Parlamento e all amministrazione parlamentare (Ordinanza sull amministrazione parlamentare, Oparl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare)
DettagliLegge sulle epizoozie
[Signature] [QR Code] Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del..., decreta: I La legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche
Ordinanza che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni mediche 811.112.11 del 12 novembre 1984 1 Approvata dall Assemblea federale il 5 marzo 1986 2 (Stato 6
DettagliOrdinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF)
Fa fede soltanto la versione che sarà pubblicata ufficialmente Ordinanza concernente il risanamento fonico delle ferrovie (ORFF) del xx. xxxxxxx 2015 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
Dettagli