COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Provincia di Reggio Emilia

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1 COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO Provincia di Reggio Emilia REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA

2 PARTE I DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 - Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina la conoscibilità degli atti e dei documenti amministrativi formati e detenuti dall amministrazione comunale, sia da parte della collettività che dei singoli interessati, e definisce le modalità per l esercizio del diritto d accesso. Art. 2 - Pubblicità degli atti e definizione di documento 1. La conoscibilità degli atti amministrativi è realizzata mediante la pubblicità degli stessi, fatte salve le eccezioni di legge e la disponibilità dei documenti ad essi correlati. 2. Ai fini del presente regolamento, per documento amministrativo, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall amministrazione comunale o comunque utilizzati ai fini dell attività amministrativa. Art. 3 - Forme di pubblicità degli atti amministrativi 1. I provvedimenti conclusivi di procedimenti, gli atti amministrativi generali e gli atti normativi, nonchè qualsiasi altro atto per il quale sia disposta per legge o regolamento la piena conoscibilità, sono soggetti a pubblicità. 2. L amministrazione comunale realizza la pubblicità degli atti nelle forme previste dalla legge, mediante pubblicazione all Albo pretorio. 3. La pubblicità degli atti può essere limitata, in base a precise disposizioni di legge o di regolamento, al fine di salvaguardare la riservatezza dei terzi. Art. 4 - Accesso ai documenti 1. L accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto ai cittadini singoli e associati e a chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. 2. Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai provvedimenti, atti e documenti adottati dall amministrazione comunale oppure formati da altri soggetti, pubblici e privati, e dall amministrazione detenuti in forma stabile ai fini dell attività amministrativa.

3 Art. 5 - Esercizio dell accesso e legittimazione 1. Il diritto di accesso si intende realizzato attraverso la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità degli atti e dei documenti richiesti dal soggetto interessato e legittimato. Esso può aversi anche mediante strumenti informatici, elettronici e telematici. 2. Il diritto di accesso si esercita, di norma, a procedimento concluso, nei confronti dell autorità che è competente a formare l atto conclusivo e definitivo o a detenerlo stabilmente. 3. L accesso può aversi anche nel corso del procedimento, relativamente agli atti preparatori del provvedimento definitivo, solo in presenza di espressa autorizzazione da parte del Sindaco rilasciata ai richiedenti. 4. L accesso è consentito ai soggetti titolari di interessi differenziati giuridicamente rilevanti ai fini della tutela degli interessi medesimi, nonchè alle associazioni, ai comitati e agli altri organismi collettivi tutelanti interessi diffusi di cui sono portatori. Art. 6 - Accesso informale 1. Il diritto di accesso, limitatamente alla visione degli atti e documenti, si esercita in via informale mediante richiesta, anche verbale, al Responsabile del Settore competente a formare l atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente. 2. La richiesta di accesso informale è esaminata immediatamente e senza formalità e, qualora non sussistano motivi di impedimento, è accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento ovvero con altre modalità idonee. 3. L accesso informale può essere esercitato esclusivamente durante l orario di lavoro degli uffici comunali. 4. Qualora non sia possibile l accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite o sull accessibilità del documento, il richiedente è invitato a presentare contestualmente istanza formale. Art. 7 - Accesso formale 1. Il diritto di accesso si esercita in via formale, relativamente alla visione ed estrazione di copie degli atti e documenti, con motivata richiesta scritta indirizzata al responsabile del Settore competente e presentata all Ufficio Protocollo, utilizzando appositi moduli predisposti dall amministrazione comunale, nei quali l interessato deve indicare: a) gli elementi che ne consentano l individuazione e la legittimazione; b) la precisa individuazione degli atti e/o documenti oggetto dell accesso; c) la motivazione della richiesta con specificazione dell interesse connesso; d) l utilizzo che intende fare dei dati acquisiti con i documenti richiesti. 2. L istanza di accesso si intende limitata agli atti e documenti ivi indicati ed ai relativi allegati, con esclusione di qualsiasi atto richiamato, ma non parte integrante di essi.

4 3. Dall Ufficio Protocollo, che la riceve, l istanza sarà rimessa all esame del competente Responsabile di Settore per la relativa autorizzazione all accesso. 4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l unità organizzativa competente è tenuta a darne comunicazione all interessato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta come comprovato dal timbro dell Ufficio Protocollo. 5. Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta al protocollo generale. 6. Per le modalità di esercizio dell accesso si rinvia a quanto previsto dagli artt. 22,23,24,25 della legge , n. 241 e dal D.P.R , n. 352 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 8 - Responsabile del procedimento d accesso ai documenti amministrativi 1. Il responsabile del Settore competente per materia a istruire il procedimento, a formare l atto finale o a detenerlo stabilmente è il responsabile del procedimento di accesso. 2. Il responsabile del Settore può designare, quale responsabile del procedimento di accesso, altro dipendente di qualifica e professionalità adeguata. 3. Il responsabile del procedimento di accesso: a) riceve la richiesta scritta di accesso, individuandone gli elementi essenziali e provvedendo a richiedere le eventuali integrazioni; b) decide in merito all accoglimento della richiesta o al diniego della stessa, con provvedimento motivato; c) provvede alle comunicazioni all interessato dell accoglimento della richiesta, nonchè nei casi di limitazione, differimento, esclusione del diritto di accesso; d) adotta ogni altro atto necessario per dare piena attuazione al diritto di accesso. Art. 9 - Non accoglimento della richiesta di accesso 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento stesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, all individuazione delle categorie di cui all art. 24 comma 4 della legge , n. 241, alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta. 2. Il differimento dell accesso è disposto ove sia necessario assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all art. 24, comma 2, della suindicata legge o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell amministrazione in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell azione amministrativa. 3. L atto che dispone il differimento dell accesso ne indica la durata. Art Casi di esclusione dal diritto di accesso 1. Nell ambito dei criteri individuati dall art. 8 del D.P.R , n. 352, i documenti amministrativi possono essere sottratti all accesso: a) qualora ricorra una delle ipotesi previste dall art. 24, comma 2, della legge , n.241; b) qualora ricorra una delle ipotesi previste dall art. 8, comma 5, del D.P.R , n.352; c) qualora ricorra una dei seguenti casi: - atti relativi alle trattative precontrattuali fino a conclusione della procedura

5 - atti e certificazioni concernenti la salute dei dipendenti ed i loro fascicoli personali - notizie di reato trasmesse all Autorità Giudiziaria - notizie desunte dai registri di stato civile e di popolazione e dallo schedario elettorale - notizie e documenti relativi alla vita privata - atti inerenti questioni soggette a contenzioso in corso - attività esecutiva di atti giurisdizionali o autoritativi - esposti o lagnanze sottoscritte, la cui divulgazione compromette la salvaguardia di riservatezza dei cittadini interessati Art Rinvio 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 267/2000, nella legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni ed a tutte le altre disposizioni che disciplinano il diritto di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi.

6 PARTE II DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI Art. 12 Disciplina dell esercizio del diritto di informativa 1. Le disposizioni di cui alla presente parte disciplinano l esercizio del diritto di visione dei provvedimenti adottati dall Ente e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché del diritto ad ottenere tutte le informazioni necessarie all espletamento del mandato da parte dei consiglieri comunali e copia degli atti. Art. 13 Provvedimento 1. Ai soli fini delle presenti norme, si considerano provvedimenti le manifestazioni di volontà, di conoscenza o di giudizio poste in essere dagli organi e dagli uffici del Comune nell esercizio delle loro funzioni, quali le deliberazioni, le determinazioni, le ordinanze, le concessioni, le autorizzazioni ed anche gli atti di amministrazione di diritto privato unilaterali e bilaterali. 2. Sono considerati alla stregua dei provvedimenti, sempre agli effetti delle presenti norme, gli atti ad essi allegati, che ne formano parte integrante, quali progetti, preventivi, capitolati, quaderni, patti e condizioni, perizie, fatture, relazioni, verbali. Art. 14 Atto preparatorio 1. Sempre agli stessi fini sono considerati atti preparatori quelli che, direttamente o indirettamente, sono posti in essere dagli organi ed uffici competenti per la formazione dei provvedimenti. 2. Essi assumono la natura di atto preparatorio dal momento che sono muniti delle sottoscrizioni necessarie, dei pareri eventualmente richiesti e di ogni altro elemento essenziale. Art. 15 Equiparazione 1. I componenti delle Consulte e Commissioni, anche se consultive o facoltative, ai fini dell applicazione delle presenti norme e limitatamente agli atti riconducibili all attività dell organo collegiale di cui fanno parte, sono equiparati ai consiglieri comunali. Art. 16 Visione 1. Per visione si intende l attività diretta a prendere conoscenza dei provvedimenti e degli atti descritti agli artt. 13 e 14, attraverso la lettura e la consultazione.

7 Art. 17 Esercizio del diritto di visione 1. Il diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti descritti agli artt. 13 e 14, nelle forme precisate nell articolo precedente, può essere esercitato durante l orario di lavoro degli uffici comunali, mediante richiesta verbale al competente Responsabile di Settore. 2. La consultazione può avvenire esclusivamente presso gli uffici comunali e durante l orario di lavoro degli stessi. Art. 18 Informazione 1. Ai soli fini delle presenti norme per informazione intendesi l attività volta ad acquisire, da parte dei consiglieri comunali, quell insieme di ragguagli, notizie, precisazioni e chiarimenti ritenuti utili per il corretto espletamento del mandato. Art. 19 Esercizio del diritto di informazione 1. Il consigliere comunale ha diritto di ricevere precisazioni, dati, notizie ed ogni ulteriore elemento di chiarificazione in relazione ai provvedimenti ed agli atti di cui ai precedenti articoli 13 e 14, da parte del competente Responsabile di Settore. Art. 20 Richiesta di copia di provvedimenti 1. I consiglieri comunali, per ottenere copie di provvedimenti, ritenute utili per l espletamento del mandato, dovranno presentare al competente Responsabile di Settore domanda scritta, dalla quale dovrà chiaramente desumersi, anche al fine del rilascio in esenzione al bollo, la finalità d uso connessa oggettivamente all esercizio del mandato. 2. Pure la domanda potrà beneficiare dell esenzione dal bollo se conterrà espressamente la dichiarazione che la copia viene richiesta in esenzione al bollo ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 642/72, in relazione ai compiti istituzionalmente demandati al richiedente. Art. 21 Presentazione della domanda, procedimento e termini per il rilascio, autenticazione delle copie 1. La domanda di rilascio copie sarà distinta per ogni provvedimento e si intende limitata a quello richiesto ed ai suoi allegati con esclusione di qualsiasi atto richiamato, ma non parte integrante di esso. Dall Ufficio Protocollo, che la riceve, sarà rimessa all esame del competente Responsabile di Settore, il quale, entro il giorno successivo a quello di presentazione, autorizzerà il rilascio, che sarà fatto in esenzione da qualsiasi diritto o rimborso spese. 2. Le copie dovranno essere rilasciate entro tre giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. 3. Il competente Responsabile di Settore potrà disporre tempi di rilascio più ampi qualora ciò si renda oggettivamente necessario al fine di riprodurre gli atti richiesti. 4. Le copie saranno, se richiesto, autenticate dal funzionario del settore a ciò incaricato e dovranno riportare la seguente dicitura: copia rilasciata in esenzione dal bollo ai sensi dell art. 1 del D.P.R.

8 642/72 per esclusivo uso amministrativo connesso ai compiti d istituto del richiedente Sig.. Art. 22 Atti inibiti all informativa 1. Non rientra nel diritto del consigliere comunale il prendere visione, ottenere copia, ricevere informazioni su quegli atti che, stanti le particolari situazioni coinvolte, impongono la necessaria riservatezza a tutela della sfera giuridica dei soggetti interessati, ovvero a garanzia, per l Ente, del risultato delle iniziative intraprese. 2. Rientrano nelle situazioni predette quelle attinenti a: trattative precontrattuali sino alla loro conclusione, dati sensibili trattati dall Amministrazione nei propri procedimenti, atti e procedimenti di un contenzioso in corso ad eccezione degli elementi relativi alla conoscenza della sua esistenza, delle parti e dell oggetto, rapporti inoltrati all Autorità Giudiziaria ai sensi dell art. 2 C.P.P., attività esecutiva di atti giurisdizionali o autoritativi, notizie desunte dai registri di stato civile e di popolazione e dallo schedario elettorale. Art. 23 Rifiuto 1. L esibizione di provvedimenti, la comunicazione di precisazioni, notizie, dati e chiarimenti, il rilascio di copie di provvedimenti possono essere rifiutati, mediante diniego scritto e motivato, oltre che nei casi previsti all articolo precedente, anche quando la richiesta non attiene all esercizio del mandato del consigliere. La competenza ad adempiere viene ascritta al Responsabile di Settore competente. Art. 24 Segreto d ufficio 1. Il consigliere comunale, nell esercizio dei diritti disciplinati dalle presenti norme, è soggetto all obbligo del segreto d ufficio, che è tutelato dall art. 326 del Codice Penale.

9 PARTE III TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI Art. 25 Oggetto 1. Le norme di cui alla presente parte disciplinano il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dal Comune di Bagnolo in Piano, in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 675/1996 e del D.Lgs. 135/1999 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 26 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei dati personali per le definizioni di: banca dati, trattamento dato personale, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco, Garante, dato sensibile, operazioni eseguibili. 2. Ai fini del presente Regolamento, per finalità istituzionali, si intendono: a) le funzioni previste dalle legge, dallo Statuto, dai Regolamenti; b) le funzioni svolte in attuazione di intese, accordi di programma e convenzioni. Art. 27 Finalità 1. Il Comune favorisce la trasmissione di dati e documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblici servizi, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 2. La trasmissione dei dati può avere luogo anche attraverso sistemi informatici e telematici. Art. 28 Individuazione delle banche dati 1. Le banche dati gestite dal Comune di Bagnolo in Piano sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale su proposta dei Responsabili di Settore. 2. Le banche dati di cui al presente Regolamento sono gestite in forma cartacea o automatizzata. Art. 29 Titolarità e responsabilità delle banche dati 1. Quale titolare delle banche dati comunali, il Sindaco nomina il Responsabile delle banche dati, sulla base di quanto previsto dall art. 8 della L. 675/1996. Ove necessario per esigenze organizzative possono essere designati Responsabili più soggetti. Con il provvedimento di nomina può essere designato un sostituto che si faccia carico degli adempimenti di competenza del Responsabile in caso di assenza o impedimento di quest ultimo.

10 2. Il Responsabile delle banche dati: a) provvede agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali; b) cura il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali; c) provvede a dare istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali; d) procede alle verifiche della metodologia di introduzione e gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione, da eseguirsi periodicamente; e) è responsabile dei procedimenti di rettifica dei dati personali; f) impartisce le disposizioni operative per la sicurezza della banche dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi; g) cura la realizzazione della banche dati cui sovrintende; h) è responsabile dei procedimenti di cui all art. 13 della L. 675/1996; i) dispone il blocco dei dati, qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento. 3. Nell ipotesi di blocco dei dati, il Responsabile ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco. Art. 30 Soggetti incaricati del trattamento dei dati 1. A cura del Responsabile delle banche dati vengono individuati i soggetti incaricati e responsabili del trattamento; trattamento da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della L. 675/ Agli incaricati, ove possibile, viene assegnato un codice di accesso personale che viene registrato all inizio e al termine delle operazioni giornaliere di trattamento. Art. 31 Trattamento dei dati 1. I dati dell Amministrazione sono di norma trattati in forma cartacea o informatizzata. 2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al trattamento di dati contenuti in banche dati cartacee. Art. 32 Trattamento dati sensibili 1. E consentito il trattamento dei dati sensibili sole se autorizzato: - dal D.Lgs. 135/1999 o da altra disposizione di legge nella quale siano individuati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite; - dal Garante, in mancanza di specificazione legislativa delle finalità di rilevante interesse pubblico. 2. Nei casi in cui non risulta individuata dalla Legge o dal Garante la finalità di rilevante interesse pubblico, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, verificata la rilevanza dell interesse pubblico perseguito dall attività comportante trattamento di dati sensibili, dispone di richiedere al Garante l apposito provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 3 dell art. 22 della L. 675/ Nei casi in cui è individuata dalla legge o dal Garante la finalità di rilevante interesse pubblico ma non sono individuati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, la Giunta Comunale provvede ad

11 individuare, con apposita deliberazione i dati sensibili e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità perseguite; la Giunta Comunale, contestualmente, dispone in merito alla diffusione del contenuto della deliberazione medesima. L individuazione dei dati sensibili e delle operazioni eseguibili, disposta con detta deliberazione, viene esaminata dalla Giunta Comunale, annualmente, per l eventuale aggiornamento. L aggiornamento sarà sempre e comunque disposto qualora risulti improrogabilmente richiesto da innovazioni normative o gestionali. Art. 33 Informazione e diritti degli interessati 1. A cura del Responsabile delle banche dati viene data ampia diffusione degli obblighi informativi di cui all art. 10 della L. 675/1996 e viene favorita l introduzione, anche in via elettronica, di modulistica che contenga un breve prospetto informativo e quant altro necessario e/o opportuno al fine di dare piena attuazione alle disposizioni vigenti in materia. 2. Sempre a cura del Responsabile della banca dati vengono predisposte le misure organizzative necessarie per dare attuazione alle disposizioni contenute nella L. 675/1996 con riferimento ai diritti dell interessato nel trattamento dei dati. Art. 34 Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati 1. Alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali si applicano le disposizioni di cui all art. 27 della L. 675/996 che qui si intendono integralmente richiamate. Art. 35 Rapporti con il Garante 1. Il Responsabile delle banche dati è tenuto ad inviare al Garante le comunicazioni e le notificazioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Art. 36 Controlli 1. A cura del Responsabile delle banche dati sono attivati periodicamente dei controlli, anche a campione, allo scopo di verificare la sicurezza e la regolare gestione delle banche dati. Art. 37 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.

12 PARTE IV NORME FINALI Art Pubblicazione. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all Albo Pretorio: una prima, che consegue all adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della delibera stessa, ed una seconda da effettuarsi per la durata di 15 giorni ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione. 2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla conclusione del periodo previsto per la seconda pubblicazione. 3. Con decorrenza dall entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari previgenti ed incompatibili con lo stesso.

13 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI INDICE PARTE I DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART. 1 OGGETTO ART. 2 PUBBLICITA DEGLI ATTI E DEFINIZIONE DI DOCUMENTO ART. 3 FORME DI PUBBLICITA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI ART. 4 ACCESSO AI DOCUMENTI ART. 5 ESERCIZIO DELL ACCESSO E LEGITTIMAZIONE ART. 6 ACCESSO INFORMALE ART. 7 ACCESSO FORMALE ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO D ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ART. 9 NON ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI ACCESSO ART. 10 CASI DI ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI ACCESSO ART. 11 RINVIO PARTE II DIRITTO DI INFORMATIVA E DI ACCESSO DA PARTE DEI CONSIGLIERI COMUNALI ART. 12 DISCIPLINA DELL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMATIVA ART. 13 PROVVEDIMENTO ART. 14 ATTO PREPARATORIO ART. 15 EQUIPARAZIONE ART. 16 VISIONE ART. 17 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE ART. 18 INFORMAZIONE ART. 19 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE ART. 20 RICHIESTA DI COPIA DI PROVVEDIMENTI ART. 21 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, PROCEDIMENTO E TERMINI PER IL RILASCIO, AUTENTICAZIONE DELLE COPIE ART. 22 ATTI INIBITI ALL INFORMATIVA ART. 23 RIFIUTO ART. 24 SEGRETO D UFFICIO

14 PARTE III TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI ART. 25 OGGETTO ART. 26 DEFINIZIONI ART. 27 FINALITA ART. 28 INDIVIDUAZIONE DELLE BANCHE DATI ART. 29 TITOLARITA E RESPONSABILITA DELLE BANCHE DATI ART. 30 SOGGETTI INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI ART. 31 TRATTAMENTO DEI DATI ART. 32 TRATTAMENTO DATI SENSIBILI ART. 33 INFORMAZIONE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI ART. 34 REQUISITI PER LA COMUNICAZIONE E LA DIFFUSIONE DEI DATI ART. 35 RAPPORTI CON IL GARANTE ART. 36 CONTROLLI ART. 37 DISPOSIZIONI FINALI PARTE IV NORME FINALI ART. 38 PUBBLICAZIONE. ENTRATA IN VIGORE

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