COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO. Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE
|
|
- Francesca Bertolini
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO Provincia di Venezia REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE (LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241)
2 SOMMARIO CAPO I Art. 1 Art. 2 CAPO II Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 10 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 18 CAPO III Art. 19 Art. 20 Art. 21 Art. 22 Art. 23 Art. 24 CAPO IV Art. 25 Art. 26 NORME GENERALI Finalita Documento amministrativo PROCEDIMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO Diritto di accesso Interesse all accesso Norme di salvaguardia Documenti riservati Documenti temporaneamente riservati Responsabile del procedimento Accesso informale Accesso formale Istanza Decorrenza del termine Differimento del termine Irregolarità della domanda Diniego dell accesso e tutela giurisdizionale Tariffe per l accesso Esame dei documenti Ritiro dei documenti NORME PER L ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI Diritto di accesso dei consiglieri comunali Tempi e modalità di esercizio dell accesso Accesso agli atti riservati Visione di atti particolari Rifiuto, limitazione o differimento dell accesso Diritto di accesso dei revisori NORME FINALI Rinvio alla norma vigente Entrata in vigore
3 C A P O I NORME GENERALI - Art. 1 - Finalità 1. Il presente regolamento disciplina il diritto di accesso dei cittadini agli atti e documenti amministrativi del Comune, in ossequio alle disposizioni contenute nel capo V della legge 241 del 7 agosto 1990, all'art. 7, commi 3, 4 e 5 della legge 142 del 8 giugno 1990, nonché al capo III, artt. 53 e 54 dello Statuto comunale. - Art. 2 - Documento amministrativo 1. Ai fini del presente regolamento, è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dal Comune o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa comunale. 2. Per gli atti interni formati dal Comune o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa comunale, si intendono tutti gli atti istruttori o preparatori, quali proposte, istanze, pareri, ecc., richiamati in atti esterni del Comune stesso. Il diritto di accesso si esercita anche in relazione agli atti esterni non ancora esecutivi e gli altri atti in essi richiamati.
4 C A P O II PROCEDIMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO - Art. 3 - Diritto di accesso 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nonché mediante acquisizione delle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione, nei modi e con i limiti indicati dalla legge e dal presente regolamento. - Art. 4 - Interesse all'accesso 1. Hanno diritto all'accesso, ai sensi dell'articolo 11, lettera a): a) coloro che, in forma singola o associata, vantino un interesse, attuale, personale, diretto, in via giurisdizionale ordinaria o amministrativa, alla conoscenza di documenti amministrativi o all'acquisizione di informazioni su di essi, nonché all'acquisizione di informazioni generali sull'organizzazione e l'attività del Comune e dei suoi uffici; b) coloro che dimostrino di poter venire tutelati mediante una più compiuta conoscenza dei documenti amministrativi, anche ai fini di far valere situazioni di vantaggio altrimenti non utilizzabili. - Art. 5 - Norme di salvaguardia 1. Sono fatte salve le disposizioni di legge disciplinanti l'accesso a particolari atti o registri della Pubblica Amministrazione.
5 - Art. 6 - Documenti riservati 1. L'esercizio del diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 2. Sono, in particolare, dichiarati riservati i documenti appartenenti alle seguenti categorie: atti inerenti ai procedimenti tributari; documenti a contenuto assistenziale o sanitario riguardanti singole persone; documenti che contengano apprezzamenti o giudizi di valore su persone individuate; atti relativi a situazioni puramente private di persone, gruppi od imprese; documenti attinenti al rapporto d'impiego dei dipendenti relativi a provvedimenti disciplinari o contenenti valutazioni sulle persone; esposti con i quali si denunciano comportamenti di terzi rilevanti dal punto di vista penale o per eventuali sanzioni amministrative, indirizzati ai Vigili Urbani o all'amministrazione, qualora non sia possibile tutelare il segreto sull'identità di chi ha inoltrato l'esposto, o costui non consenta la pubblicità del medesimo. 3. E' ammesso l'accesso ai dati contenuti nei documenti di cui ai commi 1 e 2 raccolti e sintetizzati in modo tale da impedire l'individuazione dei singoli soggetti che siano oggetto di riservatezza. 4. Sono, inoltre, sottratte all'accesso : la corrispondenza con terzi non richiamata in atti esterni del Comune, la cui divulgazione non sia espressamente consentita dal mittente o destinatario, salvi i casi in cui non sia, per sua natura, preordinata alla divulgazione; la corrispondenza interna all'amministrazione non richiamata in atti esterni del Comune. - Art. 7 - Documenti temporaneamente riservati 1. E' sospeso l'accesso ai documenti amministrativi quando e fintanto che la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. 2. L'accesso agli atti preparatori è sospeso fino all'emanazione dell'atto definitivo. E' tuttavia garantito, quando non vi ostino altri divieti, il diritto di accesso agli atti preparatori autonomamente impugnabili in via giurisdizionale o mediante ricorso amministrativo, nonché agli atti formalmente richiesti da un organo dell'amministrazione Comunale ad altri pubblici uffici.
6 3. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge e dall'apposito regolamento in materia di partecipazione al procedimento amministrativo. 4. Il Sindaco, qualora ne ravvisi motivatamente la necessità, può autorizzare l'accesso agli atti preparatori quando non vi ostino la tutela di pubblici interessi o il diritto alla riservatezza di terzi o norme imperative di legge. A tal fine la domanda dell'interessato è trasmessa al Sindaco, secondo le procedure di cui agli artt. 9, 10 e seguenti del presente Regolamento. 5. Non è comunque consentito l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. - Art. 8 - Responsabile del procedimento 1. Salva diversa determinazione, il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organizzativa competente. 2. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento. - Art. 9 - Accesso informale 1. Per l'esercizio del diritto di accesso l'interessato, o suo incaricato, rivolge richiesta anche verbale all'ufficio presso il quale è depositato il documento o che detiene le informazioni. 2. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalità, è accolta mediante esibizione dei documenti o estrazione di copie o rilascio delle informazioni richieste. 3. Gli uffici forniscono agli interessati ogni utile informazione sulle modalità di presentazione della domanda di esercizio del diritto di accesso. 4. Le richieste devono essere presentate durante l'orario di apertura dell'ufficio al pubblico. - Art Accesso formale 1. Per l'esercizio del diritto alle informazioni e del diritto di accesso, nel caso in cui la richiesta non venga accolta immediatamente per motivi inerenti all'attività amministrativa o all'organizzazione degli uffici, l'ufficio competente a formare l'atto
7 conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente sarà tenuto a rilasciare ricevuta e ad apporre sulla richiesta il timbro con la data di presentazione, data dalla quale decorrerà il termine di 30 giorni per la conclusione del procedimento. 2. Se sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sull'individuazione del documento cui la richiesta di accesso si riferisce o sull' esercitabilità del diritto di accesso, il richiedente è invitato a presentare contestualmente la propria istanza per iscritto; l'ufficio rilascia apposita ricevuta, come indicato al comma 1 del presente articolo. - Art Istanza 1. L'interessato, per l'esercizio del diritto alle informazioni e del diritto di accesso deve presentare domanda scritta indirizzata al Sindaco, indicando : a) le informazioni richieste; b) i documenti e gli atti di cui chiede visione o rilascio di copia, con i dati necessari alla loro individuazione; c) i motivi, avente relazione con i documenti richiesti, per i quali la richiesta di accesso è presentata ( prova dell'interesse personale); d) l'eventuale procedimento di cui i documenti fanno parte. - Art Decorrenza del termine 1. Il responsabile del procedimento comunica per iscritto al richiedente, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, l'accoglimento o meno della medesima indicando, in caso di accoglimento, l'ora ed il giorno in cui, durante l'apertura degli uffici al pubblico, può assumere le informazioni, esaminare i documenti e gli atti, ritirare le copie richieste. 2. La data per l'esercizio dell'accesso non può essere fissata oltre 15 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Il termine per l'accesso decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza. 4. Nel caso di consegna diretta della domanda o istanza, la data è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'ufficio Protocollo generale; nel caso di trasmissione mediante servizio postale, la data è comprovata dal timbro datario apposto all'arrivo.
8 - Art Differimento del termine 1. Se si riscontrano motivi di urgenza, dati anche da evenienze eccezionali, accidentali ed improvvise, il termine di cui all'art. 12 viene adeguatamente abbreviato dal responsabile del procedimento, fino a permettere l'accesso in maniera immediata. 2. Per particolari motivi, da menzionare nella comunicazione e qualora il numero delle richieste sia tale da impedire o gravemente ostacolare il lavoro delle unità operative interessate, il termine di cui all'art. 12 può essere differito fino a trenta giorni successivi alla comunicazione. - Art Irregolarità della domanda 1. Qualora la domanda o l'istanza sia irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento di cui all'art. 8 del presente Regolamento, ne dà comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. 2. In caso di comunicazione di irregolarità o incompletezza della domanda o dell'istanza, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o dell'istanza regolare e completa. 3. Qualora il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione nelle modalità di cui al secondo comma, il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda. 4. Quando il responsabile del procedimento per l'accesso riceve una domanda sulla quale non si ritenga competente, la trasmette subito al Segretario Generale che provvede ad inoltrarla secondo competenza. - Art Diniego dell'accesso e tutela giurisdizionale 1. L'accesso può essere negato con provvedimento motivato, a cura del responsabile del procedimento per l'accesso ( o dal Sindaco nei casi di sua competenza) entro i termini di cui al precedente art. 10, per i seguenti motivi: - perché si riferisce a documenti sottratti all'accesso ai sensi degli artt. 6 e 7; - perché la domanda non consente di individuare le informazioni o i documenti cui si riferisce. 2. La decisione del Sindaco, nei casi di sua competenza, è definitiva. Negli altri casi, contro il diniego disposto dal responsabile del procedimento per l'accesso, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, è ammesso ricorso al Segretario Generale del Comune, il quale decide in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso medesimo.
9 3. La decisione dell'esclusione, della limitazione e del differimento dell'accesso deve contenere la notizia della tutela giurisdizionale cui l'interessato può ricorrere ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n Art Tariffe per l'accesso 1. L'esame dei documenti è gratuito. Le copie dei documenti amministrativi sono rilasciate senza dichiarazione di conformità salvo che non sia diversamente richiesto dall'interessato. 2. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salvo quanto disposto dalle vigenti norme in materia di diritti di segreteria, imposta di bollo o altri diritti speciali. 3. Spetta alla giunta determinare annualmente i costi di riproduzione dei documenti. - Art Esame dei documenti 1. La visione del documento oggetto della richiesta di accesso avrà luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. 2. L'esame dei documenti deve essere effettuato personalmente dal richiedente che può farsi assistere da un professionista o altro esperto, previamente autorizzato dal responsabile del procedimento. 3. L'esame non effettuato nel giorno e nell'ora indicati può essere differito dall'interessato nei tre giorni successivi. Scaduto anche tale termine anche senza che sia stato compiuto l'esame, la richiesta è archiviata. - Art Ritiro dei documenti 1. Il ritiro della copia dei documenti e degli atti può essere effettuato dal procuratore speciale indicato dall'interessato, senza alcuna formalità, nella richiesta di accesso. 2. Su richiesta dell'interessato, le copie dei documenti richiesti possono essere spedite, previo pagamento delle spese di spedizione e dei costi di cui all'art. 16, comma 2, del Regolamento. 3. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla scadenza del termine per il ritiro della copia, la richiesta è archiviata.
10 C A P O III NORME PER L'ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI REVISORI - Art Diritto di accesso dei consiglieri comunali 1. I consiglieri comunali hanno diritto, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990 n. 142, ad ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. 2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del Consiglio comunale, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla presentazione della richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento per l'accesso e può essere eccezionalmente differito, purché in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno, che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione. - Art Tempi e modalità di esercizio dell'accesso 1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali il rilascio, del tutto gratuito, delle copie dei documenti ritenuti utili, ad integrazione e/o illustrazione di notizie ed informazioni, per il corretto e completo espletamento del proprio mandato. 2. Per l'esercizio del suddetto diritto, il Consigliere comunale dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco, con indicazione dettagliata del provvedimento di cui chiede copia. 3. Il responsabile del procedimento concorda con i consiglieri i tempi e le modalità per l'esame dei documenti e degli atti e per il rilascio di copie. 4. La visione del documento oggetto della richiesta di accesso avrà luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Potranno anche destinarsi locali idonei per un agevole esame dei documenti, curando tuttavia che vengano adottate le opportune misure di vigilanza.
11 5. Il Consigliere comunale è ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti e documenti ricevuti in visione ed è tenuto a restituirli nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna senza annotazioni, cancellature o abrasioni di alcun genere. Alla visione deve comunque presenziare un dipendente comunale. - Art Accesso agli atti riservati 1. Non può essere inibito ai consiglieri l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti riservati e agli atti preparatori di cui agli artt. 6 e I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 3. Non è consentito ai consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato. - Art Visione di atti particolari 1. Il bilancio di previsione, durante l'esercizio di cui si riferisce, ed il conto consuntivo, nel periodo di deposito e pubblicazione ai sensi delle norme vigenti, sono consultabili, previa richiesta verbale al Segretario Comunale, durante l'orario d'ufficio, senza alcun'altra formalità. Lo stesso dicasi per la consultazione dello strumento urbanistico generale e dei regolamenti comunali vigenti. - Art Rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso 1. Come stabilito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/92, l'atto di rifiuto, limitazione o differimento dell'accesso richiesto in via formale dovrà essere adeguatamente motivato. - Art Diritto di accesso dei revisori 1. Il diritto di accesso agli atti e documenti del comune viene esercitato dai revisori dei conti presso il responsabile del procedimento, su semplice richiesta verbale, in tempi e con modalità da concordare.
12 C A P O I V NORME FINALI - Art Rinvio alla norma vigente 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicheranno tutte le norme vigenti in materia in quanto non incompatibili. 2. La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento del presente regolamento. - Art Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo quanto stabilito dall' art. 72 dello Statuto.
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI - Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65/1997 1 CAPO I NORME GENERALI Articolo 1 Finalità 1. Con il presente
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DEI CITTADINI AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del C. S. n. 631 del 22.06.1994 In vigore dal 21.07.1994 I 20099 Sesto San Giovanni
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
PROVINCIA DI LECCO Allegato alla Deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 16.2.1998 REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO Al DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I Disposizioni generali
COMUNE DI ARZIGNANO. Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI ARZIGNANO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 34 del 20.04.1998 ----------------------------------------------------------
Regolamento d accesso agli atti amministrativi
Regolamento d accesso agli atti amministrativi Art. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina il diritto di accesso ai documenti amministrativi garantito dall'amministrazione Comunale a tutti coloro
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE
COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO Provincia di Udine REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO E D'INFORMAZIONE Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 07/05/1992 ART. 1 Contenuto II presente
COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova
COMUNE DI GALLIERA VENETA Provincia di Padova REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Atto C.C. n. 20 del 30.3.1994 ART. 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina il diritto di
R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I
R E G O L A M E N T O S U I D I R I T T I D I A C C E S S O A G L I A T T I E D A I D O C U M E N T I Delibera di approvazione: atto del Consiglio Comunale n.143 dell'1.07.1993, ricevuto dal Comitato di
AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER IL DIRTTTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 22.06.1993 con deliberazione n. 88. Modificato con deliberazione n. 116 del 15.09.1993.
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibere del Consiglio dell
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Art. 1 - Oggetto.... 2 Art. 2 - Ambito di applicazione...... 2 Art. 3
Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias
Consorzio Industriale Provinciale Carbonia Iglesias Regolamento per l accesso agli atti del Consorzio Art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni stabilite dalla
Regolamento per l accesso agli atti
Regolamento per l accesso agli atti Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n 38 in data 23.09.2014 Ratificato dall Assemblea Generale con deliberazione n in data INDICE Art. 1 Finalità
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO. per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE Provincia di Vicenza REGOLAMENTO per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi 1 REGOLAMENTO per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI MILANO THE MILAN ORDER OF ENGINEERS REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 in relazione al capo V della L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni (Delibera del Consiglio dell
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO
COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO C.A.P. 33054 PROVINCIA DI UDINE Tel. 0431/409111 C.F. 83000710307 Fax. 0431/73288 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO
COMUNE DI LABICO. Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI LABICO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con delibazione del Commissario Prefettizio n. 55 in data 17/11/1997 Capo I DISPOSIZIONI GENERALI ART.
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PTOF
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONE Infanzia Primaria Secondaria I grado Via Provinciale, 14 10010 SETTIMO VITTONE (TO) e-mail: toic849008@istruzione.it - PEC: toic849008@pec.istruzione.it
REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N.
REGOLAMENTO COMUNE DI SCANDICCI SULL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. N. 184/2006 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 16.09.2008
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 15.07.94) Art. 1 Pubblicita degli atti e accesso ai documenti amministrativi
BANCA D ITALIA LA BANCA D ITALIA. visto l art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;
PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007 BANCA D ITALIA Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi
C o m u n e di S P I R A N O Cümü de Spirà Provincia di Bergamo Bèrghem REGOLAMENTI Regolamento per l esercizio del diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi Approvato con deliberazione
Commissione di garanzia dell attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241 DEL 1990 PREMESSO che l'articolo n. 22 della legge del 7 agosto 1990, n. 241 dispone l'adozione di un apposito regolamento che preveda criteri
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERA 14 dicembre 2016 Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla COVIP.
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. Titolo I Disposizioni generali. art. 1 Finalità. art. 2 Diritto di accesso
REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO Titolo I Disposizioni generali art. 1 Finalità 1. Il presente regolamento: - disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso; -
- Dr. Cecilia d'addio LORO SEDI
3 0 MAG. 2008 Roma, COMUNICAZIONE N. 24 FNOMCEO 30/05/08 Al PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI Prot. N : _ RGP.0005966 2008 DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI CI. 01.09.0111 ODONTOIATRI Rif. Nota: Al PRESIDENTI
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI C.I. del 21 giugno 2011 n. 273 PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito
COMUNE DI MONGHIDORO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COMUNE DI MONGHIDORO Provincia di Bologna REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 24.02.1994 Modificato con deliberazione
BANCA D'ITALIA LA BANCA D ITALIA
BANCA D'ITALIA Deliberazione 11 dicembre 2007 Regolamento per la disciplina delle modalità dell esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l attività di vigilanza in materia
COMUNE DI ABANO TERME (Provincia di Padova)
COMUNE DI ABANO TERME (Provincia di Padova) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione del C.C. n. 63 del 18.09.2007 Modificato con deliberazione del C.S.
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi in attuazione dell
(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017)
(Delibera n 57 del Consiglio d Istituto in data 24 marzo 2017) Premessa Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito
POLITECNICO DI TORINO
POLITECNICO DI TORINO Regolamento di attuazione della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Emanato
ITIS V. E. III MIUR Ass. Regione Sicilia
PREMESSA REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge
Parte I Disposizioni generali.
Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'articolo 22, 3 comma e dell'articolo 24, 4 comma,
REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI CONSIGLIERI COMUNALI
REGOLAMENTO COMUNALE SUL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEI CONSIGLIERI COMUNALI ARTICOLO 1 IL DIRITTO GENERALE ALLE INFORMAZIONI I Consiglieri comunali, ai sensi dell art. 43 D.Lgs. 267/2000,
Comune di ORINO Provincia di Varese. REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge n.
Comune di ORINO Provincia di Varese REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ex art. 22 e seguenti Legge 07-08-1990 n. 241 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 03-12-1993
DI M A N F R E D O N I A (Provincia di Foggia)
C I T T A DI M A N F R E D O N I A (Provincia di Foggia) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA DI ESERCIZIO E I CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. (ART. 24, 2
REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cosiddetto accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
Istituti Raggruppati Azienda Pubblica di Servizi alla Persona REGOLAMENTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (cosiddetto accesso documentale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241)
Art.1 OGGETTO. Art.2 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO
R E G O L A M E N T O PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE ED IL RILASCIO DI COPIE DISPOSIZIONI GENERALI (Approvato con deliberazione C.C. n. 88 del 29.05.1996, registrata alla
COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE
COMUNE DI ISOLA di CAPO RIZZUTO PROVINCIA DI CROTONE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30 agosto 2012 1 INDICE Titolo I Disposizioni sull esercizio del diritto di accesso ai documenti
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI Il Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Varese, nella seduta del 9 giugno 2015 ha deliberato quanto segue: CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE
b) documenti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime;
REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CATEGORIE DI DOCUMENTI FORMATI O COMUNQUE RIENTRANTI NELLA DISPONIBILITA' DELL'ARAN SOTTRATTI
Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2
Regolamento regionale 28 febbraio 2008, n. 2 Nuova disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI (delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 24/10/2012) PREMESSA Il presente documento regolamenta l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il presente testo è coordinato sulla base delle modifiche e/o integrazioni apportate dalla deliberazione 10/11/2005 (G.U. n 302 del 29/12/2005).
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici Deliberazione 31 agosto 2000 Regolamento concernente le categorie di documenti formati o comunque rientranti nella disponibilità dell Autorità, sottratti all
COMUNE DI JOPPOLO. Provincia di Vibo Valentia. C.F TEL. 0963/ C.C FAX. 0963/ Pag. 1
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (ai sensi della L. 241/1990 modificata dalla L. 15/2005) APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 30/09/2006 Pag. 1 S O M M
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.241/1990 INDICE Art.1. Oggetto... 2 Art.2. Soggetti e ambito di applicazione... 2 Art.3. Responsabile del Procedimento
Regolamento per attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento per attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi (approvato con delibera n. 53 /09 del 21/10/2009) Preambolo Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di
Provincia di Sondrio Regolamento per l accesso agli atti amministrativi
Regolamento per l accesso agli atti amministrativi Approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 10 del 27 FEBBRAIO 2008 - esecutiva TITOLO I Articolo 1 Oggetto, finalità e principi 1. Il presente
Comune di MINERVINO MURGE Provincia di Bari
Cod. Fisc. 81002110724 Comune di MINERVINO MURGE Provincia di Bari L. 7-8 - 1990 n. 241 art. 22 c. 3 REGOLAMENTO PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (deliberazione C.C. del
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti
D I R E Z I O N E G E N E R A L E S E R V I Z I O S T U D I Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti Giugno 2014 modificato a Novembre 2016 1 P a g i n a CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ILARIA ALPI VIA VARSAVIA, 5 00055 LADISPOLI (RM) TEL. 069910537 TEL 0699220826/FAX
DELIBERA 16 febbraio 2016 Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV). (16A01708) (GU n.
CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA DELIBERA 16 febbraio 2016 Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi. (Delibera n. 285/2016/IV). (16A01708) (GU n.55 del 7-3-2016) IL CONSIGLIO
Ordine degli Avvocati di Perugia
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINADEL DIRITTO DI ACCESSO Deliberato dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 2007, approvato dall Assemblea Generale degli Iscritti il 15 giugno 2007, integrato e modificato
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi marzo 2012 Scopo e campo d applicazione Il diritto di accesso si esercita nei confronti di Insula spa, per le attività di pubblico interesse
Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri)
Regolamento per l'accesso ai documenti Amministrativi dell'ente. (recepite le modifiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri) Art. 1 (Ambito di applicazione) 2 Art. 2 (Misure organizzative) 2 Art.
Art. 1 ( Fonti ) Art. 2 ( Oggetto )
REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI ( Deliberazione di Consiglio Comunale n. 97/C del 23.12.2002 ) In vigore dal 13 febbraio 2003 Art. 1 ( Fonti ) 1) Il presente regolamento,
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER L ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti dell impresa Piana Palmi Multiservizi SpA secondo
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO ALL ACCESSO DEGLI ATTI AMMINITRATIVI DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE Approvato dal Consiglio Direttivo in data 13/11/2012 PARTE I 3 DISPOSIZIONI GENERALI 3 Art. 1 - Fonti e
REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Il Regolamento sull accesso agli atti e documenti amministrativi è stato approvato con deliberazione del C.C. n. 61 del 26/04/2004 REGOLAMENTO SULL ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI INDICE AMMINISTRATIVI Art.
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 114 del 18 maggio 2006) Art. 1. Oggetto 1. Il presente
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI CATANIA
D.D. n. 251/2014 IL DIRETTORE Visto il D. Lgs n. 138/2003; Visto il Regolamento sull amministrazione, sulla contabilità e sull attività contrattuale dell INAF pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185
COMUNE DI CASTELFIDARDO Prov. di Ancona
COMUNE DI CASTELFIDARDO Prov. di Ancona REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI PROVVEDIMENTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 14 del 17/03/1997 Comune di Castelfidardo
Adottato Con Delibera Di Consiglio Comunale N. 25 del 29/04/2011. Pagina 1 di 6
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, IN ATTUAZIONE DEL DISPOSTO DELL ART. 43, COMMA 2, DEL D.LGS.267/2000. Adottato Con Delibera
PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
PROVINCIA DI UDINE REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI * I N D I C E * ART. 1: Oggetto ART. 2: Definizione di documento amministrativo ART. 3: Garanzia del diritto d'accesso ART.
Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Comune di Viadana (Provincia di Mantova) REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 138 del 21.12.2006. Indice Art. 1 Oggetto del
CAPO I - PRINCIPI - ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZI E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA CAPO I - PRINCIPI - ART. 1 AMBITO
Regolamento per il Diritto di Informazione e di Accesso ai Documenti Amministrativi
Regolamento per il Diritto di Informazione e di Accesso ai Documenti Amministrativi Adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 30.01.1996 Modificato ed integrato con delibera di Consiglio Comunale
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI. Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI AMMINISTRATIVI PREMESSA Il presente regolamento disciplina l esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge
PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA
PROCEDURA DI ACCESSO AI PROGETTI INFRASTRUTTURALI DEPOSITATI PRESSO REGIONE LOMBARDIA D.G. Infrastrutture e Mobilità ART. 1 - OGGETTO DELL ACCESSO 1. Il presente documento disciplina, al fine di pervenire
Circolare n. 38 Vallata, 17 ottobre 2016
ISTITUTO D ISTRUZIONE SUPERIORE ENRICO FERMI VIA FONTANA - 83059 VALLATA (AV) TEL 0827/1949101/9 FAX0827/1949102 Con sezioni associate:liceo SCIENTIFICO, I.T.E. AFM e ITT CAT. Vallata I.T.T. E.E.. Bisaccia
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI, AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI Approvato con deliberazione di Comitato di Bacino n. 003 in data 04/09/2015 Via Donatori del Sangue, 1 31020
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PARTE I NORME GENERALI ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio da parte di
REGOLAMENTO ACCESSO ATTI
Regolamento sull accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati e detenuti nell ambito delle procedure di affidamento (lavori, forniture, servizi). CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI art. 1 - Oggetto
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I NORME GENERALI ART. 1 - FINALITA, DEFINIZIONI ED OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO 1. Il
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AZIENDA SOCIALE DEL CREMONESE Articolo 1 Indirizzi generali 1. Il presente regolamento garantisce la trasparenza, la pubblicità
Regolamento di accesso agli atti amministrativi
Regolamento di accesso agli atti amministrativi Di seguito il Regolamento di accesso agli atti amministrativi approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 13/02/2015 Regolamento di accesso agli
Regolamento Per la visione ed il rilascio degli atti Amministrativi (Legge , n.241)
Comune di ****************** Regolamento Per la visione ed il rilascio degli atti Amministrativi (Legge 07.08.1990, n.241) Approvato con deliberazione di C.C. n.07 del 27.02.1997 CO.RE.CO. Prot.n.1047
Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).
LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Vigente al: 11-6-2012 CAPO V ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 1.
OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE
OGGETTO: NOVITA IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO AI DOCUMENTI INDICAZIONI OPERATIVE Il D. lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. GSSI Gran Sasso Science Institute
REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE ATTIVITA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI LEGGE 7 AGOSTO
Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi
(Provincia di Firenze) Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24/02/1994) SOMMARIO art. 1 2 Principi 2 art. 2 2 Ambito di applicazione
Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'autorita'.
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DELIBERAZIONE 10 settembre 2008 Regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall'autorita'.
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi
Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi Conforme alla Norma UNI EN ISO 9001:2008 Conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 Conforme al Modello ex D.Lgs 231/2001 Conforme al D.Lgs
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Approvazione Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n.24 in data 28.03.1996
Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità. Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell Istituto Superiore di Sanità Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO, VISIONE DEGLI ATTI, TRASPARENZA
REGOLAMENTO PER IL DIRITTO DI ACCESSO, VISIONE DEGLI ATTI, TRASPARENZA Approvato con delibera n. 81 del 25.11.1997 PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento
Regolamento interno per il diritto di ACCESSO AGLI ATTI
Regolamento interno per il diritto di ACCESSO AGLI ATTI dell Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio Approvato con delibera del Consiglio in data 6
COMUNE DI MONTELONGO
COMUNE DI MONTELONGO Provincia di Campobasso REGOLAMENTO IN MATERIA DI TERMINE E DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO IN ATTUAZIONE DELLA L. N. 241/90 Approvato con delibera del Consiglio Comunale
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 241/90, DEL D.P.R. N. 184/06E S.M.I. E DEL D.LGS. 196/2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - PRINCIPI GENERALI 1.1 L'Istituto
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE Deliberazione del 14 dicembre 2016 Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti detenuti dalla
REGOLAMENTO CAMERALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.
REGOLAMENTO CAMERALE PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 Articolo 1 Principi generali 1. La Camera di Commercio,
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI
REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO AGLI ATTI Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione 1. Il diritto di accesso si esercita nei confronti della società Actv S.p.A. secondo le modalità previste dai seguenti