FASCICOLO INFORMATIVO

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1 FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE A PREMIO ANNUO E CAPITALE COSTANTI Il presente Fascicolo contenente la Nota Informativa, le Condizioni Contrattuali, il Glossario ed il Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di assicurazione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Ediz. Dicembre 2005

2 SOMMARIO Parte 1) Parte 2) Parte 3) Parte 4) NOTA INFORMATIVA CONDIZIONI CONTRATTUALI GLOSSARIO MODULO PROPOSTA 2di 17

3 Parte 1) NOTA INFORMATIVA La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell ISVAP. La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni: A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURA- ZIONE B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICU- RATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURA- ZIONE 1. Informazioni generali Carige Vita Nuova S.p.A. - con sede legale in Via G. D Annunzio, Genova - Italia Gruppo Banca Carige, telefono , sito internet info@carigevitanuova.it - è un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale del , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del n La società di revisione di Carige Vita Nuova S.p.A., alla data di redazione della presente Nota Informativa, è: BDO Sala Scelsi Farina Società di Revisione per Azioni Via Andrea Appiani, Milano 2. Conflitto di interessi Con riferimento alla presente forma contrattuale non esistono situazioni di conflitto di interessi. B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICU- RATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE 3. Prestazioni assicurative Le prestazioni assicurative di seguito indicate sono operanti per tutta la durata del contratto, ovvero per l arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza. Il presente contratto è predisposto per durate comprese tra 1 e 20 anni e può essere stipulato a partire dall età di 18 anni sino a 60 anni compiuti e sempre che l età a scadenza non superi i 75 anni. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO DELL ASSI- CURATO Il contratto qui descritto prevede che, in caso di decesso dell Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società liquidi immediatamente ai Beneficiari designati in polizza l importo del capitale assicurato costante. L importo del capitale assicurato viene scelto dal Contraente alla stipulazione del contratto con un minimo di ,00 euro e un massimo di ,00 euro. La prestazione è garantita dal versamento di premi annui costanti. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi corrisposti dal Contraente definitivamente acquisiti dalla Società. I premi, le cui modalità di corresponsione sono indicate al paragrafo 4 della presente sezione B sono utilizzati dall impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità). È escluso dalla garanzia soltanto il decesso dell Assicurato causato da: - dolo del Contraente o dei Beneficiari; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dell eventuale riattivazione dell assicurazione. In questi casi la Società corrisponde ai Beneficiari l importo della Riserva Matematica calcolato al momento del decesso. È inoltre escluso dalla garanzia il decesso dell Assicurato avvenuto entro i primi sette anni dalla data di decorrenza dell assicurazione, causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata e quello avvenuto nei primi sei mesi qualora l Assicurato non sia sottoposto a visita medica. In questo caso la Società paga una somma pari all ammontare del premio versato. Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile che l Assicurato, fatti salvi i casi specificati al punto 6 sezione D della presente Nota Informativa, si limiti alla compilazione di un questionario anamnestico, ma in tal caso è previsto un periodo di carenza intesa in termini di limitazione della prestazione assicurativa pari a sei mesi come specificato nelle Condizioni particolari per contratti senza visita medica ricomprese nel presente Fascicolo Informativo. Modalità assuntive specifiche sono previste per la garanzia relativa al decesso dovuto ad infezioni da H.I.V. (Aids o patologie collegate) come descritto nelle Condizioni particolari per contratti senza visita medica suddette. Leggere attentamente le raccomandazioni e le avvertenze contenute in proposta relative alla compilazione del questionario sanitario. 3 di 17

4 4. Premi A fronte della garanzia del pagamento del capitale assicurato il Contraente dovrà corrispondere alla Società, premi annui anticipati costanti per tutta la durata contrattuale prescelta, ma non oltre l anno di decesso dell Assicurato. È di fondamentale importanza che le dichiarazioni rese dal Contraente e dall Assicurato siano complete e veritiere per evitare il rischio di successive, legittime, contestazioni della Società che potrebbero anche pregiudicare il diritto dei Beneficiari di ottenere il pagamento del capitale assicurato. Il premio pagato dal Contraente è determinato in relazione: - al livello della garanzia prestata; - alla durata contrattuale; - all età dell Assicurato al momento della sottoscrizione della Proposta di Contratto; - al sesso dell Assicurato; - allo stato di salute dell Assicurato; - all attività professionale dell Assicurato; - all attività sportiva eventualmente praticata dall Assicurato e al livello (amatoriale, agonistico..). Il premio annuo è costante e non è frazionabile. Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, ed i premi pagati restano acquisiti alla Società senza diritto a capitale ridotto o valore di riscatto. Il Contraente avrà comunque il diritto di riattivare le garanzie contrattuali secondo le modalità indicate al successivo punto 7 della presente Nota Informativa. Tabelle illustrative dei premi Gli importi indicati non tengono conto delle valutazioni del rischio attinenti ad esempio alla professione ed allo stato di salute dell Assicurato, che possono essere effettuate dalla Società solo dopo che l assicurando abbia reso le necessarie informazioni, compilato il questionario sanitario e si sia assoggettato a visita medica. IMPORTO DI PREMIO ANNUO Capitale assicurato: euro ,00 Sesso: femminile ETÀ DURATA (anni) euro 47,00 euro 51,00 euro 57,50 euro 68,00 35 euro 55,50 euro 64,50 euro 78,00 euro 94,00 40 euro 75,00 euro 93,00 euro 113,00 euro 139,00 45 euro 115,00 euro 138,50 euro 171,00 euro 212,50 50 euro 168,00 euro 209,00 euro 261,00 euro 332,00 Capitale assicurato: euro ,00 Sesso: maschile ETÀ DURATA (anni) euro 102,50 euro 102,50 euro 110,50 euro 127,50 35 euro 102,50 euro 115,50 euro 140,00 euro 173,50 40 euro 131,50 euro 165,50 euro 209,00 euro 270,00 45 euro 207,50 euro 261,50 euro 340,00 euro 440,50 50 euro 329,00 euro 432,00 euro 561,00 euro 708,50 Capitale assicurato: euro ,00 Sesso: femminile ETÀ DURATA (anni) euro 79,00 euro 87,00 euro 100,00 euro 121,00 35 euro 96,00 euro 114,00 euro 141,00 euro 173,00 40 euro 135,00 euro 171,00 euro 211,00 euro 263,00 45 euro 215,00 euro 262,00 euro 327,00 euro 410,00 50 euro 321,00 euro 403,00 euro 507,00 euro 649,00 4 di 17

5 Capitale assicurato: euro ,00 Sesso: maschile ETÀ DURATA (anni) euro 190,00 euro 190,00 euro 206,00 euro 240,00 35 euro 190,00 euro 216,00 euro 265,00 euro 332,00 40 euro 248,00 euro 316,00 euro 403,00 euro 525,00 45 euro 400,00 euro 508,00 euro 665,00 euro 866,00 50 euro 643,00 euro 849,00 euro 1.107,00 euro 1.402,00 Modalità di pagamento dei premi La Compagnia prevede le seguenti modalità di pagamento dei premi: Addebito sul c/c intestato al Contraente presso una Banca del Gruppo Banca Carige. Nel caso in cui il Contraente estingua il conto corrente bancario presso la banca appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata. La Compagnia non si fa carico di quelle spese amministrative gravanti direttamente sul Contraente relative alle suddette forme di pagamento. C. INFORMAZIONI SUL REGIME FISCALE 5. Regime fiscale Imposta sui premi I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta. Detrazione fiscale dei premi Le assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. In particolare, ai sensi del D.Lgs. 47/2000, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l anno solare), a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni in forma Temporanea Caso Morte, versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione di imposta del 19% dei premi versati fino ad un importo massimo di 245,32 euro, ottenuto applicando l aliquota del 19% all importo massimo di 1.291,14 euro. In virtù della riduzione di imposta della quale il Contraente viene a beneficiare, il costo effettivo dell assicurazione risulta inferiore al premio versato. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti da Irpef e dall imposta sulle successioni, se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato. Non pignorabilità e non sequestrabilità Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazioni sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art C.C.) Diritto proprio del Beneficiario Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell assicurazione. In particolare ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario (art C.C.). D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO 6. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si considera perfezionato e concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza sottoscritta dalla Società quale attestazione dell avvenuta accettazione della Proposta di contratto e a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio pattuito. Le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio pattuito. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva l assicurazione non può entrare in vigore prima delle 24 del giorno previsto. L entrata in vigore dell assicurazione coincide con il momento in cui iniziano a decorrere le prestazioni assicurative fatte salve le limitazioni dovute all applicazione delle condizioni di carenza disposte in assenza di accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato attraverso visita medica. L efficacia della copertura assicurativa è subordinata alla sottoscrizione del Questionario Sanitario e/o all accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato e/o alle dichiarazioni relative alle attività professionali, extraprofessionali e sportive secondo quanto disposto dall articolo 3 delle Condizioni Generali al paragrafo Condizioni di assunzione del rischio derivante dal contratto. 7. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Il contratto si estingue al verificarsi dei seguenti eventi: - in caso di esercizio del diritto di recesso; - in caso di decesso dell Assicurato; - alla scadenza del contratto; - in caso di interruzione del pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti. I premi versati resteranno acquisiti alla Società. 5 di 17

6 Riattivazione del contratto in caso di sospensione del pagamento dei premi. Nel caso di sospensione del pagamento dei premi, entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. 8. Riscatto e riduzione Il presente contratto non ammette valori di riscatto né di riduzione. 9. Revoca della proposta Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato come stabilito al paragrafo 6. Modalità di perfezionamento del contratto, il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: CARIGE VITA NUOVA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione Via Gabriele D Annunzio, GENOVA GE Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto. 10. Diritto di recesso Ai sensi dell art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: CARIGE VITA NUOVA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione Via G. D Annunzio GENOVA GE Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell originale di polizza e delle eventuali appendici) il premio versato al netto di euro 25,00 a titolo di spese sostenute per l emissione del Contratto. 11. Documentazione da consegnare all impresa per la liquidazione delle prestazioni. I pagamenti dovuti dalla Compagnia ai Beneficiari possono essere effettuati solo in seguito al ricevimento da parte della stessa della documentazione prevista all art. 12 delle Condizioni Contrattuali. La Compagnia esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta. Ogni pagamento viene effettuato direttamente dalla Compagnia e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, a favore degli aventi diritto. Per ogni diritto di credito derivante dal contratto di assicurazione, ai sensi dell art comma 2 c.c., il diritto sia del Contraente che dei Beneficiari si prescrive in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. 12. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano. 13. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare. 14. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società Carige Vita Nuova S.p.A., Ufficio Revisori Interni, Viale Certosa, Milano Fax , o all indirizzo reclami@carigevitanuova.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale Roma, telefono , corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 15. Informativa in corso di contratto La Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente eventuali variazioni dei contenuti 6 di 17

7 della Nota Informativa intervenute per effetto di modifiche della normativa successive alla conclusione del contratto. 16. Comunicazioni del Contraente alla Società Si richiama l attenzione sull obbligo per il Contraente di comunicare alla Società le modifiche di attività professionali o sportive dell Assicurato avvenute nel corso della durata contrattuale (art c.c.). Laddove la Società rilevi un aggravio di rischio rispetto al momento della conclusione del contratto, entro 15 giorni, può disporre la cessazione degli effetti del contratto, un cambiamento in termini di premio ovvero una riduzione della somma assicurata. Se il Contraente dichiara di non accettare la variazione del premio o la riduzione del capitale assicurato, il contratto è risolto, salvo il diritto dell assicuratore al premio relativo al periodo di assicurazione in corso. Il silenzio del Contraente vale come adesione alla proposta dell assicuratore. Le comunicazioni e dichiarazioni previste avvengono mediante raccomandata. Carige Vita Nuova S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa. Parte 2) CONDIZIONI CONTRATTUALI Il contratto è disciplinato dalle: - Condizioni Generali di assicurazione sulla vita; - Condizioni Speciali relative alla forma prescelta di assicurazione sulla vita; - Condizioni particolari di carenza per assicurazioni senza visita medica. Condizioni Generali CARIGE VITA NUOVA S.p.A. L Amministratore Delegato Art. 1 - Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate. Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato (Incontestabilità) Le dichiarazioni del Contraente e dell Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Società stessa; - quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto: di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza; - quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Società rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall entrata in vigore dell assicurazione o dalla sua riattivazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L inesatta indicazione dell età dell Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all età reale, delle somme dovute. Art. 3 - Entrata in vigore dell assicurazione L assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 del giorno in cui la Polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall Assicurato. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto. L entrata in vigore dell assicurazione coincide con il momento in cui iniziano a decorrere le prestazioni assicurative considerate le condizioni assuntive di seguito riportate. Condizioni di assunzione del rischio derivante dal contratto. La Società, ai fini dell assunzione del rischio, si riserva di richiedere ulteriore documentazione sanitaria qualora dal questionario anamnestico emergano particolari fattori di rischio. Nel caso in cui dalla documentazione emergano fattori di rischio, la Società si riserva la facoltà di: - rifiutare l assunzione del rischio; ovvero - stabilire l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione di specifici rischi; ovvero - richiedere ulteriore documentazione. La Società non si fa carico degli oneri derivanti dallo svolgimento degli accertamenti sanitari richiesti. Nel caso in cui dal questionario anamnestico emergano dichiarazioni relative ad attività professionali, extra-professionali o sportive dell Assicurando che potrebbero aggravare il rischio assumibile dalla Società, la stessa si riserva la facoltà di: - richiedere ulteriori informazioni al riguardo anche dietro compilazione da parte dell Assicurando di questionari specifici sulle attività svolte; ovvero - stabilire l applicazione di eventuali sovrappremi o l esclusione del rischio in esame. Art. 4 - Rischio di morte II rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell Assicurato a delitti dolosi; - partecipazione attiva dell Assicurato a fatti di 7 di 17

8 guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidente di volo, se l Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell equipaggio; - suicidio, se avviene nei primi due anni dall entrata in vigore dell assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi 12 mesi dell eventuale riattivazione dell assicurazione. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso. È inoltre escluso dalla garanzia il decesso dell Assicurato avvenuto entro i primi sette anni dalla data di decorrenza dell assicurazione, causato da sindrome di immunodeficienza (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata e quello avvenuto nei primi sei mesi qualora l Assicurato non sia sottoposto a visita medica. In questo caso la Società paga una somma pari all ammontare del premio versato. Art. 5 - Pagamento del premio II premio, calcolato in annualità anticipate, è costante ed è dovuto per tutta la durata ma non oltre l anno di decesso dell Assicurato. Le rate di premio devono essere pagate alle scadenze pattuite mediante addebito su c/c intestato al Contraente presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige. Nel caso in cui il Contraente estingua il conto corrente bancario presso la Banca appartenente al Gruppo Banca Carige, i versamenti potranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata. Art. 6 - Mancato pagamento del premio: risoluzione e riduzione II mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla scadenza, la risoluzione del contratto e i premi pagati restano acquisiti alla Società. Le assicurazioni temporanee in caso di morte non hanno alcun valore di riduzione, salvo che non sia diversamente previsto dalle Condizioni Speciali. A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Società non gli abbia inviato avvisi di scadenza ne provveduto all incasso a domicilio. Art. 7 - Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro sei mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, il Contraente ha comunque diritto di riattivare l Assicurazione pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi legali. Trascorsi sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire invece solo dietro espressa domanda del Contraente e accettazione scritta della Società, che può richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere circa la riattivazione tenendo conto del loro esito. In ogni caso di riattivazione, l assicurazione entra nuovamente in vigore, per l intero suo valore, alle ore 24 del giorno del pagamento dell importo dovuto. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza della prima rata di premio non pagata, l assicurazione non può più essere riattivata. Art. 8 - Beneficiari II Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: - dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; - dopo la morte del Contraente; - dopo che, verificatosi l evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. In tali casi, l apposizione di pegno o vincolo di polizza, richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento. Art. 9 - Riscatto La presente assicurazione non ammette valore di riscatto. Art Prestiti La presente assicurazione non prevede la concessione di prestiti. Art Cessione, pegno e vincolo II Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sull originale di polizza o su appendice. Art Pagamenti della Società Per i pagamenti conseguenti al decesso dell Assicurato devono essere preventivamente consegnati alla Società i seguenti documenti: - originale di polizza e delle eventuali appendici; - certificato di morte; - relazione medica sulle cause del decesso redatta su modulo fornito dalla dipendenza della Banca ove l Assicurato intratteneva rapporto di c/c; - copia delle cartelle cliniche, in caso di ricovero ospedaliero; relazione dell Autorità Giudiziaria, cronache giornalistiche o altra documentazione reperibile sulle cause del decesso nel caso l evento si sia verificato per causa diversa dalla malattia; - copia del testamento se esiste o atto notorio che indichi che l Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l individuazione degli aventi diritto; - fotocopia di un documento valido e codice fiscale di ciascun Beneficiario; 8 di 17

9 - Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l esercente la patria potestà od il tutore alla riscossione del capitale e ne determini l impiego, nel caso in cui tra i Beneficiari risultino Minori. La Società esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la Banca aderente al Gruppo Banca Carige che gestisce il contratto. Nel caso in cui il Contraente abbia estinto il conto corrente bancario acceso presso la banca di cui sopra, il pagamento avverrà presso l Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata. Art Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto. Art Revoca della proposta Fino al momento in cui il contratto non è perfezionato, il Contraente ha la facoltà, ai sensi dell art. 112 del D. Lgs 174/95, di revocare la propria Proposta di assicurazione. Per l esercizio della revoca il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi della Proposta e la dichiarazione che intende revocare la Proposta stessa, indirizzata al seguente recapito: CARIGE VITA NUOVA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione Via Gabriele D Annunzio, GENOVA GE Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca della proposta, la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto. Art Diritto di recesso Ai sensi dell art. 111 del D. Lgs 174/95, il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Il Contraente dovrà notificare la propria volontà con lettera raccomandata indirizzata alla Società, contenente gli elementi identificativi del contratto, al seguente recapito: CARIGE VITA NUOVA S.p.A. Ufficio Gestione Portafoglio Bancassicurazione Via G. D Annunzio GENOVA GE Il recesso ha l effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale d invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente (previa consegna dell originale di polizza e delle even- tuali appendici) il premio versato al netto di euro 25,00 a titolo di spese sostenute per l emissione del Contratto. Art Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei Beneficiari. Condizioni speciali della polizza Carige Vita Valore Art. 1 - Prestazioni garantite In caso di morte dell Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Società garantisce ai Beneficiari designati il pagamento immediato del capitale costante. L importo del capitale assicurato viene scelto dal Contraente alla stipulazione del Contratto con un minimo di ,00 euro e un massimo di ,00 euro. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza della polizza questa si intenderà estinta ed i premi pagati resteranno acquisiti alla Società. Art. 2 - Premio annuo - Interruzione del pagamento dei premi Il premio annuo pattuito è costante e non frazionabile per tutta la durata contrattuale ed è dovuto non oltre l anno di decesso dell Assicurato. Ogni versamento viene addebitato sul conto corrente intestato al Contraente presso una Banca del Gruppo Banca Carige; qualora non sia possibile effettuare il versamento dei premi successivi al primo tramite addebito sul c/c, il Contraente potrà pagare a mezzo bonifico bancario accreditando c/c dell Agenzia Generale Carige Vita Nuova S.p.A. specificamente incaricata. Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi nel corso della durata contrattuale la polizza verrà estinta, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, ed i premi versati resteranno acquisiti alla Società, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto. Art. 3 - Riattivazione Nel caso di sospensione del pagamento dei premi la polizza potrà essere riattivata in base a quanto prevede lo specifico articolo delle Condizioni Generali. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CARENZA per assicurazioni senza visita medica Premesso che l Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto, a parziale deroga delle condizioni di polizza, rimane convenuto che, qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dal perfezionamento della 9 di 17

10 polizza e la polizza stessa sia al corrente col pagamento dei premi, la Società corrisponderà - in luogo del capitale assicurato - una somma pari all ammontare dei premi versati, al netto delle eventuali spese indicate in polizza. Qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza stessa - l applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto dell entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento, delle assicurazioni sostituite. La Società non applicherà entro i primi sei mesi dal perfezionamento dei contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all intero capitale assicurato, qualora il decesso sia conseguenza diretta: a. di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l entrata in vigore della polizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi itteroemorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q., salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica; b. di shock anafilattico sopravvenuto dopo l entrata in vigore della polizza; c. di infortunio avvenuto dopo l entrata in vigore della polizza, intendendo per infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte. Rimane inoltre convenuto che qualora il decesso dell Assicurato avvenga entro i primi sette anni dal perfezionamento della polizza e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato. Resta infine convenuto che anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora la polizza fosse emessa in sostituzione di uno o più precedenti contratti. Parte 3) Glossario Società: la Compagnia di Assicurazione CVN o Carige Vita Nuova S.p.A. Contraente: persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società impegnandosi alla corresponsione dei premi. Assicurato: persona sulla cui vita è stipulato il contratto. Beneficiari: persona fisica o giuridica, designata in polizza dal Contraente, che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Beneficiario può coincidere o meno con il Contraente. Proposta: Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in veste di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle condizioni in esso indicate. Questionario sanitario (o anamnestico): modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell Assicurato che la Società utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il Contratto di assicurazione. Data perfezionamento del contratto: data di pagamento del premio con accettazione della proposta da parte della Società mediante consegna al Contraente della polizza sottoscritta dall impresa. Decorrenza del contratto: data dalla quale si intendono valide ed efficaci le prestazioni dedotte nel contratto. Durata del contratto: intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza del contratto e la sua scadenza, durante il quale è operante la garanzia ed ha validità il contratto. Premi versati: importi che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società nel corso della durata contrattuale. Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponderà la prestazione assicurata. Riserva matematica: l importo accantonato dalla Società per far fronte in futuro ai suoi obblighi contrattuali. 10 di 17

11 Parte 4) Modulo di Proposta Il modulo di Proposta è inserito nel presente Fascicolo Informativo a pagina di 17

12 Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 13 DEL D. LGS 196/2003 Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d ora innanzi il Decreto Legislativo ), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati. 1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto. I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce sensibili : tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione. 2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I dati personali sono trattati nell ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità: A) connesse all adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio); B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c). 3. MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza. 4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società: a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo (CIRT). b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società 13 di 17

13 di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali. Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell informativa stessa. c) Comunicazioni strumentali all attività della ns. Società: è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela. Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di Titolari autonomi del trattamento. Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi. 5. DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione. 6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. In ogni caso, non è previsto trasferimento all estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C). 7. DIRITTI DI CUI ALL ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL INTERESSATO) La informiamo che l art. 7 del Codice conferisce ad ogni Interessato taluni specifici diritti, e in particolare: - di ottenere dal Titolare la conferma dell esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi; - di conoscere l origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l integrazione dei dati; - di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; - di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D Annunzio, Genova nella persona del Legale Rappresentante pro tempore. - Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l Ufficio del Garante. - Le richieste di cui all Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società. - Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile). 14 di 17

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16 Il presente Fascicolo Informativo è aggiornato al 1 dicembre Mod. 121 BA - Algraphy di 17

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