OBIETTIVO PROTEZIONE PLUS
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- Norma Caruso
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1 OBIETTIVO PROTEZIONE PLUS NOTA INFORMATIVA MOD. 064 ASSICURAZIONE TEMPORANEA IN CASO DI MORTE A CAPITALE E PREMIO ANNUO COSTANTI CON GARANZIE ACCESSORIE DI MORTE PER INFORTUNIO Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione del contratto. Premessa La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l assicurazione con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. L informativa precontrattuale e in corso di contratto relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta è regolata da specifiche disposizioni emanate dall ISVAP. La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell ISVAP. Informazioni sulla Compagnia LOMBARDA VITA, fondata nel 2000 a Brescia, è una Società per Azioni, con Sede Legale in Italia, Corso Martiri della Libertà, Brescia e Sede amministrativa in Italia, Via Carlo Ederle, Verona. È un impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 29 gennaio 2001 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 34 del 10 febbraio Definizioni Nel testo che segue si intendono per: Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto. Beneficiari: coloro ai quali spettano le somme assicurate nel caso in cui si verifichi l evento assicurato. Contraente: chi stipula il contratto con Lombarda Vita S.p.A., di seguito denominata Compagnia. Età assicurativa: è l età dell Assicurato espressa in anni interi arrotondata all anno successivo se dal compimento dell anno sono trascorsi più di sei mesi. Data di decorrenza: la data di entrata in vigore delle garanzie assicurative. Premio: l importo dovuto dal Contraente alla Compagnia. Compagnia: Lombarda Vita S.p.A., impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n del 29 gennaio 2001 e pubblicazione G.U. Serie Generale n. 34 del 10 febbraio Nota Informativa pag. 1 di 6
2 1. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO a) Prestazioni Lombarda Vita S.p.A. garantisce al Beneficiario designato la corresponsione di un capitale in caso di decesso dell Assicurato prima della scadenza contrattuale. In caso di sopravvivenza dell Assicurato alla data di scadenza del contratto questo si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia. A fronte della prestazione garantita il Contraente si obbliga a versare, secondo le modalità successivamente previste, un premio annuo costante. Questa assicurazione richiede il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell Assicurato mediante visita medica. È tuttavia possibile limitarsi alla compilazione di un questionario sanitario, nel qual caso sussiste una limitazione della garanzia, denominato periodo di carenza, come specificato all Art. 11 delle Condizioni di Assicurazione. Senza visita medica ed alle Condizioni di carenza sopra menzionate, la Compagnia non consente di assicurare sulla vita di una stessa persona, con uno o più contratti stipulati nell ultimo quinquennio, una somma superiore a ,00 Euro, purchè l età dell Assicurato alla decorrenza del contratto sia inferiore o uguale ad anni 55, ridotto a ,00 Euro qualora l età dell Assicurato sia superiore ad anni 55 e inferiore o uguale ad anni 60. In tutti gli altri casi il contratto potrà essere stipulato solo con visita medica. L importo minimo di capitale assicurabile è pari a ,00 Euro. Qualora il capitale assicurato sia un importo maggiore di ,00 Euro, dovrà essere multiplo di 1.000,00 Euro. La Compagnia inoltre si impegna, dietro corresponsione di un premio aggiuntivo, a garantire un ulteriore capitale qualora il decesso dell Assicurato sia dovuto ad infortunio o ad infortunio conseguente ad incidente stradale. Le prestazioni predette sono regolate dalle Condizioni Complementari allegate al contratto e sintetizzate nella Nota Informativa specifica allegata alla presente. b) Conclusione del contratto Il contratto è concluso e produce i propri effetti, sempre che sia stato pagato il premio, dal momento in cui il Contraente ha ricevuto l accettazione scritta della proposta da parte della Compagnia. Se tuttavia, la proposta contiene l indicazione di una data di decorrenza diversa, il contratto produrrà effetti dalle ore zero di tale ultima data, sempre che la Compagnia non comunichi prima per iscritto il proprio rifiuto a contrarre. c) Modalità di revoca della proposta Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso, inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con fax al numero o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. Servizio Clienti Via Carlo Ederle, Verona. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di revoca della proposta, rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, senza trattenuta alcuna. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta di revoca pervenuta tramite le filiali della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. d) Modalità di esercizio del diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto, individualmente sottoscritto, entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso. Entro tale termine il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Compagnia, con fax al numero , o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. Servizio Clienti Via Carlo Ederle, Verona. La Compagnia considererà comunque valida la richiesta di recesso pervenuta tramite le filiali della Banca presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la lettera raccomandata. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà al Contraente il premio da questi eventualmente corrisposto. Qualora il Contraente abbia versato un premio aggiuntivo per le garanzie complementari infortuni, in caso di recesso tale importo verrà restituito al netto delle imposte di legge. La Compagnia ha inoltre diritto di trattenere dal premio le spese effettivamente sostenute per l emissione del contratto, individuate forfetariamente in 20,00 Euro. Nell evenienza in cui siano stati necessari accertamenti sanitari la Compagnia si riserva Nota Informativa pag. 2 di 6
3 inoltre il diritto di trattenere l importo di 51,00 Euro a titolo di rimborso per le spese sostenute per tali accertamenti. e) Età all ingresso L età dell Assicurato, nel momento in cui viene stipulato il contratto di assicurazione, deve essere compresa tra i 18 anni ed i 70 anni. f) Durata Il contratto qui descritto ha una durata minima di 5 anni e massima di 20 anni con decorrenza dal momento della conclusione del contratto. Qualora l età dell Assicurato, al momento della conclusione del contratto, sia superiore ad anni 55, il contratto potrà essere concluso per una durata tale da consentire la scadenza contrattuale non oltre il 75 anno di età dell Assicurato. g) Modalità di versamento dei premi Il premio annuale viene determinato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto. Il pagamento del premio avviene tramite lo sportello bancario presso cui è stato stipulato il contratto, mediante addebito sul conto corrente per la prima rata di premio e mediante addebito automatico per le rate di premio successive. Nel caso di estinzione del conto corrente, ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per l incasso delle rate di premio rimanenti. Il premio annuale è comprensivo delle spese per l acquisizione e la gestione del contratto (di cui al paragrafo 2) e delle imposte di legge previste per le garanzie complementari infortuni, se sottoscritte. È consentito corrispondere il premio annuo in due rate semestrali, applicando degli interessi per il frazionamento dello stesso, pari al 2,5%, purché la rata di premio semestrale da corrispondere non risulti inferiore a 50,00 Euro. Il premio rimane costante per tutta la durata contrattuale ed è corrisposto fino alla scadenza contrattuale o, in caso di decesso, fino al verificarsi di tale evento. h) Lingua utilizzabile Il contratto viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione. i) Legislazione applicabile Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l applicazione di una diversa legislazione, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano. l) Modalità di pagamento della prestazione La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data in cui la prestazione è dovuta, o se successiva, dalla data di ricevimento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, della documentazione completa di cui al successivo punto 1.m) (oppure entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa consegnata presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. m) La documentazione In caso di decesso dell Assicurato, gli interessati devono inviare una richiesta scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a Lombarda Vita S.p.A. Servizio Clienti Via Carlo Ederle, Verona, allegando la documentazione indicata all Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. n) Mancato pagamento del premio: risoluzione Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata, determina la sospensione del contratto per un periodo di 12 mesi. Se entro tale periodo, alle condizioni previste dal successivo punto 1.o), il Contraente non riprende il pagamento, il contratto si intenderà estinto ed i premi acquisiti dalla Compagnia. o) Ripresa del pagamento del premio: riattivazione Entro il termine di sei mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto con il semplice pagamento delle rate arretrate aumentate degli interessi legali. Entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata il Contraente può riattivare il contratto sempreché la Compagnia accetti. Trascorsi i termini di cui sopra senza che sia avvenuta la riattivazione, o in caso di sua mancata accettazione da parte della Compagnia, quando consentitagli, il contratto è Nota Informativa pag. 3 di 6
4 risolto e i premi pagati rimangono acquisiti dalla Compagnia. 2. SPESE Le spese per l acquisizione e la gestione del contratto sono calcolate sul premio nel modo seguente: viene applicata una cifra fissa di 25,00 Euro (sul premio al netto delle imposte di legge applicate al solo premio di tariffa che copre le eventuali garanzie complementari infortuni); al premio residuo (al netto della cifra fissa di cui sopra) viene applicata la percentuale dell 11%. 3. NORME A FAVORE DEL CONTRAENTE Non pignorabilità e non sequestrabilità Ai sensi dell art cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia e pertanto le somme corrisposte a seguito di decesso dell Assicurato non rientrano nell asse ereditario e non sono soggette ad alcuna tassazione. Prescrizione Ai sensi dell art cod.civ., i diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di un anno che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. 4. SERVIZIO CLIENTI Il Contraente può esporre eventuali reclami relativi alle disposizioni contenute nel presente contratto inviando comunicazione scritta alla Compagnia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Lombarda Vita S.p.A. Servizio Clienti Via C. Ederle, Verona. Il Contraente ha inoltre facoltà di presentare i propri reclami scrivendo all ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo) SEZIONE RECLAMI Via del Quirinale, Roma. La competenza dell ISVAP in ordine ai reclami presentati dai clienti sussiste solamente se le parti hanno convenuto di applicare al contratto la legislazione italiana. 5. INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO La Compagnia comunicherà tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, nel corso della durata contrattuale, con riferimento agli elementi indicati al punto Informazioni sulla Compagnia. Informazioni relative al contratto La Compagnia fornirà per iscritto al Contraente, nel corso della durata contrattuale, le stesse informazioni di cui ai precedenti punti 1.a), 1.g), 1.m), qualora subiscano variazioni per la sottoscrizione di clausole aggiuntive al contratto, oppure per intervenute modifiche nella legislazione ad esso applicabile. 6. IL REGIME FISCALE Imposta sui premi I premi del presente contratto sono esenti dall imposta sulle assicurazioni. I premi relativi alla garanzia complementare infortuni sono soggetti ad un imposta sulle assicurazioni del 2,5%. Detraibilità fiscale dei premi Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge (attualmente, una percentuale di detraibilità del 19% per un massimo di versamento annuo di 1.291,14 Euro). Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall IRPEF se corrisposte in caso di morte dell Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall imposta sulle successioni. Brescia, febbraio 2004 Nota Informativa pag. 4 di 6
5 NOTA INFORMATIVA Per l assicurazione contro il rischio di morte per infortunio, complementare ad una assicurazione sulla vita (assicurazione principale) a premio annuo a) Oggetto L assicurazione complementare infortuni garantisce la corresponsione al Beneficiario designato di un capitale per il caso di infortunio dell Assicurato che abbia come conseguenza la morte dello stesso, sempreché la morte si verifichi entro un anno dal giorno in cui l infortunio è avvenuto. b) Definizione di infortunio È considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte dell Assicurato. È considerato infortunio conseguente ad incidente stradale, quello causato dalla circolazione di veicoli con o senza guida di rotaie, su strade di uso pubblico o su aree anche private. c) Operatività della garanzia L obbligo della Compagnia di pagare il capitale assicurato sussiste quando, essendo in vigore l assicurazione principale e corrisposta l annualità di premio prevista sia per l assicurazione principale sia per le eventuali garanzie complementari, la morte dell Assicurato sia conseguenza di un infortunio e non si verifichi dopo che sia trascorso un anno dal giorno nel quale è avvenuto l infortunio. La garanzia complementare decorre dal giorno in cui entra in vigore la garanzia principale. d) Cessazione della garanzia La garanzia si estingue: in caso di mancato pagamento del premio annuo dell assicurazione principale; quando l Assicurato sia colpito da epilessia, apoplessia, paralisi, infermità mentale, delirium tremens, alcolismo e/o sia dedito all uso di stupefacenti o di allucinogeni; alla scadenza dell annualità più prossima al 75 compleanno dell Assicurato. e) Capitale assicurato Qualora il Contraente abbia sottoscritto la relativa garanzia complementare: 1) in caso di decesso dell Assicurato dovuto ad infortunio, la Compagnia corrisponderà un capitale pari al capitale assicurato della garanzia principale con il massimo di ,00 Euro; 2) inoltre, solo qualora abbia optato per la garanzia di cui al punto 1) il Contraente può sottoscrivere anche un ulteriore copertura assicurativa che prevede (in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale) il raddoppio del capitale assicurato al punto 1) con il limite di ,00 Euro. Il capitale della garanzia complementare rimane costante durante gli anni di vigenza della assicurazione principale. f) Il premio Il premio annuale viene determinato nel suo ammontare al momento della stipulazione del contratto assicurativo. Il premio annuale, comprensivo oltre che dell imposta di legge, delle spese per l acquisizione e la gestione del contratto, sarà corrisposto con le stesse modalità del premio relativo alla garanzia principale. g) Denuncia d infortunio e pagamento del capitale assicurato La denuncia dell infortunio deve essere fatta, per iscritto, entro dieci giorni dalla data dell evento. Nella denuncia deve essere indicato: giorno, ora e luogo dell evento; cause e modalità dell infortunio; indicazione dei testimoni al fatto e dell Autorità intervenuta; l eventuale certificato del medico che ha prestato le prime cure all infortunato e/o chi ha compilato l atto di decesso. Il pagamento di tale capitale sarà fatto dalla Compagnia, unitamente a quello dell assicurazione principale, entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Nota Informativa pag. 5 di 6
6 PROGETTO ESEMPLIFICATIVO Alcune ipotesi di premio - Assicurato di 40 anni; - Professione: editore; - Rateazione premio: annuale. TAB. A PRESTAZIONE BASE: capitale in caso di decesso dell Assicurato CAPITALE ASSICURATO PREMI ANNUI comprensivi delle spese per l acquisizione e la gestione del contratto DURATA: anni 10 DURATA: anni 15 UOMINI DONNE UOMINI DONNE Euro ,00 152,00 90,50 190,00 108,50 Euro ,00 279,00 156,00 355,00 192,00 Euro ,00 406,00 221,50 520,00 275,50 TAB. B PRESTAZIONE BASE E GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI: capitale in caso di decesso dell Assicurato, raddoppiato se il decesso è conseguenza di un infortunio PREMI ANNUI (*) CAPITALE ASSICURATO comprensivi dell imposta di legge per la parte relativa alla garanzia complementare infortuni e delle spese per l acquisizione e la gestione del contratto DURATA: anni 10 DURATA: anni 15 UOMINI DONNE UOMINI DONNE Euro ,00 203,25 141,75 241,25 159,75 Euro ,00 381,50 258,50 457,50 294,50 Euro ,00 559,75 375,25 673,75 429,25 (*) Il premio che copre la garanzia complementare per infortunio si determina applicando al capitale assicurato un tasso dell 1 per mille. TAB. C PRESTAZIONE BASE E GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI CON INCIDENTE STRADALE: capitale in caso di decesso dell Assicurato, raddoppiato se il decesso è conseguenza di un infortunio o triplicato se il decesso sia conseguenza di un infortunio dovuto ad incidente stradale PREMI ANNUI (**) CAPITALE ASSICURATO comprensivi dell imposta di legge per la parte relativa alla garanzia complementare infortuni e delle spese per l acquisizione e la gestione del contratto DURATA: anni 10 DURATA: anni 15 UOMINI DONNE UOMINI DONNE Euro ,00 213,50 152,00 251,50 170,00 Euro ,00 402,00 279,00 478,00 315,00 Euro ,00 590,50 406,00 704,50 460,00 (**) Il premio che copre la garanzia complementare per infortunio conseguente ad incidente stradale si determina applicando al capitale assicurato un tasso dell 1,2 per mille. I premi sopra riportati si riferiscono ad Assicurati in condizioni di salute normali e con attività professionale non particolarmente pericolosa. In presenza di condizioni di salute non rientranti nella norma o di attività professionali e/o sportive pericolose i premi sopra menzionati possono subire variazioni in aumento. Nota Informativa pag. 6 di 6
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