Comune di Gargnano. delle sanzioni tributarie

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1 Comune di Gargnano Indirizzi applicativi delle sanzioni tributarie (Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22 novembre 1999) Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale sugli indirizzi applicativi delle sanzioni tributarie secondo quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 471/97, n., n.473/97 e successive modificazioni, nonchè dalle disposizioni riferite ai singoli tributi. SANZIONI AMMINISTRATIVE Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la pena pecuniaria e le sanzioni accessorie.le somme irrogate a titolo di sanzione non producono interessi.gli interessi non si applicano anche alle violazioni commesse prima del , purche a tale data non sia stato ancora notificato l avviso che contesta la sanzione. PRINCIPIO DELLA PERSONALITA La sanzione è riferita alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione, anche se diversa dal contribuente che beneficia della violazione stessa.le violazioni commesse a decorrere dall 1/4/1998 e riferite a Società, associazioni ed enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici.si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi, salvo prova contraria. La persona fisica, la societa, l associazione o l ente nell interesse dei quali ha agito l autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso. L avviso di contestazione o l avviso di irrogazione immediata della sanzione viene notificato sia all autore materiale della violazione che al contribuente nel cui interesse l autore materiale ha agito. Se la violazione non e commessa con dolo o colpa grave, la sanzione a carico dell autore materiale che non coincida con il contribuente e che non abbia tratto diretto vantaggio dalla violazione, non puo essere eseguita nei confronti dell autore in somma eccedente

2 Lire cento milioni. Non può essere soggetto a sanzione chi, al momento della commissione della violazione, era privo della capacità di intendere e di volere secondo i principi del diritto penale. PRINCIPIO DI LEGALITA Nessuna sanzione può essere irrogata se non in base ad una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. Nessuno può essere assoggettato a sanzione relativamente ad un fatto che al suo compimento costituiva violazione, ma che in seguito ad una legge posteriore non costituisce più violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue ma non è ammessa ripetizione di quanto già pagato. Se la sanzione prevista al momento in cui si commette la violazione viene successivamente disciplinata con una nuova legge, si applica la più favorevole al contribuente, salvo che il provvedimento di irrogazione sia già divenuto definitivo. Per poter identificare la sanzione più favorevole al contribuente è necessario considerare l importo previsto dalle singole leggi, paragonando i risultati che derivano dall applicazione delle norme alla situazione specifica che si presenta. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE Per poter determinare la sanzione è necessario avere riguardo alle seguenti fattispecie: a) alla gravità della violazione; b) ai comportamenti dell agente intesi ad attenuare od eliminare le conseguenze; c) la personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi precedenti fiscali; d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore; In ottemperanza ai principi generali sopra indicati, l applicazione di sanzioni superiori rispetto al minimo previsto dalla legge deve essere motivata nell atto avendo riguardo ai seguenti casi, tra di loro cumulabili nel limite della sanzione massima: a) gravità della violazione: violazione commessa con dolo; violazione commessa con colpa grave entita del tributo evaso, in percentuale rispetto al dovuto, a condizione che il tributo evaso in valore assoluto sia superiore ad un minimo; omessa o infedele risposta a questionari o richieste di documenti. b) personalità del trasgressore, desunta anche dai suoi precedenti fiscali: precedenti violazioni riguardanti anche altri tributi e periodi precedenti, al di fuori dei casi in cui e configurabile la recidiva di cui all articolo 7 comma 3 del

3 D.lgs Le sanzioni gia aumentate per uno o piu casi previsti nelle precedenti lettere a) e b), possono essere ridotte nei seguenti casi: a) opera svolta dal trasgressore per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa: regolarizzazione spontanea al di fuori dei casi di ravvedimento operoso; collaborazione nelle attivita di verifica e ispezione; fedele e tempestiva risposta a questionari e richieste di documenti b) condizioni economiche e sociali del trasgressore casi segnalati dai servizi sociali Al di fuori dei casi di violazioni non incidenti sull entita del tributo dovuto, qualora la sanzione minima irrogabile sia superiore al doppio del tributo evaso, si applica la sanzione minima ridotta alla meta. Per l omesso o tardivo pagamento dei tributi locali si applica la previsione contenuta nell art.13 del Decreto Legislativo n.471/97 con l applicazione della sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato. Qualora l omesso versamento, anche parziale, derivi da denuncia o dichiarazione omessa o infedele, si applica unicamente la sanzione relativa all omissione o infedelta della denuncia o dichiarazione. Nel caso in cui il versamento del tributo sia stato effettuato nei termini e nell importo dovuto, l omissione o l infedelta della denuncia o dichiarazione sono considerate violazioni formali. RECIDIVA Nei casi in cui nei tre anni precedenti rispetto all anno di imposizione risulti effettuata almeno una violazione della stessa indole, (principio di recidività), non definita ai sensi degli artt. 13,16 e 17 del Decreto legislativo n., la sanzione e aumentata fino al 50%. Nella commisurazione dell aumento si ha riguardo al numero delle violazioni commesse e al numero di anni di imposizione cui si riferiscono le violazioni. Sono considerate della stessa indole le violazioni, anche relative a tributi diversi, delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che presentino però profili di sostanziale identità per la natura dei fatti che le costituiscono. CONCORSO DI VIOLAZIONI E CONTINUAZIONE In riferimento all art.12 del Decreto Legislativo n. che detta la disciplina del concorso di violazione e della continuazione, rendendo obbligatoria l applicazione di

4 un unica sanzione, viene stabilito che: a) se il contribuente, con piu azioni od omissioni, commette piu violazioni formali della stessa disposizione (concorso materiale omogeneo), si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione piu grave tra quelle commesse, aumentata del 25% b) se le disposizioni violate di cui al punto a (violazioni formali) sono afferenti a più tributi, si applica quale sanzione base cui riferire l aumento, quella più grave aumentata di 1/5; c) se le violazioni, anche incidenti sull ammontare del tributo dovuto, riguardano periodi d imposta diversi la sanzione base (vale a dire la sanzione di importo maggiore tra quelle calcolate per i diversi anni oggetto della contestazione) è aumentata del: 50% se i periodi d imposta sono due 100% se i periodi di imposta sono tre 200% se i periodi d imposta sono quattro 300% se i periodi d imposta sono cinque e oltre La sanzione irrogata non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni. Il concorso materiale e la continuazione non si applicano ai casi di omesso o parziale versamento non derivante da omessa o infedele denuncia o dichiarazione. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione, che si realizza mediante la notifica o consegna dell atto di contestazione o dell avviso di irrogazione immediata. L istituto della continuazione deve essere applicato per tutti gli anni di imposizione per i quali l ente e gia a conoscenza degli elementi per l emissione dell avviso Nei casi di accertamento con adesione, normato da apposito regolamento dell ente, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di continuazione si applicano separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo. Operativamente si andra a procedere come segue: determinazione delle sanzioni applicabili per ogni anno oggetto di accertamento. L operazione deve riguardare tutti gli anni per i quali i termini ordinari per la presentazione delle dichiarazioni o denunce e per l effettuazione dei relativi versamenti sono gia decorsi. individuazione della sanzione piu grave (= di importo maggiore) applicazione degli incrementi o decrementi della sanzione in funzione di quanto previsto dall art. 7 del d.lgs come individuati nel punto CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE

5 applicazione dell eventuale maggiorazione per recidiva secono quanto previsto nel punto RECIDIVA La sanzione risultante dalle operazioni precedenti va aumentata del 20% nel caso in cui la violazione (formale) coinvolga piu tributi locali La sanzione come sopra rideterminata viene aumentata dal 50 al 300% per continuazione come previsto dal presente punto. Verificare che la somma delle sanzioni per le violazioni riferite ad ogni anno oggetto di accertamento, non sia inferiore alla sanzione rideterminata secondo i criteri dei punti precedenti. Proporre nell avviso di accertamento, l adesione del contribuente con pagamento entro 60 giorni dalla notifica, del tributo (nel caso di ICI, ICIAP, COSAP, Imposta sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni), degli interessi maturati e della sanzione ridotta al 25% di quella irrogata, come sopra calcolata. Per la TARSU, stante la riscossione tramite ruolo, l adesione si perfeziona tramite accettazione scritta da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica. INTRASMISSIBILITA In caso di decesso del contribuente, l obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi, ancorche sia stata irrogata con provvedimento definitivo. PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI 1) Atto di contestazione: a) Il Comune notifica atto di contestazione, con indicazione a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonchè dei minimi edittali previsti dalla Legge per le singole violazioni; b) L atto di contestazione di cui al punto precedente, deve essere notificato a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l accertamento dei singoli tributi. Tale disposizione opera per le sanzioni commesse a decorrere dal 1 aprile Per le violazioni anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni sui termini previste dalla normativa relativa a ciascun tributo c) Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal punto precedente ad almeno uno degli autori dell infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno. 2) Definizione delle controversie

6 Entro 60 giorni dalla notifica dell atto il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido possono alternativamente: 1) Definire le controversie con il pagamento delle sanzioni ridotte nella misura di 1/4 della sanzione indicata nell atto; 2) Produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune valuta la fondatezza di tali deduzioni e decide se annullare o modificare il proprio atto di contestazione. Qualora le deduzioni non siano ritenute fondate, anche parzialmente, entro il termine di un anno dalla loro presentazione, a pena di decadenza, Il Comune notifica apposito atto di irrogazione della sanzione. Tale atto deve essere motivato, sempre a pena di nullità, anche in relazione alle deduzioni medesime; 3) Proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria. IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI In deroga alle previsioni di cui al punto precedente, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. L avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel maggior termine previsto per l accertamento dei singoli tributi. Tale disposizione opera per le sanzioni commesse a decorrere dal 1 aprile Per le violazioni anteriori continuano ad applicarsi le disposizioni sui termini previste dalla normativa relativa a ciascun tributo Entro 60 giorni dalla notifica dell atto il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire le controversie limitatamente alle sanzioni con il pagamento di 1/4 della sanzione irrogata. Per i seguenti tributi: ICI, ICIAP, COSAP, Imposta sulla pubblicita e diritti sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs 473/97, l adesione all accertamento e ammessa a condizione che sia pagato l importo del tributo contestato, gli interessi maturati e e la sanzione ridotta al 25% di quella irrogata. Per la TARSU, stante la riscossione tramite ruolo, l adesione si perfeziona tramite accettazione scritta da parte del contribuente entro 60 giorni dalla notifica. RAVVEDIMENTO La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia già stata constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

7 a) ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine; b) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. d) alla misura prevista per ulteriori casi di ravvedimento previsti da norme aventi forza di legge, compresi i regolamenti comunali. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonche dei relativi interessi, calcolati giorno per giorno al tasso legale. Nel caso di tributi riscossi a mezzo ruolo, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento della cartella in luogo del versamento diretto. Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall omissione o dall errore. RISCOSSIONE DELLA SANZIONE Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. Il Comune previa richiesta dell interessato o dei soggetti obbligati in solido che si trovino in condizioni disagiate, può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta. La situazione di disagio e attestata dai competenti uffici socio-assistenziali dell ente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il debito può essere estinto in ogni momento con il versamento dell intera somma dovuta, ovvero della somma residua. La somma dovuta a titolo di sanzione, pagata ratealmente, produce interessi nella misura prevista per il tributo cui la violazione si riferisce. FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO I poteri inerenti l emanazione dei provvedimenti e di irrogazione delle sanzioni spettano al Funzionario responsabile del tributo, nominato con apposita deliberazione. Detto funzionario è competente nella determinazione dell entità della sanzione da irrogare in base alla varie fattispecie di violazione, in base alle normative vigenti ed ai criteri

8 stabiliti nelle presenti direttive. DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nella presente deliberazione di indirizzo, si fa rinvio alle disposizione contenute nei Decreti Legislativi n. 471/97,,473/97 e successive modificazioni e ai vigenti regolamenti comunali.

9 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI VIOLAZIONE SANZIONI NUOVA SANZIONI RAVVEDIMENTO (1) VECCHIA (2) (3) (4) (5) (6) Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione Soprattassa del 50% dell imposta non versata 100% dell importo dovuto con un minimo di art.14 c.1 504/92 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di (1/8 di ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni. art.13 c.1 l.c) 16.67% (1/6del 100%) con un minimodi se la regolarizzazione avviene entro i termini di presentazione della denuncia seguente n.. Dichiarazione infedele soprattassa del 50% dell imposta non versata 50% della maggiore art.14 c.2 imposta o diritto dovuto 504/92 8,33% (1/6 del 50%) purchè regolarizzata entro i termini di presentazione della denuncia seguente art.13 c.1 l.b. Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare dell ìmposta L art. 14 c.3 504/92 non si applica sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dalla commissione dell errore od omissione. art.13 c.4 D. Legs.vo % (1/6del 100%) con un minimo di se la regolarizzazione avviene entro i termini di presentazione della denuncia seguente n.. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessannta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele 1)per mancato invio di documentazione o mancata restituzione di questionari: a) se riferiti ad abitazioni civili e relative pertinenze; b) se riferiti ad altri immobili. art. 14 c.3 D. Legs.vo n. 504/92 Se regolarizzati entro tre mesi nessuna sanzione 2) Per incompleta documentazione o

10 questionario incompleto : a) se riferiti ad abitazioni e relative pertinenze b) se riferiti ad altri immobili. Omesso o tardivo versamento dell imposta 20% dell imposta non versata. 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni dalla scadenza 30% dell imposta non versata art.13 c.1 e 2 n. 471/97 3,75%(1/8 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni. 5% (1/6 del 30%) se il versamento è effettuato entro un anno. art.13 c.1.a) n. n.

11 IMPOSTA COMUNALE IMPRESE ARTI E PROFESSIONI VIOLAZIONE (1) SANZIONI VECCHIA SANZIONI NUOVA RAVVEDIMENTO (5) (2) (3) (4) (6) Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione soprattassa del 100% dell importo art.5 c.1 50% dell imposta dovuto con un minimo non versata di D.L. N.66/89 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di (1/8 di ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni % (1/6del 100%) con un minimodi se la regolarizzazione avviene entro i termini di presentazione della denuncia seguente oppure per il periodo in cui non è richiesta la denuncia periodica entro un anno dall omissione od errore art.13 c.1 l.c) n. Dichiarazione infedele soprattassa del 50% dell imposta non versata 50% della maggiore art.5 c.2 imposta o diritto dovuto D.L. N.66/89 8,33% (1/6 del 50%) purchè regolarizzata entro i termini di presentazione della denuncia seguente, oppure per il periodo in cui non è richiesta la denuncia periodica entro un anno dall omissione od errore. art.13 c.1 l.b. Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare dell ìmposta L art.5 C.3 D.L. 66/89 non si applica sanzione art.13 c.4 D. se la regolarizzazione avviene entro tre mesi Legs.vo. dalla commissione dell errore od omissione. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessannta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele L per trasmissione oltre i 60 giorni ma entro 90 giorni; per mancato invio documentazione o restituzione questionario; per incompleta documentazione o incompleto questionario art.5 C.3 D.L. 66/89 Omesso o tardivo versamento dell imposta 20% dell imposta non versata. 10% se il versamento è 30% dell imposta non versata art.13 c.1 e 2 n. 471/97 3,75%(1/8 del 30%) se il art.13 c.1.a) versamento è effettuato entro 30 giorni. n.

12 effettuato entro 5 giorni dalla scadenza 5% (1/6 del 30%) se il versamento è effettuato entro un anno. n.

13 CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE VIOLAZIONE (1) SANZIONI NUOVA SANZIONI RAVVEDIMENTO VECCHIA (2) (3) (4) (5) (6) Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione 100% della tassa dovuta 100% dell importo dovuto con un minimo di art.53 c.1 n. 507/93. 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di (1/8 di ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni % (1/6del 100%) con un minimodi se la regolarizzazione avviene entro un anno dalll omissione art.13 c.1 l.c) n. Dichiarazione infedele 100% della tassa dovuta 50% della maggiore art.53 c.2 imposta o diritto dovuto n. 507/93 8,33% (1/6 del 50%) purchè regolarizzata entro un anno art.13 c.1 l.b. Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare dell ìmposta L art.53 c.2 n. 507/93 non si applica sanzione art.13 c.4 D. se la regolarizzazione avviene entro tre mesi Legs.vo. dalla commissione dell errore od omissione. Omesso o tardivo versamento dell imposta 20% dell imposta non versata. 10% se il veramento è effettuato entro 30 giorni 30% dell imposta non versata art.13 c.1 e 2 n. 471/97 3,75%(1/8 del 30%) se il versamento è effettuato entro 30 giorni. 5% (1/6 del 30%) se il versamento è effettuato entro un anno. art.13 c.1.a) n. n.

14 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI VIOLAZIONE (1) SANZIONI VECCHIA SANZIONI NUOVE RAVVEDIMENTO (5) (2) (3) (4) (6) Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione soprattassa del 50% della tassa complessivamente dovuta; soprattassa del 5% o 20% se presentata con ritardo inferiore o superiore al mese, comunque prima dell accertamento. 100% dell importo art.76 c.1 dovuto con un minimo di n. 507/93 12,5% (1/8 del 100%) con un minimo di (1/8 di ) se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni % (1/6del 100%) con un minimodi se la regolarizzazione avviene entro un anno dall omissione o dall errore art.13 c.1 l.c) n. Dichiarazione infedele 50% della diferrenza tra la tassa dovuta e quella liquidata qualora la denuncia risultiinfede per oltre 1/4 della tassa dovuta. 50% della maggiore imposta o diritto dovuto art.76 c.2 8,33% (1/6 del 50%) n. 507/93 purchè regolarizzata entro un anno dall omissione o dall errore. art.13 c.1 l.b. Errori formali od omissioni non incidenti sull ammontare dell ìmposta da a L art.76 c.2 D. Legs.vo n. 507/93. non si applica sanzione art.13 c.4 D. se la regolarizzazione avviene entro tre mesi Legs.vo. dalla commissione dell errore od omissione. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessannta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele L per trasmissione o restituzione oltre i 60 giorni, ma entro 90 giorni. 1)per mancato invio di documentazione o mancata restituzione di questionari: a) se riferiti ad abitazioni civili e relative pertinenze; art.76 c.2 n. 507/93 b) se riferiti ad altri immobili. 2) Per incompleta documentazione o questionario incompleto : a) se riferiti ad abitazioni e relative pertinenze

15 b) se riferiti ad altri immobili.

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