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1 INDICE GENERALE CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Norme sanzionatorie in materia di tributi locali Art. 2 - Sanzioni in materia di riscossione dei tributi Art. 3 - Determinazione dell entità della sanzione Art. 4 - Concorso di violazioni e continuazione Art. 5 - Ravvedimento Art. 6 - Adesione del contribuente Art. 7 - Irrogazione della sanzione Art. 8 - Decadenza e prescrizione Art. 9 - Riscossione della sanzione Art Rateazione della sanzione CAPO II: SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE AFFISSIONI Art Disposizioni sanzionatorie Art Criteri della sanzione per omessa o tardiva presentazione delle denuncia o dichiarazione Art Omesso o parziale versamento dell imposta a seguito di dichiarazione infedele. Art Violazioni non incidenti sul pagamento dell imposta Art Sanzioni per omesso e tardivo pagamento dell imposta Art Interessi moratori CAPO III: SANZIONI IN MATERIA DI T.A.R.S.U Art Disposizioni sanzionatorie Art Criteri della sanzione per omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia Art Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele Art Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa Art Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento Art Interessi moratori CAPO IV : SANZIONI IN MATERIA DI T.O.S.A.P

2 Art Disposizioni sanzionatorie Art Criteri della sanzione per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia Art Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele Art Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa Art Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell imposta Art Interessi moratori CAPO V : SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I.A.P Art Disposizioni sanzionatorie Art Criteri della sanzione per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia 15 Art Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele Art Violazioni non incidenti sul pagamento dell imposta Art Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell imposta CAPO VI : SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I Art Disposizioni sanzionatorie Art Criteri della sanzione per l omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia Art Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele.... Art Violazioni non incidenti sul pagamento dell imposta Art Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell imposta Art Interessi moratori CAPO VII : SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUA Art Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque Art Sanzione accessoria

3 CAPO VIII : SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI Art Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali CAPO IX: DISCIPLINA FINALE Art Disposizioni transitorie Art Efficacia delle disposizioni regolamentari

4 REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 Norme sanzionatorie in materia di tributi locali 1. Alle violazioni di norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie. In particolare si applicano le disposizioni riguardanti: a) le caratteristiche delle sanzioni; b) i principi di legalità, imputabilità, colpevolezza e instrasmissibilità agli eredi; c) i criteri di determinazione; e) le ipotesi di concorso e di violazioni continuate; f) la responsabilità personale e solidale, comprese le ipotesi di cessione d azienda, trasformazione, fusione e scissione di società; g) il ravvedimento; h) il procedimento di irrogazione; i) la tutela giurisdizionale; j) esecuzione decadenze e prescrizioni; k) ipoteca e sequestro conservativo; l) sospensione dei rimborsi e compensazione. 1

5 Articolo 2 Sanzioni in materia di riscossione dei tributi 1. Alle violazioni di norme che disciplinano i tributi locali si applicano le disposizioni relative ai ritardati od omessi versamenti diretti contenute nel D. Lgs. 471/97, con esclusione delle ipotesi di riscossione ordinaria tramite ruolo. Articolo 3 Determinazione dell entità della sanzione 1. La misura della sanzione viene determinata dal responsabile del tributo, individuato con apposita delibera di Giunta comunale, quando richiesto dalle norme di legge, ovvero dal responsabile del servizio negli altri casi, nel rispetto della disciplina sanzionatoria generale, delle norme riguardanti il singolo tributo e delle disposizioni di seguito articolate ispirate ai criteri di determinazione della sanzione contenuti nell art. 7, D. Lgs. 472/97. Articolo 4 Concorso di violazioni e continuazione 1. La sanzione è unica e si determina mediante cumulo giuridico ossia mediante l individuazione di una sanzione base, con le modalità di cui al comma 2, aumentata di un quarto nelle ipotesi in cui il trasgressore: a) con una sola azione od omissione commette più violazioni delle medesima disposizione o di disposizioni diverse (concorso formale); b) con più azioni od omissioni commette diverse violazioni formali delle medesima disposizione (concorso materiale omogeneo), c) commette più violazioni oggettivamente e funzionalmente legate rispetto all effetto prodotto ossia il pagamento del tributo in misura diversa o inferiore al dovuto (continuazione). 2. Nelle ipotesi di cui al comma precedente la sanzione base, cui applicare l aumento del quarto, viene determinata come segue: a) se le violazioni si riferiscono ad un solo periodo d imposta e riguardano un solo tributo, la sanzione base si identifica con quella prevista per la violazione più grave; b) se le violazioni interessano più tributi e un solo periodo d imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata di un quinto; 2

6 c) se le violazioni riguardano un solo tributo ma rilevano per più periodi d imposta, la sanzione base è quella prevista per la violazione più grave aumentata della metà; d) se le violazioni coinvolgono più tributi e più periodi d imposta, la sanzione base si ottiene aumentando prima di un quinto la sanzione prevista per la violazione più grave e aumentando poi il risultato della metà. Articolo 5 Ravvedimento 1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano formale conoscenza, la sanzione è ridotta: a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di una rata, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della commissione della violazione di legge; b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall omissione o dall errore; c) ad un ottavo del minimo della sanzione prevista per l omissione della presentazione della dichiarazione, se quest ultima viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. 3. Se non vengono rispettate le condizioni di cui al comma 2, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti. 4. Quando la liquidazione deve essere eseguita dal comune, il ravvedimento si perfeziona con l esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell avviso di liquidazione. 5. Nei casi di omissione o di errore che non ostacolano un attività di accertamento in corso e che non incidono sulla determinazione e sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall omissione o dall errore. 3

7 Articolo 6 Adesione del contribuente 1. Le sanzioni, fatta eccezione per quelle per omesso o tardivo versamento dell imposta, sono ridotte ad 1/4 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell imposta e degli interessi sull imposta, se dovuti, e della sanzione. Articolo 7 Irrogazione della sanzione 1. Il responsabile del servizio tributi, ovvero il responsabile tributo, quando è prevista la specifica nomina, provvede alla contestazione della violazione o all irrogazione immediata della sanzione mediante propri avvisi motivati. 2. L avviso di contestazione dev essere notificato ai sensi di legge. 3. La comunicazione dell irrogazione contestuale all avviso di accertamento può avvenire nelle forme previste per la comunicazione dell accertamento, ovvero mediante notificazione. Articolo 8 Decadenza e prescrizione 1. Gli atti di irrogazione e di contestazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel maggior termine previsto per l accertamento dei singoli tributi. Articolo 9 Riscossione della sanzione 1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce. E fatta salva la possibilità di procedere all iscrizione a ruolo per le sanzioni relative all omesso o ritardato pagamento del tributo. 2. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. 4

8 3. L impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento giurisdizionale. Articolo 10 Rateazione della sanzione 1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione, secondo i seguenti limiti; a) per le sanzioni di importo fino a L può essere disposta una rateazione fino a 4 rate mensili; b) oltre il suddetto importo è possibile concedere il pagamento della sanzione fino a 12 rate mensili. 2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all adempimento dell obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione. 5 Comune di Carugate: Servizio Tributi

9 CAPO II: SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E DIRITTO SULLE AFFISSIONI. Articolo 11 Disposizioni sanzionatorie 1. Le violazioni delle disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell art. 23 del D. Lgs. n. 507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall art. 12, comma 1, lett. a), D. Lgs. 473/97 e a norma dell art. 13, D. Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Articolo 12 Criteri della sanzione per omessa o tardiva presentazione della denuncia o dichiarazione 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione nei termini, non ricorrendo l ipotesi per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo d imposta. Se la dichiarazione tardiva è presentata entro il 30 giorno la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. 2. Per l omessa presentazione della dichiarazione, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta a titolo di tributo quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) l imposta non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera lire ; b) il contribuente dimostri di aver presentato denuncia ai fini dell applicazione di altre imposte e tasse presso l ufficio tributi; c) il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; d) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); e) il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 6

10 3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di dichiarazione si applica una sanzione pari al 200% del tributo non versato. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire Articolo 13 Omesso o parziale versamento dell imposta a seguito di dichiarazione infedele 1. Nell ipotesi di dichiarazione infedele, quando non ricorrono le condizioni per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50% della maggior imposta dovuta. 2. Se la dichiarazione è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni. a) l imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso di sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); c) la somma non corrisposta non supera il 25% dell intera imposta dovuta; d) il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 3. In tutti i casi di presentazione di dichiarazione infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata. Articolo 14 Violazioni non incidenti sul pagamento dell imposta 1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull ammontare dell imposta, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente), non ricorrendo i presupposti per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13, comma 4 D. lgs. 472/97, l ufficio provvede all irrogazione di una sanzione pari a lire

11 Articolo 15 Sanzioni per omesso e tardivo pagamento dell imposta. 1. Per l omesso pagamento dell imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato. La sanzione è ridotta al 3,75% se il pagamento è eseguito entro il 30 giorno oltre la scadenza. 2. La sanzione amministrativa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso dal Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente. Articolo 16 Interessi moratori 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta sulla pubblicità e di diritto sulla pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. 8

12 CAPO III: SANZIONI IN MATERIA DI T.A.R.S.U. Articolo 17 Disposizioni sanzionatorie 1. Le violazioni delle disposizioni del D. lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tassa rifiuti solidi urbani, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell art. 76 del D. Lgs. n. 507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall art. 12, comma 1, lett. d), D. Lgs. 473/97 e a norma dell art. 13, D. Lgs. 471/97, dell art. 24, comma 38, L. n. 449/97 oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Articolo 18 Criteri della sanzione per omesso o parziale versamento della tassa a seguito di omessa presentazione della denuncia 1. Per omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l ipotesi per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo di tassa. Se la dichiarazione tardiva è presentata entro il 30 giorno, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. 2. Per l omessa presentazione della denuncia nei termini, il trasgressore è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta a titolo di tassa quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) la tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il contribuente dimostri di aver presentato, con riferimento alla superficie tassabile, dichiarazioni o denunce presso altri uffici comunali (es.: anagrafe, edilizia privata, gasacqua) ovvero di aver presentato denuncia ai fini dell applicazione di altre imposte e tasse presso l ufficio tributi; c) il trasgressore non risulta aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; d) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); 9

13 e) il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (es.: consentire il sopralluogo). 3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione pari al 200% della tassa dovuta. Articolo 19 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele 1. Nell ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che provvederà alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50% della maggior tassa dovuta. 2. Se la denuncia è infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione una somma pari al 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) la tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); c) la somma dovuta non supera il 25% dell intera tassa dovuta; d) il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consente il sopralluogo). 3. In tutti gli altri casi di presentazione di denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggior tassa dovuta. Articolo 20 Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa 1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull ammontare della tassa, non ricorrendo i presupposti per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13, comma 4 D. Lgs. 472/97, l ufficio provvede all irrogazione di una sanzione da determinarsi nella misura che segue: 10

14 a) lire nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente); b) lire nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termine di legge o indicati nella richiesta; c) lire nell ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall Ente accertatore. Articolo 21 Sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento 1. Per l applicazione delle sanzioni in materia di tassa giornaliera di smaltimento di cui all art. 77, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, si osservano le norme stabilite in materia di tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche. Articolo 22 Interessi moratori 1. Sulle sole somme dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ex addizionale ECA e tributo provinciale per l esercizio delle funzioni dell ambiente si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 2,5% semestrale, a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna dei ruoli al competente concessionario della riscossione. 11

15 CAPO IV: SANZIONI IN MATERIA DI T.O.S.A.P. Articolo 23 Disposizioni sanzionatorie 1. Le violazioni delle disposizioni del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tassa comunale per l occupazione di spazi ed aree pubbliche, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell art. 53 del D. Lgs. n. 507/93 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall art. 12, comma 1, lett. c), D. Lgs. 473/97 e a norma dell art. 13, D. Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Articolo 24 Criteri della sanzione per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia 1. Per l omessa presentazione delle denuncia nei termini, non ricorrendo l ipotesi per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13 D. lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo della tassa. Se la dichiarazione tardiva è presentata entro il 30 giorno la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. 2. Per l omessa presentazione della denuncia il trasgressore, qualora abbia regolarmente presentato domanda di concessione all occupazione di spazi ed aree pubbliche ottenendo il rilascio dell atto di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni. a) la tassa non corrisposta, per singolo anno/periodo accertato, non supera lire ; b) il contribuente non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; c) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es. possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); d) il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 12

16 3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di denuncia si applica una sanzione pari al 200% della tassa dovuta. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire Articolo 25 Omesso o parziale versamento della tassa a seguito di denuncia infedele 1. Nell ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all art.13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50% della maggior tassa dovuta. 2. Se la denuncia è infedele il trasgressore, qualora abbia regolarmente presentato domanda di concessione all occupazione di spazi ed aree pubbliche ottenendo il rilascio dell atto di concessione, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni; b) a tassa non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; c) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); d) la somma dovuta non supera il 25% dell intera tassa dovuta; e) il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 3. In tutti gli altri casi di presentazione di denunce infedeli, si applica una sanzione pari al 100% della maggior tassa dovuta. Articolo 26 Violazioni non incidenti sul pagamento della tassa 1. Nei casi di errori od omissioni non incidenti sull ammontare della tassa, nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente) non ricorrendo i presupposti per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13, comma 4 D. lgs. 472/97, l ufficio provvede all irrogazione di una sanzione pari a lire

17 Articolo 27 Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell imposta 1. Per l omesso pagamento dell imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato. La sanzione è ridotta al 3,75% se il pagamento è eseguito entro il 30 giorno oltre la scadenza. 2. La sanzione amministrativa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso dal Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente. Articolo 28 Interessi moratori 1. Sulle somme dovute a titolo di tassa per l occupazione di spazi ed aree pubbliche si applicano gli interessi di mora nella misura del 2, 5 % per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. 14

18 CAPO V: SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I.A.P. Articolo 29 Disposizioni sanzionatorie 1. Le violazioni delle disposizioni del D.L. 66/89 convertito con modificazioni nella legge 144/89 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale per l esercizio di imprese arti e professioni, e delle norme contenute nel regolamento comunale di applicazione del tributo sono punite a norma dell art. 5 del D.L. 66/89 nella formulazione successive alle modifiche introdotte dall art. 13, comma 1, D. Lgs. 473/97 e a norma dell art. 13, D. Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Articolo 30 Criteri della sanzione per omessa o tardiva presentazione della dichiarazione o denuncia 1. Per l omessa presentazione della denuncia nei termini, non ricorrendo l ipotesi per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva è punito con una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo d imposta. Se la dichiarazione tardiva è presentata entro il 30 giorno, la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. 2. Per l omessa presentazione delle denuncia il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione una somma pari al 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni. a) l imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il contribuente dimostri di aver presentato dichiarazioni o denunce presso uffici del Comune, dalle quali risulta l esercizio di un impresa, arte, professione; c) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); d) il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consentire il sopralluogo). 15

19 3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione pari al 200% dell imposta non versata. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire Comune di Carugate: Servizio Tributi Articolo 31 Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele 1. Nell ipotesi di denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50% della maggiore imposta dovuta. 2. Se la denuncia risulta infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta, quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) l imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); c) la somma non corrisposta non supera il 25 % dell intera imposta dovuta; d) il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo (esempio: consentire il sopralluogo). 3. In tutti gli altri casi di presentazione di denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata. Articolo 32 Violazioni non incidenti sul pagamento dell imposta 1. L ufficio provvede all irrogazione di una sanzione, pur quando omissioni od errori non incidano sull ammontare dell imposta, da determinarsi nella misura che segue: a) lire nelle ipotesi di errori formali contenuti nella denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente); 16

20 b) da lire nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta; c) lire nell ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall Ente accertatore. Articolo 33 Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell imposta 1. Per l omesso pagamento dell imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato. La sanzione è ridotta al 3,75% se il pagamento è eseguito entro il 30 giorno oltre la scadenza. 2. La sanzione amministrativa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso del Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente. 17

21 CAPO VI : SANZIONI IN MATERIA DI I.C.I. Articolo 34 Disposizioni sanzionatorie 1. Le violazioni delle disposizioni del D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili, sono punite a norma dell art. 14 del D. Lgs. 504/92 nella formulazione successiva alle modifiche introdotte dall art. 14, comma 1, D. Lgs. 473/97 e a norma dell art. 13, D. Lgs. 471/97, oltre che delle prescrizioni seguenti, avuto riguardo ai principi che regolano il sistema sanzionatorio tributario. Articolo 35 Criteri della sanzione per l omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia 1. Per l omessa presentazione della dichiarazione-denuncia nei termini, non ricorrendo l ipotesi per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13 D. Lgs. 472/97, il trasgressore che presenta la dichiarazione tardiva oltre il 30 giorno è punito con una sanzione pari al 100% della somma dovuta a titolo di imposta. Se la dichiarazione tardiva è presentata entro il 30 giorno la sanzione è ridotta ad un ottavo del minimo. 2. Per l omessa presentazione della dichiarazione-denuncia il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 150% della somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) l imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il contribuente dimostri di aver presentato con riferimento all immobile da assoggettare all imposta dichiarazioni o denunce presso altri uffici del Comune (es.: anagrafe, edilizia privata, gas-acqua) ovvero di aver presentato denuncia ai fini dell applicazione di altre imposte e tasse presso l ufficio tributi del Comune; c) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es.: possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); 18

22 d) il trasgressore o il contribuente prestino collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo 3. In tutti gli altri casi di omessa presentazione di dichiarazione-denuncia si applica una sanzione pari al 200% dell imposta non versata. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire Articolo 36 Criteri di graduazione della sanzione per dichiarazione o denuncia infedele 1. Nell ipotesi di dichiarazione-denuncia infedele, quando non ricorrono le condizioni per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento di cui all art. 13 D. lgs. 472/97, il trasgressore che provvede alla regolarizzazione degli errori o delle omissioni è punito con una sanzione pari al 50% della maggior imposta dovuta. 2. Se la dichiarazione-denuncia risulta infedele il trasgressore, qualora non risulti aver subito accertamenti in materia di tributi locali nei precedenti tre anni, è tenuto a versare a titolo di sanzione il 75% della maggior somma dovuta e non corrisposta quando ricorre anche una sola delle seguenti condizioni: a) l imposta non corrisposta, per singolo anno accertato, non supera lire ; b) il trasgressore dimostri, documentalmente, di versare in precarie condizioni economiche e sociali (es. possesso della sola 1 casa e reddito da pensione, titolari di sussidi sociali, portatori di handicap, invalidi al lavoro); c) la somma non corrisposta non supera il 25% dell intera imposta dovuta; d) il trasgressore o il contribuente offrano collaborazione ai funzionari addetti all attività accertativa, fornendo tutti gli elementi utili alla corretta applicazione del tributo. 3. In tutti gli altri casi di presentazione di dichiarazione-denuncia infedele, si applica una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non versata. Articolo 37 Violazioni non incidenti sul pagamento dell imposta 1. Ne casi di errori od omissioni non incidenti sull ammontare dell imposta, non ricorrendo i presupposti per l applicazione delle disposizioni sul ravvedimento ex art. 13, comma 4 D. Lgs. 472/97, l ufficio provvede all irrogazione di una sanzione da determinarsi nella misura che segue: 19

23 a) lire nelle ipotesi di errori formali contenuti nella dichiarazione-denuncia (es.: codice fiscale errato o mancante, nominativo errato, indirizzo errato del domicilio o sede del contribuente); b) lire nelle ipotesi di esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall Ufficio, ovvero di restituzione di questionari, oltre i termini di legge o indicati nella richiesta; c) lire nell ipotesi di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti dall Ufficio, mancata restituzione, mancata compilazione o compilazione incompleta od infedele di questionari inviati dall Ente accertatore. Articolo 38 Sanzioni per omesso o tardivo pagamento dell imposta 1. Per l omesso pagamento dell imposta o delle singole rate di essa si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell importo non versato. La sanzione è ridotta al 3,75% se il pagamento è eseguito entro il 30 giorno oltre la scadenza. 2. La sanzione amministrativa non si applica quando il versamento è stato effettuato tempestivamente ma ad ufficio diverso dal Comune o ad un concessionario della riscossione diverso da quello competente. Articolo 39 Interessi Moratori 1. Sulle somme dovute a titolo di imposta comunale sugli immobili si applicano gli interessi di mora nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili. 20

24 CAPO VII: SANZIONI IN MATERIA DI CANONE O DIRITTO PER I SERVIZI RELATIVI ALLA RACCOLTA, L ALLONTANAMENTO, LA DEPURAZIONE E LO SCARICO DELLE ACQUE. Articolo 40 Sanzioni in materia di canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque. 1. Per l omessa o ritardata denuncia della quantità e qualità delle acque scaricate, quando dovuta, si applica una sanzione amministrativa pari all ammontare del canone dell anno precedente. Se la denuncia tardiva è presentata entro il 30 giorno la sanzione è ridotta ad un ottavo dell importo del canone dovuto. 2. Qualora il canone definitivamente accertato superi di oltre un quarto quello risultante dalla denuncia, è dovuta una sanzione amministrativa pari al 50% del canone accertato. 3. Per l omesso o ritardato pagamento del canone è dovuta una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del medesimo. La sanzione è ridotta al 3,75% se il pagamento è eseguito entro il 30 giorno oltre la scadenza. 4. In ogni caso la sanzione minima da applicarsi sarà pari a lire Articolo 41 Sanzione accessoria 1. Qualora il ritardo nel pagamento del canone si protragga per oltre un anno, l utente decade dall autorizzazione allo scarico. La decadenza è pronunciata dalla medesima autorità che provvede al rilascio dell autorizzazione, fermo restando il pagamento di quanto dovuto. 21

25 CAPO VIII: SANZIONI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI COMUNALI Articolo 42 Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni comunali 1. Chi esercita un attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni comunali senza aver ottenuto l atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni comunali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da L a L ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo il diritto di regresso. 22

26 CAPO IX: DISCIPLINA FINALE Articolo 43 Disposizioni transitorie 1. Ai procedimenti in corso si applica la disciplina transitoria prevista per le violazioni di norme tributarie nel D. Lgs. 472/ In particolare le disposizioni si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali non sia stata ancora irrogata la sanzione alla data del 1 aprile Per i provvedimenti da notiticare a decorrere dalla data del 1 aprile 1998, concernenti le violazazioni commesse in vigenza della precedente normativa sanzionatoria, il funzionario responsabile deve comparare la sanzione applicabile in base alle vecchie disposizioni e quella risultante dalle norme sui tributi locali modificate dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, ed applicare le disposizioni più favorevoli per il contribuente. 4. Ai provvedimenti di cui al comma 3, si applicano tutte le nuove disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese quelle relative ai procedimenti di contestazione e di irrogazione e quelle concernenti la definizione agevolata della sanzione, ove prevista. Articolo 44 Efficacia delle disposizioni regolamentari 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio

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