CAPITOLATO SPECIALE D ONERI
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1 CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Genova COMMITTENTE Provincia di Genova Direzione Personale e Innovazione RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Avv. Roberto Giovanetti STAZIONE APPALTANTE Provincia di Genova - Direzione Acquisti, Patrimonio e Risorse Finanziarie Responsabile della procedura: Dott. Maurizio Torre DEFINIZIONI Provincia... La Provincia di Genova, nella sua qualità di contraente Direttore dell esecuzione... Il soggetto indicato dal responsabile del procedimento per sovrintendere l esecuzione del contratto Concorrente... Il soggetto ammesso a partecipare alla gara Soggetto aggiudicatario... Il soggetto che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione e che è stato formalmente dichiarato aggiudicatario Appaltatore... Il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorziata, che stipula il contratto di appalto Medico... Il soggetto aggiudicatario o il professionista incaricato dall aggiudicatario dello svolgimento dell attività di sorveglianza sanitaria Responsabile del contratto... Il soggetto indicato dall appaltatore-fornitore quale referente unico nei riguardi del Committente per l esecuzione delle prestazioni contrattuali
2 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 2 di 12 SOMMARIO PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 3 Articolo 1 Oggetto...3 Articolo 2 Importo a base di gara...3 Articolo 3 Descrizione della prestazione...3 Articolo 4 Calendario degli accertamenti...3 Articolo 5 Tempistiche...3 Articolo 6 Risorse umane...4 Articolo 7 Strumenti e mezzi...4 PARTE SECONDA CONDIZIONI CONTRATTUALI 5 Articolo 8 Responsabile dell esecuzione del contratto...5 Articolo 9 Luogo della prestazione...5 Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro...5 Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza...5 Articolo 12 Durata dell incarico...6 Articolo 13 Corrispettivo dell attività...6 Articolo 14 Divieto di sospendere il servizio...6 Articolo 15 Verifica delle prestazioni...6 Articolo 16 Fatturazioni e pagamenti...6 Articolo 17 Tracciabilità...7 Articolo 18 Penali...7 Articolo 19 Garanzie Cauzione definitiva Polizza di assicurazione...8 Articolo 20 Risoluzione del contratto...8 Articolo 21 Facoltà di recesso...9 Articolo 22 Sostituzione...9 Articolo 23 Cessione del contratto e subappalto...9 Articolo 24 Tutela dei dati personali...9 Articolo 25 Foro competente...9 Articolo 26 Oneri e spese...10 Articolo 27 Norme di riferimento...10
3 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 3 di 12 PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE Articolo 1 Oggetto Il presente capitolato ha per oggetto le attività di sorveglianza sanitaria, di cui al Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e ss. mm. ii., relative al personale dipendente della Provincia di Genova e ai luoghi di lavoro, come meglio individuati negli allegati A e B al presente capitolato. Articolo 2 Importo a base di gara L importo a base di gara è di ,00 complessivo per tutta la durata contrattuale, esente IVA ai sensi dell articolo 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. n. 633/1972. Articolo 3 Descrizione della prestazione L appaltatore è tenuto a svolgere le attività di sorveglianza sanitaria disciplinate dagli articoli 25 e 41 del Decreto. A tal fine deve svolgere anche le attività che di seguito si elencano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - prendere in carico i libretti sanitari dei dipendenti dell ente; - provvedere alla custodia, anche ai fini del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (privacy), di tutto il materiale sanitario derivante/concernente l espletamento dell attività di sorveglianza; - predisporre e comunicare al committente il/i protocolli sanitari; - concordare con il committente le modalità di organizzazione delle visite rendendole compatibili con lo svolgimento dell attività dell ente; - recepire le richieste di visite preventive in fase preassuntiva; - recepire le comunicazione dell ente di nuove assunzioni, cambio di mansione, dimissioni e gravi infortuni; - accertare l idoneità del lavoratore alla mansione cui è destinato, secondo quanto previsto dal Protocollo sanitario; - recepire le richieste del committente per visite che precedono la ripresa del lavoro se dovute a assenze per motivi di salute superiori a 60 giorni; - recepire le richieste di visita medica del lavoratore, se ritenute correlate ai rischi lavorativi o alle condizioni di salute, ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; - all atto della cessazione dall incarico consegnare al committente tutta la documentazione sanitaria in suo possesso. Articolo 4 Calendario degli accertamenti L appaltatore deve stilare il calendario degli accertamenti con cadenza semestrale. Il calendario deve contenere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la programmazione delle visite e loro tipologia, i nominativi dei dipendenti suddivisi per Direzione di appartenenza, mansione svolta e indicazione dei rischi associati. Articolo 5 Tempistiche L appaltatore comunica all Ufficio: il protocollo sanitario entro il 30 settembre 2011 e i necessari aggiornamenti entro 30 giorni dal manifestarsi della causa che ne determina la necessità di aggiornamento; il calendario degli accertamenti periodici entro il 30 settembre e 31 marzo di ogni anno; comunicare la data delle visite mediche richieste dal lavoratore entro 15 dalla comunicazione
4 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 4 di 12 dell Ufficio; l esito della visita prevista all art.41, comma 2, lettera e-ter), entro la giornata di ripresa del servizio. L appaltatore, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla sua ricezione, effettua la visita richiesta dall Ufficio a seguito del cambio di mansioni del dipendente. Il giudizio conseguente è comunicato all Ufficio e al dipendente all atto della conclusione degli accertamenti necessari per il caso di specie. Articolo 6 Risorse umane Il personale che verrà designato per lo svolgimento del servizio di sorveglianza sanitaria, deve essere in possesso delle abilitazioni di legge richieste per l esercizio dell attività di sorveglianza sanitaria e, in particolare, deve essere iscritto nell elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con D.M L Appaltatore ha l obbligo di inviare una comunicazione alla Provincia entro 10 giorni naturali, consecutivi e successivi alla comunicazione di aggiudicazione, il nominativo del medico dedicato al servizio, corredata dei titoli di studio e delle abilitazioni richiesti, nonché degli attestati relativi alle esperienze pregresse. Articolo 7 Strumenti e mezzi Per l esecuzione dell attività oggetto del presente capitolato speciale l appaltatore deve dotarsi di un locale idoneo, della strumentazione medica e dell arredo (ivi compresi i dispositivi per la custodia dei documenti soggetti alla normativa sulla privacy ) necessari all attività, così come il materiale di consumo.
5 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 5 di 12 PARTE SECONDA CONDIZIONI CONTRATTUALI Articolo 8 Responsabile dell esecuzione del contratto La gestione del rapporto contrattuale per conto della Provincia di Genova fa capo al responsabile dell Ufficio Sicurezza. Pertanto ogni diversa intesa per lo svolgimento del servizio che intervenga tra l appaltatore e la Provincia di Genova per tramite diverso dal citato Ufficio sarà ritenuta nulla. L Appaltatore deve indicare all atto della stipulazione del contratto, un proprio incaricato, quale referente e responsabile unico nei riguardi della Provincia per l esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il responsabile dell esecuzione del contratto, come sopra individuato, deve garantire il corretto sviluppo delle attività, assicurare il rispetto della programmazione del servizio, controllare gli stati di avanzamento del servizio, avere piene facoltà per gestire le eventuali criticità, problematiche organizzative e varianti alla programmazione. Articolo 9 Luogo della prestazione Il medico competente deve svolgere l attività di sorveglianza sanitaria prescritta dalla normativa in locale idoneo sito in Genova zona centro, nelle vicinanze della sede della Provincia di Genova, Piazzale Mazzini, Genova. Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro L appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. L appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano L appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Il committente può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del fornitore nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti della Provincia. Articolo 11 Obblighi in materia di sicurezza L appaltatore s impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l appaltatore si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii..
6 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 6 di 12 Articolo 12 Durata dell incarico La durata dell incarico decorre dal 1/9/2011 al 31/12/2013. Articolo 13 Corrispettivo dell attività Il corrispettivo è determinato dall applicazione della percentuale di ribasso offerto all importo posto a base di gara. Il corrispettivo si intende a corpo ed è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto, fatta salva l applicazione della rivalutazione ISTAT al terzo anno di attività. L appaltatore riconosce che il prezzo è remunerativo e di non avere, quindi, alcun diritto a chiedere ulteriori patti, condizioni, prezzi e/o compensi diversi, maggiori o comunque più favorevoli di quelli fissati. Articolo 14 Divieto di sospendere il servizio L appaltatore non può sospendere l attività con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno in caso di controversie con la Provincia. La sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell appaltatore costituisce inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a suo carico tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Articolo 15 Verifica delle prestazioni L appaltatore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Nel caso l esito della verifica non fosse positivo e qualora la difformità non sia sanabile, ma non grave da pregiudicare il rapporto contrattuale, a giudizio insindacabile del committente, sono applicate le penali di cui all Articolo 18. Articolo 16 Fatturazioni e pagamenti Il corrispettivo è pagato con cadenza trimestrale a seguito di presentazione della fattura da parte dell appaltatore. Alla fattura deve essere allegata una relazione sintetica sulle attività svolte nel periodo di riferimento, recante in particolare il numero e la tipologia degli accertamenti effettuati. I pagamenti sono effettuati entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, esclusivamente mediante bonifico da parte della tesoreria provinciale su conto corrente bancario o postale dedicato ai sensi di quanto previsto dall articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni. I termini di pagamento si intendono rispettati con la trasmissione del mandato alla tesoreria provinciale per l effettuazione dell operazione di bonifico. L appaltatore s impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall accensione e/o dall inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni la Provincia non esegue i pagamenti senza che il fornitore possa avere nulla a pretendere per il ritardo. Non è consentito all appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con la Provincia di Genova. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell operatività della Provincia sul conto precedentemente indicato.
7 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 7 di 12 Articolo 17 Tracciabilità L appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L appaltatore deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s impegnano al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n Fermo restando quanto previsto per il sub-appalto, l appaltatore deve altresì trasmettere al Committente, prima dell inizio della relativa prestazione, i contratti stipulati con i sub-fornitori per l esecuzione, anche non in via esclusiva, del presente contratto, che, sulla base di quanto previsto dall articolo 118, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto. In assenza delle clausole di cui al comma 2 il Committente non autorizza i contratti di sub-appalto. La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti. L appaltatore s impegna a comunicare agli eventuali sub-appaltatori, sub-contraenti e sub-fornitori il codice unico di progetto (CUP) se esistente, ed il codice identificativo gara (CIG) relativi all appalto. L appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente. La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e dal presente capitolato comporta la risoluzione del contratto. Articolo 18 Penali La Provincia di Genova applica le seguenti penalità: 1. per il mancato rispetto dei tempi previsti all articolo 5 è applicata una penalità pari a: a. 50,00 per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo, fino ad un massimo di 5 giorni; b. 100,00 per ogni giorno ulteriore fino al trentesimo giorno di ritardo naturale e consecutivo, oltre tale periodo è facoltà della Provincia risolvere il contratto. 2. per la mancata consegna del calendario degli accertamenti sanitari è applicata una penalità pari a 500,00. Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta l appaltatore. L applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale l appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa. In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali a decorrere dall inizio dell inadempimento. L ammontare delle penali applicate è trattenuto dall Ufficio sulla prima fattura emessa dall appaltatore successiva all evento. In mancanza di queste l importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari importo sulla cauzione definitiva prestata dall appaltatore, con l obbligo da parte dello stesso di reintegrarla entro il termine di quindici giorni, pena l eventuale risoluzione del contratto. L applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare alla Provincia per la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Provincia stessa nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo della fornitura stessa rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza dell appaltatore.
8 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 8 di 12 Articolo 19 Garanzie 19.1 Cauzione definitiva L appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria del 10% (dieci) dell importo contrattuale complessivo. La garanzia fideiussoria può essere prestata da uno dei seguenti soggetti: a) impresa autorizzata all esercizio dell attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) impresa di assicurazione autorizzata al ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209; c) intermediario finanziario iscritto all elenco speciale di cui all articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della Provincia. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione Polizza di assicurazione L appaltatore s impegna a provvedere, a propria cura e spese, a stipulare idonea polizza assicurativa RC. verso terzi con massimale unico di ,00 a copertura di eventuali danni derivanti dall attività affidata. Sono a carico dell appaltatore l assicurazione contro gli infortuni derivanti allo stesso o al personale eventualmente impiegato per l esercizio dell attività affidata. Copia della polizza deve essere consegnata all Ufficio almeno dieci giorni prima dell inizio dell attività. Articolo 20 Risoluzione del contratto Fermo restando quanto previsto dall articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi di inadempimento: a) mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; b) importo delle penali superiore al 10% dell importo contrattuale delle singole prestazioni; c) cessione e subappalto del contratto; d) violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010,n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, e dal presente contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della comunicazione della Provincia, mediante lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali, la Provincia, a prescindere dall applicazione delle penali, comunica all appaltatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 giorni, naturali e consecutivi, per ripristinare il servizio secondo le modalità concordate e/o formulare giustificazioni. Qualora l appaltatore non ottemperi, non rispetti il termine sopra indicato o qualora le giustificazioni non siano, a giudizio del committente, accettabili, è facoltà della Provincia risolvere il contratto. La risoluzione del contratto comporta l escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Provincia al risarcimento del maggior danno subito.
9 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 9 di 12 Articolo 21 Facoltà di recesso La Provincia di Genova si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del medico, anche se non gravi. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando: 1) l Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti per partecipare alla gara; 2) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto. Dalla data del recesso l appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all amministrazione. In caso di recesso l appaltatore ha il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite purché effettuate a regola d arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall articolo 1671 del codice civile. Articolo 22 Sostituzione Il committente può consentire, a seguito di espressa richiesta motivata dell appaltatore, la sostituzione temporanea o definitiva del medico indicato nella comunicazione di cui all articolo 6, con altro professionista avente tutti i requisiti richiesti per l espletamento del servizio. In ogni caso il rapporto contrattuale resta in capo all appaltatore. Articolo 23 Cessione del contratto e subappalto L appaltatore non può cedere ad altri l esecuzione del contratto. E altresì vietato il subappalto. Articolo 24 Tutela dei dati personali L appaltatore si impegna ad applicare integralmente le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al D.P.C.M. 28 aprile 2005 e al Documento Programmatico sulla sicurezza della Provincia. L appaltatore è tenuto ad osservare l obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni della Provincia, in alcun modo, i dati, le informazioni e le notizie a cui ha accesso nell esecuzione delle prestazioni contrattuali. L appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell esecuzione del contratto. L appaltatore è il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n L appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d ufficio; pertanto, le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell esecuzione delle attività affidate non devono, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dell esecuzione del contratto. L appaltatore malleva la Provincia da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati, dipendente da fatto proprio, del proprio personale o dei propri collaboratori. Articolo 25 Foro competente Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Genova.
10 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 10 di 12 Articolo 26 Oneri e spese Sono a carico dell appaltatore tutte le spese di stipulazione e scritturazione del contratto, nonché qualsiasi atto inerente e conseguente la stipula del contratto Articolo 27 Norme di riferimento Per quanto non specificamente disposto nel presente capitolato e per ogni effetto del contratto, s intendono qui richiamate tutte le leggi e disposizioni regolamentari in materia di appalti pubblici di servizi e del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
11 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 11 di 12 Allegato (A) Tabella dei profili professionali dei dipendenti Conteggio di cat_profilo cat_profilo Totale A - OPERATORE ATTIVITA' DI SERVIZI 2 B - ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 78 B - ADDETTO PRODUZIONE SERVIZI 4 B - ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI 55 B - ADDETTO SERVIZI DI SUPPORTO 28 B - AUTISTA 5 B - CAPO COMMESSO 1 BB - ADDETTO ATTIVITA' PRODUTTIVE 58 BB - ADDETTO SERVIZI AMMINISTRATIVI 31 BB - ADDETTO SERVIZI DI SUPPORTO 1 BB - ASSISTENTE TECNICO E ISPEZIONATORE 29 BB - AUTISTA 2 BB - CAPO COMMESSO 1 BB - CAPO OPERAIO 4 C - AGENTE/CAPO PATTUGLIA 33 C - REFERENTE TERRITORIALE SQUADRE OPERAI 24 C - RESPONSABILE DI MAGAZZINO 1 C - TECNICO DI PROGETTAZIONE 5 C - TECNICO INFORMATICO 3 C - TECNICO OPERATIVO 50 C - TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI 193 C - TECNICO SERVIZI AMMINISTRATIVI PER L'IMPIEGO 16 D - COORDINATORE DI SERVIZIO O DI AMBITO 7 D - FORMATORE 22 D - FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 89 D - FUNZIONARIO TECNICO 68 D - ISPETTORE POLIZIA 4 D - PROFESSIONAL 7 D - PROFESSIONAL JUNIOR 21 DD - PROFESSIONAL SENIOR 12 DD - RESPONSABILE UFFICIO 62 DIR - DIRIGENTE 30 Totale complessivo 946 (Il numero di dipendenti di cui ai punti precedenti assume valore puramente indicativo, eventuali variazioni in aumento o diminuzione di tale numero non incidono in alcun modo sui compensi dovuti all aggiudicatario in base all offerta presentata in sede di gara).
12 Capitolato Speciale d Oneri Pagina 12 di 12 Allegato (B) Tabella delle sedi di Lavoro dei dipendenti della Provincia. L attività di Medico Competente deve essere svolto presso le strutture di proprietà e/o in uso dall Amministrazione Provinciale dislocate sul territorio: Sede di Piazzale Mazzini n.2 Direzione Generale Direzione Affari generali, polizia provinciale, turismo, sport e cultura Direzione Personale e innovazione Direzione Acquisti, patrimonio e risorse finanziarie Segreteria del Difensore civico Sede di Quarto - Largo F. Cattanei n.3 Direzione Lavori pubblici e manutenzioni Direzione Ambiente, ambiti naturali e trasporti Direzione Pianificazione generale e di bacino Sede di Quarto - Largo F. Cattanei n.1 Polizia Provinciale Sede di Via Cesarea n.14 Direzione Politiche formative e del lavoro Centri di Formazione Professionale: Brodolini Busalla-Via Delle Viazze n.1 A.Spinelli Via Gelasio Adamoli n.3 -Genova L. Trucco Genova Bolzaneto - Centri per l Impiego: Centro Levante -Via Cesarea, 14 Genova Levante - Via del Commercio 3 Medio Ponente - Via Muratori, Genova Ponente - Villa Podestà - Via Prà, 63 - Val Bisagno - Via Adamoli 3A nero Val Polcevera - Via Teglia, Genova Tigullio2 - Corso Millo, 13B Chiavari Collocamento Disabili - Genova Via Cesarea n 14 Genova Direzione Lavori pubblici e manutenzioni Officina prov.le Centri di raccolta Magazzino segnaletica (Quarto) Uffici Relazioni con il Pubblico Sportello di Genova Salita S. Caterina 52 R Sportello di Chiavari Via Vinelli 9- Chiavari
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