REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL ART. 7 L. n. 93 DEL 1992 RELATIVAMENTE ALL ANNO 2007

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1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE PER LA GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DI CUI ALL ART. 7 L. n. 93 DEL 1992 RELATIVAMENTE ALL ANNO 2007 APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL IMAIE NELLA SEDUTA DEL 14 FEBBRAIO 2007 PREMESSE A seguito della decisione assunta dall Assemblea dei Delegati nella riunione del 4 dicembre 2006 di demandare ai rispettivi Comitati di settore di cui allo Statuto dell Ente la definizione di un ipotesi di regolamentazione e disciplina dei compiti previsti dall articolo 7 della legge istitutiva n. 93 del 1992; preso atto delle proposte e dei suggerimenti avanzate separatamente dalle Assemblee dei Delegati dei rispettivi settori di attività e degli orientamenti assunti in materia dal Consiglio di Amministrazione dell Ente nella seduta del 24 gennaio scorso; valutata la necessità, più volte rappresentata nel corso delle assemblee stesse, di dotare l Ente di un Regolamento di Gestione delle risorse finanziarie di cui all articolo 7 della richiamata legge, che punti al rafforzamento del potere di contrattazione delle categorie rappresentate e dell immagine dell Ente medesimo, attraverso il sostegno a favore di iniziative culturali capaci di contribuire al miglioramento dell offerta e alla creazione di nuove occasioni di lavoro a favore degli aventi diritto; preso, altresì, atto degli orientamenti emersi nel corso dell Assemblea dei Delegati del giorno 1 febbraio, delle proposte avanzate dai componenti dell Assemblea medesima e delle risultanze scaturite nel corso delle riunioni delle due Commissioni allargate del 12 e 13 febbraio; preso, altresì, atto delle proposte formulate dal C.d.A. nella seduta del 14 febbraio e del dibattito che si è sviluppato nel corso dell odierna Assemblea, i partecipanti, in riferimento ai criteri di utilizzazione delle risorse finanziarie da destinarsi a sostegno delle iniziative indicate dall art. 7 della legge DECIDONO QUANTO SEGUE: IMAIE utilizzerà le somme indicate dall art. 7 della legge n. 93 del 1992 per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di promozione, di formazione e sostegno professionale degli Artisti Interpreti ed Esecutori.

2 Particolare importanza sarà attribuita dalle Commissioni preposte all esame delle istanze, ai progetti finalizzati alla realizzazione di opere drammaturgiche, audiovisive e musicali di autori contemporanei italiani ed europei e di testi letterari o musicali poco rappresentati. Nell ambito dei principi sopra richiamati, IMAIE esplicherà il proprio intervento di sostegno delle iniziative rientranti nella normativa specificata dall art. 7 della legge sulla base delle modalità e dei criteri dettati dal presente SI ADOTTA IL REGOLAMENTO PER L ANNO 2007 ART. 1 - ATTIVITA DIRETTA Per attività diretta si intende quella riferita : a) progetti che IMAIE realizza direttamente mediante le proprie strutture; b) progetti di eventi particolari per i quali IMAIE, fornendo un indicazione di massima circa il tema da trattare, richiede la formulazione di appositi progetti da realizzare ad altre strutture optando poi autonomamente tra la realizzazione in proprio o l affidamento degli stessi ad altre strutture; c) progetti realizzati in associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri d) interventi di carattere sociale; e) messa a disposizione degli artisti di beni e servizi a supporto della professione; f) istituzione di premi nazionali IMAIE a favore degli Artisti Interpreti ed Esecutori che operano nella realizzazione di opere protette. In riferimento alla lettera d) che precede, una percentuale dei fondi disponibili sarà destinata ad interventi di carattere assistenziale sulla base di un regolamento redatto da un apposito Comitato composto da tre artisti dell area Musicale e tre dell area Video. Spetta al Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del suddetto regolamento e di ogni altro suggerimento del Comitato, indicare la struttura operativa delegata alla gestione delle suddette risorse. Da tale fondo sono esclusi gli eventuali contributi da destinare a favore delle case di riposo per artisti. ART. 2 - ATTIVITA INDIRETTA DI TIPO A Per attività indiretta di tipo A si intende quella attinente alla realizzazione di eventi che abbiano un risalto qualitativo (quantitativo per numero degli artisti impegnati) nel campo della promozione, dello spettacolo dal vivo (prosa e musica) e dell audiovisivo (con esclusione dei film di lungometraggio) proposti da organismi o da singoli soggetti titolari dei diritti gestiti dall IMAIE. Per poter accedere all esame della richiesta di contributo a favore di iniziative rientranti nelle attività di tipo A gli interessati dovranno attenersi alle disposizioni contenute dal presente regolamento e allegare alla domanda: a) il preventivo di costo della iniziativa proposta; b) una nota illustrativa del programma per il quale si richiede l intervento; c) l elenco degli artisti interpreti ed esecutori impegnati; d) una relazione artistica e quant altro necessario per consentire ai Comitati Audio e Video di valutare complessivamente il progetto medesimo avendo riguardo di quanto di seguito previsto.

3 Resta inoltre stabilito che il contributo erogato a sostegno delle attività indirette di tipo A regolate dal presente articolo, non può comunque eccedere il 70% dei costi preventivati fermo restando l obbligo, da parte del proponente, della rendicontazione fiscale e previdenziale. Nel definire la misura del compenso da erogare a sostegno di queste iniziative le Commissioni terranno conto delle seguenti condizioni: a) del numero degli artisti impegnati nel progetto finanziato; b) se l opera messa in scena o eseguita appartiene ad autori contemporanei italiani e/o europei; c) dei costi di allestimento con particolare riferimento alle opere scarsamente rappresentate o di prima esecuzione; d) se il progetto comporta un lavoro di ricerca e sperimentazione di nuovi linguaggi, ovvero l uso di nuove tecniche di esecuzione, composizione ed interpretazione e) delle spese di viaggio e di soggiorno. Le Commissioni terranno, inoltre, conto delle iniziative che si svolgono in località culturalmente depresse e se l evento stesso è rivolto verso le scuole, a condizione che l iniziativa stessa sia accompagnata da momenti di informazione e confronti con i partecipanti. ART. 3 - ATTIVITA INDIRETTA DI TIPO B (CONTRIBUTO STANDARD) Sempre in materia di attività indiretta è prevista, inoltre, l assegnazione di un contributo in misura standard da destinare a) favore di tutte le iniziative rientranti nel presente regolamento promosse da singoli soggetti titolari dei diritti gestiti dall IMAIE o tra loro associati; b) per l assegnazione di borse di studio in misura standard a favore di allievi che frequentano le scuole di formazione nel campo musicale e della recitazione; c) per la assegnazione di premi IMAIE a favore di partecipanti a concorsi e rassegne. IMAIE, attraverso le competenti Commissioni, sulla base del numero delle richieste di sostegno pervenute ed in relazione alle disponibilità finanziarie da destinarsi a favore delle richieste rientranti in questa specifica norma, potrà assegnare il contributo di sostegno sulla base di parametri standard da rapportarsi in modo automatico alla tipologia delle proposte pervenute come da appositi coefficienti di calcolo automatico. Il contributo massimo da erogarsi a sostegno di queste iniziative rientranti nell attività indiretta di tipo B o standard, indipendentemente dalla dimensione organizzativa e dalla importanza del progetto, non può comunque superare il tetto massimo di ,00 (Euro Ventimila/00). Resta comunque inteso che le decisioni assunte dal C.d.A. su proposta dei Comitati di settore preposti all assegnazione dei contributi finanziari di cui al presente regolamento e rientranti nelle Attività indirette di tipo A e di tipo B non sono soggette a riesami o ricorsi. ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, TERMINE DI SCADENZA Le domande di richiesta dei contributi a qualsiasi titolo avanzate devono essere presentate entro e non oltre il 15 aprile 2007, eclusivamente mediante compilazione online della modulistica, collegandosi al sito web IMAIE ( Alla compilazione dovrà seguire l invio a mezzo fax o posta della

4 fotocopia del documento del richiedente e del prospetto riassuntivo della domanda prodotto al termine della compilazione, debitamente firmati dal richiedente. L artista singolo che fa richiesta di contributo per i progetti di attività indiretta di cui all Art. 3, - ATTIVITA INDIRETTA DI TIPO B, all atto della presentazione della domanda, potrà indicare altra persona fisica o giuridica delegata all incasso del contributo. Non sono ammesse al sostegno finanziario erogato dall IMAIE per le iniziative rientranti nell attività indiretta di cui all Art. 2 del presente regolamento, i Ministeri e le strutture di loro emanazione, gli Enti locali (Comuni, Province, Regioni) e le strutture di loro diretta emanazione o ad essi collegate ovvero, le fondazioni musicali, le istituzioni concertistiche, i teatri stabili, le APT. Il progetto dovrà essere realizzato entro e non oltre il 31/12/2007. Art. 5 - PERDITA TEMPORANEA DEL DIRITTO Qualora l assegnatario del finanziamento deliberato dall Ente, senza giustificato motivo, non dovesse realizzare l opera o l evento beneficiario del finanziamento medesimo entro il tempo previsto, oltre a non ricevere il finanziamento medesimo sarà sospeso da ogni e qualsiasi erogazione di cui al presente regolamento per due anni, fermo restando il diritto per IMAIE di recuperare l eventuale anticipazione di cui al seguente Art. 8 sui diritti maturati e maturandi. ART. 6 NORME DI AMMISSIONE A - sono esclusi dai contributi per la realizzazione della attività indiretta di tipo A di cui all Art. 2: 1) i componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti dei Comitati di settore preposti all esame delle richieste e all erogazione dei contributi, nonché coloro i quali abbiano con gli stessi un rapporto di parentela di primo grado; 2) i fornitori di beni e servizi; 3) i titolari dei contratti di collaborazione; 4) i dipendenti dell Istituto. B - sono altresì esclusi dai contributi per le attività indirette di tipo B di cui all Art. 3: 1) i componenti il Consiglio di Amministrazione e i componenti dei Comitati preposti alla erogazione dei contributi; 2) i fornitori di beni e servizi; 3) i titolari dei contratti di collaborazione; 4) i dipendenti dell Istituto. Relativamente ai contratti di collaborazione di cui al comma B, punto 3) che precede tale esclusione è derogata a valere per l anno In entrambi i casi sopra esposti e riguardanti gli Artt. 2 e 3 del presente regolamento, non sono ammessi a contribuzione i progetti per la realizzazione dei quali siano impegnati i componenti del Consiglio di Amministrazione.

5 ART. 7 - CRITERI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO Per accedere al contributo per l attività indiretta di cui all art. 3 del presente regolamento debbono verificarsi le seguenti condizioni: a) il titolare del progetto ovvero il richiedente deve essere un Avente Diritto ai compensi gestiti dall IMAIE; b) lo stesso soggetto non può presentare più di una domanda di finanziamento; Ai fini dell attribuzione del contributo da assegnare in rapporto al numero degli artisti impegnati nei progetti di cui all Art. 3 (contributo standard), l artista che partecipa a più iniziative non può essere considerato più di una volta. ART. 8 - EROGAZIONE, ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO E CONTROLLO IMAIE può erogare acconti sulle somme deliberate a sostegno dell attività promossa sulla base di apposito regolamento da definire, e comunque a fronte di una documentazione che dimostri l esistenza di impegni di spesa certa, non rinviabile o riguardante gli eventuali fornitori di materiali e servizi. Ai fini dell erogazione del saldo, il beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione con la quale si certifica l avvenuto svolgimento dell evento finanziato allegando copia dei manifesti, locandine e altro materiale a stampa, una copia del CD o del DVD dell evento medesimo, nonché esclusivamente per l attività indiretta di tipo A: a) la rendicontazione finanziaria dell attività sostenuta dall IMAIE; b) una breve relazione informativa sullo svolgimento della iniziativa ed il numero delle eventuali repliche se trattasi di spettacolo dal vivo; c) l avvenuto pagamento degli artisti impegnati ed il versamento dei contributi previdenziali. L importo del contributo da erogarsi a sostegno delle iniziative di cui al punto che precede, è proporzionalmente ridotto quando l attività svolta risulta, in sede di rendicontazione, ridotta oltre il 15% rispetto a quella considerata in sede di assegnazione del contributo medesimo. ART. 9 - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI Una volta preventivate le disponibilità finanziarie da investire a sostegno delle iniziative ed accertato il numero e la tipologia delle richieste di finanziamento che saranno pervenute entro la scadenza prevista, i Comitati di settore Musica e Audiovisivo, d intesa con il Consiglio di Amministrazione dell Ente, procederanno alla determinazione delle percentuali di spesa da destinare: a) a sostegno delle attività dirette di cui all Art. 1 del presente regolamento; b) a sostegno delle attività indirette di cui agli Artt. 2 e 3 del presente regolamento; c) alle attività di studio e di ricerca; d) alla formazione professionale; e) alle iniziative di carattere sociale ed assistenziale. ART COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

6 In attuazione dell Art. 7 dello Statuto dell Ente sono costituite due apposite Commissioni, una per la gestione delle risorse dell area Musicale e una per le risorse provenienti dell area Audiovisiva con l incarico di esaminare le richieste di sostegno e assegnare i relativi contributi. Dette Commissioni sono composte rispettivamente dai 4 Artisti Interpreti ed Esecutori appartenenti all area Musicale e all area Audiovisiva eletti nel Consiglio di Amministrazione, da 3 artisti componenti l Assemblea dei Delegati appartenenti alle due aree e dai componenti della Presidenza. Spetta alle suddette Commissioni, operando con criteri di equità e sulla base di parametri da esse definiti, valutare le richieste avanzate dai soggetti interessati, assumere le decisioni in ordine alla misura dell intervento da erogare per la realizzazione delle iniziative proposte e trasmettere le decisioni stesse al Consiglio di Amministrazione dell Ente per l adozione delle relative delibere. Nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento alle competenti Commissioni è riservata la facoltà di predisporre propri strumenti operativi che ne disciplinano la funzionalità.

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