L IDONEITA ALLA GUIDA
|
|
|
- Raimonda Leonora Negro
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 «Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» L IDONEITA ALLA GUIDA Relatore: Col. me Giovanni MICALE Ascea Casalvelino settembre 2016 Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione I Congresso Nazionale 1
2 SCOPO FORNIRE UN SINTETICO QUADRO D INSIEME DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO LE PROCEDURE AMMINISTRATIVE E GLI ACCERTAMENTI SANITARI CHE IL MEDICO CERTIFICATORE MONOCRATICO È TENUTO AD APPLICARE, AI FINI DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLA GUIDA DEI VEICOLI A MOTORE 2
3 D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 Nuovo Codice della Strada Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore. 3
4 D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici 4
5 GABINETTI MEDICI lo studio professionale o gabinetto medico è una struttura privata, non aperta al pubblico [e non soggetta all autorizzazione sanitaria di legge], sovente coincidente con la privata abitazione, ove il Sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione* (Sentenza Cass. Civ. n. 7738/1993) * Perciò, il carattere personalissimo della prestazione sanitaria resa nei gabinetti medici o studi medici, viene meno dove vi è interposizione di un'impresa commerciale tra il professionista (il medico) ed il cliente. Deve sempre essere prevista la separazione dei locali dove si svolge attività sanitaria da quelli dove l attività è commerciale o addirittura di altro tipo (autoscuole laboratori odontotecnici centri estetici) (Fonte: articolo di Ivana Garione Avvenire medico nr. 1/2006) 5
6 OBBLIGHI PER IL MEDICO CERTIFICATORE D. M. 31 GENNAIO 2011 DEL MINISTERO TRASPORTI Modalità di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida Art. 1 Rilascio di certificazioni da parte di medici appartenenti ad amministrazioni e corpi 1. Ai fini del rilascio del certificato di idoneità fisica e psichica necessario per il conseguimento dei titoli abilitativi alla guida, nonché di quello necessario al rinnovo di validità degli stessi, i medici [di cui all'articolo 119, comma 2, del Nuovo codice della strada] richiedono, per il tramite degli uffici di appartenenza, un codice di identificazione all'ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo ove ha sede l'ufficio al quale appartengono. 2. Il codice di cui al comma 1 è riportato in calce alle certificazioni di cui al medesimo comma, unitamente al timbro ed alla firma del medico certificatore ed all'indicazione dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 6
7 OBBLIGHI PER IL MEDICO CERTIFICATORE D. M. 15 NOVEMBRE 2013 DEL MINISTERO TRASPORTI Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente Art. 2 Requisiti per l'accesso alla procedura informatica 1. Per procedere [al rinnovo di validità di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2, del Nuovo codice della strada] devono accedere al sistema informatico del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, attraverso sito web Il Portale dell'automobilista. A tal fine devono: a) richiedere l'attribuzione di apposite credenziali di accesso al predetto sistema informatico all'ufficio della motorizzazione territorialmente competente 7
8 PROCEDURA PER IL RINNOVO DI PATENTE D. M. 9 AGOSTO 2013 DEL MINISTERO TRASPORTI Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente Art. 1 Contenuti della comunicazione del rinnovo di validità della patente di guida Ai fini del rinnovo di validità di una patente di guida, i medici e le strutture di cui all'articolo 119, comma 2 ( ) all'esito di ciascuna visita medica ( ) trasmettono telematicamente, all'ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, una comunicazione avente i seguenti contenuti minimi: a) cognome, nome, luogo e data di nascita; b) numero e categoria della patente posseduta; c) indirizzo presso il quale inviare il duplicato della patente rinnovato nella validità; d) luogo e data della visita medica; e) espressione del giudizio di idoneità ( ); f) eventuali prescrizioni ( ); g) codice di identificazione del medico ( ) o della struttura di cui al citato [C.O.M.]. Art. 2 Acquisizione della fotografia e della firma del titolare della patente di guida Ai fini dell'emissione del duplicato della patente, rinnovato nella validità, il sanitario o l'ufficio che procede all'accertamento trasmette, unitamente alla comunicazione di cui all'articolo 1 e nelle medesime forme, foto e firma del titolare della patente stessa. 8
9 PROCEDURA PER IL RINNOVO DI PATENTE D. M. 9 AGOSTO 2013 DEL MINISTERO TRASPORTI Art. 3 Ricevuta dell'avvenuta conferma di validità della patente di guida 1. Il sistema informatico, in caso di esito positivo dell'acquisizione e verifica dei dati e della documentazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2*, genera una ricevuta recante i dati anagrafici del titolare di patente, il numero e la categoria della stessa, le eventuali prescrizioni relative al conducente o a modifiche del veicolo e la nuova data di scadenza della patente stessa. 2. Il medico, stampata in carta semplice la ricevuta di cui al comma 1, la consegna immediatamente all'interessato. 3. La ricevuta di cui al comma 1 è valida ai fini della circolazione fino al ricevimento del duplicato della patente di guida, rinnovato nella validità, e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di rilascio. * Compresi quelli relativi al pagamento della marca da bollo virtuale e dei diritti della Motorizzazione 9
10 D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285 Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida; b) ( ) c) ( ) 10
11 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 319 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita. 2. I medici di cui all'articolo 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui [agli articoli ]. 11
12 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 320 Malattie invalidanti 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida. Appendice II 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate: A. Affezioni cardiovascolari; B. Diabete; C. Malattie endocrine; D. Malattie del sistema nervoso; E. Malattie psichiche; F. Sostanze psicoattive; G. Malattie del sangue; H. Malattie dell'apparato urogenitale. 12
13 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Art. 321 Art. 322 Art. 323 Art. 324 Art. 325 Art. 326 Art. 327 Art. 328 Art. 329 Efficienza degli arti Requisiti visivi Requisiti uditivi Valutazione psicodiagnostica e test psicoattitudinali Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Requisiti relativi agli arti e alla colonna vertebrale per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Requisiti relativi ad anomalie somatiche per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D Patenti speciali delle categorie C e D 13
14 D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59 Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida Art. 23 Disposizioni in materia di requisiti per l'esame di idoneità alla guida, di requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida e di requisiti minimi per gli esaminatori adibiti all'espletamento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici previsto dall'articolo 119 del Codice della strada si conforma almeno ai requisiti minimi previsti dall'allegato III. ( ) 14
15 D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59 Allegato III Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore L'articolo 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'articolo 128 del Codice della strada. Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495*. * Vengono, pertanto, di fatto soppressi gli articoli 322 (Requisiti visivi) e 325 (Requisiti visivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D), in quanto sostituiti dalle disposizioni contenute nel presente Allegato III alla voce «Vista» 15
16 D.LGS. 18 APRILE 2011, N. 59 Allegato III Per quanto concerne le seguenti patologie: vista, affezioni cardiovascolari, diabete mellito, epilessia, dipendenza da alcool, uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali, turbe psichiche, malattie neurologiche [e sindrome delle apnee notturne nel sonno], si fa riferimento a quanto di seguito stabilito. Conseguentemente, all'appendice II Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse*. * Restano, pertanto, vigenti le disposizioni relative alle voci : Malattie endocrine, Malattie del sangue, Malattie dell apparato urogenitale riportate nella citata Appendice II 16
17 SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO VISTA acutezza visiva campo visivo visione crepuscolare; sensibilità al contrasto sensibilità abbagliamento tempo recupero abbagliamento AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI DIABETE MELLITO NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera A* (Requisiti minimi) Circ. Min. Salute n p del 25 lug (Indicazioni Operative) D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera B D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera C (Requisiti minimi) Circ. Min. Salute n p del 25 lug (Indicazioni Operative) * Abrogazione di fatto degli Artt. 322 e 325 del DPR 495/92 17
18 SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO EPILESSIA ALCOOL SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E MEDICINALI TURBE PSICHICHE NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera D (Requisiti minimi) Circ. Min. Salute n p del 25 lug (Indicazioni Operative) D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera E D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera F D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera G 18
19 SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO MALATTIE NEUROLOGICHE DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE (OSAS) MALATTIE ENDOCRINE NORME DI RIFERIMENTO D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera H1 D.Lgs. 59/2011, Art. 23 Allegato III, Lettera H2 (Requisiti minimi) D.D. Ministero Salute 3 febbraio 2016 (Indicazioni Operative) D.P.R. 495/1992, Art. 320 Appendice II, Lettera C MALATTIE DEL SANGUE D.P.R. 495/1992, Art. 320 Appendice II, Lettera G MALATTIE DELL APPARATO UROGENITALE D.P.R. 495/1992, Art. 320 Appendice II, Lettera H 19
20 SITUAZIONE EX D.LGS. 59/2011 E S.M.I./DISPOSIZIONI DISCENDENTI ELEMENTO VALUTATO EFFICIENZA DEGLI ARTI E COLONNA VERTEBRALE UDITO TEMPI DI REAZIONE A STIMOLI LUMINOSI ED ACUSTICI NORME DI RIFERIMENTO D.P.R. 495/1992, Art. 321 (Patenti normali) D.P.R. 495/1992, Art. 327 (Patenti speciali) D.P.R. 495/1992, Art. 323 (Patenti normali) D.P.R. 495/1992, Art. 326 (Patenti speciali) D.P.R. 495/1992, Art. 324 ANOMALIE SOMATICHE D.P.R. 495/1992, Art. 328 PATENTI SPECIALI C / D D.P.R. 495/1992, Art
21 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Art. 331 Certificati medici 1. I certificati medici devono essere conformi ai modelli allegati, che fanno parte del presente regolamento e vanno compilati: a) ( ) b) quello di cui al modello IV.5 dai medici indicati dall'articolo 119, comma 2, del codice, su carta di colore bianco; c) ( ) 21
22 D.P.R. 16 DICEMBRE 1992, N. 495 Modello IV.5 22
23 CIRCOLARE N P DATATA 25 LUGLIO 2011 DEL MINISTERO SALUTE Requisiti per l idoneità alla giuda Indicazioni operative ( ) si ritiene che, nelle more dell imminente modifica del modello di certificazione, si possa procedere a sbarrare, sul modello attualmente previsto, le voci relative a: rifrazione corretta, grado di rifrazione, senso cromatico, senso stereoscopico, visione notturna, in quanto non più previste, utilizzando il relativo spazio di compilazione per riportare il giudizio riguardante le seguenti voci: sensibilità al contrasto, sensibilità all abbagliamento, tempo di recupero dopo abbagliamento, visione crepuscolare, adottando le modalità operative contenute negli allegati A e B [della presente circolare]. 23
24 CIRCOLARE MINISTERO SALUTE Modello Certificato Integrato ex Direttiva MINISALUTE DGPREV Prot. n P in data ATTENZIONE: Modello non più utilizzabile per il rinnovo della patente di guida Codice Identificativo previsto dal DM Trasporti
25 Modello da utilizzare per il rinnovo della patente di guida 25
26 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN TEMA DI RINNOVO PATENTI SPECIALI Nuovo Codice della Strada Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi: a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione a particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento ne' di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'articolo 126, commi 2, 3 e 4. 26
27 ADEMPIMENTI PARTICOLARI Nuovo Codice della Strada Art. 126 comma 10 Durata e conferma della validità della patente di guida L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di [sospensione o revoca della patente di guida]. Art. 128 Revisione della patente di guida 1-quinquies. Si procede ai sensi del comma [10 dell art. 126 del Nuovo codice della strada] anche nel caso in cui i medici di cui all'articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l'idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente. 27
28 «Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» L IDONEITA ALLA GUIDA Relatore: Col. me Giovanni MICALE Ascea Casalvelino settembre 2016 Associazione nazionale di Medicina Legale per la Pubblica Amministrazione I Congresso Nazionale 28
Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida
Articolo 119 - CdS Art. 119 Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art.
10-2-2014 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 33 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 gennaio 2014. Modalità di redazione della relazione tecnica per l accertamento dei requisiti
SEGNALAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI DEI CASI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L IDONEITA ALLA GUIDA
SEGNALAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DEI TRASPORTI DEI CASI DI PATOLOGIE INCOMPATIBILI CON L IDONEITA ALLA GUIDA Relatore Dr. Giuseppe MARCHI Ufficiale medico dell Esercito 1/15 SCOPO ILLUSTRARE LA
DECRETO 15 novembre 2013
DECRETO 15 novembre 2013 Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validita' della patente. (13A10011)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 31 gennaio 2011 Modalita' di trasmissione della certificazione medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida. (11A02042) IL CAPO
Decreto Dirigenziale - 15/11/ Procedura di comunicazione per rinnovo validità patente
Decreto Dirigenziale - 15/11/2013 - Procedura di comunicazione per rinnovo validità patente OGGETTO: Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto 2013, in materia di
MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA MARIA GRAZIA PACCINI - DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI MEDICINA LEGALE
Sede di Mantova Incidenti stradali e sicurezza: Analisi delle circostanze e proposte operative per la riduzione degli infortuni stradali in occasione di lavoro ed in itinere MANTOVA 16 NOVEMBRE 2015 DOTT.SSA
Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 21/04/2015
Delibera della Giunta Regionale n. 207 del 21/04/2015 Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali Direzione Generale 4 - Direzione Generale Tutela salute e coor.to del Sistema
le voci che interessano
D O M A N D A ALL AZIENDA USL 6 DI LIVORNO COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA DI PIOMBINO Barrare le voci che interessano Il/la sottoscritto/a chiede di essere sottoposto/a a visita medico collegiale
le voci che interessano
D O M A N D A ALL AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI DI GUIDA DI PIOMBINO Barrare le voci che interessano Il/la sottoscritto/a chiede di essere sottoposto/a a visita medico
- affetti da patologie che possono interferire sull idoneità alla guida come minorazioni anatomiche degli arti e/o importanti deficit neurologici;
TRANSLATE TEXT albanian français La Commissione Medica Locale ha competenza su tutto il territorio provinciale (istituita ai sensi dell art. 119 del Codice della Strada); si riunisce per accertare i requisiti
Prot. n. 4293/2 Varese, 24/01/2006
!"# $!!! % & '$% & Prot. n. 4293/2 Varese, 24/01/2006 AI DIRIGENTI SCOLASTICI SCUOLE ED ISTITUTI 1 e 2 GRADO STATALI E NON STATALI e, p.c. DOCENTI REFERENTI Oggetto: Linee guida per il rilascio, da parte
L IDONEITA AL PORTO D ARMI
«Dall essere di Parmenide al valore della persona: tra storia e medicina legale della Pubblica Amministrazione» L IDONEITA AL PORTO D ARMI Relatore Dr. Giuseppe MARCHI Ufficiale medico dell Esercito 1/18
** NORMATTIVA - Stampa ***
** NORMATTIVA - Stampa *** http://www.normattiva.it/do/atto/export 1 di 5 21/07/2015 23:00 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del
Documenti e modulistica occorrenti per il conseguimento delle patenti A1, A e B
Documenti e modulistica occorrenti per il conseguimento delle patenti A1, A e B Istituzione della "pratica", mediante sottoscrizione e compilazione, in tutte le sue parti, dello stampato modello TT2112
"Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi".
PATENTI DI GUIDA LEGGI E DECRETI DELLO STATO DPR del 23 settembre 1976 n. 995 (G.U. del 23 /02 /1977 n.50) "Sostituzione di alcuni articoli del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada approvato
LEGGE 29 luglio 2015, n. 115
LEGGE 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia all'unione europea - Legge europea 2014. (15G00129) (GU Serie Generale n.178 del 3-8-2015)
Prot. n Roma, 22 luglio 2016
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE Direzione generale per la motorizzazione Divisione 5 Prot. n.16729 OGGETTO:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
MODULARIO TRASPORTI 29OTT010046 TT 2112 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE
Art Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :41 -
1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica,
Epilessia e patente di guida: il problema della segnalazione e delle tutele
41 Congresso Nazionale Lega Nazionale contro l Epilessia Roma, 6-8 giugno 2018 Tavola Rotonda Epilessia e patente di guida: il problema della segnalazione e delle tutele Prof. Natale Mario di Luca Università
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI RILASCIO / DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A B E DECLASSAMENTO DA PATENTE SUPERIORE
DOCUMENTI NECESSARI PER LA CERTIFICAZIONE DI RILASCIO / DUPLICATO PATENTE DI GUIDA CATEGORIA A B E DECLASSAMENTO DA PATENTE SUPERIORE 1. Ricevuta di pagamento dei diritti sanitari (senza IVA) di 35,00.
PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI *
PRESCRIZIONI E NUOVA SCADENZA DELLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE di Franco MEDRI * Con la modifica del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 (vedasi D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2) sono
LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA. Genova
LA COMMISSIONE MEDICO LOCALE PATENTI DI GUIDA Genova 23.05.2018 Art. 1 regolamento cds 1. La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed
Nei seguenti casi, invece, la visita di rinnovo deve essere effettuata in una Commissione Medica Locale - CM L:,
La validità della patente di guida viene confermata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici a seguito visita medica presso una delle autorità sanitarie previste
INFORMAZIONI AGLI UTENTI
SERVIZIO IGIENE E SANITÀ PUBBLICA SEGRETERIA COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI (CML) INFORMAZIONI AGLI UTENTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA ALLA GUIDA DI AUTOVEICOLI - NATANTI. FINALITA DELLA PRESTAZIONE:
LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI
LA C.D. III DIRETTIVA PATENTI: SCHEMA OPERATIVO DELLE SANZIONI di M. MASSAVELLI V. Com. Polizia Municipale Druento (TO) Per rispondere ad esigenze imprescindibili di sicurezza della circolazione, l Unione
Circolare - 16/02/2012 -Prot. 4303/8.3 - Esami a quiz CQC OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Circolare - 16/02/2012 -Prot. 4303/8.3 - Esami a quiz CQC OGGETTO: Esami per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente. Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e successive
PROGETTO RILASCIO E RINNOVO PATENTI
Premessa PROGETTO RILASCIO E RINNOVO PATENTI Il vigente codice della strada individua all art-119 comma 2 le figure professionali mediche che sono abilitate a rilasciare le idoneità psico-fisiche, possono
Roma, 6 maggio CIRCOLARE N Prot. n /CQC. ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi
CIRCOLARE N. 6.545 Prot. n. 91.537/CQC Roma, 6 maggio 2013 ALLE SEZIONI TERRITORIALI ADERENTI ALLE IMPRESE DIRETTAMENTE ADERENTI Loro indirizzi CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTE CQC Disposizioni in materia
DEFICIT CAMPIMETRICO e IDONEITA ALLA GUIDA
INCONTRO A TEMA DEFICIT CAMPIMETRICO e IDONEITA ALLA GUIDA Normativa di riferimento e prassi valutative Modena, 24 febbraio 2011 Dr.a Federica Bersani U.O.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio Direttore
ALLEGATOA alla Dgr n del 23 marzo 2010 pag. 1/17
giunta regionale 8^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 1160 del 23 marzo 2010 pag. 1/17 Modulistica uniforme certificazioni medico legali di 1 livello 1. Certificato medico generale 2. Certificato medico
Articolo CdS. Art. 116
Articolo 116 - CdS Art. 116 Patente, certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e autoveicoli e certificato di idoneità alla guida di ciclomotori 1. Non si possono guidare autoveicoli
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE
MODULARIO TRASPORTI 29OTT010046 TT 2112 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE
Prefettura di Avellino
Prefettura di Avellino Ufficio Territoriale del Governo Prot. n.341/04/ct/area IV - Al Sig. Comandante del Corpo di Polizia Provinciale di Avellino - Ai Sigg.ri Comandanti della Polizia Municipale dei
Idoneità alla guida. Demetrio Spinelli. Milano
Idoneità alla guida Demetrio Spinelli Milano Funzione visiva e idoneità alla guida Decreto Legislativo n. 59/18 aprile 2011 Fonti normative Direttiva 2009/113/CE della Commissione del 25 agosto 2009 recante
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE DIVISIONE 5 Via G. Caraci, 36-00157
REQUISITI PSICO-FISICI
REQUISITI PSICO-FISICI DISPOSIZIONI MINIME CONCERNENTI L'IDONEITA' FISICA E MENTALE PER LA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE CRI 1. DEFINIZIONI Ai fini delle disposizioni del presente allegato, i conducenti
AIPAL AREA INTEGRATA PREVENZIONE ATTIVITA' LEGALI. PORTO D'ARMI (licenza di caccia, porto d'armi per difesa personale, detenzione d'arma da fuoco):
AIPAL AREA INTEGRATA PREVENZIONE ATTIVITA' LEGALI PORTO D'ARMI (licenza di caccia, porto d'armi per difesa personale, detenzione d'arma da fuoco): - documento di identità in corso di validità; - certificato
Commissione Medica Locale Provincia di di Ancona Dati Dati statistici Anno Anno 2004/2005
Dati Dati statistici Anno Anno 24/25 Numero totale di utenti, distinti per sesso 6 5 emmine aschi 4 3 2 1 24 25 24 4273 743 25 5742 762 Dati Dati statistici Anno Anno 24/25 Numero totale di conferme, revisioni
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante Attuazione delle direttive
Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata per chi ha almeno 17 anni e la patente A1.
Patente: al via la guida accompagnata per i diciassettenni titolari di A1 Circolare Ministero Infrastrutture e trasporti 19.04.2012 n. 10959 Dal 23 aprile 2012 è in vigore la disciplina sulla guida accompagnata
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO. per i trasporti terrestri
Decr. 7-2-2007 Rilascio della carta di qualificazione del conducente. Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80, S.O. Decr. 7 febbraio 2007 (1). Rilascio della carta di qualificazione del conducente
