Regolamento per l assegnazione in comodato d uso dei beni immobili comunali alle Associazioni o Enti vari non aventi fini di lucro.
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- Giuditta Marinelli
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1 Repubblica Italiana CITTA DI MAZARA DEL VALLO REGOLAMENTO COMUNALE Regolamento per l assegnazione in comodato d uso dei beni immobili comunali alle Associazioni o Enti vari non aventi fini di lucro. - Approvato con Deliberazione Consiliare n. 43 del 27/04/2017.
2 Repubblica Italiana CITTA DI MAZARA DEL VALLO Regolamento per l assegnazione in comodato d uso dei beni immobili comunali alle Associazioni o enti vari non aventi fini di lucro. Art. 1 Principi Generali L Amministrazione comunale, nell intento di valorizzare lo sviluppo e l attività delle libere forme associative della popolazione, al fine di programmare l uso dei propri beni immobili, definisce, sulla base delle segnalazioni degli uffici ai quali è attribuita la gestione del patrimonio e del demanio comunale, la disponibilità dei locali e/o terreni da affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale per il perseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo e nei cui atti costituitivi, statuti o accordi degli aderenti siano previsti: L assenza dei fini di lucro; La democraticità della struttura; L elettività e la gratuità delle cariche associative; La gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; I criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti; Gli obblighi e i diritti degli aderenti; L obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi pubblici e privati, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell assemblea degli aderenti. Art.2 Oggetto Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell utilizzo e della gestione in comodato d uso degli immobili di proprietà del comune da parte delle associazioni o degli Enti senza fini di lucro. I locali sono concessi alle associazioni come sede sociale per l organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle associazioni stesse. Possono, altresì, essere concessi temporaneamente locali comunali per singole iniziative occasionali e/o di carattere straordinario purchè rivestano carattere di notevole interesse per la città. Possono anche essere individuati spazi comuni dove più associazioni, non necessariamente operanti nello stesso settore d intervento, utilizzino locali comuni per l espletamento delle loro attività;
3 Le associazioni o gli Enti che ottengono in concessione beni immobili comunali non godranno di norma di contributi comunali in quanto la concessione stessa dello spazio dovrà essere considerata come elargizione di contributo e, comunque, potranno essere concessi contributi economici solo per iniziative di particolare rilevanza e dovranno essere rendicontate. Nessuna associazione potrà usufruire di più di un locale comunale, salva l ipotesi in cui, soddisfatte tutte le domande, residuino locali disponibili. Art. 3 Requisiti soggettivi Potranno essere ammessi alla concessione in uso degli immobili: 1. Associazioni, Enti, Fondazioni ed altre istituzioni senza fini di lucro con personalità giuridica acquisita ai sensi dell art. 12 del codice civile; 2. enti compresi quelli di culto, i quali se pur non compresi negli elenchi precedenti svolgono attività di pubblica utilità, alla condizione che non ricevano alcun compenso per il lavoro svolto da parte di Enti pubblici. Le associazioni che usufruiscono dei locali non possono pretendere per i servizi resi al comune un corrispettivo. Art. 4 Settori di attività Possono usufruire dell assegnazione dei locali le associazioni o Enti che operano nei seguenti settori di attività e di impegno: 1. tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione sociale, e tutela dei portatori di handicap; 2. assistenza o sostegno a soggetti tossicodipendenti o portatori di handicap sia nel caso di impegno diretto che di appoggio alle famiglie, sia nell ambito assistenziale in senso stretto sia socio culturale; 3. assistenza, sostegno o aiuto, indipendentemente dalla categoria sociale di appartenenza, in quelle situazioni che di per sé creano sofferenza ed emarginazione ( es. malattie mentali, gravi malattie inguaribili, ultimo stadio, ecc.); 4. attività sociali, ricreative, culturali, sportive, di qualità della vita, di tutela nell ambiente e fruizione di beni ambientali, anche attraverso la riqualificazione di spazi urbani pubblici, miranti a produrre aggregazione, sviluppo della creatività, della socialità e dirette ad eliminare il disagio e/o prevenire situazioni di disagio; 5. attività finalizzate a tutelare e valorizzare l ambiente, il paesaggio, specifiche realtà locali ed il patrimonio storico ed artistico; 6. attività finalizzate alla promozione ed al coordinamento delle iniziative in ambito giovanile; 7. attività di sostegno ai compiti di cura e promozione delle politiche familiari; 8. attività finalizzate alla promozione ed alla produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche e promozione delle attività sociali educative, formative, sanitarie e protezione civile.
4 Art. 5 Criteri di valutazione Per l assegnazione degli immobili comunali, di cui al presente Regolamento, si valuteranno i seguenti elementi: servizi che verranno resi al comune con particolare riferimento a quelli di pubblica utilità; numero e qualità delle attività svolte; numero degli aderenti. Art.6 Individuazione dei beni La giunta individua, entro il 31 Gennaio di ogni anno, i beni immobili destinati alle finalità di cui all art. 1, sulla base dell elenco delle disponibilità redatto dal settore competente, e comunque con l esclusione dei beni adibiti ad attività istituzionali del comune. Per ciascun immobile sono riportati: l ubicazione e una descrizione sintetica. L Amministrazione comunale favorisce e promuove la ricerca di case comuni per più associazioni, con lo scopo di: a) ottimizzare l uso degli spazi disponibili sfruttando al meglio particolari caratteristiche strutturali degli immobili; b) favorire l aggregazione di associazioni aventi finalità condivise e la cui convivenza possa essere incentivo per la collaborazione. Presso il settore Patrimonio è tenuto un apposito registro dei locali destinati a sedi di associazioni, con indicato il soggetto assegnatario e le eventuali disponibilità. Tale registro viene aggiornato in relazione ai locali di nuova costruzione, o che si rendano via via disponibili, nonché in base alle assegnazioni stabilite dalla Giunta. Tale registro viene pubblicato e aggiornato sul sito istituzionale del comune. Art. 7 Avviso Pubblico Il dirigente preposto al Patrimonio, a seguito delle determinazioni di cui al precedente articolo, predispone e pubblica il relativo Avviso Pubblico entro 30 giorni dall adozione del provvedimento di Giunta Comunale. L Avviso deve essere pubblicizzato attraverso tutti i mezzi a disposizione del Comune (Sito Internet, URP, Albo Pretorio, Manifesti ecc.) Tutte le convenzioni in scadenza nell anno in corso, sono prorogate fino alla data di pubblicazione dell avviso pubblico successivo. Nella domanda possono essere indicati, in ordine di preferenza, fino a tre immobili fra quelli disponibili.
5 Ai fini di ottimizzare le disponibilità è consentita la presentazione di un unica domanda da parte di due o più associazioni. Art.8 Presentazione della domanda Le associazioni o Enti interessati ed in possesso dei requisiti indicati possono presentare domanda di assegnazione, redatta in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e dall avviso pubblico, indirizzata al Sindaco e al dirigente del settore ufficio Patrimonio, con indicato l attuale recapito dell associazione stessa. La domanda deve contenere: 1. dichiarazione circa l uso e la destinazione dei locali; 2. statuto ed atto costitutivo; 3. numero dei soci; 4. relazione illustrativa dell attività svolta almeno nel triennio passato; 5. relazione illustrativa del programma annuale adottato dagli organi statutari; 6. dichiarazione da cui risulti se l associazione abbia o meno a disposizione dei locali e, eventualmente, in quale stato essi si trovino, ovvero esibizione del provvedimento di sfratto; 7. dichiarazione circa eventuali contributi ricevuti da comuni, province, regioni o comunque enti ad essi riconducibili; 8. le associazioni di nuova costituzione sono esonerate dal presentare la documentazione di cui al punto 4. Art. 9 Istruttoria ed assegnazione La fase istruttoria è curata da una commissione tecnica di valutazione, composta dal Dirigente del Settore Patrimonio, in qualità di Presidente, e dai Dirigenti dei settori interessati: attività culturali, ricreative e servizi sociali. La fase istruttoria consisterà nelle seguenti attività: - verifica della Polizza Assicurativa a tutela dei locali stipulata dal concessionario; - catalogazione delle istanze in base al settore di attività delle associazioni; - esame delle richieste per la verifica dei requisiti richiesti; - la fase istruttoria deve essere portata a termine nei successivi 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti sull Avviso pubblico per la presentazione delle domande; - L assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale, l elenco viene affisso all Albo Pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune. - della avvenuta pubblicazione viene data la più ampia informazione.
6 Art.10 Modalità I locali comunali vengono concessi alle associazioni con contratto di comodato d uso gratuito della durata di due anni. La consegna dei locali, da effettuarsi con apposito verbale redatto dal Settore Patrimonio, è subordinato alla stipula del contratto di comodato, che sarà registrato a spese e cura dell assegnatario. È fatto divieto all associazione assegnataria dei locali di cedere gli stessi anche in parte a terzi a qualunque titolo. Nel caso in cui si accerti tale evenienza l associazione decadrà immediatamente dal godimento. Art.11 Vincoli ed oneri La concessione deve prevedere l assunzione da parte del concessionario degli oneri di manutenzione ordinaria, delle utenze e di tutti gli obblighi gravanti sull immobile e inerenti la gestione ordinaria dello stesso, nonché la custodia e la guardiania, fatto salvo i casi in cui l A.C per motivi tecnici, logistici, sociali decida diversamente, e in tal caso nell atto di comodato gratuito occorre dare esplicita motivazione. Art. 12 Risarcimento danni e polizza assicurativa Il concessionario è tenuto al risarcimento di eventuali danni riscontrati ai locali, agli arredi ed agli impianti e a tal fine deve essere redatta apposita polizza assicurativa. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all avvio del procedimento per la riscossione coattiva fatta salva la facoltà dell Ente di denuncia all autorità competente. Art. 13 Revoca e Recesso La revoca della concessione è disposta dalla Giunta Comunale qualora l associazione assegnataria: a) venga sciolta; b) non eserciti alcuna attività per almeno un anno; c) in caso di cessione di locali, anche in parte, a terzi; d) nel caso in cui i locali vengano usati per diversi scopi da quelli propri dell associazione; e) non presenti la documentazione di cui agli articolo 8 e 9; f) qualora i locali siano palesemente danneggiati e non abbia provveduto al ripristino degli stessi, g) Si sia resa morosa di spese di manutenzione ordinaria di cui il comune sia stato chiamato a rifondere.
7 Può anche revocarsi immediatamente allorquando sopravvenga la necessità da parte del Comune di utilizzare l immobile ovvero, in caso di calamità, emergenza di ordine pubblico, e/o gravi e seri accadimenti per cui si renda necessario l utilizzo per usi propri istituzionali. In tutti gli altri casi l Ente dovrà rendere nota la volontà di revoca al concessionario mediante raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando un termine per il rilascio dell immobile entro 6 mesi. In caso di alienazione dell immobile l ente beneficiario s impegna a rilasciare l immobile nel più breve tempo possibile. Art. 14 Esecutività Il presente regolamento entrerà in vigore il 15 giorno successivo alla pubblicazione nell Albo Pretorio. Art. 15 Norme transitorie e finali Le nuove assegnazioni saranno subordinate alla predisposizione di apposito bando pubblico contenente i requisiti così come previsti dal presente regolamento. Con l entrata in vigore del Regolamento per tutte le concessioni di comodato d uso in essere si procederà ad una verifica per allinearle a quanto prescritto nel presente regolamento.
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