Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

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1 Comune di Santo Stefano Ticino Prov. di Milano C.C. Numero: l, data: OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale L'anno duemilatredicl addi diclannove del mese di Giugno alle ore 21,OO nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si B riunito Il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di l A convocazione. Elenco consiglieri: Presenti 1) GRILLO AUGUSTO SI 2) MARTIRE MARIA TERESA SI 3) OLDANI GIANPAOLO SI 4) PIANTA MARIA GRAZIA SI 5) NEGRONI AURELIO SI 6) OLDANI CARMEN NO 7) FORNAROLI ALBERTO SI 8) FUSAR POLI ELENA ORSOLA SI 9) SERATI ELDA NO 10) TUNESI FRANCO SI Il) VISMARA FIORENZO SI 12) MAININI RINO SI 13) CIAVANNI RAFFAELE NO 14) FUNGARDI SIMONE SI 15) ZANZOTTERA ALESSIO SI 16) TUNESI DANTE REMO SI 17) CHIODINI MARCO SI Partecipa alla seduta Il Dr. Giulio Notarlanni - Segretario supplente del Comune di Santo Stefano Ticino. Il Sig. Augusto Grillo, nella sua qualità di Slndaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

2 C.C. N. 17 DEL ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. VISTI: IL CONSIGLIO COMUNALE l'art. 52 del D.Lgs , n. 446, e s.m.i., che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare generale in materia di entrate; l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs , n. 267, che attribuisce alconsiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti; la L , n. 388, che all'art. 53, comma 16, testualmente recita: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dellladdizionale comunale allllrpef di cui all'articolo 1, comma 3,del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale allllrpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal lo gennaio delllanno di riferimento1'; VISTO il D.Lgs , n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio; RICHIAMATA la circolare del Ministero delle Finanze n. 43lE de , ed appurato che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con la tassa o il canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche, attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza delllente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sullabase di un prowedimento amministrativo), mentre la T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P.ha natura tributaria ed è dovuta all'ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva; RICHIAMATE altresì, le Sentenze della Corte di Cassazione n , e n , da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per I1occupazione della medesima area pubblica, oltre al tributo per l'occupazione di suolo pubblico, anche il canone patrimoniale; PRESO ATTO che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

3 delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze; del valore economico della concessione o autorizzazione; del vantaggio economico ritraibile dalla concessione; RITENUTO opportuno applicare il canone non ricognitorio alle occupazioni che, per destinazione perché di dimensioni inferiori a 0,5 mq., sono di fatto esenti da C.O.S.A.P. ovvero producono [.in gettito C.O.S.A.P. sproporzionato rispetto al beneficio economico ritraibile dalla concessione; VISTO il"rego1amento Comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio" composto da n.9 articoli, redatto secondo le disposizioni vigenti, quale parte integrante del presente atto, allegato sotto la lettera "A"; VSTA altresì la tabella inerente le tariffe in sede di prima applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'allegato "1" del Regolamento, quale parte integrante del presente atto; RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 3. del con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone O.S.A.P. (Occupazione spazi ed aree pubbliche - D. Lgs , n.446)" relativo anche alle tariffe dovute per il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche; VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecriica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs n. 267; VISTO lo Statuto Comunale; VISTI gli artt. 30 e 42 del D. Lgs , n. 267; DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico delbilancio comunale; Entra in aula il consigliere Ciavanni, h. 21:15. Presenta la proposta di deliberazione il Sindaco. Illustra le tariffe che si allegano alla proposta di regolamento. Interventi: Ciavanni, Chiodini. Consiglieri presenti e votanti: n.15 Voti favorevoli n.10 Contrari n. -- Astenuti n. 5 (Ciavanrii - Chiodini - Fungardi - Tunesi D. e Zanzottera) espressi per alzata di mano, DELIBERA

4 l) Le premesse formano parte integrante del presente atto; Di APPROVARE e adottare il "Regolamento Comunale per I'applicazionedel canone patrimoniale non ricognitorio " composto da n. 9 articoli, redatto secondo le disposizioni vigenti, parte integrante del presente attoquale allegato "An; 3) Di APPROVARE altresì le tariffe in sede di prima applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio di cui all'allegato "l" del Regolamento, quale parte integrante del presente atto; 4) Di DARE ATTO che il presente provvedimento avrà decorrenza dal lo gennaio 201 3; 5) Di abrogare le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento. Successivamente, Consiglieri presenti e votanti n. 15 Voti favorevoli n.10 Contrari n. -- Astenuti n. 5 (Ciavanni - Chiodini - Fungardi - Tunesi D. e Zanzottera) espressi per alzata di mano, DELIBERA di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs , stante l'urgenza di procedere nei successivi adempimenti necessari al mantenimento della piena operativita dei servizi.

5 ALLEGATO "A" alla deliberazione del Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO INDICE ART. l - OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO ART. 6 -ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA ART. 8 - RIMBORSI ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. l - OGGETTO DEL REGOLAMENTO l. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potesth regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada). ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO 1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di Santo Stefano Ticino descritte al successivo punto 4) sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di Santo Stefano Ticino esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico. 2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. 3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricogriitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Tipologie di occupazione soggette al canone dove, obbligato al pagamento del canone è il gestore che eroga il servizio pubblico. a) Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.

6 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas ed energia elettrica, linee telefoniche, linee dati e simili; Cabine telefoniche, cabine elettriche, cabine gas, e10 ogni altro manufatto posto su suolo pubblico al servizio delle condutture di cui alle condutture sopra descritte; Sostegni di lampade per illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e simili, in qualunque materiale realizzate; Tralicci di elettrodotto. b) Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa: Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere (il canone è computato in relazione al lato relativo alla base del mezzo installato, espresso in metri lineari, con esclusione della superficie costituita dalla parte strutturale dell'impianto quali i pali di sostegno della struttura): o monofacciale o bifacciale Occupazione permanente di area per istallazione di stazione radio base per telefonia mobile e simili. ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE 1. Il canone di concessione non ricogriitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO l. Il canone concessorio non ricognitorio è dovuto al Comune di Santo Stefano Ticino per ciascun anno solare di durata dell'occupazione. 2. La consistenza da assoggettare a canone concessorio non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'euro. 3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato relativo alla base del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura); 4. In sede di prima applicazione, le tariffe del canone annuo sono quelle riportate nelllallegato "l", e decorrono dal 1 gennaio Le tariffe approvate con il presente regolamento possono essere aggiornate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale, da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1 O gennaio dell'anno di riferimento canone concessorio non ricognitorio è riscosso in aggiunta al canone per I'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) eventualmente dovuta per I'occupazione permanente. ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO 1. Per l'anno di inizio dell'occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di

7 occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni non vengono presi in considerazione. Per le annualità successive a quella del rilascio, il pagamento del canone annuo deve awenire entro il 30 aprile. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1 O gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accettabile. ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI E INTERESSI 1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico awiso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'awiso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n , per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 200,OO ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n Per I'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione serriplice. ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA 1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate awiene: mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602; mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario. 3. Le spese materialmente sostenute per I'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente. ART. 8 - RIMBORSI 1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'awenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito. 2. Non si eseguono rimborsi per importi inferiori complessivamente ad euro 15,OO.

8 ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 1. Le concessioni e le autorizzazioni permanenti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono efficaci se dotate di tutti i requisiti richiesti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Le occupazioni che risultino carenti dei requisiti di ciii al precedente comma, devono essere regolarizzate mediante integrazione della concessione in essere o rilascio di nuova concessione conforme alla legislazione vigente e alle norme del presente regolamento, entro i successivi sei mesi. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata. 4. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n.388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1 O gennaio 2013.

9 ALLEGATO 1 alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. del REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO TARIFFE dal lo gennaio 2013 (per tipologie di concessioni) 1. Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in reaime di concessione Amministrativa 1.1 Condutture sotterranee per la distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, acqua termica, linee telefoniche, linee dati e simili: 1,O0 al netto dell'lva al metrolineare 1.3 Cabine telefoniche, cabine elettriche, cabine gas, e10 ogni altro manufatto posto su suolo pubblico al servizio delle condutture di cui al punto 1.l. 25'00 al netto dellllva al metro quadro 1.4 Sostegni di illuminazione stradale, di linee elettriche, telefoniche e10 altre linee, in qualunque materiale realizzate: E 30,OO al netto dellllva cadauno 1.5 Tralicci di elettrodotto: 350,OO al netto dellllva cadauno 2. Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa 2.1 Impianti pubblicitari e cartelloni di qualsiasi genere: (il canone e computato in relazione alla dimensione della base del cartellone pubblicitario espresso in metri lineari, con esclusionedella parte strutturale dell'impianto quali i pali di sostegno della struttura): monofacciale 100,OO al netto dellllva al metrolineare bifacciale 150,OO al netto dellllva al metrolineare 2.2 Occupazione di area per istallazione di stazione radio base per telefoniamobile e simili: Fino a 30 mq E ,OO al netto dell'lva canone annuo fisso Da31mqa60mq ,OO al netto dellllva canone annuo fisso Da 61 mq in su ,OO al netto dellllva canone annuo fisso

10 COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO Provincia di Milano Allegato alla proposta di: N.... &- del..,... Deliberazione Consiglio comunale 1 9 GIU, 2013 Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO. Parere di regolarità tecnica Ai sensi dell'art. 49 comma 2 del D.Lgs , in merito alla proposta di adozione dell'atto indicato in oggetto, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità tecnica parere Favorevole O Contrario 1 Servizio Finanziario l Parere di regolarità contabile Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 2671'2000, in merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, per le motivazioni in appresso riportate, si esprime in ordine alla sola regolarità contabile parere,&( Favorevole O Contrario LI A.4. (sg. O\ 3 I1 Responsabile del Servizio Finanziario.ssa Maria Colombo.e GLA Parere espresso in applicazione art.49 T.U. (limitatamente alle variazioni di bilancio) In merito alla proposta di adozione dell'atto deliberativo, l'atto proposto risulta essere coerente ed attendibile con riferimento alle previsioni di bilancio, nonch8 alla verifica effettuata dello stato di accertamento delle entrate e di impiego delle spese, si esprime parere O Favorevole O Contrario Il Responsabile del Servizio Finanziario

11 COMUNEDI SANTO STEFANO TICINO Prov. di Milano Via Garibaldi n.9 - C.A.P Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE F.to Augusto GRILLO IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Giulio NOTARIANNI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE I1 sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs , n.267, viene oggi pubblicata allyalbo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Santo Stefano Ticino, lì 2. 1 GIU, 2M3 'S IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dr. Giulio NOTARIANNI Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva ad ogni effetto, ai sensi dell'art comma 3 - del D.Lgs , n.267. Santo Stefano Ticino, li IL SEGRETARIO COMUNALE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO. Santo Stefano Ticino, li IU, 2013 UFFICIO SEGRETERIA

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