ART. 1 Istituzione dell'elenco

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1 REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI FIDUCIA DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MATERA DI CUI ALL ART.125 COMMA 12 DEL D.LGS N.163 ART. 1 Istituzione dell'elenco 1. Ai fini dell attivazione delle procedure di cottimo fiduciario per l affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, previste dall art. 125 del D. Lgs. 163/06 Codice dei contratti pubblici (di seguito Codice ), è istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Matera (di seguito Camera di Commercio o Ente ) l Elenco degli operatori economici di fiducia di cui al comma 12 del predetto art.125 (di seguito elenco ). 2. L elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultino preliminarmente comprovati i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, di cui agli art. 38, 39, 41 e 42 del Codice. 3. Le imprese iscritte secondo le modalità disciplinate dal presente documento sono classificate per categorie merceologiche. 4. La tenuta dell elenco è affidata all Ufficio Provveditorato della Camera di commercio. 5. L elenco viene redatto su supporto cartaceo e/o informatico e contiene le seguenti informazioni: a) numero progressivo; b) denominazione e ragione sociale; c) codice fiscale o n. di iscrizione al Registro Imprese d) n. Repertorio Economico Amministrativo - REA e) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); f) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; g) numero e data di protocollo della richiesta di iscrizione; h) numero di telefono /fax, indirizzo , indirizzo PEC e sito web; ART. 2 Campo di applicazione 1. L'elenco è utilizzato dalla Camera di commercio per l espletamento delle procedure di cottimo fiduciario per l affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, con le modalità e nei limiti previsti dall art. 125 del Codice dei contratti pubblici.

2 2. Resta salva la facoltà da parte della Camera di commercio, nell espletamento delle procedure di affidamento sopra citate, di rivolgersi anche ad imprese non iscritte, al fine di garantire i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e di ricorrere alle convenzioni con Centrali di Committenza. ART. 3 Requisiti per l'iscrizione all'elenco 1. L impresa, che chiede l iscrizione all'elenco, deve essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: a) essere iscritta e/o annotata nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio dell attività relativamente alla categoria merceologica per la quale si chiede l iscrizione nell Elenco; b) essere iscritta in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l iscrizione obbligatoria in detti albi; c) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni né trovarsi in alcuna delle altre condizioni di esclusione di cui all art.38 del Codice; d) non trovarsi in stato di cessazione o sospensione dell attività; e) essere in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alla competente Camera di Commercio. 2. L impresa deve altresì dichiarare, quali requisiti di specializzazione nelle categorie merceologiche richieste: a) l elenco delle principali forniture, servizi e lavori effettuati negli ultimi tre anni; b) il numero medio annuo di dipendenti dell impresa, dei dirigenti e dei tecnici impiegati negli ultimi tre anni; c) l attrezzatura tecnica posseduta; d) il fatturato globale dell impresa negli ultimi tre esercizi. 3. L impresa deve possedere e mantenere attivo un proprio indirizzo di posta elettronica certificata - PEC. 4. Le imprese iscritte possono essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti di cui al presente articolo. 5. L'Ente si riserva di effettuare dei controlli rispetto alle dichiarazioni rese. 6. Le imprese sono tenute a comunicare immediatamente qualsiasi variazione dei requisiti di ammissione (di ordine generale e di specializzazione), pena l'immediata decadenza dell'iscrizione.

3 ART. 4 Domanda di iscrizione 1. Le domande di iscrizione nell elenco devono essere redatte utilizzando esclusivamente l apposito modello predisposto dalla Camera di commercio, reso disponibile sul sito web istituzionale ( pena la mancata iscrizione nell Elenco. 2. Le domande, indirizzate alla Camera di commercio Ufficio Provveditorato Via Lucana n Matera, potranno essere presentate direttamente all Ufficio Protocollo dell Ente oppure inviate per fax o per in formato pdf firmato digitalmente all indirizzo di Posta elettronica certificata PEC cciaa@mt.legalmail.camcom.it, come anche spedite a mezzo dei servizi postali e/o di corriere. Resta inteso che la consegna della domanda è a esclusivo rischio del mittente. 3. L'iscrizione può essere richiesta per più categorie merceologiche. 4. Per le domande che, in sede di istruttoria, risultassero incomplete o irregolari, l Ufficio Provveditorato inviterà l impresa ad integrarle e/o regolarizzarle entro un termine massimo di 30 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, delle integrazioni e/o chiarimenti richiesti, comporterà la non iscrizione. 5. Le domande saranno idonee per l iscrizione nell elenco solo se regolari e complete ovvero se sanate nei termini di cui al precedente comma; in tale ultimo caso saranno ritenute regolari e complete soltanto alla data di acquisizione degli atti di regolarizzazione e/o integrazione risultante dalla data di protocollo in entrata apposta dall Ufficio sulla lettera di trasmissione degli atti stessi. ART. 5 Iscrizione e aggiornamento dell' Elenco 1. L iscrizione è effettuata per categorie merceologiche. 2. Gli operatori economici interessati all iscrizione all Elenco potranno avanzare la propria domanda in ogni momento, nelle forme e con le modalità previste nel presente regolamento. 3. L iscrizione delle imprese in possesso dei requisiti sarà effettuata, secondo un ordine cronologico, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell istanza, qualora completa. Alle imprese che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione dell'avvenuta o mancata iscrizione, con nota firmata dal Segretario generale, inviata a mezzo posta o fax o PEC.

4 4. I titolari o legali rappresentanti delle imprese iscritte all Elenco, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione o aggiornamento dei dati autocertificati e delle dichiarazioni rese. 5. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle comunicazioni, richieste e dichiarazioni pervenute dalle imprese. ART. 6 Sospensione dell iscrizione o cancellazione dall'elenco 1. La Camera di commercio, con procedimento svolto in contraddittorio con l impresa interessata, può procedere alla sospensione dell efficacia dell iscrizione sulla base di verifiche dei requisiti di carattere generale che abbiano evidenziato carenze o temporanee mancanze degli stessi. 2. La sospensione dell iscrizione viene comunicata per iscritto all impresa, e può intervenire anche per la durata di due anni consecutivi quale penalità per inadempimento dell impresa. 3. La cancellazione dall'elenco, oltreché disposta su domanda dell'interessato, opererà automaticamente d ufficio nei seguenti casi: a) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti dall art. 3, comma 1; b) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio della Camera di commercio; c) per le imprese che per almeno tre volte consecutive non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito; d) mancato aggiornamento dei dati come riportato nell art. 3 comma 6 del presente regolamento. ART. 7 Procedura per la sospensione o cancellazione 1. Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo precedente, l Ente comunica l'avvio dei procedimenti di sospensione o di cancellazione al titolare o al legale rappresentante dell Impresa per iscritto. Il procedimento si conclude entro trenta giorni. La sospensione o la cancellazione è adottata con provvedimento del Segretario generale. ART. 8 Utilizzazione dell'elenco 1. L'elenco viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 2 e comunque nel rispetto dei principi del Codice.

5 2. Ove l Ente ritenga di avvalersi dell elenco ai fini dell art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità. 3. L individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. 4. Le condizioni di partecipazione e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere saranno specificate nelle lettere d invito. ART. 9 Effetti e validità dell iscrizione 1. L iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all art.38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario. 2. L iscrizione all elenco fiduciario ha validità permanente, sempre che continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all iscrizione. ART. 10 Pubblicità 1. L esistenza della procedura di iscrizione nell elenco dei fornitori fiduciari della Camera di commercio è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito Web dell Ente ( 2. In fase di istituzione dell Elenco viene data ulteriore pubblicità mediante l invio dell avviso alle locali associazioni di categoria delle imprese e mediante comunicato stampa. ART. 11 Trattamento dati personali In ottemperanza a quanto disposto dall art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196, denominato Codice in materia di protezione dei dati personali, si informa che l Ente gestirà l archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l iscrizione all elenco fornitori. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

6 ART. 12 Disposizioni transitorie e finali In fase di istituzione dell Elenco le domande di iscrizione potranno essere presentate dal 2 al 31 gennaio L iscrizione delle imprese in possesso dei requisiti sarà effettuata entro il 30 aprile 2012.

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