REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
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- Elvira Molinari
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1 REGOLAMENTO ALBO FORNITORI 1
2 INDICE ART. 1. PREMESSA...3 ART. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE...3 ART. 3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE...3 ART. 4. REQUISITI PER L ISCRIZIONE ALL ALBO FORNITORI...3 ART. 5. FORMA DELLA DOMANDA...4 ART. 6. PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE...4 ART. 7. ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO DELL ALBO FORNITORI...5 ART. 8. PROCEDURE DI AFFIDAMENTO...5 ART. 9. CANCELLAZIONE DALL ALBO FORNITORI...5 ART. 10. PUBBLICITÀ...5 ART. 11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI...6 ART. 12. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY E DI SEGRETI COMMERCIALI ED INDUSTRIALI DEGLI OFFERENTI, E RISERVATEZZA DEI DATI DI SOGGETTI TERZI IN POSSESSO DI TECNOSERVICECAMERE...6 ART. 13. RINVIO NORMATIVO...6 ART. 14. ENTRATA IN VIGORE...6 2
3 ART. 1. Premessa 1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze di TecnoServiceCamere S.C.p.A (di seguito Società ), disciplina la tenuta dell Albo Fornitori previsto dall articolo 125, comma 12, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (di seguito Codice ). 2. L Albo Fornitori ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o prestatori di servizi) per i quali risultano preliminarmente dichiarati e comprovati ai sensi del D.P.R. 445/2000 i requisiti di ordine generale, capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 34, 37, 38, 39, 41 e 42 del Codice. 3. L iscrizione di un operatore economico nell Albo Fornitori costituisce presunzione di idoneità di partecipazione per quel soggetto alle procedure di affidamento di servizi e forniture da parte della Società. ART. 2. Campo di applicazione 1. L Albo Fornitori viene utilizzato dalla Società per l espletamento delle procedure in economia di importo inferiore alla soglia di cui all art. 28 del Codice, pari ad euro oltre IVA, salva successiva modificazione di detta soglia. La Società ha facoltà di rivolgersi anche a soggetti non iscritti all Albo. 2. La domanda di iscrizione all Albo Fornitori, le dichiarazioni e documentazioni ovvero gli altri elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il fine di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all Albo Fornitori medesimo, senza la costituzione di un vincolo in capo alla Società in ordine all assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti. ART. 3. Operatori economici ammessi a presentare domanda di iscrizione Possono presentare domanda d iscrizione all Albo Fornitori gli operatori economici di cui all art. 34 del Codice, purché non versino nelle condizioni di esclusione di cui all art. 38 dello stesso Codice e che siano in possesso dei requisiti di cui all art. 4 del presente regolamento. ART. 4. Requisiti per l iscrizione all Albo Fornitori 1. L operatore economico che avvia con la propria richiesta il procedimento di iscrizione all Albo Fornitori deve dichiarare e comprovare di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di seguito predeterminati: a. Iscrizione, qualora obbligatoria, nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. relativa al settore merceologico per il quale si chiede l iscrizione, con avvenuta denuncia di inizio attività; b. Insussistenza delle cause di esclusione e di divieto a contrarre di cui all art 38 del Codice; c. Essere in regola con gli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente 3
4 normativa in materia; d. Essere in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla vigente normativa in materia; e. Essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e delle tasse; f. Non trovarsi nelle condizione di esclusione previste dalla legge 31 maggio 1965 e s.m.i. 2. L operatore economico può essere altresì tenuto a dichiarare e comprovare i seguenti requisiti di ordine speciale: a. Iscrizione ad ordine professionale b. Direzione Tecnica se diverso dal legale rappresentante c. Operatività del soggetto d. Elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati negli ultimi tre anni; e. Eventuali certificazioni di qualità e attestazioni in possesso dell operatore; f. Eventuale possesso di strumenti e macchinari g. Numero del personale e relative qualifiche h. Dichiarazione concernente il fatturato globale negli ultimi tre esercizi; i. Indicazione del conto corrente dedicato Legge 136/ Gli operatori economici iscritti hanno l onere di comunicare, entro il termine di 60 giorni dall evento, qualsiasi variazione od aggiornamento in merito ai fatti dichiarati nella domanda di iscrizione. 4. La Società può avviare procedure di controllo di conformità e di permanenza dei requisiti. Qualora, all esito del controllo, dovesse risultare la sopravvenuta carenza dei requisiti la Società potrà disporre la cancellazione dall Albo. ART. 5. Forma della domanda 1. Gli operatori che intendono richiedere l iscrizione all Albo Fornitori, devono presentare domanda mediante il modulo disponibile sul sito web in e presso la sede della Società. 2. Con la sottoscrizione l operatore economico istante dichiara il possesso di tutti i requisiti previsti per l iscrizione all Albo Fornitori. 3. Nel modello di domanda sono rese le dichiarazioni che verranno fornite ai sensi del D.P.R. 445/ La domanda dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale dell operatore economico. 5. Le domande complete del documento di identità del sottoscrittore dovranno essere inviate mediante a [email protected] oppure via Fax ART. 6. Procedimento di iscrizione 1. Qualsiasi operatore economico può richiedere in qualsiasi momento di essere inserito nell Albo Fornitori della Società. 2. Le richieste di iscrizione possono avere ad oggetto più categorie merceologiche nelle quali l operatore intenda essere inserito. 4
5 3. Nel caso in cui la documentazione fosse irregolare o incompleta, potranno essere richieste le opportune integrazioni, che devono essere fornite entro il termine di 15 giorni dal momento della ricezione della richiesta della Società. ART. 7. Iscrizione e aggiornamento dell Albo Fornitori 1. Sulla richiesta di iscrizione si pronuncia la Società entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento, L accoglimento della richiesta comporta l inserimento nell Albo e, nello specifico, in una o più categorie merceologiche di cui all Allegato L Albo Fornitori viene aggiornato dalla Società rispetto all adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di iscrizione, ovvero alla ricezione dell aggiornamento o della variazione. ART. 8. Procedure di affidamento Con riferimento a ciascuna delle categorie di servizi e forniture di cui all allegato 2 del presente regolamento, la Società, ai sensi dell articolo 125 del Codice, adotterà le procedure di affidamento descritte nel Regolamento per le acquisizioni in economia di servizi e forniture. ART. 9. Cancellazione dall Albo Fornitori Al verificarsi degli eventi di seguito elencati: a. omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza o alla successiva venuta meno dei requisiti di iscrizione; b. perdita anche di un solo dei requisiti di ordine generale previsti dall art. 4.1; c. mancata presentazione di offerte per quattro inviti nel corso di un anno solare, senza fornire in merito alcuna giustificazione scritta; d. risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; e. espressa richiesta da parte dell operatore economico; f. accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o delle forniture o dei lavori, ad insindacabile giudizio g. cessazione dell attività dell operatore economico. la Società procederà d ufficio alla cancellazione dell operatore dall Albo. ART. 10. Pubblicità 1. Il presente regolamento e l avviso agli operatori economici circa la possibilità di presentare domanda di iscrizione all Albo Fornitori a norma del presente regolamento, saranno pubblicati sul proprio sito internet 2. La Società provvederà altresì a dare idonea pubblicità a qualsiasi modifica del presente regolamento. 5
6 ART. 11. Trattamento dei dati personali Tutti i dati, di cui la Società entri in possesso in esecuzione del presente regolamento, saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla legge ed in conformità alle previsioni contenute nella vigente legislazione in materia di protezione dei dati personali. ART. 12. Disposizioni in materia di privacy e di segreti commerciali ed industriali degli offerenti, e riservatezza dei dati di soggetti terzi in possesso di TecnoServiceCamere 1. Nell esecuzione delle procedure di acquisto e nell'esecuzione dei relativi contratti, la Società si conforma pienamente alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/ A tal fine, la Società garantisce appieno la riservatezza dei dati di cui sia venuta in possesso in occasione o per effetto delle suddette procedure, stabilendo al riguardo forme adeguate di trattamento dei dati e di garanzia della loro riservatezza, compatibilmente con i principi in materia di diritto di accesso agli atti di cui alla legge 241/1990, alle corrispondenti previsioni normative in tema di appalti pubblici ed alle relative disposizioni di attuazione ed esecuzione. 3. In sede di richieste di accesso agli atti la Società contempera le esigenze sottese all'accesso con quelle relative alla natura riservata o segreta delle informazioni e dei dati richiesti, provvedendo anche alle obliterazioni del caso nel corpo degli atti esibiti. 4. AI fine di tutelare i dati personali di soggetti terzi in possesso della Società, nei casi in cui l'esecuzione del contratto affidato comporti l'accesso o la conoscibilità di informazioni dalla natura riservata o soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 196/03, la Società introduce contrattualmente tutti gli accorgimenti necessari a vincolare l'esecutore alla riservatezza ed al segreto, calibrando gli strumenti di accesso ai dati eventualmente messi a disposizione del contraente in maniera tale da consentire la visibilità delle sole informazioni essenziali per l'esecuzione delle prestazioni commesse. ART. 13. Rinvio normativo 1. Il presente regolamento ha carattere di normativa speciale per gli affidamenti ivi previsti. Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato, si rinvia ai principi e alle norme, in quanto applicabili, di cui al Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di attuazione, alle previsioni del codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili ed applicabili. 2. Le disposizioni di cui al presente regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari, sia a livello comunitario che nazionale. ART. 14. Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 23 settembre 2013 ed è reso pubblico mediante la pubblicazione sul sito internet 6
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