Cantieri: modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro previste dal decreto Bersani.
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1 Cantieri: modifiche alla normativa sulla sicurezza sul lavoro previste dal decreto Bersani. di Damiano Romeo, amministratore della Romeo Srl. Il D.L. 223, del 4 luglio 2006, convertito in legge n. 248 del , Gazzetta Ufficiale 186 dell 11 Agosto, oltre a modificare in modo sostanziale il rapporto solidale tra committente e appaltatore, interviene sugli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Sospensione dei lavori; in caso di lavoro nero o superamento dei limiti previsti dalla legge sull orario di lavoro. Dal 01/10/2006 tutti i lavoratori subordinati ed autonomi che lavorano in cantiere devono avere una tessera di riconoscimento. Assunzione certa dei lavoratori prima di entrare in cantiere. Estensione del rapporto solidale al committente per la verifica che i lavoratori abbiano le tessere di riconoscimento. Il decreto convertito in legge, ed entrato in vigore il , affronta una molteplicità di aspetti legati sia ad una maggiore sicurezza che ad una maggiore regolarità all interno dei cantieri, tra le novità introdotte riportiamo: 1. La sospensione dei lavori; 2. L inizio del rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni; 3. La tessera di riconoscimento; 4. Il rapporto solidale tra appaltatore e subappaltatore; 5. Le agevolazioni contributive; 6. Le sanzioni. La sospensione dei lavori: L utilizzo del personale non registrato nei cantieri edili, oltre determinati limiti (20%), e la violazione delle disposizioni sull orario di lavoro e dei riposi, in aggiunta alle sanzioni previste per le singole omissioni, può comportare anche la sospensione dei lavori. Il comma 1 dell articolo 36 bis stabilisce infatti che il personale ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro (DPL), anche su segnalazione degli ispettori INPS e INAIL, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori qualora: Riscontri l impiego di personale non risultante da scritture e/o documenti obbligatori in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati; Registri ripetute violazioni della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo giornaliero e settimanale (D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66). Al provvedimento di sospensione adottato dalla DPL farà seguito un provvedimento del Ministero delle Infrastrutture con il quale verrà interdetto all impresa di partecipare a gare pubbliche e di stipulare contratti con la pubblica amministrazione per tutta la durata della sospensione. Alcune delle soluzioni adottate, nella prospettiva della loro materiale applicabilità, suscitano perplessità. Prendiamo, ad esempio, la descritta fattispecie di illecita presenza del personale nel cantiere, alla quale farebbe da contrappunto una situazione di formale correttezza dei rapporti di lavoro risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. La semplice mancanza di registrazioni, se ne deduce, potrebbe condurre alla più grave risoluzione della sospensione del cantiere. Stessa conseguenza ove gli ispettori rilevassero la reiterazione di violazioni connesse al rispetto dell orario di lavoro. Occorre su questo versante, al fine di individuare correttamente il problema e riscontrare in modo oggettivo l eventuale illecito, incrociare i dati di tre distinti strumenti previsti dalla normativa vigente, essi sono: 1. il libro matricola, art. 20 c. 1 del DPR 1124/65, dal quale si riscontra l assunzione del lavoratore certezza del rapporto di lavoro ; 2. il libro paga o libro presenze, art. 20 c. 2 del DPR 1124/65, dal quale si riscontra la presenza dei lavoratori in cantiere ed il numero di ore lavorate, certezza della presenza e del numero di ore lavorate ; 3. la tessera di riconoscimento, art. 36 bis Legge 248/06, dalla quale si riscontra attraverso la fotografia la corrispondenza del lavoratore, certezza della persona. 1
2 In caso di sospensione delle attività la revoca del provvedimento di blocco potrà avvenire solo dove sia fornita prova del ripristino delle regolari condizioni di lavoro. Il Ministero del Lavoro è intervenuto con una nota del 30 agosto 06 precisando che la sospensione del cantiere avviene solo se il personale è totalmente sconosciuto all amministrazione oltre che non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in questo caso è considerato lavoratore in nero, quindi valutato ai fini della sospensione dei lavori. Altro aspetto ancora non chiaro è quello relativo agli illeciti commessi prima dell entrata in vigore della legge Bersani. In questo caso il regime sanzionatorio è quello previsto dalla medesima legge o da quella precedente? L assenza di un chiarimento da parte del ministero non rende certezza sulla data, infatti alcuni illeciti possono essere stati fatti prima del 12 agosto 06 ma riscontrati solo successivamente, a questi quale normativa sanzionatoria si applica? E auspicabile che il Ministero, come già intervenuto il 30/08/2006, intervenga nuovamente chiarendo anche questo aspetto. L inizio del rapporto di lavoro nel settore delle costruzioni: L articolo 86 del decreto legislativo 276/03 (legge Biagi) aveva già previsto l obbligo per i datori di lavoro del settore edile, in deroga alle disposizioni di carattere generale, di comunicare l assunzione di lavoratori non contestualmente, ma il giorno prima dell inizio del rapporto di lavoro. Tuttavia, aveva anche stabilito che l obbligo sarebbe decorso dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell articolo 4 bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 81. Vale a dire che dalla data che avrebbe dovuto essere fissata dal decreto di approvazione del modulo da utilizzare per la comunicazione. Il c. 6 dell art. 36 bis legge 248/06 modifica il decreto legislativo, eliminando il periodo nel quale era previsto che l obbligo sarebbe scattato dopo il decreto di approvazione del modello. Da oggi dunque i datori di lavoro edili saranno tenuti a comunicare al centro provinciale per l impiego l assunzione dei lavoratori il giorno prima dell inizio del rapporto di lavoro. La comunicazione deve essere effettuata mediante documentazione avente data certa (raccomandata, consegna a mano con ricevuta eccetera). Primo giorno a rischio dunque, la disposizione mira a contrastare il lavoro nero e a promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro: è un dato di fatto che, secondo un indagine condotta dalle OO.SS. dei lavoratori, in edilizia gli infortuni accadono più frequentemente nel primo giorno di lavoro: nel 2005 la percentuale sul totale è dell 11,4 % mentre per quanto riguarda quelli mortali si arriva al 12% (su 100 casi n. 12 sono al primo giorno di lavoro???). Questa domanda ha comunque una spiegazione, fino ad oggi, alcuni imprenditori con pochi scrupoli hanno fatto lavorare in cantiere operai non regolarmente assunti (in nero), e nel caso di infortunio, anche mortale hanno proceduto con l assunzione il giorno dell incidente. In altre parole; hanno assunto un lavoratore già morto. Le nuove disposizioni dovrebbero impedire o almeno ridurre tale fenomeno che evidenzia la barbarità ancora presente in questo settore. Si cerca così di contrastare il fenomeno non concedendo più i cinque giorni di tempo che hanno invece gli altri datori di lavoro per comunicare al Centro per l impiego le assunzioni effettuate. In caso di violazione sia applica la sanzione amministrativa pecuniaria (comma 3 dell articolo 19 del D. Lgs. 276/2003) da 100 a 500 per ogni lavoratore interessato. Peraltro, la violazione stessa può essere regolarizzata a seguito di diffida ad adempiere da parte del personale ispettivo, con il versamento della sanzione determinata ai sensi dell articolo 13 del D. lgs. 124/2003, in 100 per ogni lavoratore interessato. Nella tabella 1 vieni riportato il nuovo articolo 86 D. Lgs. 276/03. La tessera di riconoscimento: In tutti i cantieri edili i lavoratori (compresi quelli autonomi che lavorano all interno) dovranno essere immediatamente identificabili. Il comma 3 dell articolo 36 bis dispone infatti che dal 1 ottobre 2006 i datori di lavoro che debbono munire il personale dipendente di tessera di riconoscimento, corredata da fotografia e contenente l indicazione del datore di lavoro. I lavoratori autonomi che operano nei cantieri devono provvedere autonomamente a questo obbligo. Se nel cantiere lavorano più imprese con lavoratori dipendenti e più imprese con lavoratori autonomi, è prevista una responsabilità solidale nei confronti del committente. Il coinvolgimento di quest ultima figura implementa le responsabilità solidali a suo carico, (retribuzioni, contributi, tasse, assicurazioni, imposte e adesso anche la presenza delle tessere). Molto probabilmente tale verifica in cantiere dovrà essere eseguita dal CSE (coordinatore in fase di esecuzione, art. 5 D. Lgs. 494/96 s.m.i.) in quanto questa figura per conto del committente esercita la funzione di 2
3 controllore della regolarità in materia di sicurezza nel cantiere. Sono esonerati dall obbligo della tessera individuale i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, che in alternativa dovranno registrare i lavoratori occupati giornalmente in registri vidimati dalla DPL. Il datore di lavoro che viola le disposizioni è soggetto ad una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore non munito di tessera di riconoscimento o registrato. Una sanzione amministrativa, da 50 a 300 euro, è prevista anche per il lavoratore che non provvede a esporre la tessera. La nuova disposizione porta con se il rischio di una registrazione doppia in edilizia, il comma 4 art. 36 bis, dispone che i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possano assolvere all obbligo appena descritto mediante annotazione su un apposito registro di cantiere degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Per individuare i personale dipendente, le nuove regole introdotte dalla legge 248/06 precisano che si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati, prescindere dai rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi gli autonomi, i quali sono tenuti ad instaurare, in proprio, la tessera di riconoscimento prevista generalmente per i lavoratori edili in base al comma 3 art. 36 bis. Questo registro deve essere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, competente per territorio dove si svolgono i lavori e deve essere tenuto sul luogo di lavoro, evidentemente, per essere esibito al personale ispettivo in caso di controllo. La nuova normativa non precisa, tuttavia, i termini entro i quali devono essere effettuate queste annotazioni se cioè, all inizio della giornata lavorativa, nel corso o alla fine di questa, o se all inizio della giornata devono essere effettuate le annotazioni relative al giorno precedente. Nel prevedere l obbligo di istituzione del nuovo registro, seppure nelle aziende edili dove operano complessivamente meno di dieci lavoratori, tra dipendenti e autonomi, è probabile che non si sia tenuto conto che già l articolo 20 c.1 del DPR 1124/65 prevede che i datori di lavoro debbano tenere un libro matricola nel quale siano iscritti, nell ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell ammissione al lavoro tutti i prestatori di opera. Lo stesso articolo 20 c.2 aggiunge l obbligo della tenuta di un libro paga (conosciuto come libro presenze o giornaliera) dove, tra l altro, deve essere indicato il numero delle ore lavorate per ciascuna giornata, ovvero la giornata presenza. L articolo 21 dello stesso decreto prevede poi che i libri di matricola e paga debbano essere tenuti sul luogo di lavoro per essere esibiti agli organi di vigilanza. A questo fine, non possono essere rimossi, neanche temporaneamente (devono essere tenuti in cantiere). Le violazioni a questi obblighi sono punite con la sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Sembra che il nuovo registro introdotto dall articolo 36 bis, seppure limitato ai soli lavoratori dipendenti del datore di lavoro edile, sia una duplicazione di quelli previsti dal DPR 1124/65. Questo potrebbe comportare perplessità in sede di controlli. Non è chiara infatti in sede di controlli la sorte di eventuali discordanze che dovessero emergere tra le diverse registrazioni. E non è chiaro in particolare, se il datore di lavoro che adempia correttamente alle disposizioni previste dal DPR del 1965, e non anche, o a quelle disposte dall articolo 36 bis, sia comunque passibile anche della sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dello stesso articolo 36 bis (da 100 a 500 per ciascun lavoratore a cui la sanzione si riferisca). La scelta del registro per le piccole imprese, voluta per semplificare gli atti amministrativi, rischia di complicarli enormemente, si suggerisce anche alle aziende o cantieri con meno di 10 dipendenti di adottare la tessera al posto del registro. In merito ai contenuti della tessera di riconoscimento il legislatore è stato vago, parla dei dati del datore di lavoro e del lavoratore. Poiché la tessera deve rispondere ad un bisogno di trasparenza e regolarità del rapporto di lavoro, si ritiene che la stesa debba contenere ad es. le posizioni assicurative e previdenziali INPS, INAIL, Cassa Edile e il n. di matricola del lavoratore, nella tabella 3 si riporta un esempio di tessera. Il rapporto solidale tra appaltatore e subappaltatore Queste nuove disposizioni 1, art. 35 commi si applicheranno successivamente all emanazione di un decreto del Ministero dell Economia ei concerto con il Welfare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, che individui la documentazione attestante l assolvimento degli adempimenti. La conversione in legge del decreto 1 Vedi Ambiente & Sicurezza n
4 223/06 vede questa novità in merito all individuazione della documentazione attestante l avvenuto assolvimento degli obblighi da parte del subappaltatore. Al fine di dare certezza agli atti, si ritiene corretta la soluzione prospettata, dove mediante un decreto ministeriale si fissano i documenti (ad es. DURC, F24, distinta di pagamento delle retribuzioni, ecc.) che costituiscono lo strumento per la verifica dell avvenuto adempimento da parte del subappaltatore, riducendo così eventuali contenziosi. Le agevolazioni contributive Il comma 8 dell articolo 36 bis introduce una nuova limitazione al diritto di fruire delle agevolazioni contributive spettanti alle imprese edili in virtù della legge 244/95 (pari all 11.50%). Da oggi, non potranno usufruire della riduzione contributiva, anche se in possesso di tutti i requisiti precedentemente previsti: I datori di lavoro non in possesso dei requisiti per i rilascio del DURC; I datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Le sanzioni Per un anno di attività svolta da un lavoratore irregolare, a carico del datore potrebbe scattare una sanzione amministrativa fino a 42 mila euro (150 *200 gg. di lavoro si maxsanzione). Le nuove disposizioni si applicano, a partire dal 12 agosto 06, inasprendo la precedente maxisanzione per la lotta al lavoro nero prevista dall articolo 3 del DL 12/02 (legge 72/02). Il nuovo importo, infatti, va da a 12 mila euro per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Il nuovo articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legge 12/02, modificato dalla legge 248/06, dispone che l importo delle sanzioni civili connesse all omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore non può esser inferiore a 3mila euro, indipendentemente dalla durata della prestazione accertata. Secondo il nuovo testo dell articolo 3 del decreto legge 12/02, convertito dalla legge 72/02, per la sanzione non è ammessa la procedura di diffida prevista dall articolo 13 del decreto legislativo 124/2004. Tra le novità introdotte dal articolo 36-bis, legge n. 248/06, va ricordato che la maxisanzione non è comminabile solo in edilizia, ma in genere in qualunque settore in cui si possa riscontrare lavoro sommerso, e non solo se i lavoratori trovati fuori regola sono subordinati, ma anche se sono autonomi. E si paga caro pure per i collaboratori familiari non risultanti dalle scritture di lavoro. La sintesi delle sanzioni applicabili è riportata nella Tabella n. 2. Tabella 1 Il nuovo articolo 86 D. Lgs. 276/03 10 bis: Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione di cui all articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1ottobre 1996, n.510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.608, il giorno antecedente alla data di instaurazione dei rapporti, mediante documentazione avente data certa. 10 ter: La violazione degli obblighi di cui al comma 10 bis è punita con la sanzione di cui all articolo 19, comma 3 Tabella 2 Sintesi delle Sanzioni applicabili Decorrenza Disposizione Sanzione Già in vigore (art. 36 bis) Obbligo per i datori di lavoro del settore edile di comunicare al centro per l impiego l assunzione dei dipendenti entro il giorno antecedente l instaurazione del rapporto di lavoro. Da 100 a 500, con possibilità di diffida ispettiva ad ottemperare. 4
5 Dal 1/10/2006 (art. 36 bis) Successivam ente all adozione di un decreto interministeria le Finanze/Lavo ro, da emanare entro il 10 novembre (art. 35 commi 28-34) Sospensione dell attività del cantiere su provvedimento del per sonale ispettivo del ministero del Lavoro in caso di impiego di lavoratori irregolari (superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati in cantiere) ovvero in caso si reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e riposo giornaliero e settimanale. I benefici contributivi di lavoro del settore edile (riduzione dell 11,50 per cento) sono riconosciuti solo nel caso dei requisiti per il rilascio del DURC da parte delle stesse Casse edili. Coloro che lavoro nei cantieri devono esporre il tesserino di riconoscimento corredato da fotografia contenente le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Se i lavoratori (dipendenti o autonomi) sono meno di dieci il tesserino può essere sostituito con la tenuta di un registro vidimato dal Dpl nel quale annotare i lavoratori giornalmente impiegati nel cantiere. Opera la responsabilità solidale dell appaltatore con il subappaltatore anche per l effettuazione e il versamento dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. Tabella 3 Schema di tessera di riconoscimento IMPRESA Rossi Srl Datore di lavoro Mario Rossi Sede Milano via Po, 10 INPS INAIL Cassa Edile 1212 Prov. MI LAVORATORE Cognome e nome Bianchi Carlo Nato il 07/07/1980 Matricola 3366 Tessera di riconoscimento conforme all art. 36 bis Legge 248/06 Applicazione della cosiddetta maxi sanzione da 1500 a , per l impiego di lavoratori in nero. Possibile interdizione alla partecipazione a gare pubbliche e alla contrattazione con la PA per un periodo aggiuntivo che può andare dal doppio della durata della sospensione ad un massimo di due anni. La riduzione non può essere applicata per 5 anni neppure se i datori di lavoro e che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. La violazione comporta l applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da 100 a 500 per ogni lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con una sanzione amministrativa, da 50 a 300. Opera la responsabilità solidale se l appaltatore non verifica, prima del pagamento del corrispettivo, il corretto assolvimento degli adempimenti da parte del subappaltatore. Il committente che paga quanto dovuto all appaltatore senza che questo abbia esibito la documentazione dell assolvimento di tutti gli obblighi previsti è punito con la sanzione da a se detti obblighi non sono stati eseguiti dall appaltatore e da eventuali subappaltatori. 5
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