COMUNE DI CODIGORO PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

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1 COMUNE DI CODIGORO PROVINCIA DI FERRARA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Allegato C alla Delibera di Consiglio Comunale N. 24 del 30/04/2013 Testo coordinato con le modifiche apportate dalla delibera del C.C. n. 17 del 27/04/2016

2 Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli Art. 3 Base imponibile delle aree fabbricabili Art. 4 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Art. 5 Aree fabbricabili divenute in edificabili Art. 6 Nozione di abitazione principale e pertinenze Art. 7 Equiparazione all abitazione principale Art. 8 Esenzioni e altre forme di agevolazione Art. 9 Caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione Art. 10 Versamenti e interessi Art. 11 Rimborsi e compensazione Art. 12 Attività di recupero Art. 13 Riscossione coattiva Art. 14 Disposizioni finali

3 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina l applicazione nel Comune di Codigoro dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e dall articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n Il presente regolamento è adottato nell ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 confermata dal Decreto Legislativo 23/ Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti. 4. Soggetto attivo dell imposta è il Comune di Codigoro Art. 2 - Base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto e dei terreni agricoli 1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i moltiplicatori previsti dall articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella: GRUPPO CATASTALE FABBRICATI RIVALUTAZIONE Legge 662/96-art. 3 commi 48 e 51 MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA A ABITAZIONI 5% 160 A 10 (uffici e studi privati) 5% 80 B (colonie, asili, ospedali) 5% 140 C1 (negozi, bar, botteghe) 5% 55 C2 C6 C7 (magazzini posti auto tettoie) 5% 160 C3 C4 C5 ( laboratori, stabilimenti balneari) 5% 140 D (opifici, alberghi, 60 per il dal 1 fabbricati produttivi) 5% gennaio 2013 D5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni) 5% Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell articolo 5 del D. Lgs. 504/ Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

4 Art. 3 - Base imponibile delle aree fabbricabili 1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche e, comunque, come risultante da atto pubblico o perizia giurata e non inferiore ai valori venali deliberati dalla Giunta Comunale. 2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato. 3. Al lotto di terreno di metratura inferiore al minimo previsto per l'edificazione dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico, con possibilità edificatoria condizionata, è applicata una riduzione fino al 60 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area e sia oggetto di edificazione dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione e la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui al comma Al lotto di terreno, individuato da mappale specifico, identificato dallo strumento urbanistico come edificabile, ma non sfruttabile per la particolare configurazione topografica, viene applicata una riduzione fino all'80 per cento. Nel caso in cui il lotto sia annesso ad altra area oggetto di edificazione, dalla data di inizio dei lavori di edificazione non verrà più applicata la riduzione, ma la valutazione dell'area fabbricabile seguirà i normali criteri determinati dalla Giunta con le modalità di cui al comma Ai fini dell'individuazione della base imponibile delle aree fabbricabili il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse, nonché le riduzioni di cui ai commi 3 e 4. Art. 4 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 1. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, nonché agli imprenditori agricoli professionali come definiti dall art. 1 del Dlgs. 99/ Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente per l intero, solo da uno o alcuni dei comproprietari in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale come definiti dall art. 1 del Dlgs. n. 99/2004, la finzione giuridica opera nei confronti di tutti i contitolari. Art. 5 - Aree fabbricabili divenute inedificabili 1. Su richiesta dell interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell imposta.

5 2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all abuso. 3. Il rimborso è pari alla differenza tra l imposta versata sul valore venale dell area edificabile e l imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno. 4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l ultimo acquisto a titolo oneroso dell area stessa. 5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 6 - Nozione di abitazione principale e pertinenze 1. Per abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell articolo 13 del Decreto Legge 201/2011, si intende l immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. 2. Per pertinenze dell abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 (depositi, cantine e simili) C6 (stalle, scuderia, rimesse e autorimesse) e C7 (tettoie soffitte e simili), nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte unitamente all unità ad uso abitativo. Art. 7 - Equiparazione all abitazione principale 1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell applicazione dell aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. 2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell applicazione dell aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all estero, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze. Art. 8 Esenzioni e altre forme di agevolazione 1. L esenzione di cui all articolo 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs 504/92 si applica a tutti gli immobili a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

6 Art. 9 Caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ordinaria 1. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile prevista dall Art. 4, comma 4, lettera b, del D.L. 16/2012 convertito in L. 44/2012 e successive modificazioni, si determinano le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta dei fabbricati, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, che dovessero presentarsi in almeno una delle seguenti condizioni: a) insalubri qualora la presenza di umidità abbia una consistenza e diffusione tale da interessare l intero fabbricato e rendere pertanto critiche le condizioni igienico-sanitarie; b) privi dei servizi igienici e/o dei seguenti impianti: riscaldamento, elettrico, gas ed idrico; c) pericolosi per cedimenti strutturali. 2. Le caratteristiche di cui al comma 1 possono essere accertate: a) dall Ufficio Tecnico comunale con spese a carico del possessore; b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. N. 445 del 28/12/2000. Art. 10 Versamenti e interessi 1. Il versamento dell imposta dovuta al Comune per l anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, secondo le disposizioni dell articolo 17 del D. Lgs 241/97 esclusivamente mediante utilizzo del Modello F I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 4,00. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. 3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore. 4. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di cui all articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 (due) punti percentuali, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. 5. Nel caso di decesso avvenuto nel 1 semestre del l'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2 semestre dell'anno gli ered i, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo. 6. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell imposta di competenza comunale in presenza di situazioni particolari. Art. 11 Rimborsi e compensazione 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell istanza.

7 2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso legale di cui all articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili. 3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 4,00; 4. Per il rimborso dell IMU relativo ad immobili per i quali è prevista la quota di riserva dello Stato (0,38%), il comune rimborserà la sola quota di imposta di spettanza comunale. 5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione. Art. 12- Attività di recupero 1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. Art. 13 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910. Art. 14 Disposizioni finali 1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento. 2. Il presente regolamento entra in vigore il 1 ge nnaio 2012.

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