PROVINCIA DI VERONA Settore Ecologia Servizio Gestione Rifiuti U.O. Rifiuti Speciali
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1 Settore Ecologia Servizio Gestione Rifiuti U.O. Rifiuti Speciali Pratica n. Pagina 1/5 Circolare prot. n del 09/06/2006 e successive integrazioni Alle Aziende che operano il recupero dei rifiuti non pericolosi in regime semplificato iscritte al registro provinciale recuperatori ed agli impianti di frantumazione in procedura semplificata ed ordinaria Loro sedi Oggetto: Modifiche al DM 5/02/1998 sul recupero di rifiuti in procedura semplificata apportate dal DM 5/04/2006, n Si informano le Spett.li Aziende in indirizzo, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2006, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, intitolato Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, avente ad oggetto Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Il regolamento in parola è stato adottato a seguito della sentenza del 7 ottobre 2004 della Corte di Giustizia europea, la quale ha deciso che la Repubblica italiana, non avendo precisato nel citato DM 5 febbraio 1998 le quantità massime di rifiuti, per tipologia di rifiuto, che possono essere oggetto di recupero in regime semplificato, è venuta meno agli obblighi che incombono in forza della direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975 e successive modificazioni. Il fine principale del DM 186/06 è infatti adeguare il decreto 5 febbraio 1998 alle indicazioni fornite dalla sentenza sopra citata, fissando la quantità massima di rifiuti non pericolosi impiegabile annualmente in relazione alle diverse attività di recupero ammesse a procedura semplificata ed alle varie tipologie di rifiuti recuperabili. I predetti limiti quantitativi sono elencati nell allegato 4 al nuovo decreto. In proposito si evidenzia, per quanto d interesse delle Aziende in indirizzo, che, all art. 11 del DM 5 febbraio 1998, per effetto del nuovo decreto, è aggiunto il comma 5, che così recita: I soggetti che effettuano attivita' di.omissis recupero dei rifiuti non pericolosi ai sensi del DM 5 febbraio 1998 e che non soddisfano piu', a seguito delle modifiche apportate al presente decreto, i requisiti per l'applicazione della procedura semplificata o per i quali non e' stato individuato il parametro quantita', inoltrano richiesta all'ente competente per territorio, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentando domanda di autorizzazione ai sensi dell art. 28..omissis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni. Si precisa che la data di entrata in vigore del nuovo regolamento è il 3 giugno Il riferimento al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto Decreto Ronchi, abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è dovuto alla Ufficio responsabile del procedimento Unità Operativa Rifiuti Speciali (06233) indirizzo Via delle Franceschine, Verona rif. prot. resp. del servizio Paolo Malesani c.f resp. del procedimento / istruttoria Giuseppe Biondani/Luca Zannini telefono e fax / p. IVA luca.zannini@provincia.vr.it web all. file
2 Pagina 2/5 necessità, per il legislatore, di adeguare con urgenza la normativa nazionale al dispositivo della Corte di Giustizia europea, di cui sopra, tramite un atto normativo transitorio, in attesa dell emanazione del decreto attuativo di regolamentazione delle procedure semplificate previsto dal vigente D.Lgs. 152/06. Il decreto consente comunque alle ditte che si trovano nelle condizioni sopra indicate di proseguire l attività di recupero fino all emanazione del provvedimento provinciale che autorizzi l esercizio dell attività in regime ordinario. Con il decreto in esame vengono poi introdotte numerose modifiche ai punti dell allegato 1 al DM 5 febbraio 1998 che individuano le tipologie di rifiuto, le modalità di recupero, le materie prime secondarie ottenute. Il decreto in trattazione stabilisce le condizioni affinché la messa in riserva (stoccaggio) dei rifiuti non pericolosi possa essere effettuata in procedura semplificata. Tali indicazioni si rinvengono nell allegato 5 al decreto. Si evidenzia poi che, come indicato dall art. 1 comma 2 della nuova normativa, anche la quantità massima dei rifiuti non pericolosi sottoposti ad operazioni di messa in riserva presso l impianto di produzione e presso impianti che effettuano esclusivamente tale operazione di recupero è indicata nel citato allegato 4, precisamente alla voce messa in riserva. Altra novità di particolare rilievo introdotta dal nuovo decreto riguardo la messa in riserva dei rifiuti, è data dal fatto che, per i rifiuti di cui all allegato 1, suballegato 1, del DM 5 febbraio 1998, il passaggio fra i siti adibiti all effettuazione dell operazione di recupero R13 messa in riserva è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti. Sempre per quanto concerne l operazione di messa in riserva, si ritiene utile sottolineare che, secondo il nuovo decreto, le attivita' di recupero dei rifiuti gia autorizzate ai sensi degli articoli 30, 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 si dovranno adeguare alle norme tecniche di cui all allegato 5 sopra richiamato entro sei mesi dall'entrata in vigore del DM 5 aprile 2006, n Sino a tale data l'esercizio delle predette attivita' di recupero continua ad essere consentito secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche stabilite dal decreto stesso, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 21 del decreto legislativo 133/05 (in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti). Si evidenzia inoltre che il DM 186/06 apporta rilevanti modifiche anche alle modalità ed ai tempi per l esecuzione del campionamento, dell'analisi dei rifiuti e del test di cessione. Relativamente alle analisi di caratterizzazione chimico-fisica, finalizzate a individuare con certezza la tipologia e le caratteristiche del rifiuto, si segnala che, secondo le nuove disposizioni di legge sopra richiamate, il campionamento deve essere fatto sul rifiuto tal quale ed in modo da ottenere un campione rappresentativo, in linea con i parametri Uni (Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati). Il campionamento del C.D.R. (combustibile da rifiuti) va invece effettuato in base alla norma Uni Le analisi sui campioni ottenuti con le modalità descritte devono essere effettuate con metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale. Il campionamento e le analisi di caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti devono ora essere effettuate a cura del titolare dell impianto che produce i rifiuti almeno in occasione del primo conferimento all impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. Quindi l obbligo dell esecuzione delle analisi non incombe più sul
3 Pagina 3/5 recuperatore dei rifiuti bensì sul produttore degli stessi. Il recuperatore dovrà verificare che il rifiuto conferito presso il proprio impianto, già caratterizzato dal produttore e quindi accompagnato da referto di analisi, sia tra quelli che è autorizzato a trattare e che corrisponda effettivamente, in quanto a caratteristiche, provenienza ecc., alle prescrizioni e condizioni di esercizio indicate dal DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Appare evidente che il recuperatore dovrà respingere gli eventuali carichi di rifiuti destinati al proprio impianto non accompagnati dal relativo certificato analitico ovvero non rispondenti ai requisiti sopra indicati. Si evidenzia che, per quanto riguarda le analisi, la periodicità dell esecuzione è rimasta quella biennale prevista dall art. 8 del DM 5 febbraio 1998 nel testo precedente alle modifiche. Con circolare provinciale prot. n. 695/E del 23/01/2003, adottata in recepimento degli indirizzi regionali in materia di procedure semplificate, si è data indicazione alle aziende interessate affinchè le prime analisi sui rifiuti all avvio di un impianto fossero presentate entro 180 giorni dalla data di presentazione della comunicazione d inizio attività e comunque prima dell effettivo inizio dell attività di recupero. Gli stessi termini sono stati concessi per la presentazione del test di cessione. E evidente che, per quanto concerne le analisi, il termine di 180 giorni di cui sopra è ora incompatibile con quanto indicato dalla normativa nazionale e deve ritenersi superato dalla stessa, con il risultato che, allo stato attuale, le analisi devono essere effettuate in occasione del primo conferimento dei rifiuti all impianto di recupero. Le analisi in parola devono essere effettuate esclusivamente per le tipologie di rifiuti per le quali gli allegati al DM 5 febbraio 1998 definiscono determinate caratteristiche chimico-fisiche e/o concentrazioni limite di inquinanti che possono essere contenuti nel rifiuto e, in ogni caso, per le tipologie di rifiuto elencate nell allegato alla deliberazione D.G.R.V. n del 19 maggio La caratterizzazione è richiesta per singola tipologia di rifiuto, come definita negli allegati 1 e 2 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. (quindi non per ogni codice C.E.R. compreso in una determinata tipologia). Solo nel caso in cui il rifiuto sia soggetto a particolare contaminazione con agenti inquinanti, dovrà essere effettuata l analisi per singolo codice C.E.R. all interno della medesima tipologia. Per quanto attiene il test di cessione, che consiste sostanzialmente in una simulazione di dilavamento operata dagli agenti atmosferici sul rifiuto ed è mirato a verificare che l eluato così prodotto non contenga contaminanti in concentrazioni superiori a quelle consentite, il campionamento deve essere effettuato in modo da ottenere un campione rappresentativo secondo le citate norme Uni (come per le analisi). Il test è effettuato secondo i criteri indicati dall allegato 3 del DM 5 febbraio In particolare per la determinazione del test si applica l appendice A della norma Uni 10802, secondo la metodica prevista dalla norma Uni En Di particolare rilievo è la riduzione della durata del test, che passa da 16 giorni a 24 ore. Come per le analisi, anche il test deve essere fatto per le tipologie di rifiuto indicate dal DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. e dalla D.G.R.V. n del 19 maggio 1998 e solamente per le attività di recupero espressamente previste dal DM 5 febbraio 1998 e successive modifiche ed integrazioni, tra cui: a) recupero ambientale; b) copertura di discariche; c) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali. L esecuzione del test di cessione resta a carico dell impianto di recupero e deve essere effettuato almeno ad ogni inizio attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero. Nel caso del test di cessione, il termine di 180 giorni concesso per la presentazione del primo referto, decorrenti dalla data di presentazione della comunicazione d inizio attività (e comunque prima
4 Pagina 4/5 dell inizio dell attività di recupero), risulta compatibile con i precetti del testo riformulato del DM 5 febbraio 1998, e pertanto continua ad essere applicato. Con determinazione di questo Settore DSE n. 2794/06 del 17/05/2006 è stato imposto l obbligo, per i soli impianti che operano, sia in regime ordinario che semplificato, il recupero dei rifiuti inerti non pericolosi tramite frantumazione, destinati ad essere utilizzati per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e piazzali industriali, dell esecuzione del test di cessione con le particolari modalità di applicazione indicate nella determinazione stessa, già trasmessa a tutti i soggetti interessati. Si evidenzia che, nella fattispecie, è stata prevista, per la sottoposizione al test di cessione dei rifiuti in ingresso all impianto di recupero, periodicità almeno biennale, prevedendo che il test stesso sia comunque effettuato ad ogni variazione significativa e/o sostanziale del processo di recupero dei rifiuti e per singola tipologia di rifiuto. Considerata l incompatibilità di tale disposizione con le indicazioni del vigente DM 5 febbraio 1998, si ritiene che, allo stato attuale, anche per gli impianti di frantumazione di cui trattasi il test di cessione debba essere eseguito con cadenza almeno annuale, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero. La possibilità di stabilire periodicità di esecuzione diverse, concessa all autorità competente dal nuovo art. 9 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i., deve intendersi solo in senso restrittivo (è quindi consentita l eventuale imposizione di periodicità inferiori ad un anno). L esecuzione del test di cessione rimane a carico dell impianto di frantumazione mentre, alla luce delle nuove disposizioni del decreto in argomento, anche per tali impianti le analisi di caratterizzazione, ove previste, dovranno essere effettuate a cura del produttore dei rifiuti (in occasione del primo conferimento all impianto di frantumazione e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione). Sono fatte salve tutte le altre indicazioni e prescrizioni contenute nella citata determinazione provinciale, anche con riferimento agli impianti di frantumazione che introitano rifiuti da produttori/fornitori occasionali, per i quali il campionamento dei rifiuti da sottoporre al test di cessione, ai fini di prevedere una rappresentatività del campione che tenga conto della variabilità dei produttori/fornitori, dovrà essere eseguito con frequenza temporale anche maggiore di quella prevista dal D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i, e comunque ogni volta che il gestore dell impianto ravvisi la necessità di ripristinare la rappresentatività del campione da sottoporre a test di cessione alla variabilità nel tempo dei fornitori/produttori occasionali. In via generale, copia dei referti relativi ad analisi/test di cessione dovrà essere conservata presso l impianto di recupero, a disposizione degli organi deputati al controllo, e copia dovrà essere inviata a questo Settore e, fino a diverse disposizioni, alla Sez. regionale del Veneto dell Albo Gestori Ambientali, con sede presso la C.C.I.A.A. di Venezia, Via Forte Marghera, Mestre (VE), in virtù delle nuove competenze acquisite dal predetto Ente ai sensi del D. Lgs. 152/06. L obbligo di presentazione delle analisi di caratterizzazione ai citati Enti incombe ancora sul recuperatore, unico referente per gli stessi, mentre, come si è detto, l obbligo di esecuzione delle analisi stesse è oggi a carico del produttore dei rifiuti. Si evidenzia che la presentazione delle analisi/test di cessione è obbligatoria anche per le imprese che intendono effettuare la sola messa in riserva (R13) di rifiuti per poi avviarli ad altro impianto di recupero. Si informa, infine, che, sia nel caso delle analisi che del test di cessione, il prelievo dovrà essere effettuato a cura di personale abilitato. Il laboratorio incaricato delle analisi dovrà allegare al referto
5 Pagina 5/5 analitico dichiarazione che attesti che lo stesso è certificato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC (che sostituisce la Uni En serie 45000), ai sensi dell art. 54 della L.R. 33 del 16/04/1985, con precisa indicazione delle prove per le quali esso è certificato. I certificati analitici dovranno indicare le modalità di prelievo del campione, le metodiche impiegate per le determinazioni nonché ogni altra informazione atta a collegare in modo inequivocabile il campione prelevato al rifiuto che rappresenta. Dovranno inoltre indicare la tipologia di rifiuto cui sono riferiti utilizzando la terminologia prevista dagli allegati al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. ovvero, se riferiti ad un singolo codice C.E.R., la precisa indicazione dello stesso. Lo scrivente si riserva, all occorrenza, di modificare ovvero di integrare la presente circolare, dando pronta comunicazione delle modifiche apportate. Distinti saluti.
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