DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI
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- Adriano Bono
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1 SEZIONE I: NORME GENERALI DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI Articolo 1. Oggetto Il presente documento disciplina le modalità di liquidazione da parte del Fondo dell anticipazione della posizione pensionistica individuale degli aderenti che ne fanno richiesta. Articolo 2. Condizioni per ottenere l Anticipazione L Anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi: a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli; c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell art. 3 del D.P.R 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione; d) ulteriori esigenze indicate dall aderente. Condizione essenziale per ottenere l Anticipazione nei casi di cui ai precedenti punti b), c) e d)è, inoltre, che il periodo di iscrizione alle forme pensionistiche complementari dell aderente sia pari ad almeno otto anni. Ai fini del calcolo dell Anzianità sono considerati validi tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari per i quali l interessato non abbia già esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale. L Anticipazione di cui al precedente punto a) può essere richiesta dall aderente in qualsiasi momento. Ogni richiesta di anticipazione verrà sottoposta a verifica da parte dell Organo preposto secondo i limiti previsti dal successivo art. 3. Qualora l iscritto abbia in corso un contratto di finanziamento, notificato al Fondo, dovrà produrre la liberatoria dell Istituto mutuante. L anticipazione liquidata non potrà mai essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta e documentata. In caso contrario, l iscritto sarà responsabile dell importo erogato in eccesso. Articolo 3. Importo dell Anticipazione L importo massimo dell Anticipazione è stabilito come segue: - 75% nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 2; - 30% nel caso di cui al punto d) del precedente art. 2. L ammontare della posizione individuale viene calcolata alla data di erogazione al netto degli oneri fiscali. L Anticipazione può essere richiesta dall aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati e comunque per un ammontare non eccedente il 75% della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell aderente e in qualsiasi momento. Le modalità di reintegro delle anticipazioni sono disciplinate nell apposito Regolamento per il reintegro delle somme anticipate. Gli iscritti che non abbiano debitamente documentato precedenti erogazioni liquidate non potranno richiedere ulteriori anticipazioni. Articolo 4. Modalità della richiesta ed erogazione dell Anticipazione L Anticipazione dovrà essere richiesta in forma scritta dall aderente, compilando l apposito modulo che deve essere inviato al Fondo unitamente alla documentazione prevista.
2 Il Fondo, verificata la regolarità e completezza della documentazione, provvede all erogazione dell Anticipazione entro 90 giorni dalla ricezione della stessa. L erogazione della prestazione avverrà tramite bonifico bancario accreditato sulla base delle coordinate bancarie indicate nel modulo compilato dall aderente. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, il Fondo invierà all aderente richiesta di integrazione, che dovrà essere spedita al Fondo entro i successivi 60 giorni; in tal caso, il termine di erogazione di 90 giorni decorrerà dalla data di ricevimento della documentazione completa. SEZIONE II: CASI PER I QUALI E POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari L Anticipazione è concessa all aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche o dal medico di base. L Anticipazione può essere richiesta entro 12 mesi dall effettuazione della spesa. L Anticipazione potrà essere erogata in presenza di situazioni di estrema gravità che comportino la necessità e straordinarietà dell intervento o della terapia, dal punto di vista medico ed economico. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all intervento, purchè debitamente documentate, quali le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza all aderente beneficiario della prestazione. Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione su carta libera del medico di base che attesta la situazione di necessità della spesa. Il sottoscritto dott. F A C S I M I L E medico di base del Sig. Iscritto al n Certifica che ricorrono le condizioni di necessità previste dalla normativa perché vengano concesse anticipazioni per sostenere spese sanitarie, terapie e interventi straordinari a favore del paziente o dei suoi familiari. In fede copia conforme all originale di fatture o di ricevute fiscali attestanti i costi effettivamente sostenuti, ovvero i preventivi di spesa di operatori specializzati emessi entro i 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, con assunzione dell impegno da parte del richiedente di produrre, non oltre 12 mesi dalla data di erogazione dell anticipazione richiesta, copia conforme all originale delle relative fatture o delle ricevute fiscali; copia del documento di identità. In caso di spese sostenute per il coniuge o i figli: stato di famiglia o altro documento attestante il rapporto di parentela con l aderente; copia del documento di identità
3 consenso al trattamento dei dati personali secondo l informativa resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, firmato dal coniuge o dai figli qualora l anticipazione sia richiesta a loro favore o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o da chi ne ha la legale rappresentanza. L iscritto si impegna a presentare idonea documentazione delle spese sostenute entro la fine del mese successivo l avvenuto pagamento delle spese. Nel caso di spese sostenute in periodi diversi potrà essere prodotta documentazione in unica soluzione alla conclusione delle spese. Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l aderente o per i figli L Anticipazione è concessa all aderente per le spese da sostenere a fronte dell acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Si considera prima casa di abitazione l immobile di natura abitativa destinato a residenza o a dimora abituale, per la quale siano riconosciute le agevolazioni fiscali tempo per tempo vigenti. La documentazione da produrre è, inoltre, la seguente: 1. In caso di acquisto da terzi, è necessario allegare alla domanda copia dell atto notarile di compravendita, altrimenti copia del preliminare di compravendita (entro la fine del mese successivo la data della stipula dovrà essere esibita copia del rogito). 2. In caso di acquisto in cooperativa, occorre produrre dichiarazione di iscrizione a socio e di avvenuta prenotazione dell alloggio rilasciata dalla cooperativa; copia dell atto di assegnazione dell alloggio (entro la fine del mese successivo la data della stipula). 3. In caso di costruzione in proprio, occorre produrre copia dei contratti di appalto dei lavori con le imprese. 4. In caso di acquisto della prima abitazione per i figli, dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela ed il consenso al trattamento dei dati personali secondo l informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, firmato da figli per i quali si richiede l anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza. L Anticipazione deve essere richiesta entro 12 mesi dal perfezionamento dell acquisto. Articolo 7. Interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.P.R. n. 380/2001, relativamente alla prima casa di abitazione L Anticipazione è riconosciuta all aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n Tali interventi devono riguardare la prima casa di abitazione dell aderente o dei figli. L Anticipazione è concessa per i seguenti interventi: a) di manutenzione ordinaria: opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b) di manutenzione straordinaria: opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienicosanitari e tecnologici, purché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d uso; c) di restauro e di risanamento conservativo: interventi volti a conservare l organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell organismo stesso, ne consentano destinazioni d uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell edificio,
4 l inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell uso nonché l eliminazione degli elementi estranei all organismo edilizio; d) di ristrutturazione edilizia: interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Ai fini dell accoglimento delle richieste di Anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell aderente i seguenti documenti: copia dell atto attestante la proprietà dell immobile da ristrutturare (l atto notarile da cui risulti la proprietà dell abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali); copia delle fatture o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute (in alternativa preventivi di spesa, in seguito, appena disponibili, le fatture relative). copia del documento di identità del richiedente In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima abitazione dei figli dovrà essere allegato, inoltre, copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela, ed il consenso al trattamento dei dati personali secondo l infornativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, firmato dai figli per i quali si richiede l anticipazione o, se minori, da chi ne esercita la potestà genitoriale o ne ha la legale rappresentanza. L Anticipazione è erogabile in relazione ad interventi perfezionati nei dodici mesi antecedenti la data della richiesta. Articolo 8. Ulteriori esigenze dell aderente L Anticipazione è inoltre concessa all aderente per ulteriori sue esigenze. In tale ipotesi, la richiesta di Anticipazione presentata dall aderente al Fondo non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa. E necessario produrre copia del documento di identità. Articolo 9. Disciplina transitoria in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Ai sensi del combinato disposto dell art. 1 comma 1 e dell art. 48 comma 13-bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis con esclusione dei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto del predetto decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dal presente Documento sulle Anticipazioni e previa presentazione del certificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto Ai sensi del combinato disposto dell art. 1 comma 1 e dell art. 48 comma 13-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dagli eventi sismici del 2016 alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all articolo 11,
5 comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei Comuni Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto del predetto decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dal presente Documento sulle Anticipazioni e previa presentazione del certificato di residenza anagrafica rilasciato dal Comune o dichiarazione sostitutiva di certificazione. Nel caso di specie dovrà altresì essere prodotta la dichiarazione del soggetto danneggiato che dichiara l inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con prova di trasmissione agli uffici dell Agenzia delle entrate e dell Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto Inoltre dal rimando dell'art. 48-bis all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, emergono le seguenti specifiche. Se l'iscritto risiede in comuni diversi da quelli indicati negli allegati 1 e 2, di seguito riportati, ma rientranti in una delle regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria) dovrà dare prova al Fondo mediante apposita perizia asseverata del nesso causale esistente tra i danni subiti e gli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto Il decreto - legge n. 8/2017, convertito con L.7 aprile 2017, n. 45 ha inserito l allegato 2 bis al Decreto legge n. 189 del 2016 riguardante gli Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, che va ad aggiungersi ai due preesistenti allegati del suddetto decreto, contenente l elenco dei Comuni abruzzesi colpiti dalle scosse sismiche del 18 Gennaio In considerazione che tale disciplina transitoria ha efficacia retroattiva dal 24 agosto scorso, per le richieste di anticipazione nel frattempo liquidate è possibile eseguire un ricalcolo della tassazione previa trasmissione della richiesta scritta da parte dell iscritto di applicazione della deroga unitamente alla documentazione comprovante il diritto. 6 I soggetti destinatari dell agevolazione devono possedere la residenza anagrafica in uno dei Comuni elencati ovvero aver presentato richiesta di iscrizione all anagrafe della popolazione residente in uno dei medesimi Comuni alla data del 24/08/2016. Il possesso del requisito della residenza deve risultare dal certificato di residenza rilasciato dal Comune o essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell art. 46 del DPR 28/12/2000 n Articolo 10. Dichiarazione di responsabilità In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore degli Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l Anticipazione. Il Fondo si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.
6 Allegato 1 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016) al Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." Allegato 1 (Art. 1) REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP);
7 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG). Allegato 2 (Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016) al Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato
8 con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016." REGIONE ABRUZZO. 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo; REGIONE LAZIO. 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI); REGIONE MARCHE. 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM);
9 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC); REGIONE UMBRIA. 69. Spoleto (PG). Allegato 2- bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (Il Decreto - Legge n. 8/2017, convertito con L.7 aprile 2017, n. 45 ha inserito l allegato 2 bis al Decreto legge n. 189 del 2016 riguardante gli Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE)"».
FONDO PENSIONE PRIAMO. 2. Ai sensi del combinato disposto dell art. 1 comma 1 e dell art. 48 comma 13 bis del decretolegge
Articolo 15 Disciplina transitoria 1. Ai sensi del combinato disposto dell art. 1 comma 1 e dell art. 48 comma 13 bis del decretolegge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
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