COMITATO DELLE REGIONI DIREZIONE E Politiche orizzontali e reti
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1 COMITATO DELLE REGIONI DIREZIONE E Politiche orizzontali e reti Questionario sulla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE COM(2011) 370 definitivo Presentato da Jean-Louis Joseph (FR/PSE) per consultazione alla Rete di controllo della sussidiarietà Si prega di compilare e restituire entro il 19 agosto È possibile caricare direttamente i questionari compilati sulla pagina web della Rete di controllo della sussidiarietà ( è necessario eseguire il log in). In alternativa, è possibile inviarli per all'indirizzo subsidiarity@cor.europa.eu. Nome dell'ente: Responsabile: Recapiti (telefono, ): Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna Anna Voltan tel. : avoltan@regione.emilia-romagna.it Si prega di rispondere alle seguenti domande: Ambito di applicazione della direttiva La direttiva proposta istituisce un quadro comune per la promozione dell'efficienza energetica nell'unione europea inteso a garantire che sia raggiunto l'obiettivo di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 e preparare la strada per un ulteriore miglioramento dell'efficienza energetica negli anni successivi. Le norme in essa contenute interessano principalmente il settore pubblico e le imprese del settore energetico. 1. A suo avviso, la versione definitiva della direttiva dovrebbe prevedere disposizioni che impongano requisiti di efficienza energetica anche ad altri settori, come i trasporti e le imprese operanti in settori diversi da quello energetico? Si prega di motivare la risposta. Si premette che l obiettivo di realizzare un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020 richiede una pluralità di politiche, generali e settoriali, e di interventi connessi tra di loro, però, considerata la diversità di approccio che può derivare dalle peculiarità tecnico-procedurali che caratterizzano i vari settori (trasporti, industria ), sarebbe opportuno che le disposizioni che impongono requisiti di efficienza energetica siano stabilite dalle specifiche normative di settore. Per garantire il necessario coordinamento, potrebbe essere utile che le diverse normative di settore mantengano i necessari riferimenti comuni e le indicazioni prestazionali consistenti per le tipologie di impianti appartenenti ai diversi campi di applicazione (es. impianti termici civili). IT
2 - 2 - Ristrutturazione di edifici pubblici In base all'articolo 4, paragrafo 1, della proposta di direttiva, "[ ]gli Stati membri garantiscono che dal 1 gennaio 2014 il 3 % della superficie totale degli immobili di proprietà di enti pubblici è [sic] ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti dallo Stato membro interessato in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2010/31/UE." 1 2. A suo avviso, quali strumenti finanziari sono necessari per realizzare questo obiettivo? L obiettivo è ambizioso ma percorribile, oltre che condivisibile nel merito. Il suo conseguimento, però, passa necessariamente attraverso la attivazione di un mercato dei servizi energetici (vedi punto seguente) in grado di dare risposte efficaci all esigenza di realizzare interventi di efficientamento energetico degli edifici esistenti, da ripagare attraverso i risparmi derivanti dalla gestione dei sistemi energetici. Occorre quindi creare le condizioni per uno sviluppo strutturale delle Esco (Energy Service Companies), attraverso misure che solo in parte sono di competenza regionale (o su cui la Regione può incidere direttamente) tra cui: - la disponibilità e la diffusione di un sistema efficace di qualificazione delle Esco; - la possibilità da parte delle Esco di ricorrere a specifici fondi di co-garanzia, per facilitare il loro accesso al credito ; - la disponibilità di specifici fondi rotativi per sostenere le iniziative, i programmi ed i progetti di dimensione più rilevante per la cui realizzazione potrebbe essere anche prevista la costituzione di apposite società; - la semplificazione e finalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (in project financing o finanziamenti tramite terzi (FTT) nel settore pubblico). Inoltre, poiché gli investimenti effettuati in materia di efficienza energetica, dovrebbero essere finalizzati ad un risparmio dei consumi e quindi ad una riduzione della spesa corrente, sarebbe opportuno che la direttiva autorizzasse gli Stati membri a sottrarre le spese effettuate dagli Enti pubblici in questo specifico settore, dal Patto di stabilità. Contratti di prestazione energetica nel settore pubblico Ai sensi dell'articolo 14 della proposta di direttiva, gli Stati membri devono promuovere il mercato dei servizi energetici e l'accesso delle piccole e medie imprese a questo mercato, fra l'altro "offrendo contratti tipo per i contratti di prestazione energetica sottoscritti nel settore pubblico, che devono contenere almeno gli elementi elencati all'allegato XIII" 2. Al tempo stesso, la proposta di direttiva riconosce l'esistenza di "barriere di tipo regolamentare e non regolamentare che ostacolano l'uso dei contratti di prestazione energetica e le forme di finanziamento tramite terzi per realizzare risparmi energetici. Tali barriere comprendono norme e pratiche contabili che ostacolano gli investimenti di capitale e impediscono che i risparmi finanziari annui ottenuti grazie alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica siano adeguatamente ripresi nella contabilità per l'intera durata dell'investimento" (considerando 32 della proposta di direttiva). 3. Ritiene che le disposizioni contenute nella direttiva in merito consentiranno agli Stati membri di superare tali barriere e di applicare i contratti di prestazione energetica, in particolare per quanto riguarda le offerte pubbliche di acquisto? Si prega di motivare la risposta. Non v è dubbio che il problema esiste, soprattutto per il settore pubblico. Nonostante il recente sviluppo della
3 - 3 - normativa nazionale in materia di contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 ed il suo regolamento di attuazione DPR 207/2010, recentemente entrato in vigore) permangono difficoltà ed ostacoli alla diffusione di formule contrattuali aderenti alla definizione di contratto di prestazione energetica proposto dalla direttiva, sia nella fase di individuazione dei potenziali interlocutori (qualificazione), che nella predisposizione del bando di gara, nella procedura di aggiudicazione, e in fase di gestione del contratto, soprattutto con riferimento alle necessarie attività di controllo. Le indicazioni fornite dalla proposta di direttiva in merito sono forse necessariamente generiche, e rischiano pertanto di essere poco incisive. Misurazione e fatturazione informativa L'articolo 8 e l'allegato VI della proposta di direttiva contengono requisiti dettagliati in materia di misurazione e di fatturazione del consumo di energia. Gli Stati membri devono, fra le altre cose, garantire che i clienti finali del teleriscaldamento usufruiscano di contatori individuali (articolo 8, paragrafo 1). 4. A suo avviso queste disposizioni consentono di tenere sufficientemente conto delle specifiche condizioni, socioeconomiche e tecniche dal punto di vista locale e/o regionale? Sì. Per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, in Italia è già stata portata a termine la campagna di sostituzione gratuita di tutti i vecchi contatori elettromeccanici (circa 32 Milioni) con i più innovativi contatori elettronici. I nuovi contatori, oltre a misurare l'energia utilizzata, consentono da remoto la Telelettura dei consumi e la Telegestione del contratto (nuovi allacci, cessazioni, subentri ecc.), permettendo così al cliente di verificare gli aggiornamenti direttamente sul display. Per quanto riguarda la contabilizzazione del calore per singola unità immobiliare (nel caso di impianti centralizzati o serviti da teleriscaldamento), tra l altro, il quadro normativo attualmente applicato nella Regione Emilia Romagna è già coerente con le prescrizioni contenute nella proposta di direttiva, e prevede: - l obbligo di adottare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare, nel caso di edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia; - l obbligo di dotarsi di sistemi di questo tipo in occasione della sostituzione del generatore di calore. Piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento e loro implicazioni per gli enti regionali e locali In base all'articolo 10, paragrafo 1, della proposta di direttiva "gli Stati membri stabiliscono e notificano alla Commissione un piano nazionale di riscaldamento e raffreddamento inteso a sviluppare il potenziale di applicazione della cogenerazione ad alto rendimento nonché del teleriscaldamento e teleraffreddamento [ ] Tali piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento devono essere "presi in considerazione nei piani di sviluppo locali e regionali, compresi i piani regolatori urbani e rurali." Inoltre,l'allegato VII, punto 3, della proposta di direttiva contiene requisiti concreti in materia di piani regolari urbani 3. Infine, "Gli Stati membri garantiscono che le regolamentazioni nazionali sulla pianificazione urbana e rurale siano adattate ai criteri di autorizzazione di cui al[l'art. 10,] paragrafo 3 e siano in linea con i piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento di cui al[l'art. 10,] paragrafo 1." 5. A suo giudizio, per conseguire l'obiettivo voluto (promuovere l'efficienza energetica degli
4 - 4 - impianti di riscaldamento e di raffreddamento per ottenere un risparmio di energia primaria pari al 20 % entro il 2020) è necessario fissare requisiti a livello europeo o ritiene che sia/sarebbe sufficiente una regolamentazione della pianificazione urbana e/o rurale a livello nazionale, regionale e/o locale? Si prega di motivare la risposta. Si. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia normativa e organizzativa dei vari livelli territoriali, pare utile che la direttiva fornisca indicazioni circa i contenuti minimi dei Piani nazionali di riscaldamento e raffreddamento, che dovranno essere successivamente declinati in modo coerente con gli strumenti di pianificazione urbana e territoriale adottati ai diversi livelli di competenza. Obiettivi nazionali vincolanti/ conseguimento degli obiettivi 20/20/20 La proposta di direttiva impone agli Stati membri la definizione di obiettivi, piani e programmi nazionali per il miglioramento dell'efficienza energetica. Spetta agli Stati membri stabilire se sul loro territorio tali obiettivi debbano essere vincolanti o indicativi. In un secondo momento (2014), la Commissione valuterà gli obiettivi e gli sforzi compiuti da ciascuno Stato membro insieme ai dati relativi ai progressi realizzati, onde valutare il grado di probabilità di conseguire l'obiettivo generale dell'unione e se l'impegno dei singoli Stati membri sia sufficiente per il conseguimento dell'obiettivo comune. Se dalla valutazione risulterà improbabile che l'obiettivo globale dell'unione possa essere conseguito, la Commissione proporrà obiettivi nazionali vincolanti per il 2020 (articolo 3 e considerando 13 della proposta di direttiva). 6. Ritiene possibile stabilire obiettivi nazionali vincolanti? In caso affermativo, con quale scadenza? Come giudica il calendario della Commissione per la valutazione degli obiettivi nazionali di efficienza energetica (valutazione nel 2014)? Si. Già oggi Regione Emilia-Romagna si è data degli obiettivi di efficienza energetica, declinati nell ambito del II Piano Attuativo del Piano Energetico regionale e quantificati sulla base dei dati contenuti nel Piano d azione nazionale per la promozione della produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili di cui alla direttiva 2009/28/CE, nonché del PAEE, Piano d Azione Nazionale per l efficienza energetica di cui alla direttiva 2006/32/CE. Nell ambito di tale quadro di riferimento, per la Regione Emilia-Romagna si prevede un consumo finale lordo di energia al 2020 pari a 15,87 Mtep: a partire da ciò, Regione Emilia-Romagna ha previsto nella propria programmazione la realizzazione di misure aggiuntive nel settore dell efficienza energetica, grazie alle quali ci si attende un consumo finale lordo, sempre al 2020, pari a 14,30 Mtep. Si prevede quindi di attuare misure che conducano ad un risparmio energetico supplementare di 1,57 Mtep: quest ultimo dato è congruente con l obiettivo comunitario di riduzione dei consumi energetici del 20% rispetto allo scenario tendenziale iniziale e pari a 18,12 Mtep (stimato a partire dallo studio Primes 2007) e rappresenta una riduzione dei consumi del 10% rispetto al valore tendenziale al 2020 aggiornato a dopo la crisi (e pari, come detto, a 15,87 Mtep). Coerentemente a tali indirizzi programmatici, si valuta positivamente la definizione di obiettivi vincolanti. Conseguimento degli obiettivi nazionali, esame delle azioni locali e regionali
5 - 5 - Ai sensi dell'articolo 19 e del punto 1 dell'allegato XIV della proposta di direttiva, gli Stati membri riferiscono ogni anno sui progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica. 7. Secondo lei, quali strumenti dovrebbero adottare gli Stati membri per valutare i progressi realizzati a livello regionale e locale? Ritiene necessario creare degli osservatori regionali? Sì. E opportuno istituire osservatori a livello regionale che possano tenere conto dei risultati sul territorio derivanti sia da misure attuate a livello nazionale, sia da specifiche misure di competenza regionale e locale. Tale approccio, tra l altro, è già coerente con gli strumenti attivati dalla Regione Emilia-Romagna, infatti, con riferimento specifico alla pianificazione degli interventi di realizzazione di reti di teleriscaldamento o di impianti di generazione di energia termica, la disciplina regionale (Delibera Assemblea Legislativa n. 156/08 e ss.mm.) prevede che: I Comuni nell ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata,., provvedono: - ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema insediativo; - ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento; - ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi.
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