Regolamento comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche

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1 CITTA DI BELGIOIOSO Regolamento comunale per l esercizio del commercio su aree pubbliche (ai sensi del D. Lgs. n 114 del e L.R. 02/02/2010 N. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) Assessore al Commercio: Rina Colla

2 S O M M A R I O TITOLO I NORMATIVA GENERALE ART. 1 - OGGETTO ART. 2 - DEFINIZIONI ART. 3 FORME DI VENDITA ART. 4 - COMMISSIONE CONSULTIVA ART. 5 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA ART. 6 - COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI ART. 7 - CRITERI DA SEGUIRE PER L INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE FIERE ART. 8 - PRODUTTORI ED IMPRENDITORI AGRICOLI: AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO ART. 9 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI ART AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ ART AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE ART. 12 AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE ART CARTA DI ESERCIZIO ART ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI FISCALI ED ASSISTENZIALI ART POSTEGGI FUORI MERCATO (ISOLATI) CRITERI DI ASSEGNAZIONE ART COMMERCIO SU AREE COMMERCIALI PRIVATE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE ART SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL AUTORIZZAZIONE ART REINTESTAZIONE DELL AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL AREA ART SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO ART REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO ART. 21 INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI ART. 22 FESTIVITA ART ORARI DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ ART PUBBLICITÀ DEI PREZZI ART. 25 REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE ART. 26 CONDOTTA DEI VENDITORI ART. 27 DELEGA ART PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI ART SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE ART. 30 CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE ART. 31 CONCESSIONI TEMPORANEE ART. 32 COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE ART. 33 OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI 2

3 TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI ART. 34- DEFINIZIONE ART. 35 PLANIMETRIA DEI MERCATI ART. 36 DISPOSIZIONE RELATIVA AGLI ESPOSITORI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI ART MODALITÀ DI ACCESSO E SISTEMAZIONE DELLE STRUTTURE DI VENDITA ART. 38 SEGNALETICA DEI POSTEGGI ART. 39 CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE ART CONCESSIONE DEL POSTEGGIO DURATA - RINNOVO ART AMPLIAMENTO DEI POSTEGGI ART. 42- MIGLIORIE NELL AMBITO DI UNO STESSO MERCATO ART SCAMBIO RECIPROCO DI POSTEGGIO ART: 44 DECADENZA E REVOCA DALLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO ART SPUNTA - ASSEGNAZIONE POSTEGGI PROVVISORIAMENTE LIBERI ART NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E CONTROLLO DEL MERCATO ART PARTICOLARI DIVIETI PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGI TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE ART AUTORIZZAZIONI PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE ART. 49 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE TITOLO IV - FIERE ART. 50 TIPOLOGIA ED AREE DESTINATE A FIERE ART. 51 AUTORIZZAZIONE PER OPERARE NELLE FIERE ART. 52 CRITERI DI PRIORITÀ AI FINI DELLA GRADUATORIA ART ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI NON UTILIZZATI ART FIERE: UBICAZIONE - CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI - ORARI. ART. 55 MODALITA E RAZIONALIZZAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FIERE PROMOZIONALI E/O FESTE CITTADINE TITOLO V NORMATIVA IGIENICO SANITARIA ART. 56 NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA TITOLO VI SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI ART. 57 SANZIONI ART PAGAMENTI ART DISPOSIZIONI ART NORME TRANSITORIE 3

4 ALLEGATI ALLEGATO A SCHEDA DESCRITTIVA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI ALLEGATO B SCHEDA DESCRITTIVA PER IL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE ALLEGATO C SCHEDA DESCRITTIVA DELLA FIERA di Primavera ALLEGATO D SCHEDA DESCRITTIVA DELLA Sagra di San Michele ALLEGATO E SCHEDA DESCRITTIVA DELLE TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 4

5 TITOLO I NORMATIVA GENERALE ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge regionale 2 febbraio 2010 n. 6 Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere, dai Regolamenti Comunali di Polizia Municipale, di igiene, di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, di Polizia Urbana, nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia. 2. Il regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, ha validità per un tempo indeterminato, decorrente dalla data di esecutività della delibera di approvazione e potrà, a norma di legge, essere modificato e aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno. ART. 2 - DEFINIZIONI Agli effetti del presente regolamento s intendono: a) per commercio sulle aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) per mercato: l area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno, o più giorni della settimana o del mese, per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi; d) per mercato straordinario l edizione aggiuntiva di un mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti che si svolgono nel periodo natalizio, pasquale ed estivo. e) per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio del commercio su aree pubbliche; f) per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un area mercatale; g) per presenze effettive in un mercato: le date in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto; h) per presenze in un mercato: le date in cui l operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato; i) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il 5

6 commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività; j) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta alfine di promuovere o valorizzare il centro storico, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese. k) per presenze effettive in una fiera: le date in cui l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale fiera; l) per presenze in una fiera: le date in cui l operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività; m) per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche: l atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, dal Comune ove intende avviare l attività per gli operatori itineranti, persona fisica o giudirica, che abilita all esercizio del commercio sulle aree pubbliche; n) per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato; o) per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio; p) per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli; q) per settore merceologico: quanto previsto dall articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE; r) per spunta: operazione con la quale, all inizio dell orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati; s) per spuntista: l operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall operatore in concessione o non ancora assegnato; t) per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi; u) per battitori: gli operatori che effettuano la vendita declamando i propri prodotti anche per mezzo di microfoni. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità: a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibile l impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatale e fieristica, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l inquinamento; d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica; g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria; h) favorire l individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale; 6

7 i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire: un facile accesso ai consumatori; sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori; il minimo disagio alla popolazione; la salvaguardia delle attività commerciali in atto; un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate; l) disciplinare lo svolgimento dell attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza; m) promuovere l aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali. Art. 3 - FORME Dl VENDITA 1. Ai fini del presente Regolamento il commercio su aree pubbliche è svolto nelle seguenti forme di esercizio dell attività: a) mercati settimanali: raggruppamento di aziende, con posteggi contigui sulla stessa area a carattere di continuità, operanti soltanto in taluni giorni predeterminati della settimana; b) mercati o fiere di festività locali: raggruppamento di aziende, con posteggi contigui sulla stessa area e per un periodo variabile, operanti in occasione di festività locali o circostanze analoghe, ricorrenze tradizionali o di particolari manifestazioni; c) itineranti: aziende operanti in forma itinerante, senza posteggio fisso, distribuite in determinate zone del territorio della città a ciò espressamente destinate a norma dell art. 49 e dell allegato b del presente Regolamento. Art. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA 1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all art. 6 del presente Regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta: Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente Responsabile del Servizio Polizia Locale Responsabile dell Ufficio Commercio o suo delegato un massimo di due rappresentanti delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale; un massimo di due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale; un dipendente dell ufficio comunale competente con funzioni di segretario senza diritto di voto. 2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale. 3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti. 4. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell organo che la nomina. 5. La Commissione si riunisce su convocazione del Sindaco o del suo delegato del Sindaco o su richiesta di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti per la prima convocazione e di un terzo 7

8 dei componenti in seconda e ulteriore convocazione. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. 6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell incarico. La decadenza viene comunicata all interessato dal Responsabile del Servizio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e posta elettronica certificata, entro quindici giorni da quando si è verificata. 7. L ordine di convocazione deve essere inviato dal segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni (tre giorni per le riunione considerate urgenti) prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l ora di svolgimento della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione. ART. 5 - COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA 1. I compiti della Commissione Consultiva di cui al precedente articolo 6, sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie: a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all esercizio del commercio su aree pubbliche; b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi; c) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione dei mercati e fiere; d) criteri di assegnazione dei posteggi nei mercati e fiere; e) canoni e tariffe per l occupazione di suolo pubblico nei mercati e fiere; f) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche; g) orari di svolgimento di mercati e fiere e per il commercio in forma itinerante e relative variazioni; h) spostamento delle date di effettuazione di mercati e fiere; i) variazione nel numero di posteggi di mercati e fiere, compreso il loro ridimensionamento; 2. La Commissione deve fornire il parere richiesto, debitamente motivato, entro e non oltre venti giorni dalla richiesta. ART. 6 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI 1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano al Comune che le esercita attraverso l Ufficio Commercio assicurando l espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza. 2. Il Responsabile del Servizio si avvale, per l attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica. 3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite all Ufficio Commercio, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento. ART. 7 - CRITERI DA SEGUIRE PER L INDIVIDUAZIONE DELLE AREE MERCATALI E PER LE FIERE 1. Nell individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare: a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali; 8

9 b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali; c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico - sanitari o di pubblico interesse in genere; d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana; e) le caratteristiche socio-economiche del territorio; f) la densità della rete distributiva in atto e tenere conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante. ART. 8 - PRODUTTORI ED IMPRENDITORI AGRICOLI: AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO 3. Per i produttori agricoli, l autorizzazione d esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla Dichiarazione di inizio di attività di cui all art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall art. 2, comma 10, della legge n. 537/ Nel caso in cui l esercizio dell attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell autorizzazione, sempreché si tratti di denuncia regolare e completa. 5. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall interessato con l autocertificazione, ai sensi dell art. 47 del D.lgs. n. 445/ In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l assegnazione dei posteggio agli agricoltori può riguardare l intero anno solare oppure periodi limitati dell anno. ART. 9 - POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI Ai produttori agricoli muniti di regolare autorizzazione di cui alla legge 59/63, sono riservati, due posteggi siti in piazza Libertà, dati in concessione per la durata del periodo di stagionalità dei prodotti posti in vendita, ovvero per l'intero anno solare. I posteggi non utilizzati vengono assegnati in via provvisoria ai produttori agricoli collocati utilmente nella graduatoria di anzianità che concorrono alle operazioni di spunta. In caso di non utilizzo i posteggi possono essere assegnati temporaneamente anche a commercianti su area pubblica che certificano la vendita di prodotti locali (c.d. km. Zero). ART AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DELL ATTIVITÀ 1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione, per le nuove concessioni rilasciate al termine del regime di proroga (introdotto con la direttiva Bolkestein) la durata è di dieci anni (Tipo A), o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante (Tipo B). 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni e nelle ore in cui il titolare dell autorizzazione esercita l attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione. 3. L autorizzazione di Tipo A è rilasciata dal Comune sede del posteggio ed abilita i titolari della stessa anche all esercizio dell attività in forma itinerante nell ambito del territorio della Regione 9

10 Lombardia ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 4. L autorizzazione di Tipo B è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente persona fisica o giuridica, intende avviare l attività, ed abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione. 5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti di cui all art. 20 della L.R. N. 06/2010. ART AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE 1. Le autorizzazioni temporanee per l esercizio di attività commerciali da esercitarsi su suolo pubblico possono essere rilasciate, per il periodo limitato allo svolgimento delle manifestazioni, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all art. 20 della L.R. N. 06/2010; esclusivamente: a) in coincidenza e nell ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure, di attività commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell ambito di iniziative culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone; b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche; c) in occasione di festività, fiere mercato o sagre; 2. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può avvenire anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità nella quale si colloca. 3. Il numero dei posteggi e più in generale, degli spazi da destinarsi all esercizio delle attività così come i settori di attività ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti di volta in volta dal sindaco compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di programmi di esercizio. 4. In occasione di feste ed iniziative promozionali, condizione preliminare al rilascio della concessione temporanea di suolo pubblico, è la presentazione da parte dei soggetti privati o l elaborazione da parte del Comune, di specifici programmi o iniziative nei quali essere quantomeno evidenziate: a) le finalità; b) gli spazi richiesti e la loro localizzazione; c) le modalità di organizzazione delle vendite ed il programma di allestimento delle strutture; d) l elenco nominativo degli operatori per i quali si richiede l ammissione. 5. Le domande di autorizzazione debbono essere presentate d intesa con il soggetto organizzatore. ART AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE 1. L autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del Servizio 10

11 competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica. 2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio competente sulla base delle linee guida fornita da Regione Lombardia. 3. Per ottenere l autorizzazione d esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato. 4. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, è pubblicata all Albo Pretorio la graduatoria formulata sulla base dei criteri indicati nel bando. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione stessa. Sull istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all Albo Pretorio del Comune. 5. L autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa. ART CARTA DI ESERCIZIO 1. La Carta di Esercizio, così come stabilito dall art. 21 comma 10 della Legge Regionale n. 06/2010, ha finalità di natura identificativa dell operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e che non sostituisce i titoli autorizzativi, è compilata direttamente dall operatore o dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. L operatore deve esibirla in originale ad ogni richiesta di controllo da parte del personale della Polizia Locale e di altri organi di vigilanza. 3. Ai sensi del Decreto del Direttore Generale 28/03/2012 n ai fini della validazione, l operatore è tenuto a presentare la carta di esercizio debitamente compilata, esclusivamente in modalità telematica attraverso l applicativo che Regione Lombardia predispone all interno della piattaforma MUTA. 4. Nel caso di società, la carta di esercizio deve riportare i riferimenti di tutti i soci prestatori d opera. Ogni socio dovrà possedere una copia conforme della carta d esercizio (con i dati anagrafici del legale rappresentante) e un foglio aggiuntivo con i propri dati anagrafici e la propria fotografia. 5. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui l attività sia esercitata da un lavoratore dipendente, nelle varie forme previste dalle legge. 6. L operatore è tenuto ad aggiornare la carta di esercizio in caso di modifica dei dati in essa contenuti, relativi a questo Comune, entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa contenuti ai sensi della legge regionale n. 35 del 30/12/2014, presentandola secondo le modalità stabilite da Regione Lombardia, all Ufficio comunale competente, che provvederà alla sua validazione. Il suddetto Ufficio comunale competente è tenuto a conservare copia fotostatica della carta di esercizio validata nel fascicolo del titolare dell autorizzazione. ART ATTESTAZIONE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI AMMINISTRATIVI, PREVIDENZIALI, FISCALI E ASSISTENZIALI. 1. Ai sensi dell art. 21 comma 9 della Legge Regionale n. 06/2010 l Ufficio comunale competente, 11

12 avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di Categoria e della CCIAA, verifica annualmente, di norma entro il 31 dicembre, l assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali di cui all art. 21 comma 4 della Legge Regionale. 2. La richiesta dell attestazione deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso un Servizio applicativo che Regione Lombardia ha predisposto all interno della piattaforma MUTA (Modello Unico Trasmissione Atti). Ai sensi del Decreto del Direttore Generale 28/03/2012 n. 2613, l attestazione è rilasciata annualmente da uno dei Comuni nei quali l operatore su area pubblica esercita l attività o dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative. La verifica dell assolvimento degli obblighi di legge di cui sopra previa presentazione di idonea Documentazione è effettuata dall Ufficio comunale competente o dalle Associazioni di Categoria mediante il rilascio di un attestazione, redatta esclusivamente sull apposito modello uniformato regionale. 3. L attestazione, è una sola anche in caso di titolarità di più autorizzazioni e va esibita ogni anno, unitamente all autorizzazione per il commercio su area pubblica, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza preposti al controllo. ART POSTEGGI SPARSI. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 1. I posteggi posti fuori mercato sono individuati dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo e successivamente assegnati dal Responsabile del Servizio sulla base di apposita graduatoria pubblicata all Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla vigente normativa. 3. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio redige una graduatoria formulata sulla base dei criteri dettati dalla vigente normativa 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull istanza di revisione la Giunta Comunale è tenuta a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell istanza di revisione. L esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all Albo Pretorio del Comune. 5. L autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate dal Responsabile del Servizio in applicazione della graduatoria di cui al comma 7?, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all Albo Pretorio del Comune. ART COMMERCIO SU AREE COMMERCIALI PRIVATE. CRITERI DI ASSEGNAZIONE 1. Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l assegnazione avverrà mediante l esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori del mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e l anzianità di presenza nel mercato stesso sulla base di un apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso 12

13 pubblico per l assegnazione dei posteggi liberi e disponibili 2. Contro la graduatoria stilata dal Responsabile del Servizio è ammessa istanza di revisione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo. 3. L autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata dal Responsabile del Servizio in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione. ART SUBINGRESSO NELLA TITOLARITÀ DELL AUTORIZZAZIONE 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell intera azienda o di un suo ramo, per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell autorizzazione amministrativa, a chi subentra nello svolgimento dell attività purché sia provato l effettivo trasferimento dell azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all art. 20 della L.R. N. 06/2010; 2. Il trasferimento dell azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell eredità. 3. Qualora l azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento dell azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso. 4. Per il subentro nella titolarità dell autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un unica domanda. 5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante di tutti i titoli di priorità del dante causa, relativi all azienda ceduta. 6. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all art. 20 della L.R. N. 06/2010 deve comunicare l avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento. 7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l esercizio dell attività di cui dell art. 20 della L.R. N. 06/2010 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell attività, chiedendo l intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento. ART REINTESTAZIONE DELL AUTORIZZAZIONE E DELLA CONCESSIONE DELL AREA 1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l autorizzazione d esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l esercizio dell attività. Qualora quest ultimo non chieda l autorizzazione e la concessione e non inizi l attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l attività. 13

14 La decadenza opera di diritto. 2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l esercizio dell attività, al Comune nel quale è stata avviata l attività. Qualora l originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l attività. La decadenza opera di diritto. ART SOSPENSIONE DELL AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO 1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del Servizio competente può disporre la sospensione dell attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni. 2. Si considerano di particolare gravità: a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo, ove esistenti. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. ART REVOCA DELL AUTORIZZAZIONE D ESERCIZIO 1. L autorizzazione per l esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) il titolare dell autorizzazione non inizia l attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o infortunio debitamente certificati; c) l operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità; d) qualora il titolare non risulti più provvisto dei requisiti soggettivi di cui all articolo 20 della L.R. N.06/2010, ovvero siano venuti a meno gli elementi di cui all articolo 21, comma 4 L.R. n. 06/2010, ovvero non sia stato assolto l obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell articolo 21, comma 10 L.R. N. 06/2010. d) in caso di morte del titolare dell autorizzazione, se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi. e) In caso di mancato pagamento della tasse/imposte previste. f) In caso di mancato pagamento di sanzione amministrativa per due volte consecutive. 2. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è adottato dal Responsabile del Servizio competente, che ne cura anche la comunicazione all interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 14

15 ART INDIRIZZI GENERALI IN MATERIA DI ORARI 1. In conformità agli indirizzi di cui all art. 9 della legge regionale valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi: a) l esercizio dell attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa b) devono essere individuati particolari orari per l esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande; c) organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori; d) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate di Pasqua, di Natale e di Capodanno; e) per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 5.00 e le ore 24.00; f) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall esercizio dell attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all eliminazione dell inconveniente che ne ha dettato l adozione. 2. Il Responsabile del Servizio provvede, sentita la Commissione Consultiva, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 120 minuti prima dell inizio e 60 dopo la fine delle vendite. 3. L orario del mercato e della fiera, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative. ART. 22 FESTIVITÀ 1. Qualora il mercato cade in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato, salvo eventuali deroghe concesse dall Amministrazione in conformità a quanto previsto dall articolo 9 della L.R. 15/2000; ART. 23 ORARI DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA 1. Il Sindaco, sentita la Commissione consultiva di cui all art. 4 del presente regolamento, fissa gli orari per il commercio su aree pubbliche stabilendo anche le fasce orarie per lo scarico delle merci, l allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell area di mercato, 2. L orario attuale è così stabilito: Orario di arrivo dalle ore 06,00 Orario inizio vendita alle ore 08,00 Orario di spunta alle ore 08,00 Orario fine vendita alle ore 12,30 Orario sgombero mercato ore 14,00 3. Il Sindaco, per particolari motivi di pubblico interesse oppure per ragioni di viabilità e traffico od igieniche - sanitarie, può stabilire variazioni di orario per l esercizio delle attività su aree pubbliche 4. Il Sindaco, nello stabilire l orario di vendita, che deve essere unico ed indifferenziato per tutti gli operatori, indipendentemente dai prodotti venduti, deve necessariamente tener conto della tipologia del mercato, determinata dal genere e tipo delle merci più vendute. 15

16 ART PUBBLICITÀ DEI PREZZI 1. I prodotti esposti sui banchi di vendita nelle aree mercatali devono indistintamente indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico. Quando questi siano esposti insieme a prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'utilizzo di un solo cartello indicatore. 2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al pubblico, imposto o consigliato dalla casa fornitrice, si trovi già impresso all'origine in modo chiaramente leggibile, sono esclusi dall'obbligo di cui al comma precedente. 3. Si applicano, inoltre, le disposizioni vigenti relative all'obbligo dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura. ART REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE 1. L area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, è interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari stabiliti dal Sindaco. 2. L area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti. ART CONDOTTA DEI VENDITORI 1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile. 2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali. 3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; è invece permesso l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi. 4. I titolari di posteggio su area mercatale e comunque tutti coloro che occupano spazi pubblici e privati devono agevolare, anche spostando le attrezzature e i mezzi, il passaggio e l intervento dei mezzi di emergenza; ART DELEGA 1. In caso di assenza del titolare dell autorizzazione, l esercizio dell attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti di cui all art. 20 della L.R. N. 06/2010 ed elencati nella Carta di Esercizio negli appositi Fogli Aggiuntivi. 2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l attività, senza nomina del delegato. 16

17 ART PRESENZE NELLE FIERE E MERCATI 1. L operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l orario previsto dal Comune. 2. L operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall orario previsto per l inizio delle vendite, è considerato assente. 3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiera. In caso contrario l operatore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. 4. L operatore non potrà allontanarsi dal posteggio, prima del termine dell orario stabilito per lo sgombero dell area, salvi i casi di forza maggiore e se preventivamente comunicato all addetto presente sul mercato. 5. Il Responsabile di mercato procede alla verifica dei posteggi temporaneamente liberi provvedendo di seguito alla loro tempestiva assegnazione provvisoria e al termine della giornata procederà, altresì, alla redazione del "verbale giornaliero di mercato", avendo cura di evidenziare in particolare: - Le assenze dei titolari di posteggio; - Le presenze dei partecipanti alla "spunta" ai fini dell'aggiornamento della relativa graduatoria di anzianità 6. Le graduatorie, con l indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il SUAP - Ufficio Commercio, nei giorni ed orario di apertura al pubblico. 1. L operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera. 2. L operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti prima dall orario previsto per l inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell orario di termine della manifestazione, esclusi i casi debitamente comprovati e autorizzati dall Ufficio di Polizia Locale, è considerato assente. Per le operazioni di carico scarico, gli operatori del mercato titolari di posteggio fisso, devono attenersi ai seguenti orari: - entrata dei mezzi entro le ore 7,45 ; - uscita dei mezzi non prima delle ore 12,30 ; 3. Il Servizio Polizia Amministrativa-Commercio provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie sono pubbliche e consultabili presso l Ufficio Commercio. 4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate inviando o presentando certificazione medica. ART SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEI MERCATI E FIERE 1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Consultiva. 2. L ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva. 3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Servizio. 4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamato il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva, che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità: a) osservanza dei settori merceologici; b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito; 17

18 c) anzianità di presenza effettiva sul mercato; d) anzianità di iscrizione al registro imprese. 5. Qualora il trasferimento, per i motivi di cui al comma 3 del presente articolo, riguardi solo un numero limitato di banchi ed è a carattere temporaneo dovrà essere garantita, agli operatori interessati, nel limite del possibile, una ubicazione che consenta agli operatori di poter proficuamente esercitare la propria attività. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.; ART CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE 1. L uso temporaneo di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento del canone e/o imposte previste dalla vigente normativa. ART CONCESSIONI TEMPORANEE 1 - Le concessioni temporanee possono essere rilasciate esclusivamente: a) Nell ambito di fiere promozionali e manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi debitamente autorizzati dall Amministrazione Comunale. b) Nell ambito di iniziative culturali sportive e di altra natura che si configurano come riunioni straordinarie di persone. c) In altre situazioni in cui si ritiene utile e necessaria la presenza di operatori commerciali per la sola somministrazione di alimenti e bevande. 2 - Le concessioni temporanee per l esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell autorizzazione di cui all art.6 della L.R. n. 15/00 ed ai produttori/imprenditori agricoli. E possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese. 3 - Il rilascio delle concessioni e autorizzazioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell ambito delle quali si colloca. 4 - Le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui afferiscono anche al di fuori delle aree individuate dal piano e sono disciplinate dall allegato D. 18

19 5) In occasione di fiere promozionali si potrà concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull area pubblica antistante l esercizio commerciale. ART. 32 -COMUNICAZIONE DATI AL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 1. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari. ART OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI 1. E fatto obbligo di tenere sul posto ed esporre sempre in modo visibile l autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (carta d esercizio con fotografia dei titolari, dei dipendenti, dei soci e dei coadiuvanti aggiornata e attestazione annuale); TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E POSTEGGI ART. 34 DEFINIZIONE 1.I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all art. 2 del presente Regolamento. 2. L individuazione delle aree per l istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi regionali. 3. L istituzione di nuovi mercati oppure l adozione di atti che comportino l aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale. 4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell individuarle, determina: a) l ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione; b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari; c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie; d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione; e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all interno dei vari settori di mercato.. 5. La dislocazione dei posteggi nell ambito dei mercati può essere variata in relazione: a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria; b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge; 19

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